Tribunale
Brindisi, sentenza 02.12.2004
(Ottavio Carparelli).
Va esclusa
la responsabilità civile della Pubblica Amministrazione, per
danni causati a persone che transitano su pubbliche strade, anche nel
caso di danni cagionati da cattivo stato manutentivo della strada (cd.
trabocchetto) di proprietà dell’ente pubblico, ove l’evento
dannoso si sia verificato per negligenza e disattenzione dell’utente
della pubblica via. In tale caso, infatti, gli effetti dannosi dell’evento
sono riferibili esclusivamente al fatto e colpa dell’utente medesimo,
in virtù del principio di autoresponsabilità, che costituisce
la frontiera estrema della responsabilità civile, normativamente
segnata dall’art.1227 cod. civ., in forza del quale ognuno deve
risentire nella propria sfera giuridica delle conseguenze della mancata
adozione delle cautele e delle regole di comune prudenza che identificano
il contenuto di diligenza esigibile dal soggetto giuridico nei comportamenti
adottati nella vita sociale.
Con la sentenza in rassegna il Tribunale di Brindisi – Sezione
Distaccata di Fasano, affronta, ancora una volta, la nota questione
della responsabilità della P.A. da cc.dd. insidie stradali.
Ancorché ormai ampiamente e da tempo conosciuta, trattasi, in
vero, di questione interessata da un continuo e vivace dibattito in
sede giurisprudenziale, sia con riferimento al profilo delle disposizioni
normative alla cui stregua individuare la specifica responsabilità
dell’Amministrazione (art. 2043 c.c., ovvero art. 2051 c.c.), sia
in relazione alla sussistenza dei requisiti del pericolo (invisibilità
ed imprevedibilità dell’insidia), che devono necessariamente
sussistere affinché possa configurarsi la colpa dell’ente
proprietario della strada, in relazione ai danni lamentati dagli utenti
della stessa, derivanti dai cc.dd. trabocchetti.
In proposito la giurisprudenza, mentre è oscillante sulla possibilità
di applicare oltre che l’art.2043 c.c., anche l’art.2051 c.c.
(responsabilità da custodia), è del tutto ferma nel ritenere
che la responsabilità della P.A. può sussistere soltanto
quando l’insidia presenti i caratteri della invisibilità
e dell’imprevedibilità. In assenza anche di uno soltanto
di tali requisiti, deve escludersi l’imputabilità alla P.A.
dei danni sofferti dall’utente.
Nella fattispecie decisa con la sentenza che si annota, il Tribunale
adìto ha escluso che potesse ritenersi responsabile l’ente
locale proprietario, in relazione ai danni lamentati da un pedone che,
passeggiando in una serata estiva in un località turistica del
territorio del medesimo ente locale convenuto, nell’incedere, poggiava,
inavvertitamente, il piede in una buca presente sul selciato, procurandosi
danni fisici.
Dall’istruttoria svolta nel giudizio era infatti emerso, tra l’altro,
che, in realtà, il selciato era interessato da diverse asperità
che – secondo il pensiero del Giudicante – avrebbero dovuto
“allertare” il pedone, onde porre più attenzione nell’incedere,
ed evitare eventuali insidie.
Il Tribunale ne ha dedotto che il pedone danneggiato, evidentemente,
procedeva con disattenzione, e, quindi, da un lato, ha ritenuto la sussistenza,
nelle circostanza di luogo e di tempo del sinistro, di un comportamento
negligente in capo al pedone medesimo, e, dall’altro, ha esentato
l’Amministrazione proprietaria della strada da qualsivoglia responsabilità.
A presidio del provvedimento di rigetto della domanda di ristoro, il
Tribunale ha posto, essenzialmente, il principio della c.d. autoresponsabilità
ex art. 1227 cod. civ. del pedone, il quale, nella specie - considerato
che la zona era sufficientemente illuminata da luce artificiale, e che
la strada percorsa presentava non soltanto la buca nella quale aveva
poggiato il piede, ma diverse altre asperità, avrebbe dovuto
diligentemente “… mettersi sul chi vive …” ed evitare
di incorrere in eventi dannosi.
