Il danno
dolosamente provocato da terze persone nei confronti di soggetti circolanti
su strade pubbliche è sottratto alla tutela risarcitoria prevista
dal legislatore all’art. 19 let. A legge 990.
Lo ha stabilito il Giudice di Pace di Carinola, con la sentenza del
13 aprile 2005, dichiarando la improponibilità della domanda
risarcitoria avanzata dall’attrice nei confronti del Fondo di Garanzia
per le Vittime della Strada (F.G.V.S.).
Nel caso di specie la danneggiata, mentre circolava quale pedone, veniva
improvvisamente investita da un’autovettura il cui occupante, nel
tentativo di sottrarle la borsa, determinava la sua caduta al suolo.
All’esito l’attrice riportava lesioni personali ed il veicolo
si dava alla fuga, rendendo così impossibile la sua identificazione.
Il Giudice, dopo aver osservato che riportando ogni danno fisico subito
dal terzo nell’alveo generale del “danno da circolazione”
significherebbe di fatto allargare smisuratamente la soglia di risarcibilità
dei fatti umani, afferma che nel caso di specie la "circolazione"
si è sostanziata in una mera occasione del danno e che la causa
di esso è invece da ricercarsi nell’azione dolosamente provocata
dai terzi soggetti inidentificati.
(Altalex, 21 aprile 2005. Si ringrazia l’avv. Pietro Tudino)
N. 757/2004 R. G.
UFFICIO
DEL GIUDICE DI PACE DI
CARINOLA
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il
Giudice di Pace, in persona dell’avv. Pietro Tudino, ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile ìscrìtta in epigrafe avente ad oggetto
“risarcimento danni da sinistro stradale”
TRA
D.
ROSA elett.te domiciliata in Mondragone (CE) al c.so Umberto 78
presso lo studio dell’Avv.to M Caramanica , giusta procura a margine
dell’atto di citazione
ATTORE
E
GENERALI ASSICURAZIONI spa – F.G.V.S. dom.ta per la carica
presso la sede della società ed el.te in Caianello presso lo
studio dell’avv P Russo come da mandato in calce all’atto
notificato
CONVENUTA
SVOLGIMENTO
DEL PROCESSO
Con atto
di citazione ritualmente notificato D. ROSA , evocava all’intestato
Ufficio l’odierna convenuta - quale impresa designata per la liquidazione
dei danni di competenza del F.G.V.S., per sentirla condannare al risarcimento
del danno alla persona cagionato a seguito dei fatti occorsi in data
25.3.03.
A fondamento della domanda l’attrice deduceva che mentre circolava
quale pedone sul Corso Umberto in tenimento del Comune di Mondragone
, veniva improvvisamente investita da un’autovettura Fiat Bravo
il cui occupante, nel tentativo di sottrarle la borsa , determinava
la sua caduta al suolo. All’esito l’attrice riportava lesioni
personali ed il veicolo si dava alla fuga, rendendo cosi’ impossibile
la sua identificazione.
La parte attorea chiedeva pertanto accogliersi la domanda e sentir condannare
i convenuti in solido, al pagamento della somma da precisarsi alla stregua
delle risultanze istruttorie, con interessi legali, rivalutazione monetaria.
Vittoria spese e competenze di giudizio ed onorari di causa
Incardinata la lite, si costituiva l’impresa Generali a mezzo di
suo rapp.te, eccependo l’improponibilità della domanda ai
sensi dell’art.22 L.990/69, la carenza di legittimazione attiva
e passiva, ed in particolare evidenziava l’improponibilità
dell’azione per la mancata previsione di ogni forma di garanzia
assicurativa rispetto ai fatti dolosamente provocati .
Fallito il tentativo di conciliazione,la causa veniva istruita attraverso
l’ascolto di un teste indotto da parte attrice , e con la relativa
acquisizione di documentazione medica in ordine alla natura, durata
e compatibililtà delle lesioni riportate dall’attrice ,
infine all’udienza del 8-3-05 è stata trattenuta in decisione
sulle conclusioni precisate da tutte le parti costituite, come rassegnate
a verbale ,concedendo gg. 20 per comparse conclusionali .
MOTIVI
DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre affrontare in maniera compiuta la questione
della eccepita improponibilità della domanda alla luce della
particolarità del fatto assunto in sede di atto introduttivo.
