Il
Cds, così come modificato con la norma introdotta con il D.L.
n. 151/2003, stabilisce che nel caso di attraversamento di un incrocio
con semaforo indicante la luce rossa, non è necessaria la presenza
degli organi di polizia qualora l’accertamento avvenga mediante
rilievo con apposite apparecchiature debitamente omologate ai sensi
dell’art. 201 c.d.s., comma 1-ter.
L’Amministrazione comunale nel momento in cui decide di avvalersi
di tale apparecchiatura, deve utilizzare non solo un’apparecchiatura
omologata a funzionare senza ausilio dell’accertatore ma deve osservare
tutte le condizioni necessarie per garantire l’esatto funzionamento,
previste direttamente dal Ministero delle infrastrutture.
Lo ha stabilito il Giudice di Pace di Lecce con la sentenza 15 aprile
2005 con cui ha accolto il ricorso di un automobilista avverso un verbale
di accertamento elevato dalla Polizia Municipale.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI LECCE
Avv. Cosimo Rochira ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al numero del ruolo generale indicato a
margine, avente l’oggetto pure a margine indicato, discussa e passata
in decisione all’udienza del 15.04.2005, promossa da:
Q. GIUSEPPE, rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio Tanza e Salvatore
De Gaetanis;
RICORRENTE
CONTRO
COMUNE DI MELENDUGNO, rappresentato e difeso dall’avv. Katiuscia
Anna Giannuzzi;
RESISTENTE
*** *** ***
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in Cancelleria in data 22.01.2005, il sig. Q.
Giuseppe proponeva ricorso avverso il verbale di accertamento n. PH
2674/2004, notificato in data 16.12.2004, elevato dalla Polizia municipale
del Comune di Melendugno con il quale gli si contestava la violazione
dell’art. 146, comma 3 c.d.s., per aver, in data 17 agosto 2004,
superato “la linea di arresto sulla via semaforizzata e proseguiva
la marcia nonostante la lanterna semaforica proiettasse luce rossa”.
Il ricorrente contestava la violazione dell’art. 201 c.d.s. e del
decreto dirigenziale n. 1130 del 18.03.2004 del Ministro delle Infrastrutture
e dei Trasporti.
Con decreto del 26 gennaio 2005 veniva fissata l’udienza di comparizione
delle parti per il giorno 15.04.2005. In detta udienza si costituiva
il Comune di Melendugno, il quale impugnava e contestava in ogni sua
parte il ricorso e si riportava al contenuto dalla comparsa e della
documentazione prodotta chiedendo il rigetto del ricorso; compariva,
inoltre, la parte ricorrente, a mezzo del proprio procuratore, la quale
si riportava al contenuto del ricorso chiedendone l’accoglimento
e contestando, altresì, la mancata taratura dell’apparecchiatura
Photored F17/A. La causa veniva decisa come da dispositivo letto in
udienza.
Motivi
della decisione
Il ricorso
è fondato e va accolto.
Riguardo alla prima contestazione sollevata dal ricorrente, in relazione
alla mancata osservanza delle condizioni previste dal decreto dirigenziale
n. 1130 del 18.03.2004 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti
in merito all’utilizzo delle apparecchiature Photored, si osserva
quanto innanzi.
Con la modifica al codice della strada introdotta con il D.L. n. 151/2003,
è stabilito che nel caso di attraversamento di un incrocio con
semaforo indicante la luce rossa, non è necessaria la presenza
degli organi di polizia qualora l’accertamento avvenga mediante
rilievo con apposite apparecchiature debitamente omologate ai sensi
dell’art. 201 c.d.s., comma 1-ter. Da ciò deriva che, nel
caso in cui l’infrazione non sia accertata direttamente dagli organi
di polizia, è necessario l’utilizzo di un’apposita
apparecchiatura all’uopo omologata.
