TAR
Emilia-Romagna - Bologna, sez. II, sentenza 06.10.2004 n° 3561 (Ottavio
Carparelli)
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE
AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER L’EMILIA-ROMAGNA
BOLOGNA
SEZIONE
II
Registro Sentenze.3561/2004
Registro Generale: 1144/2004
nelle persone dei Signori:
LUIGI PAPIANO Presidente
BRUNO LELLI Cons.
UGO DI BENEDETTO Cons. , relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella Camera di Consiglio del 26 Agosto 2004
Visto il ricorso 1144/2004 proposto da:
PIOVACCARI
VALDIMIRO
rappresentato e difeso da:
BARTOLINI
AVV. WALTER
con domicilio eletto in BOLOGNA
VIA VALLE
D’AOSTA 36
presso
CHIARINI
AVV. FABIO
contro
CO.RI.T.
RIMINI E FORLI’ CESENA S.P.A.
Rappresentato
e difeso da:
ANDREUCCI
AVV.CHIARA
Con domicilio
eletto in Bologna
Via San
Vitale, 42/2
Presso
VILLANI
AVV. CARMINE
per l’annullamento, previa sospensione del provvedimento del 21.3.2003,
comunicato il 25.3.2003 di fermo amministrativo sull’autoveicolo BP587YB
di proprietà del ricorrente, a fronte del carico tributario scaduto
e non pagato relativo alle seguenti cartelle: da 440/7/001175 a 2/FA9270
2/GA9747, da 440/5/629706 s 9/602680 5/648196 6/815977 7/615197 746/8/502231.
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato,
presentata in via incidentale dal ricorrente;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di:
CO.RI.T.
RIMINI E FORLI’ CESENA S.P.A.
E uditi altresì per le parti gli Avv.ti W.Bartolini e C.Andreucci.
Relatore il Cons. UGO DI BENEDETTO;
Uditi, per la ricorrente, l’Avv.W.Bartolini e per la CO.RI.T. l’Avv.C:Andreucci,
anche in merito all’eventuale adozione di una sentenza succintamente
motivata, ai sensi dell’art. 26 della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034,
come modificato dall’art. 9 legge n. 205/2000;
Ritenuta l’applicabilità al caso di specie della suddetta disposizione,
essendo immediatamente ravvisabile il difetto di giurisdizione di questo
Giudice, come recentemente già ritenuto dalla Sezione (1.10.2003, n.
1714) per le seguenti considerazioni:
-
il
provvedimento di fermo ìa fini fiscaliî risulta previsto e disciplinato
(dall’art. 86 D.P.R. n. 602 del 1973 e successive modificazioni)
con lo scopo di ìcongelareî il veicolo iscritto in pubblici registri,
al fine del suo pignoramento (e quindi per la successiva vendita
in sede di esecuzione forzata), a meno che il contribuente non provveda
ad estinguere il proprio debito, così come accertato nella cartella
esattoriale, in precedenza notificatagli (da oltre sessanta giorni);
-
l’emanazione
di siffatto provvedimento è, dunque, temporalmente successiva alla
notifica della cartella di pagamento ed è preordinata al buon esito
del (futuro ed eventuale) procedimento di esecuzione forzata, rivestendo
natura insieme rafforzativa dell’obbligo di pagamento (già accertato
e non più discutibile) e cautelare-funzionale al pignoramento;
-
detta
natura non muta per il solo fatto che la nuova formulazione dell’art.
86 - introdotta dall’art. 1, comma 2, lett. q) del D. Lgs. n. 193/2001
- ha eliminato ogni riferimento alla previa, obbligatoria ricerca
del bene da pignorare (ed al suo mancato reperimento) e ha colorato
di discrezionalità le attribuzioni del concessionario, stabilendo
che lo stesso ìpuò disporre il fermoî;
-
tale
dunque essendo la natura dell’atto di cui si tratta, ne consegue
la sua assoggettabilità alla giurisdizione del giudice ordinario,
come hanno di recente e convergentemente ritenuto ñ sulla base dello
schema motivazionale più sopra riportato ñ tanto il Giudice amministrativo
(cfr. TAR Veneto, sez. I, 30 gennaio 2003, n. 886), quanto quello
ordinario, il quale (Tribunale di Novara, 9 maggio 2003, Autocorriere Didino S.n.c./Sestri S.p.a.) ha, altresì e significativamente,
riconosciuto la competenza in materia del Giudice dell’esecuzione
civile;
-
il
Collegio, confermarmando l’orientamento di questo TAR con sentenza
n.2516 del 25/11/2003, non ritiene, invece, di poter concordare
con il diverso avviso espresso da altro Giudice amministrativo (T.A.R.
