REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE IN GEMONA DEL FRIULI
Nella persona dell’avv. Vincenzo Zappalà
nella pubblica udienza del 5 maggio 2005 ha pronunciato e pubblicato
mediante lettura del dispositivo e delle motivazioni, la seguente
SENTENZA
(art. 23, 8° comma, L. 689/1981)
nella causa per controversia in materia di opposizione a verbali di
contestazione n. 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, emessi il 10 agosto
2004 dall’A.N.A.S. S.p.a, sede compartimentale di Trieste, aventi
ad oggetto: violazione dell’art. 23, commi 4, 11 e 13 bis, C.d.S.
promossa
con domanda in data 02.12.2004
da
omissis
con sede in Albenga (SV), in persona del Presidente del C. di A., legale
rappresentante p.t., con il proc. e dom. avv. Mario Melchior, Piazza
Garibaldi n° 2, Gemona del Friuli (UD)
OPPONENTE
contro
PREFETTURA DI UDINE
AMMINISTRAZIONE OPPOSTA NON PRESENTE
CONCLUSIONI
DELL’OPPONENTE: previa sospensione dell’efficacia dei provvedimenti
impugnati, annullarsi gli stessi, o, in subordine, applicarsi l’istituto
della continuazione, ex art. 8, L. 689/1981, rideterminando la sanzione
complessiva in €. 500,00, ovvero in diversa somma ritenuta di giustizia.
Spese di lite rifuse.
CONCLUSIONI DELL’AMMINISTRAZIONE OPPOSTA: respingersi il ricorso.
FATTO
E DIRITTO
In
data 10.08.04 l’ANAS ha rilevato che, ai lati della statale N°
13 "Pontebbana", alle chilometriche 150+750, 150+770 e 150+790,
ricadenti in Comune di Artegna (UD) ed alle chilometriche 167+300, 170+150
e 170+250, ricadenti in Comune di Venzone (UD), la società oggi
ricorrente ha posizionato complessivamente n° 8 manifesti pubblicitari
reclamizzanti alcune società commerciali. Rilevato che i suddetti
manifesti erano sistemati su "paline di fermata SPL" di cui
all’art. 51, c. 8°, Reg. C.d.S., e che erano privi della prescritta
autorizzazione, l’Ente accertatore ha notificato i verbali in oggetto,
con i quali ha applicato n° 6 sanzioni amministrative pecuniarie,
per complessivi €. 2.060,10, oltre accessori, ordinando la rimozione
dei manufatti irregolari.
MOTIVI
DEL RICORSO
Con
la presente opposizione, la soc. omissis afferma che le paline segnalanti
le fermate dell’autobus erano state installate molti anni prima
e, poiché non riportavano gli estremi dell’ordinanza di
autorizzazione, l’accertatore ha ritenuto che la ricorrente fosse
l’autore materiale della loro installazione. Pertanto, poiché
la pubblicità è stata apposta in buona fede, confidando
nella regolarità degli impianti già esistenti, invoca
l’applicazione dell’art. 3 L. 689/1981 per mancanza dell’elemento
soggettivo. Conclude come in premessa, allegando giurisprudenza di merito
favorevole alle tesi sostenute.
SVOLGIMENTO
DEL PROCESSO
Il
Giudice assegnatario, avv. M. Milesi, con decreto del 09.12.2004, ha
fissato l’udienza di comparizione del 15.03.05, accogliendo la
richiesta sospensione per i gravi motivi previsti dall’ultimo comma
dell’art. 22 L. 689/1981. La Prefettura si è costituita
in data 11.02.05, mediante il deposito degli atti e delle controdeduzioni
dell’organo accertatore, confermate con nota depositata il 7 marzo
2005.
Le controdeduzioni dell’amministrazione opposta chiariscono che
la violazione contestata non riguarda l’apposizione degli impianti
di sostegno (paline), ma la collocazione sugli stessi di manifesti pubblicitari
lungo ed in vista della strada, senza l’autorizzazione dell’ente
proprietario della stessa, prevista dal 4° comma dell’art.
23 C.d.S. e dal comma 8° dell’art. 51 Reg. Es. C.d.S.
All’udienza di comparizione del 15.03.05 questo Giudice Coordinatore
ha emesso il decreto di sostituzione del Giudice assegnatario, assente
per malattia, assegnando la causa a sé stesso. E’ presente
il procuratore dell’opponente, che rileva l’assenza di legittimazione
passiva dell’ANAS, contesta in ogni caso il contenuto della comparsa
della Prefettura e deposita sentenze di merito favorevoli.
Il Giudicante rinvia la causa al 12 aprile 2005 per poter prendere visione
degli atti del fascicolo di causa, pervenutigli poco prima dell’udienza.