L’elemento di novità introdotto dal provvedimento giurisdizionale
in rassegna, è dunque costituito dalla piana applicazione del
principio c.d. di autoresponsabilità ex art. 1227 c.c., in materia
di responsabilità della P.A. da insidia stradale.
Il Giudice unico, infatti, ha affermato che la colpa dell’evento
dannoso era da riferire allo stesso comportamento del danneggiato, e,
quindi, al fatto e colpa esclusiva dello stesso, in forza del principio
di autoresponsabilità che, ad avviso della Sezione Distaccata
di Fasano del Tribunale di Brindisi, costituisce la frontiera estrema
della responsabilità civile, normativamente segnata dall’art.
1227 cod. civ., in forza del quale ognuno deve risentire sulla propria
sfera giuridica delle conseguenze della mancata adozione delle cautele
e delle regole di comune prudenza che identificano il contenuto di diligenza
esigibile dal soggetto giuridico nei comportamenti adottati nella vita
sociale.
(Altalex, 2 febbraio 2005. Nota dell’avv. Ottavio Carparelli)
TRIBUNALE CIVILE DI BRINDISI – SEZIONE DISTACCATA DI FASANO
– sentenza 2 dicembre 2004 n. 118 - G.U. Dott. Munno – C.
(Avv. Russo) c. Comune di Fasano (Br) (Avv. Caiulo) e Edil Mar (Avv.
Cofano) e Piemontese Assicurazioni s.p.a. (Avv.ti Perricci e Curti)
- ( respinge).
N.16/2002 R.G. TRIB.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi – Sezione Distaccata di Fasano, in persona
del Giudice Unico dott. Alberto Munno, ha pronunciato la seguente ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta nel ruolo generale affari contenziosi sotto
il numero d’ordine 16 dell’anno 2002
TRA
C. Anna, elettivamente domiciliata alla via Napoli n.312/0 in Bari presso
lo studio dell’avv. Tommaso Russo, dal quale è rappresentata
e difesa come da mandato a margine dell’atto introduttivo;
ATTORE
CONTRO
Comune di Fasano in persona del legale rappresentante protempore, selettivamente
domiciliato al Corso Roma n.4 in Brindisi presso lo studio dell’avv.
Antonio Caiulo, dal quale è rappresentato e difeso come da mandato
a margine della comparsa e risposta
CONVENUTO
E NEI CONFRONTI DI
Edil Mar del rag. M. Giampiero, corrente in Conversano alla via G. Puccini
civico n.52, elettivamente domiciliata alla via Fogazzaro n.132 in Fasano
presso lo studio dell’avv. Giovanni Cofano, dal quale è
rappresentata e difesa come da mandato a margine della comparsa di costituzione
e risposta;
TERZO CHIAMATO
La Piemontese Assicurazioni spa corrente in Torino in persona del legale
rappresentante protempore, selettivamente domiciliata alla via Mazzini
n.55 in Monopoli presso lo studio dell’avv.Rosanna Perricci, dalla
quale è rappresentata e difesa unitamente all’avv. Maurizio
Curti del Foro di Torino, giusta procura generale alle liti del 04-09-1996
rep. 228449/29441;
TERZO CHIAMATO
OGGETTO: azione risarcitoria da illecito aquiliano;
All’udienza dell’08-07-2004 la causa era riservata per la
decisione sulle conclusioni prese dalle parti come da verbale e riportate
in narrativa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato l’08-01-2001 C. Anna evocava in
giudizio il Comune di Fasano chiedendone la condanna al pagamento in
proprio favore della somma di £. 14.900.000, maggiorata da rivalutazione
monetaria ed interessi legali, a titolo di risarcimento del danno alla
persona patito a seguito dell’incidente verificatosi alle ore 21,00
del 17-08-1999 in Torre Canne di Fasano allorchè, percorrendo
la via del Faro all’altezza dell’esercizio commerciale denominato
“Piccadilly”, poneva il piede in una buca esistente sul manto
stradale in prossimità del margine destro della carreggiata,
ridonando al suolo ed accusando forti dolori al piede.
