Ancora
sulla responsabilità della Pubblica Amministrazione nei confronti
del cittadino per danni da cattiva manutenzione della strada, la cd.
"insidia", termine coniato dalla Suprema Corte per indicare
quella situazione di pericolo occulto che fa sorgere in capo alla P.A.
la responsabilità extracontrattuale nei confronti del danneggiato
da una anomalia della sede stradale.
L’orientamento maggioritario della Corte di Cassazione non esclude categoricamente
l’applicabilità dell’art. 2051 c.c. (responsabilità da
cose in custodia) ma la circoscrive ai casi in cui la P.A. ha avuto
la possibilità di esercitare un continuo ed efficace controllo
idoneo ad impedire l’insorgere di eventi dannosi.
L’uso generalizzato da parte dei terzi e la notevole estensione del
bene, viceversa, fanno venir meno la possibilità di invocare
l’art. 2051 c.c., con la relativa presunzione di responsabilità
a carico del custode, con conseguente applicazione dell’art. 2043 c.c.
e relativo onere probatorio incombente sull’attore, che deve provare
il fatto, il nesso causale e la cd. fattispecie insidiosa.
La sentenza del Giudice di Pace di Castellammare di Stabia viene in
rilievo non solo per l’applicazione dei detti principi ma anche perché
esamina e risolve il caso in cui l’Ente proprietario della strada abbia
affidato la manutenzione della stessa ad una impresa specializzata.
Gli Enti in giudizio, oltre a chiedere ed ottenere la chiamata in causa
delle imprese tenute alla manutenzione della sede stradale, invocano
la condanna diretta delle dette imprese, presupponendone la esclusiva
responsabilità.
Con la citata sentenza, il Giudice di Pace fissa invece il principio
secondo cui la responsabilità dell’Ente non viene meno con l’affidamento
della manutenzione a terzi, poiché il rapporto interno tra Comune
ed impresa non può avere effetto nei confronti del danneggiato,
rilevando solo nei rapporti interni e facendo sorgere il solo diritto
dell’Ente alla rivalsa, stante il titolo contrattuale. La sentenza si
segnala per la negazione dell’estensione della domanda dell’attore nei
confronti del terzo.
(Altalex, 17 marzo 2005. Nota a cura dell’avv.
Antonino di Somma)
REPUBBLICA
ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Giudice di Pace dell’Ufficio di C/mare di Stabia, Avv. Antonio
Iannello , ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 2194/04
T R A
V.R. , rapp.to e difeso dall’avv Nicola Sammartino, con studio
in via Del Pozzo, 12 in Castellammare di Stabia,in virtu’ di mandato
a margine dell’ atto di citazione
Attore
E
Comune di Castellammare di Stabia ,in persona del commisario p.t , el.te
dom.to in Napoli alla via Carlo Poerio, 86, presso l’avv Ferdonando
Chianese
dal quale è rapp.to e difeso per mandato in calce all’atto
di citazione
Convenuto
Impresa Edile A. G., con sede in Afragola alla via .........., rappr.to
e difeso dall’avv. Vitiello Paolo con studio in Napoli alla Riviera
di Chiaia, 53 per mandato in calce all’atto di citazione per chiamata
in causa
Chiamato in causa
OGGETTO : Risarcimento danni
Svolgimento del processo
Con atto di citazione, ritualmente notificato ,l’attore premetteva
che in data 22.04.03 , verso le ore 11:00 circa in C.Mare di Stabia
, mentre percorreva a piedi la via Marconi , sul marciapiede comunale,
giunto all’altezza del ciV. 34 , cadeva a causa di una buca esistente
lungo il margine del suddetto marciapiede e rovinava al suolo .
L’attrice
assumeva poi che la buca era imprevedibile e insidiosa in quanto mancante
dei ciottoli che comunemente vengonon definiti sampietrini e che tale
buca non era segnalata da indicatori visivi e luminosi.Premetteva ancora
che riportava lesioni per cui veniva medicata all’Ospedale di Castellammare
di Stabia ,ove veniva refertata come da referto in atti.Pertanto citava
il Comune di Castellammare di Stabia onde sentirlo condannare al risarcimento
dei danni subiti previa declaratoria di responsabilità dello
stesso, con vittoria di spese diritti ed onorari di causa.
