REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE IN GEMONA DEL FRIULI
Nella persona dell’avv. Vincenzo Zappalà
nella pubblica udienza del 27 GENNAIO 2005 ha pronunciato e pubblicato
mediante lettura del dispositivo e delle motivazioni, la seguente
SENTENZA
(art. 23, 8° comma, L. 689/1981)
nella causa per controversia in materia di opposizione a verbale di
contestazione n. 39815 T, emesso il 25.09.04 dalla Sezione di Polizia
Stradale di Udine – Distaccamento di Tolmezzo, avente ad oggetto:
violazione dell’art. 141, c. 3 e 8 C.d.S.
promossa
con domanda in data 26.10.04
da
omissis residente a Gemona del Friuli,
OPPONENTE
contro
PREFETTURA DI UDINE
AMMINISTRAZIONE OPPOSTA NON COMPARSA
CONCLUSIONI DELL’OPPONENTE: in via principale, annullarsi
il verbale opposto. In via subordinata, determinarsi la sanzione nel
minimo edittale.
CONCLUSIONI DELL’AMMINISTRAZIONE OPPOSTA: convalidarsi il verbale.
FATTO E DIRITTO
Gli Agenti della Polstrada di Tolmezzo, T. G. e T.M. , in data 25.09.04,
alle ore 21,30, lungo la SS. 13 Pontebbana, in Comune di Gemona, hanno
fermato l’odierno opponente per contestargli che, alla guida del
veicolo FORD ESCORT tg. AN … XN, “circolava a velocità
visibilmente elevata, non commisurata alle condizioni ambientali: centro
abitato - intersezione stradale – ore notturne; e tale da costituire
pericolo alla circolazione”. Hanno pertanto notificato al sig.
omissis il verbale in oggetto, applicando la sanzione amministrativa
pecuniaria di €. 68,25 e la decurtazione di n° 5 punti sulla
patente ex art. 126 bis C.d.S. Il sig. omissis ha dichiarato a verbale:
“non ritengo che la mia velocità fosse elevata”.
MOTIVI DEL RICORSO
L’opponente fa presente che:
1) Conoscendo molto bene il tratto di strada interessato, guidavo osservando
il limite di velocità di 50 Km/h, prescritto dalla segnaletica
stradale.
2) Alle ore 21,30, orario nel quale mi veniva contestata la violazione,
la circolazione era ridotta al minimo, l’asfalto era asciutto,
la visuale buona e, in relazione al comportamento prudente tenuto, non
sussisteva alcuna situazione di pericolo attuale o potenziale. Difatti
il legislatore, nell’imporre la riduzione di velocità nei
casi previsti dall’art. 141, comma 3, del codice della strada,
ha offerto ampia libertà d’interpretazione ma ha posto un
concetto ben chiaro, ovvero il fatto che il conducente dev’essere
in grado di arrestare il proprio veicolo nei limiti del proprio campo
di visibilità verso l’avanti, nonché dinanzi ad ogni
ostacolo prevedibile.
3) Nella fattispecie avevo un campo visivo ottimale, visto che era un
tratto di strada ascendente. Pertanto ritengo di aver posto in essere
tutte le norme di rispetto al codice della strada e di diligenza alla
guida volute dal legislatore.
4) La generica dicitura “non moderava la velocità”
non fa capire in base a quali valutazioni degli Agenti accertatori la
mia condotta di guida sarebbe stata pericolosa, risulta peraltro del
tutto infondata dal momento che gli Agenti non hanno potuto accertare
in concreto l’asserita velocità imputata al sottoscritto.
5) L’obbligo di moderare la velocità, previsto dalla norma
applicata, va inteso nel senso che il conducente deve portare la velocità
in limiti da consentirgli di far fronte ai pericoli delle situazioni
che si presentano di una certa probabilità nella circolazione
in luogo abitato, ma non deve ridurla fino al punto da prevenire ogni
altro pericolo eventuale meramente potenziale (Cass. 14.06.1967, Ribaldo).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
All’udienza di comparizione, assente la Prefettura, l’opponente
conclude come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
(ex art. 23, 8° comma, L. 689/91)
La giurisprudenza della Suprema Corte citata dall’opponente si
riferisce all’art. 102 del vecchio codice della strada (D. Lgs.
15 giugno 1959 n. 393).
Gli obblighi di comportamento contenuti nell’art. 102 del codice abrogato,
sono stati interamente trasferiti nella nuova norma (art. 141 D. L.gs.
30 /04/ 1992, n. 285).
