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Fondo Vittime della Strada e fatto dolosamente provocato da terzi ignoti

Giudice di Pace Carinola, sentenza 13.04.2005
da "Altalex"

Fondo Vittime della Strada e fatto dolosamente provocato da terzi ignoti
Giudice di Pace Carinola, sentenza 13.04.2005

Il danno dolosamente provocato da terze persone nei confronti di soggetti circolanti su strade pubbliche è sottratto alla tutela risarcitoria prevista dal legislatore all’art. 19 let. A legge 990.
Lo ha stabilito il Giudice di Pace di Carinola, con la sentenza del 13 aprile 2005, dichiarando la improponibilità della domanda risarcitoria avanzata dall’attrice nei confronti del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada (F.G.V.S.).
Nel caso di specie la danneggiata, mentre circolava quale pedone, veniva improvvisamente investita da un’autovettura il cui occupante, nel tentativo di sottrarle la borsa, determinava la sua caduta al suolo. All’esito l’attrice riportava lesioni personali ed il veicolo si dava alla fuga, rendendo così impossibile la sua identificazione.
Il Giudice, dopo aver osservato che riportando ogni danno fisico subito dal terzo nell’alveo generale del “danno da circolazione” significherebbe di fatto allargare smisuratamente la soglia di risarcibilità dei fatti umani, afferma che nel caso di specie la "circolazione" si è sostanziata in una mera occasione del danno e che la causa di esso è invece da ricercarsi nell’azione dolosamente provocata dai terzi soggetti inidentificati.
(Altalex, 21 aprile 2005. Si ringrazia l’avv. Pietro Tudino)
N. 757/2004 R. G.

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI
CARINOLA

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace, in persona dell’avv. Pietro Tudino, ha pronunciato la seguente

SENTENZA


nella causa civile ìscrìtta in epigrafe avente ad oggetto “risarcimento danni da sinistro stradale”

TRA

D. ROSA elett.te domiciliata in Mondragone (CE) al c.so Umberto 78 presso lo studio dell’Avv.to M Caramanica , giusta procura a margine dell’atto di citazione

ATTORE

E


GENERALI ASSICURAZIONI spa
– F.G.V.S. dom.ta per la carica presso la sede della società ed el.te in Caianello presso lo studio dell’avv P Russo come da mandato in calce all’atto notificato


CONVENUTA

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato D. ROSA , evocava all’intestato Ufficio l’odierna convenuta - quale impresa designata per la liquidazione dei danni di competenza del F.G.V.S., per sentirla condannare al risarcimento del danno alla persona cagionato a seguito dei fatti occorsi in data 25.3.03.
A fondamento della domanda l’attrice deduceva che mentre circolava quale pedone sul Corso Umberto in tenimento del Comune di Mondragone , veniva improvvisamente investita da un’autovettura Fiat Bravo il cui occupante, nel tentativo di sottrarle la borsa , determinava la sua caduta al suolo. All’esito l’attrice riportava lesioni personali ed il veicolo si dava alla fuga, rendendo cosi’ impossibile la sua identificazione.
La parte attorea chiedeva pertanto accogliersi la domanda e sentir condannare i convenuti in solido, al pagamento della somma da precisarsi alla stregua delle risultanze istruttorie, con interessi legali, rivalutazione monetaria. Vittoria spese e competenze di giudizio ed onorari di causa
Incardinata la lite, si costituiva l’impresa Generali a mezzo di suo rapp.te, eccependo l’improponibilità della domanda ai sensi dell’art.22 L.990/69, la carenza di legittimazione attiva e passiva, ed in particolare evidenziava l’improponibilità dell’azione per la mancata previsione di ogni forma di garanzia assicurativa rispetto ai fatti dolosamente provocati .
Fallito il tentativo di conciliazione,la causa veniva istruita attraverso l’ascolto di un teste indotto da parte attrice , e con la relativa acquisizione di documentazione medica in ordine alla natura, durata e compatibililtà delle lesioni riportate dall’attrice , infine all’udienza del 8-3-05 è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate da tutte le parti costituite, come rassegnate a verbale ,concedendo gg. 20 per comparse conclusionali .

MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre affrontare in maniera compiuta la questione della eccepita improponibilità della domanda alla luce della particolarità del fatto assunto in sede di atto introduttivo. È emerso attraverso l’istruzione probatoria (in particolare attraverso atto di denuncia reso nella quasi immediatezza del fatto da parte della D. , il cui contenuto risulta confermato in sede testimoniale) che l’odierna attrice alle ore 18.40 del giorno 25.3.03, nel mentre si trovava a transitare lungo il C.so Umberto del Comune di Mondragone, veniva “scippata” della propria borsa ad opera di un soggetto sconosciuto che, fuoriuscendo da una autovettura rimasta inidentificata, le causava lesioni personali in seguito allo strattonamento ed alla conseguente resistenza provocata dalla vittima per evitare lo spossessamento del bene. Tali lesioni venivano diagnosticate nella stessa serata (h.20.45) presso il pronto soccorso del Comune di Mondragone ,come risulta dall’allegata certificazione recante la causale “investimento”.
Dall’esame delle accertate lesività e dalla concatenazione logica e cronologica degli eventi, si puo’ concludere, senza tema di smentita, che l’azione antigiuridica dei soggetti inidentificati puo’ essere inquadrata nello schema generale penalistico del reato di rapina, piuttosto che di quello del furto aggravato, dal momento che le lesioni personali che sono derivate all’attrice sono la conseguenza dell’azione violenta degli scippatori , come tali attribuibili a loro carico quanto meno a titolo di dolo eventuale. Per giurisprudenza costante della Suprema Corte infatti si ritiene che l’evento dannoso alla persona sia di fatto la conseguenza dell’azione violenta degli scippatori, seppur astrattamente diretta sulla cosa (nella specie:borsa) in quanto essi agiscono di fatto accettando il rischio che la loro azione possa determinare un danno anche alla persona del soggetto passivo (per l’esplicazione dei criteri di riferimento al dolo eventuale – cfr. ex multis CASS PEN sezioni unite nn 748-93; 3571-96).
Fatta tale premessa è necessario verificare se tale azione dolosa, caratterizzata in termini di rapina , possa esser oggetto di una qualche tutela risarcitoria ai sensi della generale disciplina di cui alla legge 990 per il fatto di essere avvenuta in seguito alla circolazione su strada pubblica da parte della vittima e se, per tale via, sia consentita una titolarità passiva del convenuto F.G.V.S. per il fatto dell’esser stato il danno provocato da soggetti inidentificati a bordo di autovettura “pirata” (nell’accezione quindi dell’art. 19 lett a legge 990 ).
Tale questione, di non agevole definizione, è stata di fatto valutata positivamente in sede di legittimità con un’isolata pronuncia del 17.5.99 n.4798 la quale, valutando un caso (simile ma non identico) di danno provocato per effetto di un tentativo di rapina , aveva ritenuto individuabile una situazione di tutela in favore del terzo danneggiato per effetto del comportamento doloso causato da terze persone delle quali l’assicuratore deve esser chiamato a rispondere.
La suprema Corte sul punto, giudicando di un caso nel quale il danneggiato, a bordo di ciclomotore, era stato speronato da altro motociclo a fini di rapina, cosi’ riportando lesioni, aveva di fatto ritenuto che l’azione prevista dagli artt. 18, 19 legge 990 non fosse altro che una specificazione delle forme di tutela risarcitoria prevista dagli artt. 2043,2054 cc. e che, in riferimento alla generale azione da responsabilità per fatto illecito, essa trova adeguata applicazione anche nel caso delle altrui azioni dolose. Quanto all’obiezione mossa dai sostenitori dell’opposta tesi (quanto al chiaro disposto di cui all’art. 1917 cc, che esclude l’operatività della garanzia assicurativa nel caso di fatti dolosamente provocati) la Corte interpreta tale norma in relazione allo stesso art. 1900 secondo comma cc. che, viceversa, sembrerebbe garantire adeguata tutela anche per il sinistro cagionato da dolo o colpa grave delle persone del fatto delle quali l’assicurato deve rispondere.
In tale ambito la Corte di legittimità individua nella normativa prevista ex lege 990 uno strumento di tutela generale in favore dei terzi danneggiati che, in taluni casi , prescinde dal contenuto del contratto assicurativo eventualmente stipulato, ed in altri perfino della stessa sussistenza di un contratto.