Si costituiva,
dopo la prova testi e la CTU medica, il convenuto il quale eccepiva
in primis la carenza di legittimazione passiva per aver dato la manutenzione
delle strade in appalto alla ditta A. e di poi sosteneva la nullità
della domanda e nel merito ne chiedeva il rigetto ,con le conseguenze
di legge.
Il GDP , iussu iudicis, autorizzava chiamarsi in causa la
ditta A., che chiedeva nullità della domanda e rigetto.Ammessa
ed espletata la CTU tecnoca, precisate le conclusioni, la causa veniva
riservata per la sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Piace a questo Giudice ricordare che il rapporto tra l’ente e l’A.,resta
pur sempre un rapporto interno che crea obblighi e diritti nelle sfere
giuridiche dei soggetti che hanno stipulato il contratto posto alla
base del rapporto de quo e pertanto si configura per il comune la possibilità
di chiamare in rapporto di garanzia propria nel giudizio la ditta appaltatrice.
L’attore e’ completamente estraneo al detto rapporto e pertanto
, essendo in tema di responsabilita’ extracontrattuale ,l’ente
che viola il principio del neminem ledere ,non puo’ opporre allo
stesso responsabilita’ di terzi, infatti anche nel caso di specie
vi e’ responsabilita’ del proprietario della strada che quantomeno
ha omesso di vigilare sull’attivita’ che l’ente tenuto
alla manutenzione avrebbe dovuto svolgere.
Tale assunto e’ stato
anche ribadito dalla S.C. con sentenza n 723/88.Indi il rapporto interno
tra ente e ditta manutentrice,resta tale ,con la sola possibilita’
del comune di rivalersi per quanto eventualmente andra’ a pagare
a terzi.
Questo Giudice ha conoscenza della giurisprudenza di merito
che ha ritenuto di dover condannare direttamente la ditta manutentrice
, ma non condivide tale principio che è valido solo quando si
è in presenza di un rapporto di garanzia improprio , che di solito
non è fondato su un contratto. La S.C. con sentenza n. 1746/87,
s. n. 6020/01,s. n. 16777/02 ha chiaramente precisato e sostenuto che
la domanda non si estende direttamente al chiamato in causa in detto
rapporto.
Circa la sollevata eccezione di nullita’, essa va rigettata
,in quanto l’atto di citazione risponde ai requisiti di cui all’art
318 cpc e seppure ci fosse stata essa sarebbe stata sanata ai sensi
dell’art 156 comma 2 cpc dalla costituzione in giudizio del convenuto,
avendo l’atto raggiunto lo scopo.Prima di passare al merito della
questione ed all’esame del quadro probatorio , questo giudice ritiene
di dover inquadrare la fattispecie invocata in quella prevista dall’art
2043 cc ,infatti essa non e’ inquadrabile nell’art 2051 cc
in quanto la S.C ha escluso l’applicabilita’ del detto dettato
normativo ,ogni qualvolta che trattasi di beni di uso generale (cass
civ 5517/84).
Ciò anche oggi dopo la sentenza della Suprema Corte
n. 19653 del 2004 , conosciuta da questo giudice, ma che si ritiene
applicabile ai casi in cui è semplice la custodia del bene; nella
fattispecie, infatti, si parla di edificio.
Pertanto e’ chiaro
che resta onere dell’attore provare non solo il fatto storico ma
anche la responsabilita’ dell’ente e l’esistenza dell’insidia
e trabocchetto.
Nel merito la domanda e’ fondata e va accolta per quanto di ragione.
L’attore adempie all’onus probandi impostogli dall’art
2697 cc , in base a cui onus probandi incubit ei qui dicit ,e fornisce
ampia prova sia del fatto storico e sia della responsabilita’ dell’ente.
Con riguardo alla manutenzione delle opere pubbliche il potere discrezionale
della P.A. trova un limite nel rispetto delle norme legislative e regolamentari
e nell’osservanza del principio del neminem ledere ,il quale impone
all’amministrazione di usare le ordinarie cautele atte a non mettere
in pericolo l’incolumità personale dei cittadini ,ed il
comportamento colposo accertato dal giudice integra la lesione di un
diritto soggettivo che fa nascere in capo all’ente l’obbligo
di risarcire i danni. (Cass Civ 722/88 ; 5910/82,5182/78).Nella fattispecie
de qua l’attore prova che la P.A. non ha provveduto all’ordinaria
manutenzione del marciapiede di propria proprieta’,ne’ ha
segnalato il pericolo che anzi era del tutto occultato ed imprevedibile.