Successivamente la causa viene rinviata al 5 maggio 2005 per impedimento
del Giudicante.
All’udienza del 5 maggio 2005 il Giudicante invita il procuratore
dell’opponente il quale, riferendosi alle sentenze già depositate,
n° 17/05 del G. di P. di Pontebba (UD) e n° 10/05 del G. di
P. di Tarcento (UD), conclude come in premessa. Il Giudicante, ritenuta
la causa matura per la decisione, pronuncia sentenza mediante lettura
delle motivazioni e del dispositivo.
MOTIVI
DELLA DECISIONE
(ex art. 23, 8° comma, L. 689/91)
Preliminarmente
il Giudicante osserva che ai sensi del 2° comma dell’art. 56
del Reg. di Es. C.d.S., competenti ad emettere il verbale per le violazioni
dell’art. 23 C.d.S. sono gli enti proprietari della strada, i quali
sono tenuti ad inoltrare alla Prefettura il rapporto previsto dall’art.
17 della L. 689/1981, affinchè la Prefettura li rappresenti in
Giudizio, come è avvenuto nella fattispecie. Pertanto non sussiste
il lamentato vizio di difetto di "legitimatio ad processum".
Inoltre la tardiva costituzione della Prefettura si è sanata
con i due rinvii che hanno permesso al ricorrente di depositare sentenze
a lui favorevoli.
Nel merito, l’opposizione si appalesa infondata in fatto ed in
diritto.
Per quanto riguarda il primo motivo dell’opposizione, osserva che
non può essere applicato il principio della responsabilità
soggettiva ex 2° comma, art. 3 L. 689/1981, poiché l’opponente,
esercitando la sua attività in materia di pubblicità commerciale,
non poteva in buona fede ignorare le disposizioni del Codice della Strada,
in materia di pubblicità apposta in vista e lungo le strade.
Per quanto riguarda il secondo motivo di opposizione, osserva che, ai
sensi del 1° comma dell’art. 8 della L. 689/1981: "Salvo
che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con un’azione od
omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative
o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace
alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata
sino al triplo".
Il 2° comma della stessa disposizione prevede che: " Alla stessa
sanzione prevista dal precedente comma soggiace anche chi con più
azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno posto in essere
in violazione di norme che stabiliscono sanzioni amministrative, commette,
anche in tempi diversi, più violazioni della stessa o di diverse
norme di legge in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie".
Ciò premesso, osserva il Giudicante che la fattispecie in esame
non rientra in alcuna delle citate norme.
Infatti non è applicabile il 1° comma (che riguarda il c.d.
"concorso formale tra violazioni contestate") perché
l’opponente non ha provato di aver commesso una pluralità
di violazioni della stessa norma con un’unica azione, restando
irrilevante l’esecuzione di un unico disegno (Cassazione civile,
sez. lav., 5 novembre 2003, n. 16630) ed essendo inapplicabile in via
analogica la normativa dettata dall’art. 81 c.p. in tema di continuazione
tra reati (Cassazione civile, sez. I, 20 novembre 1998, n. 11727).
Si aggiunge che l’applicazione di otto manifesti pubblicitari riguardanti
diversi beneficiari, lungo un itinerario di Km. 19,5 che attraversa
due Comuni, non può evidentemente configurare un’unica azione,
salvo prova contraria da fornirsi da parte dell’opponente.
Non è applicabile neppure il 2° comma (che riguarda la c.
d. "continuazione nell’illecito amministrativo", altrimenti
detta "concorso materiale"), il quale rinvia alle violazioni
di norme in materia di previdenza e assistenza obbligatorie e non è
suscettibile di applicazione analogica (Cassazione civile, sez. lav.,
5 novembre 2003, n. 16620).
Pertanto il Giudicante non condivide le allegate sentenze degli autorevoli
Giudici di Pace di Pontebba, di Tarcento e di Treviso e del Giudice
del Tribunale di Udine, Sezione staccata di Cividale del Friuli.
P.Q.M.
Il Giudice di Pace di Gemona del Friuli, definitivamente decidendo,
così provvede:
• Revoca il decreto di sospensione dei provvedimenti impugnati,
pronunciato il 9.12.2004 dal Giudice di Pace avv. Marcello Milesi.
• Respinge l’opposizione e per l’effetto convalida i
verbali di contestazione n. 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, emessi
il 10 agosto 2004 dall’A.N.A.S. S.p.a, sede compartimentale di
Trieste.
• Spese compensate.
• Sentenza provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c.
Gemona
del Friuli, li 5 maggio 2005.
IL
GIUDICE DI PACE
COORDINATORE
Avv. Vincenzo Zappalà
Depositata
in Cancelleria il
IL CANCELLIERE B3