Incidente al seguito del quale le veniva diagnosticata la “frattura
base V metatarso dx” e, a seguito della stabilizzazione degli esiti,
una invalidità permanente pari al 4/5 % della totale della totale.
Si costituiva il Comune di Fasano con comparsa di risposta, contrastando
la domanda attorea e deducendo la insussistenza nella fattispecie degli
estremi della insidia e trabocchetto, indispensabili per la configurazione
di una responsabilità civile dell’ente proprietario della
strada.
Deduceva altresì il convenuto Comune la responsabilità
della EdilMar di M. Giampiero, ditta appaltatrice dei lavori di manutenzione
della rete stradale urbana ed extraurbana del comune di Fasano, giusto
contratto del 03-08-1999 e, per l’effetto, chiedeva autorizzazione
alla chiamata di essa ditta appaltatrice dalla quale voleva essere manlevava
per il caso di condanna ai sensi degli artt.106 e 269 c.p.c., con i
favori delle spese di lite.
Differita la prima udienza di comparizione ai sensi degli artt.106 e
269 cpc, si costituiva il 04-07-2001 la Edil Mar di M. Giampiero, contestando
il fondamento della chiamata e deducendo la mancata attivazione da parte
del committente comune del servizio di reperibilità e pronto
intervento, con consequenziale esonero da qualsivoglia responsabilità
per essa chiamata.
In via subordinata si associava alla deduzioni ed argomentazioni difensive
articolate dal chiamato Comune di Fasano, deducendo la insussistenza
dei presupposti per la configurabilità di una insidia o trabocchetto,
e, di conseguenza, la mancanza di ogni profilo di responsabilità
a carico del Comune di Fasano.
Concludeva chiedendo in via principale la relazione della domanda di
garanzia dispiegata dal Comune di Fasano, e la ascrivibilità
del danno patito dalla attrice alla sua esclusiva negligenza ed imprudenza.
In via subordinata chiedeva di essere manlevata dalla Piemontese Assicurazioni
spa, in forza di apposita polizza stipulata inter partes, dagli effetti
pregiudizievoli dell’eventuale accoglimento della domanda di garanzia
proposta dal Comune di Fasano; il tutto con i favori delle spese di
lite.
Chiedeva al G.I., ottenendola, la autorizzazione alla chiamata in causa
della Piemontese Assicurazioni spa per la udienza del 20-12-2001. Quivi
si costituiva la Piemontese Assicurazioni spa, contestando i presupposti
della chiamata effettuata dalla Edil Mar, sia in rito, per essere la
stessa tardivamente effettuata, e sia nel merito, per la allegata insussistenza
delle condizioni di operatività della polizza assicurativa. Concludeva
chiedendo la reiezione della domanda con i favori delle spese.
Istruita la causa mediante l’assunzione delle prove richieste dalle
parti ed ammesse con ordinanza istruttoria emessa ex art.184 c.p.c.
in data 14-11-2002, il giudizio veniva rinviato alla udienza di precisazione
delle conclusioni, che venivano dalle parti rassegnate come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I.- La fattispecie dedotta in giudizio dall’attore non può
esser ricondotta nell’alveo di operatività segnato dall’art.2051cod.civ..
E’ infatti provato agli atti che il sinistro si è verificato
su di una strada comunale – via del Faro in Torre Canne di Fasano
– facente parte del c.d. demanio accidentale comunale ex artt.822
comma 2 e 824 cod.civ. e, pertanto, aperta all’uso generale della
collettività che si esercita mediante la fruizione uti civis
delle utilità che dal bene è possibile trarre secondo
la sua propria destinazione e attitudine.
Nei confronti di siffatti beni non è configurabile un obbligo
di custodia a carico dell’Ente proprietario in quanto essi, per
la loro estensione e per la apertura all’uso generale della collettività,
non consentono all’Ente il realistico esercizio di quei poteri
di controllo e vigilanza destinati a prevenire l’insorgenza dal
determinismo della cosa di processi generatori di eventi lesivi di diritti
ed interessi dei terzi 1.