Portando tali argomentazioni al caso in esame sembrerebbe agevolmente sostenibile la tesi secondo la quale anche i sinistri dolosi troverebbero idonea tutela nell’ambito della previsione normativa in tema di R.C. e nell’ottica di una maggiore valorizzazione della posizione del terzo danneggiato rispetto alle altrui condotte, siano esse caratterizzate in termini di colpa oppure di dolo.
Orbene, rapportando tali principi al caso che ci occupa, questo GDP non puo’ pero’ omettere di osservare alcuni aspetti i quali, valutati nel loro complesso, portano ad escludere l’applicabilità di tali concetti nel caso del danno al pedone. Ed infatti, se la sentenza richiamata parrebbe individuare una posizione di tutela nell’ambito dell’oggettiva disamina dell’incidente (relativo a due veicoli in collisione) che puo’ ritenersi interna alla causa della circolazione , non altrettanto puo’ dirsi nel caso in esame, laddove questo GDP non puo’ non convenire con la difesa del convenuto quanto alle possibili implicazioni in concreto che tale orientamento (seppur di legittimità) possa determinare in concreto nell’ambito della risarcibilità dei danni subiti dal soggetto pedone.
Già l’analisi testuale della norma richiamata ai fini della risarcibilità (l’art. 19 lettera A testualmente recita:” …è costituito un fondo di garanzia..per il risarcimento …nei casi in cui…il sinistro sia stato cagionato da un veicolo…non identificato..”) consente di affermare che tale norma non puo’ applicarsi nei casi in cui i danni siano determinati non già da un veicolo ma dalla violenza nella sottrazione da parte degli ignoti autori della rapina.
D’altra parte, riportare ogni danno fisico subito dal terzo nell’alveo generale del “danno da circolazione” ,senza minimamente indagare sul substrato soggettivo di colui che tale danno abbia provocato, significherebbe di fatto allargare smisuratamente la soglia di risarcibilità dei fatti umani, giungendo a conseguenze paradossali che certamente lo stesso legislatore ha inteso evitare con l’introduzione della legge sull’assicurazione obbligatoria. Proprio per venire al caso che ci occupa, non vi è dubbio che la sig.ra D. si trovasse nell’occorso quale pedone sulla pubblica via e che abbia riportato in tale situazione un danno alla persona , ma non vi è chi non veda che tale circolazione non sia stata altro che una mera occasione del danno e che la causa di esso debba invece ricercarsi nell’azione dolosamente provocata dai terzi soggetti inidentificati. Opinando diversamente, si dovrebbe giungere alla conclusione che ogni fatto penalmente rilevante avvenuto (come nella quasi totalità dei casi) su strade pubbliche destinate alla circolazione di cose e persone possa esser oggetto di risarcimento ex lege 990. e quindi , facendo un esempio forse grossolano ma che rende l’idea del concetto, un’azione penalmente rilevante in termini di tentato omicidio per ragioni di vendetta personale e/o trasversale oppure di criminalità organizzata (si pensi al caso in cui l’autore del fatto, esplodendo colpi d’arma dall’interno di un autoveicolo, cagioni lesioni personali alla vittima posta sulla strada ,riuscendo subito dopo a fuggire in maniera da risultare inidentificato) potrebbe determinare un automatico risarcimento a carico dell’impresa gerente il F.G.V.S. sul presupposto dell’esistenza di un danno da circolazione dolosamente subito dal passante!
Occorre pertanto affermare il principio secondo il quale il danno dolosamente provocato da terze persone nei confronti di soggetti circolanti su strade pubbliche sia di fatto sottratto alla tutela risarcitoria prevista dal legislatore all’art. 19 let. A legge 990.
Si deve pertanto accogliere l’eccezione preliminare mossa da parte convenuta e per l’effetto si deve dichiarare in questa sede l’improponibilità della domanda avanzata dall’attrice D. Rosa.
Atteso l’incerto orientamento di merito e di legittimità che accompagna la materia apppare opportuno derogare alla regola della soccombenza, cosi’ disponendo la compensazione delle spese tra le parti.

PQM

Il GDP , letti gli art. 1917,2043.2054 cc. e gli artt. 18,19 legge 990-69 DICHIARA l’improponibilità della domanda proposta da D. ROSA c/GENERALI NQ DI F.G.V.S. e per l’effetto COMPENSA le spese di lite

Carinola 13 aprile 2005

il GDP


Giovedì, 21 Aprile 2005
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