Accanto al principio generale contenuto nel primo comma, in cui è
ribadito l’obbligo degli utenti di regolare la velocità di marcia,
in modo che "sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone
e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione",
il secondo comma indica qual è il metro di misura della velocità
pericolosa. Il concetto di pericolosità è legato alla
possibilità di "arresto tempestivo del veicolo entro i limiti
del campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile".
La prevedibilità degli eventi e la possibilità d’arresto
del veicolo entro gli spazi liberamente osservati diventano così
i due fattori di giudizio della velocità.
Il legislatore, con l’introduzione del secondo comma, che rappresenta
una novità rispetto alla normativa abrogata, ha voluto porre
l’obbligo per tutti i conducenti di tener conto di tutti gli eventi
prevedibili e di regolare la velocità in modo da poter superare
con sicurezza anche situazioni di pericolo prevedibili.
L’obbligo di
adeguare la condotta di guida ad eventuali prevedibili comportamenti
errati è ribadito al terzo comma dell’art. 191.
La differenza d’impostazione fra la norma abrogata e la nuova norma
consiste nell’aver introdotto il concetto più pregnante
di “prevedibilità dell’evento” in relazione allo
stato dei luoghi, concetto che è svincolato dalla “probabilità
dell’evento”.
Infatti un evento improbabile è pur sempre
prevedibile. Soltanto un evento impossibile non è prevedibile.
Il 3° comma dell’art. 141 elenca una serie di situazioni in
cui la velocità deve essere particolarmente attenta: “In
particolare, il conducente deve regolare la velocità nei tratti
di strada a visibilità limitata, nelle curve, in prossimità
delle intersezioni e delle scuole o di altri luoghi frequentati da fanciulli
indicati dagli appositi segnali, nelle forti discese, nei passaggi stretti
o ingombrati, nelle ore notturne, nei casi di insufficiente visibilità
per condizioni atmosferiche o per altre cause, nell’attraversamento
degli abitati o comunque nei tratti di strada fiancheggiati da edifici”.
La suddetta norma prescrive di adeguare la velocità allo stato
dei luoghi, indipendentemente dal limite di velocità della strada
(Cass. Civ., sez. I, 11 gennaio 1999, n. 165 e Cass. Pen., sez. IV,
15 febbraio 1996, n. 2539) ed indipendentemente dall’intensità
del traffico veicolare.
Pertanto, riguardo alla specifica situazione di pericolo, bisogna regolare
la velocità del veicolo, riducendola anche al di sotto della
velocità massima consentita. Ciò in ossequio al principio
basilare della “sicurezza della circolazione” (art. 1 del
C.d.S.: “La sicurezza delle persone, nella circolazione stradale,
rientra tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico
perseguite dallo Stato”).
Nella fattispecie la verbalizzazione di due pubblici ufficiali, relativa
allo stato dei luoghi, ha la particolare forza probatoria che le conferiscono
gli articoli 2699 e 2700 c.c. e la valutazione della “velocità
pericolosa” si presume, fino a prova contraria, eseguita sulla
base di una pluriennale esperienza professionale.
Pertanto, poiché l’opponente non ha fornito alcuna prova
circa la mancata moderazione della velocità, anzi ha ammesso
che osservava il limite di velocità consentita, senza ritenere
di doverla regolare in base allo specifico stato dei luoghi, l’opposizione
dev’essere rigettata.
L’entità della sanzione pecuniaria, in accoglimento dell’istanza
subordinata ed in base ai criteri dettati dall’art. 11 L. 689/1981,
sembra congrua nel minimo edittale.
Non rientra nel potere del Giudicante la modifica della sanzione prevista
dall’art. 126 bis C.d.S.
P.Q.M.
Il Giudice di Pace di Gemona del Friuli, definitivamente decidendo,
così provvede:
• Rigetta la domanda principale e per l’effetto convalida il verbale
di contestazione n. 39815 T, emesso il 25.09.04 dalla Sezione di Polizia
Stradale di Udine – Distaccamento di Tolmezzo.
• In accoglimento della domanda subordinata, determina la sanzione
amministrativa pecuniaria ex 8° comma art. 141 C.d.S. nella misura
di €. 68,25.
• Spese compensate.
• Sentenza provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c.
Gemona del Friuli, li 27 gennaio 2005.
IL
GIUDICE DI PACE COORDINATORE
Avv.
Vincenzo Zappalà
Depositata in Cancelleria il
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IL CANCELLIERE B3________________________