L’esclusione in parola trova il proprio fondamento nel principio
ad impossibilia nemo tenetur e nella ratio su cui è fondata la
responsabilità per cose in custodia ex art.2051 cod.civ..
Questa, infatti, pur essendo formulata in termini tali da indurre parte
della dottrina e della giurisprudenza a ricondurla nell’alveo delle
ipotesi di responsabilità oggettiva, connotate da rapporto di
specialità con il paradigma generale della responsabilità
civile costituito dall’art.2043 cod.civ. che, tra i propri elementi
costitutivi, esige la esistenza dell’elemento psicologico del dolo
o della colpa, si limita ad introdurre una mera inversione dell’onere
della prova liberatoria, che il custode può efficacemente fornire
non solo in modo diretto, attraverso la indicazione del fortuito accidentale
verificatosi, ma anche in modo indiretto secondo la nota equazione casus=non
culpa.
E proprio grazie a questa seconda e corretta lettura della ipotesi speciale
di responsabilità si comprende agevolmente la ratio della esclusione
in parola: la vasta estensione dei beni in parola rende impossibile
e, quindi, inesigibile la osservanza di quei poteri-doveri di controllo
e vigilanza sul determinismo della res che il custode può e deve
porre in essere al fine di scongiurare la propagazione di serie causali
produttive di eventi lesivi di diritti ed interessi dei terzi.
Con il risultato di rendere impossibile a priori l’assolvimento
dell’onere probatorio – già gravato dalla inversione
– a carico del custode, e con l’ulteriore effetto di vedere
la introduzione surrettizia di una ipotesi di vera e propria responsabilità
oggettiva.
Tanto, tuttavia, non esclude la responsabilità della P.A. e,
in genere, dell’ente proprietario dei beni di sì vasta estensione,
dovendo questa esser fondata sul precetto generale del neminem laedere
imposto dall’art. 2043 cod. civ., in forza del quale saranno sempre
sindacabili dal giudice ordinario i comportamenti della P.A. e dell’Ente
proprietario dei beni di vasta estensione che non siano ossequiosi delle
apposite discipline o delle regole di comune prudenza e cautela, rivolte
a preservare la integrità dei diritti ed interessi dei terzi2;
e che la mancata osservanza da parte della P.A. delle regole e discipline
in parola, potrà configurare a suo carico una responsabilità
civile ogni qualvolta la omissione dell’assolvimento dell’obbligo
di manutenzione determini sui beni in parola la insorgenza di una situazione
di insidia o trabocchetto3 (Cass. Civ. Sez. III sent. n.12314 del
04-12-1998 Magnone c. Soc. Ativa in Arch. Giur. Circ. 1999 pag. 204).
E’ così necessario esaminare se gli elementi costitutivi
della responsabilità aquiliana fondata sull’art. 2043 cod.
civ. siano rinvenibili nella odierna vicenda; e, naturalmente, l’onere
della prova incomberà integralmente a carico della parte attrice,
dovendo in difetto soccombere ai sensi dell’art.2697 cod. civ..
II.- La sig.ra C. Anna non ha prodotto fotografie effigianti
la buca che avrebbe assertivamente causato la sua caduta al suolo, privando
in tal modo l’Autorità Giudiziaria adita di un prezioso
strumento conoscitivo, indispensabile per la verifica dei presupposti
di accoglibilità della domanda.
Secondo le allegazioni l’incidente si è verificato alle
ore 21,00 lungo la Via del Faro in Torre Canne, e l’unico testimone,
signora C. Luigia, dichiara: ”Preciso che l’illuminazione
pubblica di via Del Faro è fornita da lampioni centrali sospesi
a mezz’asta…non ricordo se il punto in cui si è verificato
il sinistro godesse dell’illuminazione di uno dei lampioni centrali…”.
Non è così processualmente provato che la zona fosse priva
anche di un minimo di visibilità artificiale.
Prosegue il testimone C. Luigia: “Ho potuto rilevare che la caduta
di mia cugina era da attribuirsi alla presenza di una buca nella quale
la stessa inavvertitamente aveva posto il piede destro. Preciso che
la strada in questione è ricca di buche.”
