Sabato 23 Novembre 2024
area riservata
ASAPS.it su

Viola le disposizioni sulla pubblicità lungo le strade chi installa cartelli pubblicitari senza la prevista autorizzazione dell’ente proprietario e risponde di tante violazioni per quanto sono i cartelli installati illegittimamente.

(Giudice di Pace di Gemona del Friuli, sentenza n. 41 del 5 maggio 2005)

Viola le disposizioni sulla pubblicità lungo le strade chi installa cartelli pubblicitari senza la prevista autorizzazione dell’ente proprietario e risponde di tante violazioni per quanto sono i cartelli installati illegittimamente.
(Giudice di Pace di Gemona del Friuli, sentenza n. 41 del 5 maggio 2005)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE IN GEMONA DEL FRIULI


Nella persona dell’avv. Vincenzo Zappalà
nella pubblica udienza del 5 maggio 2005 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e delle motivazioni, la seguente

SENTENZA
(art. 23, 8° comma, L. 689/1981)


nella causa per controversia in materia di opposizione a verbali di contestazione n. 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, emessi il 10 agosto 2004 dall’A.N.A.S. S.p.a, sede compartimentale di Trieste, aventi ad oggetto: violazione dell’art. 23, commi 4, 11 e 13 bis, C.d.S.

promossa
con domanda in data 02.12.2004
da

omissis con sede in Albenga (SV), in persona del Presidente del C. di A., legale rappresentante p.t., con il proc. e dom. avv. Mario Melchior, Piazza Garibaldi n° 2, Gemona del Friuli (UD)

OPPONENTE


contro


PREFETTURA DI UDINE
AMMINISTRAZIONE OPPOSTA NON PRESENTE

CONCLUSIONI DELL’OPPONENTE: previa sospensione dell’efficacia dei provvedimenti impugnati, annullarsi gli stessi, o, in subordine, applicarsi l’istituto della continuazione, ex art. 8, L. 689/1981, rideterminando la sanzione complessiva in €. 500,00, ovvero in diversa somma ritenuta di giustizia. Spese di lite rifuse.
CONCLUSIONI DELL’AMMINISTRAZIONE OPPOSTA: respingersi il ricorso.

FATTO E DIRITTO

In data 10.08.04 l’ANAS ha rilevato che, ai lati della statale N° 13 "Pontebbana", alle chilometriche 150+750, 150+770 e 150+790, ricadenti in Comune di Artegna (UD) ed alle chilometriche 167+300, 170+150 e 170+250, ricadenti in Comune di Venzone (UD), la società oggi ricorrente ha posizionato complessivamente n° 8 manifesti pubblicitari reclamizzanti alcune società commerciali. Rilevato che i suddetti manifesti erano sistemati su "paline di fermata SPL" di cui all’art. 51, c. 8°, Reg. C.d.S., e che erano privi della prescritta autorizzazione, l’Ente accertatore ha notificato i verbali in oggetto, con i quali ha applicato n° 6 sanzioni amministrative pecuniarie, per complessivi €. 2.060,10, oltre accessori, ordinando la rimozione dei manufatti irregolari.

MOTIVI DEL RICORSO

Con la presente opposizione, la soc. omissis afferma che le paline segnalanti le fermate dell’autobus erano state installate molti anni prima e, poiché non riportavano gli estremi dell’ordinanza di autorizzazione, l’accertatore ha ritenuto che la ricorrente fosse l’autore materiale della loro installazione. Pertanto, poiché la pubblicità è stata apposta in buona fede, confidando nella regolarità degli impianti già esistenti, invoca l’applicazione dell’art. 3 L. 689/1981 per mancanza dell’elemento soggettivo. Conclude come in premessa, allegando giurisprudenza di merito favorevole alle tesi sostenute.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Giudice assegnatario, avv. M. Milesi, con decreto del 09.12.2004, ha fissato l’udienza di comparizione del 15.03.05, accogliendo la richiesta sospensione per i gravi motivi previsti dall’ultimo comma dell’art. 22 L. 689/1981. La Prefettura si è costituita in data 11.02.05, mediante il deposito degli atti e delle controdeduzioni dell’organo accertatore, confermate con nota depositata il 7 marzo 2005.
Le controdeduzioni dell’amministrazione opposta chiariscono che la violazione contestata non riguarda l’apposizione degli impianti di sostegno (paline), ma la collocazione sugli stessi di manifesti pubblicitari lungo ed in vista della strada, senza l’autorizzazione dell’ente proprietario della stessa, prevista dal 4° comma dell’art. 23 C.d.S. e dal comma 8° dell’art. 51 Reg. Es. C.d.S.
All’udienza di comparizione del 15.03.05 questo Giudice Coordinatore ha emesso il decreto di sostituzione del Giudice assegnatario, assente per malattia, assegnando la causa a sé stesso. E’ presente il procuratore dell’opponente, che rileva l’assenza di legittimazione passiva dell’ANAS, contesta in ogni caso il contenuto della comparsa della Prefettura e deposita sentenze di merito favorevoli.
Il Giudicante rinvia la causa al 12 aprile 2005 per poter prendere visione degli atti del fascicolo di causa, pervenutigli poco prima dell’udienza. Successivamente la causa viene rinviata al 5 maggio 2005 per impedimento del Giudicante.
All’udienza del 5 maggio 2005 il Giudicante invita il procuratore dell’opponente il quale, riferendosi alle sentenze già depositate, n° 17/05 del G. di P. di Pontebba (UD) e n° 10/05 del G. di P. di Tarcento (UD), conclude come in premessa. Il Giudicante, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia sentenza mediante lettura delle motivazioni e del dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE
(ex art. 23, 8° comma, L. 689/91)