L’utilizzo dell’apparecchiatura omologata, quindi, deve essere
utilizzata in maniera appropriata e con particolare scrupolo dal momento
che la stessa sostituisce l’accertatore. Tale utilizzo, inoltre,
deve essere particolarmente preciso giacché deve trasferire in
un momento successivo le percezioni che avrebbe dovuto avere l’accertatore
se presente al fatto.
L’Amministrazione comunale nel momento in cui decide di avvalersi
di tale apparecchiatura, deve utilizzare non solo un’apparecchiatura
omologata a funzionare senza ausilio dell’accertatore ma deve osservare
tutte le condizioni necessarie per garantire l’esatto funzionamento,
previste direttamente dal Ministero delle infrastrutture.
Con l’art. 2 del decreto dirigenziale n. 1130 del 18.03.2004, del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti si è stabilito
che: “Il dispositivo denominato “Photored F17A”, senza
necessità di modifiche od adattamenti può essere utilizzato
in ausilio all’operatore di polizia presente sul posto, ovvero
in modalità automatica, senza la presenza dell’organo di
polizia, quando ricorrono le seguenti condizioni:
- l’apparecchiatura è installata in modo fisso in posizione
protetta non manomettibile o facilmente oscurabile;
- è prodotta documentazione fotografica in cui sia visibile,
oltre alla panoramica dell’intersezione controllata, la lanterna
semaforica che regola l’attraversamento oppure la lanterna ripetitiva
posta dopo l’intersezione;
- sono scattati, per ogni infrazione, almeno due fotogrammi, di cui
uno all’atto del superamento della linea d’arresto e l’altro
quando il veicolo in infrazione si trova circa al centro dell’intersezione
controllata;
- l’istante in cui avviene il secondo scatto è individuato
in funzione della velocità del veicolo all’atto del passaggio
sui rilevatori o fissando, in funzione delle dimensioni e caratteristiche
dell’intersezione, l’intervallo temporale fra i due scatti;
- in ogni fotogramma figura in sovrimpressione almeno la località
dell’infrazione, la data e l’ora;
- l’apparecchiatura è predisposta per l’entrata in
funzione dopo un tempo prefissato dall’inizio del segnale rosso”.
Per garantire il perfetto funzionamento, dato che tale apparecchiatura
viene fatta funzionare senza ausilio dell’organo di polizia, l’amministrazione
deve osservare tutte le condizioni previste dal decreto, altrimenti
non vi può essere la certezza del corretto funzionamento dell’apparecchiatura.
Nella fattispecie peculiare, se da un lato vi è stato l’utilizzo
di un’apparecchiatura omologata per funzionare senza l’ausilio
degli accertatori, dall’altro, dalla lettura del verbale, solo
alcune disposizioni sembrano essere rispettate. L’apparecchiatura,
infatti, è posizionata per terra e non in una posizione che non
possa essere manomessa o facilmente oscurabile.
Dalla visione delle fotografie si rileva che il secondo scatto non è
stato eseguito quanto l’auto si trovava al centro dell’intersezione.
Non vi è alcuna indicazione sul tempo di entrata in funzione
dopo l’inizio del segnale rosso.
In tale situazione è evidente come l’apparecchiatura sia
stata utilizzata in maniera non conforme alle tassative condizioni previste
dal Ministero e, pertanto, non consente di accertare in maniera precisa
e rigorosa l’infrazione oggetto della contestazione.
Anche per quanto concerne la contestazione sulla mancanza della taratura
dell’apparecchiatura Photored F17/A, l’opposizione è
fondata e merita di essere accolta per i seguenti motivi.
In assenza di idonea procedura di taratura, il funzionamento di qualsiasi
apparecchiatura elettronica risulta assolutamente inattendibile e non
idoneo a provare la fondatezza dell’accertamento amministrativo.
