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Fermo amministrativo del veicolo: giurisdizione del Giudice dell’Esecuzione

TAR Emilia-Romagna - Bologna, sez. II, sentenza 06.10.2004 n° 3561 (Ottavio Carparelli)
da "Altalex"
Fermo amministrativo del veicolo: giurisdizione del Giudice dell’Esecuzione

TAR Emilia-Romagna - Bologna, sez. II, sentenza 06.10.2004 n° 3561 (Ottavio Carparelli)

Esula dalla giurisdizione del Giudice amministrativo, per rientrare in quella del Giudice ordinario, in funzione di Giudice dell’Esecuzione, una controversia in materia di fermo amministrativo, avente ad oggetto un veicolo iscritto in pubblici registri, al fine del suo pignoramento (e quindi per la successiva vendita in sede di esecuzione forzata), in quanto in tale materia deve essere attribuito valore decisivo alla funzione complessiva svolta dall’istituto, secondo la sua sequenza cronologica di attivazione (dopo la notifica della cartella esattoriale), e la sua vocazione anticipatoria e cautelare di una procedura di esecuzione forzata.

Nel sentenza del TAR Emilia Romagna, Bologna, 6 ottobre 2004 n. 3561, si afferma quindi, motivatamente, che le controversie in materia di fermo amministrativo, rientrano nella giurisdizione dell’AGO, quale Giudice dell’Esecuzione. Continua, pertanto, il contrasto sulla questione di giurisdizione sul fermo amministrativo, come ampiamente evidenziato nell’articolo "fermo amministrativo: quale giurisdizione?" di Emanuela Tiramani, già pubblicato su questa rivista.


(Altalex, 5 novembre 2004. Nota dell’avv. Ottavio Carparelli)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER L’EMILIA-ROMAGNA
BOLOGNA
SEZIONE II


Registro Sentenze.3561/2004
Registro Generale: 1144/2004


nelle persone dei Signori:
LUIGI PAPIANO Presidente
BRUNO LELLI Cons.
UGO DI BENEDETTO Cons. , relatore
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella Camera di Consiglio del 26 Agosto 2004




Visto il ricorso 1144/2004 proposto da:

PIOVACCARI VALDIMIRO

rappresentato e difeso da:

BARTOLINI AVV. WALTER

con domicilio eletto in BOLOGNA

VIA VALLE D’AOSTA 36
presso
CHIARINI AVV. FABIO
contro
CO.RI.T. RIMINI E FORLI’ CESENA S.P.A.
Rappresentato e difeso da:
ANDREUCCI AVV.CHIARA
Con domicilio eletto in Bologna
Via San Vitale, 42/2
Presso
VILLANI AVV. CARMINE



per l’annullamento, previa sospensione del provvedimento del 21.3.2003, comunicato il 25.3.2003 di fermo amministrativo sull’autoveicolo BP587YB di proprietà del ricorrente, a fronte del carico tributario scaduto e non pagato relativo alle seguenti cartelle: da 440/7/001175 a 2/FA9270 2/GA9747, da 440/5/629706 s 9/602680 5/648196 6/815977 7/615197 746/8/502231.

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di:

CO.RI.T. RIMINI E FORLI’ CESENA S.P.A.

E uditi altresì per le parti gli Avv.ti W.Bartolini e C.Andreucci.

Relatore il Cons. UGO DI BENEDETTO;

Uditi, per la ricorrente, l’Avv.W.Bartolini e per la CO.RI.T. l’Avv.C:Andreucci, anche in merito all’eventuale adozione di una sentenza succintamente motivata, ai sensi dell’art. 26 della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034, come modificato dall’art. 9 legge n. 205/2000;

Ritenuta l’applicabilità al caso di specie della suddetta disposizione, essendo immediatamente ravvisabile il difetto di giurisdizione di questo Giudice, come recentemente già ritenuto dalla Sezione (1.10.2003, n. 1714) per le seguenti considerazioni:

  1. il provvedimento di fermo ìa fini fiscaliî risulta previsto e disciplinato (dall’art. 86 D.P.R. n. 602 del 1973 e successive modificazioni) con lo scopo di ìcongelareî il veicolo iscritto in pubblici registri, al fine del suo pignoramento (e quindi per la successiva vendita in sede di esecuzione forzata), a meno che il contribuente non provveda ad estinguere il proprio debito, così come accertato nella cartella esattoriale, in precedenza notificatagli (da oltre sessanta giorni);