È emerso attraverso l’istruzione probatoria (in particolare
attraverso atto di denuncia reso nella quasi immediatezza del fatto
da parte della D. , il cui contenuto risulta confermato in sede testimoniale)
che l’odierna attrice alle ore 18.40 del giorno 25.3.03, nel mentre
si trovava a transitare lungo il C.so Umberto del Comune di Mondragone,
veniva “scippata” della propria borsa ad opera di un soggetto
sconosciuto che, fuoriuscendo da una autovettura rimasta inidentificata,
le causava lesioni personali in seguito allo strattonamento ed alla
conseguente resistenza provocata dalla vittima per evitare lo spossessamento
del bene. Tali lesioni venivano diagnosticate nella stessa serata (h.20.45)
presso il pronto soccorso del Comune di Mondragone ,come risulta dall’allegata
certificazione recante la causale “investimento”.
Dall’esame delle accertate lesività e dalla concatenazione
logica e cronologica degli eventi, si puo’ concludere, senza tema
di smentita, che l’azione antigiuridica dei soggetti inidentificati
puo’ essere inquadrata nello schema generale penalistico del reato
di rapina, piuttosto che di quello del furto aggravato, dal momento
che le lesioni personali che sono derivate all’attrice sono la
conseguenza dell’azione violenta degli scippatori , come tali attribuibili
a loro carico quanto meno a titolo di dolo eventuale. Per giurisprudenza
costante della Suprema Corte infatti si ritiene che l’evento dannoso
alla persona sia di fatto la conseguenza dell’azione violenta degli
scippatori, seppur astrattamente diretta sulla cosa (nella specie:borsa)
in quanto essi agiscono di fatto accettando il rischio che la loro azione
possa determinare un danno anche alla persona del soggetto passivo (per
l’esplicazione dei criteri di riferimento al dolo eventuale –
cfr. ex multis CASS PEN sezioni unite nn 748-93; 3571-96).
Fatta tale premessa è necessario verificare se tale azione dolosa,
caratterizzata in termini di rapina , possa esser oggetto di una qualche
tutela risarcitoria ai sensi della generale disciplina di cui alla legge
990 per il fatto di essere avvenuta in seguito alla circolazione su
strada pubblica da parte della vittima e se, per tale via, sia consentita
una titolarità passiva del convenuto F.G.V.S. per il fatto dell’esser
stato il danno provocato da soggetti inidentificati a bordo di autovettura
“pirata” (nell’accezione quindi dell’art. 19 lett
a legge 990 ).
Tale questione, di non agevole definizione, è stata di fatto
valutata positivamente in sede di legittimità con un’isolata
pronuncia del 17.5.99 n.4798 la quale, valutando un caso (simile ma
non identico) di danno provocato per effetto di un tentativo di rapina
, aveva ritenuto individuabile una situazione di tutela in favore del
terzo danneggiato per effetto del comportamento doloso causato da terze
persone delle quali l’assicuratore deve esser chiamato a rispondere.
La suprema Corte sul punto, giudicando di un caso nel quale il danneggiato,
a bordo di ciclomotore, era stato speronato da altro motociclo a fini
di rapina, cosi’ riportando lesioni, aveva di fatto ritenuto che
l’azione prevista dagli artt. 18, 19 legge 990 non fosse altro
che una specificazione delle forme di tutela risarcitoria prevista dagli
artt. 2043,2054 cc. e che, in riferimento alla generale azione da responsabilità
per fatto illecito, essa trova adeguata applicazione anche nel caso
delle altrui azioni dolose. Quanto all’obiezione mossa dai sostenitori
dell’opposta tesi (quanto al chiaro disposto di cui all’art.
1917 cc, che esclude l’operatività della garanzia assicurativa
nel caso di fatti dolosamente provocati) la Corte interpreta tale norma
in relazione allo stesso art. 1900 secondo comma cc. che, viceversa,
sembrerebbe garantire adeguata tutela anche per il sinistro cagionato
da dolo o colpa grave delle persone del fatto delle quali l’assicurato
deve rispondere.
In tale ambito la Corte di legittimità individua nella normativa
prevista ex lege 990 uno strumento di tutela generale in favore dei
terzi danneggiati che, in taluni casi , prescinde dal contenuto del
contratto assicurativo eventualmente stipulato, ed in altri perfino
della stessa sussistenza di un contratto.