Dal rapporto dei VV.UU. di Fasano, di cui non è possibile individuare
il P.U. autore, si apprende che nel tratto di strada in parola la buca
più ampia misura 2 centimetri circa di profondità.
Dagli scarni elementi probatori offerti a sostegno della domanda attrice
si deduce: che il tratto di strada ove si verificò la caduta
della signora C. Anna era munito di illuminazione pubblica; che il manto
di asfalto era interessato da una serie di asperità che, pertanto,
avrebbero indotto chiunque ad una particolare prudenza nel cammino;
che le più vistose di tali asperità non superavano un
dislivello di 2 centimetri di profondità.
E’ così evidente che l’incidente da cui è stata
attinta la signora C. Luigia è ascrivibile al fatto e colpa esclusiva
della medesima, in forza del principio di autoresponsabilità
che costituisce la frontiera estrema della responsabilità civile,
normativamente segnata dall’art. 1227 cod. civ., in forza del quale
ognuno deve risentire sulla propria sfera giuridica delle conseguenze
della mancata adozione delle cautele e delle regole di comune prudenza
che identificano il contenuto di diligenza esigibile dal soggetto giuridico
nei comportamenti adottati nella vita sociale.
E così la sig.ra C. Anna, nel procedere a passeggio nella bella
serata di agosto, ancor prima di dedicarsi ad ammirare passanti e negozi,
avrebbe dovuto, diligentemente, assicurarsi della natura e delle condizioni
del selciato sul quale passeggiava.
Ed accortasi che la strada Del Faro era “ricca di buche” (teste
C. Luigia), avrebbe ancor più dovuto fare attenzione nell’incedere,
messa sul chi vive proprio dal generale stato in cui versava il tratto
di strada.
In presenza di negligenza e disattenzione dell’utente della pubblica
via, ogni asperità, anche la più insignificante, può
trasformarsi in una “insidia e/o trabocchetto idonei a fondare
la responsabilità civile della P.A.”
Ne consegue che la buca deve considerarsi “visibile” quanto
meno ai fini di escludere la circostanza della “invisibilità”
oggettiva che , unitamente alla imprevedibilità soggettiva, deve
sempre caratterizzare la asperità del fondo stradale affinché
questa possa configurare al ipotesi di insidia4 generatrice di responsabilità
a carico dell’Ente proprietario della strada stessa, oberato ex
lege dell’obbligo di custodia nei limiti in cui esso è esigibile
in relazione alla estensione dei beni da vigilare5; e che, pertanto,
essa buca non costituisca insidia stradale6 poichè per le circostanze
in cui si è verificato l’accaduto, era dall’attore
concretamente visibile, prevedibile ed evitabile mediante l’esercizio
doveroso dei poteri di controllo e vigilanza che devono contrassegnare
la diligente condotta di chi utilizza uti civis i beni demaniali aperti
alla fruizione della generalità dei consociati: “Costituisce
insidia stradale ogni situazione di pericolo che l’utente medio,
usando la normale diligenza richiesta dalla particolare situazione in
cui si trova, non può obbiettivamente prevedere: onde al fine
di escludere la responsabilità risarcitoria dell’ente che
abbia di fatto la gestione della strada è necessaria la dimostrazione
da parte dell’ente stesso che nonostante la obbiettiva esistenza
della insidia l’utente fosse soggettivamente in grado di prevederla
o di evitarla. Il relativo apprezzamento da parte del giudice è
incensurabile in sede di legittimità ove correttamente ed adeguatamente
motivato.” (Cass. Civ. Sez.III sent. n.191 del 12-01-1996 Comune
Cava dei Tirreni c . Esposito).
III.- La domanda attrice deve così essere rigettata per
infondatezza, con condanna della sig.ra C. alla rifusione delle spese
e competenze legali in favore del Comune di Fasano.
IV.- La domanda di garanzia impropria proposta dal Comune di
Fasano contro la Edil Mar di M. Giampiero, è subordinata all’accoglimento
della domanda attrice; ed ugualmente a dirsi in ordine alla domanda
dispiegata dalla Edil Mar contro la Piemontese
Assicurazioni.
