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Giurisprudenza di Merito - "Bisogna regolare la velocità del veicolo, riducendola anche al di sotto della velocità massima consentita".

Una ulteriore sentenza del GdP di Gemona del Friuli.
 
Giurisprudenza di Merito
"Bisogna regolare la velocità del veicolo, riducendola anche al di sotto della velocità massima consentita".
Una ulteriore sentenza del GdP di Gemona del Friuli.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE IN GEMONA DEL FRIULI


Nella persona dell’avv. Vincenzo Zappalà
nella pubblica udienza del 27 GENNAIO 2005 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e delle motivazioni, la seguente


SENTENZA
(art. 23, 8° comma, L. 689/1981)


nella causa per controversia in materia di opposizione a verbale di contestazione n. 39815 T, emesso il 25.09.04 dalla Sezione di Polizia Stradale di Udine – Distaccamento di Tolmezzo, avente ad oggetto: violazione dell’art. 141, c. 3 e 8 C.d.S.


promossa
con domanda in data 26.10.04
da
omissis residente a Gemona del Friuli,
OPPONENTE
contro
PREFETTURA DI UDINE
AMMINISTRAZIONE OPPOSTA NON COMPARSA


CONCLUSIONI DELL’OPPONENTE: in via principale, annullarsi il verbale opposto. In via subordinata, determinarsi la sanzione nel minimo edittale.


CONCLUSIONI DELL’AMMINISTRAZIONE OPPOSTA: convalidarsi il verbale.
FATTO E DIRITTO


Gli Agenti della Polstrada di Tolmezzo, T. G. e T.M. , in data 25.09.04, alle ore 21,30, lungo la SS. 13 Pontebbana, in Comune di Gemona, hanno fermato l’odierno opponente per contestargli che, alla guida del veicolo FORD ESCORT tg. AN … XN, “circolava a velocità visibilmente elevata, non commisurata alle condizioni ambientali: centro abitato - intersezione stradale – ore notturne; e tale da costituire pericolo alla circolazione”. Hanno pertanto notificato al sig. omissis il verbale in oggetto, applicando la sanzione amministrativa pecuniaria di €. 68,25 e la decurtazione di n° 5 punti sulla patente ex art. 126 bis C.d.S. Il sig. omissis ha dichiarato a verbale: “non ritengo che la mia velocità fosse elevata”.


MOTIVI DEL RICORSO
L’opponente fa presente che:


1) Conoscendo molto bene il tratto di strada interessato, guidavo osservando il limite di velocità di 50 Km/h, prescritto dalla segnaletica stradale.
2) Alle ore 21,30, orario nel quale mi veniva contestata la violazione, la circolazione era ridotta al minimo, l’asfalto era asciutto, la visuale buona e, in relazione al comportamento prudente tenuto, non sussisteva alcuna situazione di pericolo attuale o potenziale. Difatti il legislatore, nell’imporre la riduzione di velocità nei casi previsti dall’art. 141, comma 3, del codice della strada, ha offerto ampia libertà d’interpretazione ma ha posto un concetto ben chiaro, ovvero il fatto che il conducente dev’essere in grado di arrestare il proprio veicolo nei limiti del proprio campo di visibilità verso l’avanti, nonché dinanzi ad ogni ostacolo prevedibile.
3) Nella fattispecie avevo un campo visivo ottimale, visto che era un tratto di strada ascendente. Pertanto ritengo di aver posto in essere tutte le norme di rispetto al codice della strada e di diligenza alla guida volute dal legislatore.
4) La generica dicitura “non moderava la velocità” non fa capire in base a quali valutazioni degli Agenti accertatori la mia condotta di guida sarebbe stata pericolosa, risulta peraltro del tutto infondata dal momento che gli Agenti non hanno potuto accertare in concreto l’asserita velocità imputata al sottoscritto.
5) L’obbligo di moderare la velocità, previsto dalla norma applicata, va inteso nel senso che il conducente deve portare la velocità in limiti da consentirgli di far fronte ai pericoli delle situazioni che si presentano di una certa probabilità nella circolazione in luogo abitato, ma non deve ridurla fino al punto da prevenire ogni altro pericolo eventuale meramente potenziale (Cass. 14.06.1967, Ribaldo).


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


All’udienza di comparizione, assente la Prefettura, l’opponente conclude come in atti.