  2. l’emanazione di siffatto provvedimento è, dunque, temporalmente successiva alla notifica della cartella di pagamento ed è preordinata al buon esito del (futuro ed eventuale) procedimento di esecuzione forzata, rivestendo natura insieme rafforzativa dell’obbligo di pagamento (già accertato e non più discutibile) e cautelare-funzionale al pignoramento;

  3. detta natura non muta per il solo fatto che la nuova formulazione dell’art. 86 - introdotta dall’art. 1, comma 2, lett. q) del D. Lgs. n. 193/2001 - ha eliminato ogni riferimento alla previa, obbligatoria ricerca del bene da pignorare (ed al suo mancato reperimento) e ha colorato di discrezionalità le attribuzioni del concessionario, stabilendo che lo stesso ìpuò disporre il fermoî;

  4. tale dunque essendo la natura dell’atto di cui si tratta, ne consegue la sua assoggettabilità alla giurisdizione del giudice ordinario, come hanno di recente e convergentemente ritenuto ñ sulla base dello schema motivazionale più sopra riportato ñ tanto il Giudice amministrativo (cfr. TAR Veneto, sez. I, 30 gennaio 2003, n. 886), quanto quello ordinario, il quale (Tribunale di Novara, 9 maggio 2003, Autocorriere Didino S.n.c./Sestri S.p.a.) ha, altresì e significativamente, riconosciuto la competenza in materia del Giudice dell’esecuzione civile;

  5. il Collegio, confermarmando l’orientamento di questo TAR con sentenza n.2516 del 25/11/2003, non ritiene, invece, di poter concordare con il diverso avviso espresso da altro Giudice amministrativo (T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I), il quale ñ dapprima in sede cautelare (Ordinanza 5 marzo 2003, n. 216, rassegnata in copia all’odierna Camera di Consiglio dalla difesa del ricorrente) e poi di merito (sentenze 18 aprile 2003, n. 1764 e, da ultimo, n. 3000, n. 3002 e n. 3004 del 2003) ñ ha, viceversa, affermato la propria giurisdizione, facendo leva sul tenore letterale della menzionata novella legislativa dell’art. 86 e concludendo per la natura discrezionale del potere (amministrativo) esercitato dal concessionario: il Collegio dissente, invero, da questa impostazione, poiché ritiene che in materia debba piuttosto essere attribuito valore decisivo alla funzione complessiva svolta dall’istituto (così come innanzi delineata sub ìaî e ìbî), secondo la sua sequenza cronologica di attivazione (dopo la notifica della cartella esattoriale) e la sua vocazione anticipatoria e cautelare di una procedura di esecuzione forzata;

  6. infine, è da escludersi la giurisdizione del Giudice tributario, per le ragioni condivisibilmente addotte nella menzionata pronuncia n. 886/2003 del TAR Veneto: e, cioè, che l’art. 2 del D. Lgs. n. 546 del 1992, nel testo introdotto dall’art. 12, comma 2, della l. n. 448 del 2001, eccettua dalle controversie (concernenti i tributi di ogni genere e specie) attribuite al Giudice tributario proprio quelle "riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria, successivi alla notifica della cartella di pagamento";

Ritenuto, in conclusione, che:

    1. la presente controversia rientra nella giurisdizione dell’A.G.O., siccome concerne l’impugnativa di un provvedimento di fermo (di un autoveicolo), successivo alla notifica di diverse cartelle, di cui quella di importo più rilevante riguarda un credito dell’Ufficio delle Entrate di Bologna;

    2. di conseguenza, il presente ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

    3. in considerazione, tuttavia, della compresenza di orientamenti giurisprudenziali non univoci, le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti;



P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo per l’Emilia-Romagna, Sezione II, pronunciandosi sul ricorso in epigrafe ai sensi dell’art. 9 della legge 21 luglio 2000, n. 205, lo dichiara INAMMISSIBILE per difetto di giurisdizione.
Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Amministrazione.
Così deciso in Bologna, il 26 Agosto 2004

F.to Luigi Papiano Presidente
F.to Ugo Di Benedetto Cons. Rel. Est.
Depositata in Segreteria in data 6 OTT.2004

Bologna, li 6 OTT.2004

 

Il Segretario
Livia Monari






Lunedì, 21 Febbraio 2005
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