La reiezione della domanda principale determina la sopravvenuta carenza
di interesse nelle domande dispiegate dal convenuto contro la chiamata
Edil Mar, e da quest’ultima contro la Piemontese Assicurazioni
spa, e la parte attrice deve sentirsi condannare alla rifusione di spese
e competenze anche in favore di queste ultime, atteso che “Il rimborso
delle spese processuali sostenute da chi sia stato chiamato in garanzia
dal convenuto legittimamente viene posto a carico dell’attore ove
questi risulti soccombente nei confronti del convenuto in ordine a quella
pretesa che ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia.”
(Cass. Civ. Sez. II n.2330 del 01-03-1995 Semeraro c. Cirillo).
P. Q. M.
Il Tribunale di Brindisi-Sezione distaccata di Fasano, in persona del
Giudice Civile Monocratico, definitivamente pronunciando sulla domanda
proposta da C. Anna con atto di citazione notificato l’08-01-2001
nei confronti del Comune di Fasano; sulla domanda proposta dal Comune
di Fasano contro la Edil Mar di M. Giampiero, e sulla domanda da questi
proposta contro la Piemontese Assicurazioni spa, così provvede:
V.- rigetta la domanda di C. Anna, e la condanna al pagamento
di spese e competenze di lite in favore del Comune di Fasano, che liquida
in euro 236,66 per borsuali, euro 1400,00 per diritti, euro 1600,00
per onorari, oltre a rimborso forfetario del 12,5% su diritti ed onorari,
oltre a cna ed iva come per legge, oltre a spese di registrazione della
sentenza;
VI. - dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse
la domanda proposta dal Comune di Fasano contro la Edil Mar;
VII. – condanna C. Anna alla rifusione di spese e competenze
legali in favore della Edil Mar di M. Giampiero, che liquida in euro
100,00 per borsuali, euro 1400,00 per diritti, euro 1600,00 per onorari,
oltre a rimborso forfetario del 12,5% su diritti ed onorari, oltre a
cna ed iva come per legge;
VIII.- dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse
la domanda proposta dalla Edil Mar contro la Piemontese Assicurazioni
spa;
IX. – condanna C. Anna alla rifusione di spese e competenze
legali in favore della Piemontese Assicurazioni, che liquida in euro
100,00 per borsuali, euro 1400,00 per diritti, euro 1600,00 per onorari,
oltre a rimborso forfetario del 12,5% su diritti ed onorari, oltre a
cna ed iva come per legge;
Fasano, 22 novembre 2004
Il Giudice
dott. Alberto Munno
Depositata in Cancelleria il 2 dicembre 2004
Note:
1 “La presunzione di responsabilità per danni cagionati
dalle cose in custodia, di cui all’art.2051 cod.civ., non si applica
agli enti pubblici ogni qual volta il bene, sia esso demaniale o patrimoniale,
per le sue caratteristiche – estensione e modalità d’uso
– è oggetto di una utilizzazione generale e diretta da parte
di terzi che limita in concreto la possibilità di custodia e
vigilanza sulla cosa “ (Cass.Civ.Sez.III sent. n.265 del 15-01-1996
Ferrovie dello Stato c. Enel, Cass.Civ.Sez. III sent.n.5990 del 16-06-1998).
“La presunzione di responsabilità di cui all’art. 2051
cod.civ. non opera nei confronti della P.A. per danni cagionati a terzi
da beni demaniali sui quali è esercitato un uso ordinario, generale
e diretto da parte dei cittadini, quando l’estensione del bene
demaniale renda impossibile l’esercizio di un continuo ed efficace
controllo che valga ad impedire l’insorgenza di cause di pericolo
per i terzi” (Cass.Civ.Sez.III sent.10759 del 28-10-1998 Anas
c. D’Agostino).
