Decurtazione
dei punti della patente: retroattività e restituzioni
dott.
Renato Amoroso
(Giudice di Pace in Monza).
La recente
sentenza della Corte Costituzionale sulla decurtazione
dei punti della patente, nelle speciale situazione di mancata identificazione
del conducente, richiede il chiarimento di alcune questioni.
1.
le norme dichiarate illegittime dalla Corte cessano di avere applicazione
dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza sulla Gazzetta
Ufficiale. Già il semplice esame letterale di tale disposizione
rende evidente che la norma era e resta legittima per tutto il periodo
intercorso fra la sua entrata in vigore e la pubblicazione della sentenza
che ne sancisce la illegittimità. L’apparente disparità
di trattamento, fra coloro che sono già stati puniti e coloro
che non lo saranno, in realtà appartiene al normale evolversi
delle norme di diritto; talune condotte (ad esempio, l’adulterio
della donna) possono trovare nel mutare dei tempi o nel diverso atteggiamento
del legislatore una naturale modificazione di risposta dell’ordinamento.
2.
La decurtazione dei punti è una pena accessoria, legata al fondamento
e legittimità della pena principale, costituita dalla sanzione
pecuniaria. Alternativamente, o la pretesa sanzionatoria è fondata,
perché è certo che sussiste la violazione della norma
di comportamento, oppure non lo è. Nel primo caso sono dovute
sia la sanzione principale che quella accessoria. Nel caso di infondatezza
dell’illecito addebitato, non sono dovute sanzioni di alcun tipo.
Non può esistere, pertanto, una impugnazione del solo provvedimento
di decurtazione dei punti senza che sia messa in discussione la fondatezza
della contestata violazione.
3.
Il provvedimento che commina la decurtazione viene adottato solo dopo
che la contestazione della violazione è divenuta definitiva.
Entro i trenta giorni successivi a tale definitività, l’organo
accertatore comunica all’anagrafe centrale la contestazione, con
la precisazione del nominativo del responsabile. L’anagrafe adotterà
il provvedimento di decurtazione, dandone comunicazione all’interessato.
4.
La definitività della contestazione deriva da alcune diverse
ipotesi:
*
il trasgressore paga la sanzione amministrativa, accettando di fatto
la contestazione;
*
entro il termine di 60 giorni dalla notifica della contestazione (se
non avvenuta nell’immediatezza del fatto) il trasgressore non paga
e non propone nessun ricorso: si forma quindi un titolo esecutivo.
*
una volta proposto il ricorso giurisdizionale, avente ad oggetto la
contestazione, il giudizio si conclude con il rigetto dell’opposizione
e la conferma del provvedimento sanzionatorio.
5.
Potranno presentarsi situazioni concrete nelle quali sia già
intervenuta la definitività della contestazione ma non sia ancora
stato adottato il provvedimento di decurtazione dei punti. Nei soli
casi menzionati dalla sentenza della Corte (mancata identificazione
del conducente) tale decurtazione non potrà più essere
adottata, ferma restando la pena pecuniaria principale.
6.
In rari casi potrà accadere che il provvedimento di decurtazione
sia stato adottato in data anteriore alla sentenza della Corte ma che
sia notificato all’interessato in data posteriore. Il principio
di legittimità dell’atto amministrativo presuppone che le
condizioni di conformità alla legge debbano sussistere alla data
di adozione del provvedimento e che la notifica soddisfi solo le esigenze
di informazione all’interessato e la decorrenza di termini utili
alla difesa (se prevista) o alla esecuzione coattiva. Tuttavia, una
interpretazione più favorevole al reo, in analogia a quanto dispone
la legge penale, potrebbe indurre a ritenere cessato l’interesse
pubblico alla esecuzione del provvedimento non più legittimo
alla data della sua concreta applicazione.
7.
Tutti i provvedimenti adottati nel periodo di vigenza della norma sono
da ritenersi legittimi; in forza della normativa attualmente vigente,
non c’è alcun motivo di diritto per pretendere che i punti
già decurtati (nelle situazioni dichiarate illegittime dalla
sentenza della Corte) possano essere restituiti con provvedimento dell’autorità
giudiziaria. Quest’ultima, infatti, non può più pronunciarsi
su situazioni divenute definitive.
E’ certamente auspicabile un intervento chiarificatore del legislatore
o del Ministero competente; purchè di chiarificazione si tratti
veramente.