Preliminarmente il Giudicante osserva che ai sensi del 2° comma dell’art. 56 del Reg. di Es. C.d.S., competenti ad emettere il verbale per le violazioni dell’art. 23 C.d.S. sono gli enti proprietari della strada, i quali sono tenuti ad inoltrare alla Prefettura il rapporto previsto dall’art. 17 della L. 689/1981, affinchè la Prefettura li rappresenti in Giudizio, come è avvenuto nella fattispecie. Pertanto non sussiste il lamentato vizio di difetto di "legitimatio ad processum". Inoltre la tardiva costituzione della Prefettura si è sanata con i due rinvii che hanno permesso al ricorrente di depositare sentenze a lui favorevoli.
Nel merito, l’opposizione si appalesa infondata in fatto ed in diritto.
Per quanto riguarda il primo motivo dell’opposizione, osserva che non può essere applicato il principio della responsabilità soggettiva ex 2° comma, art. 3 L. 689/1981, poiché l’opponente, esercitando la sua attività in materia di pubblicità commerciale, non poteva in buona fede ignorare le disposizioni del Codice della Strada, in materia di pubblicità apposta in vista e lungo le strade.
Per quanto riguarda il secondo motivo di opposizione, osserva che, ai sensi del 1° comma dell’art. 8 della L. 689/1981: "Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con un’azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo".
Il 2° comma della stessa disposizione prevede che: " Alla stessa sanzione prevista dal precedente comma soggiace anche chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno posto in essere in violazione di norme che stabiliscono sanzioni amministrative, commette, anche in tempi diversi, più violazioni della stessa o di diverse norme di legge in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie".
Ciò premesso, osserva il Giudicante che la fattispecie in esame non rientra in alcuna delle citate norme.
Infatti non è applicabile il 1° comma (che riguarda il c.d. "concorso formale tra violazioni contestate") perché l’opponente non ha provato di aver commesso una pluralità di violazioni della stessa norma con un’unica azione, restando irrilevante l’esecuzione di un unico disegno (Cassazione civile, sez. lav., 5 novembre 2003, n. 16630) ed essendo inapplicabile in via analogica la normativa dettata dall’art. 81 c.p. in tema di continuazione tra reati (Cassazione civile, sez. I, 20 novembre 1998, n. 11727).
Si aggiunge che l’applicazione di otto manifesti pubblicitari riguardanti diversi beneficiari, lungo un itinerario di Km. 19,5 che attraversa due Comuni, non può evidentemente configurare un’unica azione, salvo prova contraria da fornirsi da parte dell’opponente.
Non è applicabile neppure il 2° comma (che riguarda la c. d. "continuazione nell’illecito amministrativo", altrimenti detta "concorso materiale"), il quale rinvia alle violazioni di norme in materia di previdenza e assistenza obbligatorie e non è suscettibile di applicazione analogica (Cassazione civile, sez. lav., 5 novembre 2003, n. 16620).
Pertanto il Giudicante non condivide le allegate sentenze degli autorevoli Giudici di Pace di Pontebba, di Tarcento e di Treviso e del Giudice del Tribunale di Udine, Sezione staccata di Cividale del Friuli.

P.Q.M.


Il Giudice di Pace di Gemona del Friuli, definitivamente decidendo, così provvede:

• Revoca il decreto di sospensione dei provvedimenti impugnati, pronunciato il 9.12.2004 dal Giudice di Pace avv. Marcello Milesi.
• Respinge l’opposizione e per l’effetto convalida i verbali di contestazione n. 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, emessi il 10 agosto 2004 dall’A.N.A.S. S.p.a, sede compartimentale di Trieste.
• Spese compensate.
• Sentenza provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c.

Gemona del Friuli, li 5 maggio 2005.

IL GIUDICE DI PACE

COORDINATORE
Avv. Vincenzo Zappalà

Depositata in Cancelleria il
IL CANCELLIERE B3


Giovedì, 12 Maggio 2005
stampa
Condividi


Area Riservata


Attenzione!
Stai per cancellarti dalla newsletter. Vuoi proseguire?

Iscriviti alla Newsletter
SOCIAL NETWORK