Autostop
K20: illegittime le infrazioni rilevate automaticamente |
Con la sentenza n. 16 del 3 gennaio 2005 il Giudice di Pace di Perugia ha ribadito la illegittimità dell’accertamento d’infrazioni al Codice della Strada fondato esclusivamente sulla base delle risultanze fotografiche acquisite dall’utilizzazione del documentatore a funzionamento automatico denominato AUTOSTOP K20. In particolare,
nella predetta sentenza il Giudice di Pace – richiamati precedenti
arresti giurisprudenziali e la Circolare del Ministero dell’Interno
n. 51 del 25 giugno 2004 – ha ritenuto annullabile il verbale opposto,
in quanto la regolamentazione del traffico con impianto semaforico dotato
di apparecchiatura fotografica di rilevamento delle infrazioni, non
può essere delegato solo a detta apparecchiatura, ma quest’ultima
può essere legittimamente impiegata unicamente come strumento
di ausilio ad un operatore di polizia municipale presente direttamente
sul luogo dell’intersezione semaforica (cfr., in questo senso,
Giudice di Pace di Teano, 14 febbraio 2001).
Il Giudice di pace di Perugia, avv. Antonio Taviano, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile n. 5462 dell’anno 2001 tra D.M. rappresentato
e difeso dall’avv. Francesco Duranti presso il cui studio in Perugia
– via Bartolo n. 43/F, è elettivamente domiciliato giusta
delega a margine del ricorso introduttivo ricorrente e COMUNE
P. in persona del sindaco pro tempore Oggetto: opposizione ex art. 22 Legge 689/1981. Conclusioni delle parti: per il ricorrente: accoglimento dell’opposizione; per il Comune resistente: rigetto dell’opposizione. FATTO E DIRITTO I Vigili
della Polizia Municipale di Perugia, presa visione delle prove fotografiche
e del processo verbale di attivazione dell’apparecchiatura AUTOSTOP
(mod. K20 serie 1004), depositati agli atti d’ufficio, accertavano
che il giorno 12/10/2001 alle ore 10,50 in Perugia – via Pellini
intersezione con via F. D. – il conducente dell’autovettura
Volkswagen targata (...) proveniente da via P. Pellini superava il semaforo
all’intersezione con via F. Di Lorenzo mentre lo stesso proiettava
la luce rossa. P.Q.M. Il Giudice
di Pace di Perugia, avv. Antonio Taviano, definitivamente pronunciando
così dispone: Depositato in Cancelleria il 3 gennaio 2005. |
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