L’operazione di taratura è definita nella norma UNI 30012 al
punto 3.23 come "Insieme delle operazioni che stabiliscono,
sotto condizioni specificate, le relazioni tra i valori indicati da
uno strumento di misurazione, o da un sistema di misurazione, o i valori
rappresentati da un campione materiale e i corrispondenti valori noti
di un misurando". Essa è necessaria in quanto costituisce
l’unico metodo con cui si può assicurare la riferibilità
a campioni nazionali legalmente riconosciuti, ed in conseguenza anche
l’unico metodo per verificare l’eventuale presenza di errori sistematici
rispetto a detti campioni, sia presenti al momento della consegna dello
strumento da parte del fabbricante, sia intervenuti durante l’uso. Secondo
quanto indicato dalla norma UNI 30012, alla nota 23 della voce "taratura",
"Il risultato di una taratura permette la stima degli errori di
uno strumento di misurazione, del sistema di misura o della misura materiale
o di assegnare i valori alle graduazioni di una scala arbitraria”.
In tema di taratura, la legge 273/91, recante "Istituzione del
Sistema nazionale di taratura", individua specifici istituti metrologici
nazionali (IMP): Istituto di Metrologia G. Colonnelli del CNR, Istituto
elettrotecnico nazionale G. Ferraris ed ENEA, ciascuno dei quali, nel
proprio campo di competenze, così come definite dalla legge,
realizza e conserva i campioni nazionali delle varie grandezze metrologiche,
individuati nel DM 30 novembre 1993, n. 591, e dissemina le unità
del Sistema internazionale (SI) con essi realizzate direttamente o tramite
Centri di taratura convenzionati di idonea valenza tecnica ed organizzativa,
denominati dagli IMP "Centri di taratura del Servizio di taratura
in Italia (SIT)".
Nel certificato depositato dal Comune di Melendugno, rilasciato dalla
ditta appaltatrice della installazione delle apparecchiature Photored,
si certifica che l’apparecchiatura Photored F17/A necessita
di una taratura da effettuarsi con cadenza annuale e che tale taratura
è stata effettuata lo scorso anno direttamente dalla ditta installatrice,
senza migliori specificazioni.
Tale certificazione non può valere come attestazione di avvenuta
taratura dell’apparecchio poiché il procedimento di taratura,
per essere opponibile ai terzi, che contestano la validità della
taratura stessa, deve essere effettuato secondo i dettami normativi.
La taratura dell’apparecchiatura deve essere certificata da appositi
centri SIT, coma previsto dalla L. 273/1991. Solo tali centri sono autorizzati
al rilascio di un apposito Certificato di taratura che deve contenere,
secondo le norme UNI 30012: i dati completi identificativi dell’ente
che emette il certificato; i dati completi identificativi dello strumento
tarato (marca, modello, numero di matricola e descrizione); l’identificazione
univoca (per esempio mediante numeri di serie) di ogni certificato e
data di emissione; i dettagli ambientali (Temperatura ed Umidità);
i campioni di riferimento utilizzati per eseguire la taratura e loro
riferibilità ai Campioni Nazionali; il risultato della conferma
metrologica (cioè le misure fatte); l’intervallo di conferma
metrologica (tempo che deve intercorre fino alla prossima taratura,
ad esempio 1 anno); l’errore massimo ammesso per ogni misura; le
incertezze coinvolte nella taratura dell’apparecchiatura; l’identificazione
della persona che esegue la conferma metrologica, e l’identificazione
della persona responsabile per la correttezza delle informazioni registrate.
Per quanto esposto, poiché la contravvenzione è stata
elevata sulla base di un apparecchiatura non utilizzata secondo le condizioni
previste dal decreto dirigenziale n. 1130 del 18.03.2004 del Ministro
delle Infrastrutture e dei Trasporti e, peraltro, da una apparecchiatura
non sottoposta a taratura secondo le disposizioni di legge, non può
riconoscersi l’attendibilità dell’accertamento effettuato.
Sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le
spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice
di Pace di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato
da Q. Giuseppe Andrea il 22.1.2005, così provvede:
accoglie il ricorso e per l’effetto annulla il verbale di contestazione
opposto; spese compensate.
Così deciso in Lecce, il 15.04.2005
IL
GIUDICE DI PACE
Avv. Cosimo Rochira