Infatti il teste escusso , indifferente e sulla cui attendibilita’
non emergono dubbi, riferice che nell’aprile del 2003 ,l’attrice
nel passare in V Marconi di Castellammare di Stabia ,sul marciapiede,
cadeva a causa dell’esistenza di una buca coperta da immondizia
e per di più mancante di cubetti di porfido.Indi è stata
acquisita la prova piena della responsabilita’ del convenuto Comune
che ha omesso di prestare la necessaria manutenzione del bene di sua
proprieta’, come pure è provata l’imprevedibilità
del fatto.Dagli atti processuali, inoltre non emerge in alcun modo che
il convenuto ,in qualche modo abbia segnalato la situazione di precicolo
o posto inessere qualsiasi cautela onde evitare l’evento. Le circostanze
narrate dal teste sono in piena concordanza con i fatti che l’attrice
narra in citazione e annotati nel referto ospedaliero prodotto agli
atti dall’attore. Va però rilevato che da detta responsabilità
il Comune va manlevato dalla ditta A..
Il documento agli atti prova
infatti che la via Marconi , sita nel Comune Di Castellammare di Stabia,
all’epoca del sinistro per cui è causa, era oggetto di manutenzione
ad opera dell’Impresa G. A.. C’è di più, vi è prova
che il suddetto dissesto era già stato segnalato , in precedenza
dal comune di Castellammare di Stabia all’Impresa A., con segnalazione
del 26.03.03, regolarmente controfirmata dalla medesima impresa.Il CTU,
geometra Livia d’Antuono ha evidenziato nel proprio elaborato le mancanze
e le gravi responsabilità dell’impresa Edile G. A., che ha omesso
di adempiere agli obblighi contrattuali , creando la situazione di pericolo.
Circa il quantum debeatur questo Giudice sposa e condivide le conclusioni
del Ctu, ed in mancanza di apposita previsione legislativa applica alle
risultanze della stessa i parametri di cui allaL 57/01, pertanto atteso
che il Ctu afferma che vi e’ danno bilogico del 0,5 %, lette le
predette tabelle che per un soggetto di anni 57, (tale era l’eta’
dell’attrice al momento dell’incidente) ,quantificano detto
danno in euro 248,81, riconosce detta somma all’attrice per il
danno biologico,oltre la somma di euro 542,25 per 15 gg di Itt (36,15X
15) oltre il danno morale che in via equitativa si riconosce in euro
197,76 considerata la micoroinvalidita’ riportata,il tutto in euro
988,82 oltre interessi dal fatto.Le spese di giudizio, seguono la soccombenza
e vengono liquidate come da dispositivo, a carico del comune che, di
poi, dovrà essere mallevato dalla ditta A.. Inoltre, vanno liquidate
a favore del Comune le spese di causa a carico della A..
P. Q. M.
Il Giudice di Pace, definitivamente pronunziandosi sulla domanda, così
provvede:
1)Dichiara la responsabilità extracontrattuale ,del Comune di
Castellammare nei confronti dell’attore , e della ditta A. nei
confronti del convenuto,per violazione degli obblighi contrattuali;
2)Per l’effetto condanna esso convenuto al pagamento della somma
di euro 988,82 per i danni subiti dall’attore oltre interessi legali
come in motivazione;
3)Condanna il convenuto Comune di Castellammare di Stabia al pagamento
in favore dell’attore delle spese di giudizio, che liquida in €
1850,00 di cui €.650 per spese, (compreso CTU) € 500,00 per
diritti e €. 700,00 per onorario , oltre il 12,5% ex TF in favore
del procuratore attoreo dichiaratosi antistatario;
4)Condanna la ditta A. a mallevare il convenuto Comune di Castellammare
di Stabia da tutto quanto andrà a pagare all’attore, per quanto
sub 2 punto 3;
5)Condanna la ditta A. G. al pagamento in favore del Comune convenuto
delle spese di giudizio, che liquida in € 1850,00 di cui €.650
per spese, (compreso CTU) € 500,00 per diritti e €. 700,00
per onorario , oltre il 12,5% ex TF ;
6)Dichiara la presente sentenza esecutiva per legge.
Così deciso in C/mare di Stabia, 18.02.05
IL CANCELLIERE IL GIUDICE DI PACE
Avv. Antonio Iannello