Puglia, Bari, Sez. I), il quale ñ dapprima in sede cautelare (Ordinanza
5 marzo 2003, n. 216, rassegnata in copia all’odierna Camera di
Consiglio dalla difesa del ricorrente) e poi di merito (sentenze 18 aprile 2003, n. 1764 e, da ultimo, n. 3000, n. 3002 e n.
3004 del 2003) ñ ha, viceversa, affermato la propria giurisdizione,
facendo leva sul tenore letterale della menzionata novella legislativa
dell’art. 86 e concludendo per la natura discrezionale del potere
(amministrativo) esercitato dal concessionario: il Collegio dissente,
invero, da questa impostazione, poiché ritiene che in materia debba
piuttosto essere attribuito valore decisivo alla funzione complessiva
svolta dall’istituto (così come innanzi delineata sub ìaî e ìbî),
secondo la sua sequenza cronologica di attivazione (dopo la notifica
della cartella esattoriale) e la sua vocazione anticipatoria e cautelare
di una procedura di esecuzione forzata;
-
infine,
è da escludersi la giurisdizione del Giudice tributario, per le
ragioni condivisibilmente addotte nella menzionata pronuncia n.
886/2003 del TAR Veneto: e, cioè, che l’art. 2 del D. Lgs. n. 546
del 1992, nel testo introdotto dall’art. 12, comma 2, della l. n.
448 del 2001, eccettua dalle controversie (concernenti i tributi
di ogni genere e specie) attribuite al Giudice tributario proprio
quelle "riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria,
successivi alla notifica della cartella di pagamento";
Ritenuto,
in conclusione, che:
-
la
presente controversia rientra nella giurisdizione dell’A.G.O.,
siccome concerne l’impugnativa di un provvedimento di fermo (di
un autoveicolo), successivo alla notifica di diverse cartelle,
di cui quella di importo più rilevante riguarda un credito dell’Ufficio
delle Entrate di Bologna;
-
di
conseguenza, il presente ricorso deve essere dichiarato inammissibile;
-
in
considerazione, tuttavia, della compresenza di orientamenti giurisprudenziali
non univoci, le spese di lite possono essere integralmente compensate
tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo per l’Emilia-Romagna, Sezione II, pronunciandosi
sul ricorso in epigrafe ai sensi dell’art. 9 della legge 21 luglio 2000,
n. 205, lo dichiara INAMMISSIBILE per difetto di giurisdizione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Amministrazione.
Così deciso in Bologna, il 26 Agosto 2004
F.to Luigi Papiano Presidente
F.to Ugo Di Benedetto Cons. Rel. Est.
Depositata in Segreteria in data 6 OTT.2004
Bologna, li 6 OTT.2004
Il
Segretario
Livia Monari
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Esula dalla giurisdizione del Giudice amministrativo, per rientrare in quella del Giudice ordinario, in funzione di Giudice dell’Esecuzione, una controversia in materia di fermo amministrativo, avente ad oggetto un veicolo iscritto in pubblici registri, al fine del suo pignoramento (e quindi per la successiva vendita in sede di esecuzione forzata), in quanto in tale materia deve essere attribuito valore decisivo alla funzione complessiva svolta dall’istituto, secondo la sua sequenza cronologica di attivazione (dopo la notifica della cartella esattoriale), e la sua vocazione anticipatoria e cautelare di una procedura di esecuzione forzata.
Nel sentenza del TAR Emilia Romagna, Bologna, 6 ottobre 2004 n. 3561, si afferma quindi, motivatamente, che le controversie in materia di fermo amministrativo, rientrano nella giurisdizione dell’AGO, quale Giudice dell’Esecuzione. Continua, pertanto, il contrasto sulla questione di giurisdizione sul fermo amministrativo, come ampiamente evidenziato nell’articolo "fermo amministrativo: quale giurisdizione?" di Emanuela Tiramani, già pubblicato su questa rivista.
(Altalex, 5 novembre 2004. Nota dell’avv. Ottavio Carparelli)