MOTIVI DELLA DECISIONE
(ex art. 23, 8° comma, L. 689/91)


La giurisprudenza della Suprema Corte citata dall’opponente si riferisce all’art. 102 del vecchio codice della strada (D. Lgs. 15 giugno 1959 n. 393).
Gli obblighi di comportamento contenuti nell’art. 102 del codice abrogato, sono stati interamente trasferiti nella nuova norma (art. 141 D. L.gs. 30 /04/ 1992, n. 285).
Accanto al principio generale contenuto nel primo comma, in cui è ribadito l’obbligo degli utenti di regolare la velocità di marcia, in modo che "sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione", il secondo comma indica qual è il metro di misura della velocità pericolosa. Il concetto di pericolosità è legato alla possibilità di "arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile".

La prevedibilità degli eventi e la possibilità d’arresto del veicolo entro gli spazi liberamente osservati diventano così i due fattori di giudizio della velocità.
Il legislatore, con l’introduzione del secondo comma, che rappresenta una novità rispetto alla normativa abrogata, ha voluto porre l’obbligo per tutti i conducenti di tener conto di tutti gli eventi prevedibili e di regolare la velocità in modo da poter superare con sicurezza anche situazioni di pericolo prevedibili.
L’obbligo di adeguare la condotta di guida ad eventuali prevedibili comportamenti errati è ribadito al terzo comma dell’art. 191.
La differenza d’impostazione fra la norma abrogata e la nuova norma consiste nell’aver introdotto il concetto più pregnante di “prevedibilità dell’evento” in relazione allo stato dei luoghi, concetto che è svincolato dalla “probabilità dell’evento”.

Infatti un evento improbabile è pur sempre prevedibile. Soltanto un evento impossibile non è prevedibile.
Il 3° comma dell’art. 141 elenca una serie di situazioni in cui la velocità deve essere particolarmente attenta: “In particolare, il conducente deve regolare la velocità nei tratti di strada a visibilità limitata, nelle curve, in prossimità delle intersezioni e delle scuole o di altri luoghi frequentati da fanciulli indicati dagli appositi segnali, nelle forti discese, nei passaggi stretti o ingombrati, nelle ore notturne, nei casi di insufficiente visibilità per condizioni atmosferiche o per altre cause, nell’attraversamento degli abitati o comunque nei tratti di strada fiancheggiati da edifici”.

La suddetta norma prescrive di adeguare la velocità allo stato dei luoghi, indipendentemente dal limite di velocità della strada (Cass. Civ., sez. I, 11 gennaio 1999, n. 165 e Cass. Pen., sez. IV, 15 febbraio 1996, n. 2539) ed indipendentemente dall’intensità del traffico veicolare.

Pertanto, riguardo alla specifica situazione di pericolo, bisogna regolare la velocità del veicolo, riducendola anche al di sotto della velocità massima consentita. Ciò in ossequio al principio basilare della “sicurezza della circolazione” (art. 1 del C.d.S.: “La sicurezza delle persone, nella circolazione stradale, rientra tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato”).

Nella fattispecie la verbalizzazione di due pubblici ufficiali, relativa allo stato dei luoghi, ha la particolare forza probatoria che le conferiscono gli articoli 2699 e 2700 c.c. e la valutazione della “velocità pericolosa” si presume, fino a prova contraria, eseguita sulla base di una pluriennale esperienza professionale.

Pertanto, poiché l’opponente non ha fornito alcuna prova circa la mancata moderazione della velocità, anzi ha ammesso che osservava il limite di velocità consentita, senza ritenere di doverla regolare in base allo specifico stato dei luoghi, l’opposizione dev’essere rigettata.

L’entità della sanzione pecuniaria, in accoglimento dell’istanza subordinata ed in base ai criteri dettati dall’art. 11 L. 689/1981, sembra congrua nel minimo edittale.
Non rientra nel potere del Giudicante la modifica della sanzione prevista dall’art. 126 bis C.d.S.


P.Q.M.


Il Giudice di Pace di Gemona del Friuli, definitivamente decidendo, così provvede:
• Rigetta la domanda principale e per l’effetto convalida il verbale di contestazione n. 39815 T, emesso il 25.09.04 dalla Sezione di Polizia Stradale di Udine – Distaccamento di Tolmezzo.
• In accoglimento della domanda subordinata, determina la sanzione amministrativa pecuniaria ex 8° comma art. 141 C.d.S. nella misura di €. 68,25.
• Spese compensate.
• Sentenza provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c.
Gemona del Friuli, li 27 gennaio 2005.

IL GIUDICE DI PACE COORDINATORE

Avv. Vincenzo Zappalà
Depositata in Cancelleria il
_____________________
IL CANCELLIERE B3________________________






Mercoledì, 23 Febbraio 2005
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