Portando tali argomentazioni al caso in esame sembrerebbe agevolmente
sostenibile la tesi secondo la quale anche i sinistri dolosi troverebbero
idonea tutela nell’ambito della previsione normativa in tema di
R.C. e nell’ottica di una maggiore valorizzazione della posizione
del terzo danneggiato rispetto alle altrui condotte, siano esse caratterizzate
in termini di colpa oppure di dolo.
Orbene, rapportando tali principi al caso che ci occupa, questo GDP
non puo’ pero’ omettere di osservare alcuni aspetti i quali,
valutati nel loro complesso, portano ad escludere l’applicabilità
di tali concetti nel caso del danno al pedone. Ed infatti, se la sentenza
richiamata parrebbe individuare una posizione di tutela nell’ambito
dell’oggettiva disamina dell’incidente (relativo a due veicoli
in collisione) che puo’ ritenersi interna alla causa della circolazione
, non altrettanto puo’ dirsi nel caso in esame, laddove questo
GDP non puo’ non convenire con la difesa del convenuto quanto alle
possibili implicazioni in concreto che tale orientamento (seppur di
legittimità) possa determinare in concreto nell’ambito della
risarcibilità dei danni subiti dal soggetto pedone.
Già l’analisi testuale della norma richiamata ai fini della
risarcibilità (l’art. 19 lettera A testualmente recita:”
…è costituito un fondo di garanzia..per il risarcimento
…nei casi in cui…il sinistro sia stato cagionato da un veicolo…non
identificato..”) consente di affermare che tale norma non puo’
applicarsi nei casi in cui i danni siano determinati non già
da un veicolo ma dalla violenza nella sottrazione da parte degli ignoti
autori della rapina.
D’altra parte, riportare ogni danno fisico subito dal terzo nell’alveo
generale del “danno da circolazione” ,senza minimamente indagare
sul substrato soggettivo di colui che tale danno abbia provocato, significherebbe
di fatto allargare smisuratamente la soglia di risarcibilità
dei fatti umani, giungendo a conseguenze paradossali che certamente
lo stesso legislatore ha inteso evitare con l’introduzione della
legge sull’assicurazione obbligatoria. Proprio per venire al caso
che ci occupa, non vi è dubbio che la sig.ra D. si trovasse nell’occorso
quale pedone sulla pubblica via e che abbia riportato in tale situazione
un danno alla persona , ma non vi è chi non veda che tale circolazione
non sia stata altro che una mera occasione del danno e che la causa
di esso debba invece ricercarsi nell’azione dolosamente provocata
dai terzi soggetti inidentificati. Opinando diversamente, si dovrebbe
giungere alla conclusione che ogni fatto penalmente rilevante avvenuto
(come nella quasi totalità dei casi) su strade pubbliche destinate
alla circolazione di cose e persone possa esser oggetto di risarcimento
ex lege 990. e quindi , facendo un esempio forse grossolano ma che rende
l’idea del concetto, un’azione penalmente rilevante in termini
di tentato omicidio per ragioni di vendetta personale e/o trasversale
oppure di criminalità organizzata (si pensi al caso in cui l’autore
del fatto, esplodendo colpi d’arma dall’interno di un autoveicolo,
cagioni lesioni personali alla vittima posta sulla strada ,riuscendo
subito dopo a fuggire in maniera da risultare inidentificato) potrebbe
determinare un automatico risarcimento a carico dell’impresa gerente
il F.G.V.S. sul presupposto dell’esistenza di un danno da circolazione
dolosamente subito dal passante!
Occorre pertanto affermare il principio secondo il quale il danno dolosamente
provocato da terze persone nei confronti di soggetti circolanti su strade
pubbliche sia di fatto sottratto alla tutela risarcitoria prevista dal
legislatore all’art. 19 let. A legge 990.
Si deve pertanto accogliere l’eccezione preliminare mossa da parte
convenuta e per l’effetto si deve dichiarare in questa sede l’improponibilità
della domanda avanzata dall’attrice D. Rosa.
Atteso l’incerto orientamento di merito e di legittimità
che accompagna la materia apppare opportuno derogare alla regola della
soccombenza, cosi’ disponendo la compensazione delle spese tra
le parti.
PQM
Il GDP
, letti gli art. 1917,2043.2054 cc. e gli artt. 18,19 legge 990-69 DICHIARA
l’improponibilità della domanda proposta da D. ROSA c/GENERALI
NQ DI F.G.V.S. e per l’effetto COMPENSA le spese di lite
Carinola
13 aprile 2005
il GDP