2 “La discrezionalità e la conseguente insindacabilità
da parte del giudice ordinario dei criteri e dei mezzi con i quali l’amministrazione
realizza e mantiene un’opera pubblica, trovano un limite nell’obbligo
dell’amministrazione medesima di osservare, a tutela dell’incolumità
dei cittadini e dell’integrità del loro patrimonio, le specifiche
disposizioni di legge e di regolamento disciplinati quelle attività,
nonché le comuni norme di diligenza e prudenza, con la conseguenza
che l’inosservanza di dette disposizioni e norme comporta la responsabilità
dell’amministrazione per i danni arrecati a terzi. “ (Cass.Civ.Sez.III
sent.n.3631 del 28-04-1997Anas c. Romano).
3 “L’ente proprietario della strada aperta al pubblico transito
è tenuto a mantenere la stessa in condizioni che non costituiscono
per l’utente – che fa ragionevole affidamento sulla sua apparente
regolarità – una situazione di pericolo occulto (cosiddetta
insidia o trabocchetto) caratterizzata oggettivamente dalla non visibilità
e soggettivamente dalla non prevedibilità del pericolo.“
(Cass.Civ.Sez.III sent.N.3630 del 28-04-1997 Anas c.Gidia)
“La responsabilità della P.A. per danni conseguenti a difetti
di manutenzione delle strade è configurabile quando risulti violato
il limite posto alla discrezionalità amministrativa dalla norma
primaria e fondamentale del neminem laedere e, particolarmente, quando
le strade a causa delle condizioni nelle quali sono tenute presentino
per l’utente, che fa ragionevole affidamento sulla loro apparente
regolarità, una situazione di pericolo occulto, in relazione
al carattere obbiettivo della non visibilità ed a quello subbiettivo
della non prevedibilità” (Cass.Civ.Sez.III sent.n.340
del 17-01-1996).
4 “ In tema di responsabilità da cose in custodia di insidia
o trabocchetto è caratterizzato da una situazione di pericolo
occulto connotato dalla non visibilità – elemento oggettivo
– e dalla non prevedibilità – elemento soggettivo –
e l’indagine relativa alla sussistenza di tale situazione e della
sua efficienza causale nella determinazione dell’evento dannoso
è demandata al giudice di merito ed è insindacabile in
sede di legittimità ove la relativa valutazione sia sorretta
da congrua ed adeguata motivazione (Cass.Civ.Sez.III sent.n.366 del
14-01-2000 Altamura c. Ras spa).
5 “ Ai fini dell’accertamento della responsabilità
dell’Ente pubblico proprietario di una strada per i danni subiti
dall’utente a causa delle condizioni di manutenzione della stessa
– accertamento da compiersi non in astratto ma in concreto, tenendo
conto delle circostanze di tempo e di luogo nelle quali si è
verificato il sinistro – assume rilevanza anche la condotta del
danneggiato, attesa la possibilità che questi, per colpa, si
sia posto in una non corretta relazione con la situazione di pericolo
– nella specie una buca – creando egli stesso le condizioni
per non avvedersene e non poterla in seguito evitare.” (Cass.Civ.Sez.III
sent. n.4632 del 24-05-1997 Comune di Comisio c. Schembari).
6 “Nell’ esercizio del suo potere discrezionale inerente alla
esecuzione e manutenzione di opere pubbliche la P.A. incontra limiti
derivanti sia da norme di legge regolamentari e tecniche, sia da regole
di comune prudenza e diligenza, prime fra tutte quella del neminem ledere,
in ossequio alla quale essa è tenuta a far si che l’opus
publicum – in particolare una strada aperta al pubblico transito
– non integri per l’utente gli estremi di una situazione di
pericolo occulto – cosiddetta insidia o trabocchetto dal doppio
e concorrente requisito della non visibilità oggettiva del pericolo
e della non prevedibilità subbiettiva del pericolo stesso.”
(Cass.Civ.Sez.III sent.n.5989 del 16-06-1998 Zitelli c. Comune di
Maddaloni, Cass.Civ.Sez.III sent.n.11162 del 12-11-1997, Cass.Civ.Sez.III
sent. n.11455 del 12-11-1998, Cass.Civ.Sez.III sent. n.6463 del 16-05-2000)