Sabato 23 Novembre 2024
area riservata
ASAPS.it su

Insidie stradali: l’autoresponsabilità del pedone e responsabilità della P.A.

Tribunale Brindisi, sentenza 02.12.2004
da Altalex
Insidie stradali: l’autoresponsabilità del pedone e responsabilità della P.A.

Tribunale Brindisi, sentenza 02.12.2004 (Ottavio Carparelli).


Va esclusa la responsabilità civile della Pubblica Amministrazione, per danni causati a persone che transitano su pubbliche strade, anche nel caso di danni cagionati da cattivo stato manutentivo della strada (cd. trabocchetto) di proprietà dell’ente pubblico, ove l’evento dannoso si sia verificato per negligenza e disattenzione dell’utente della pubblica via. In tale caso, infatti, gli effetti dannosi dell’evento sono riferibili esclusivamente al fatto e colpa dell’utente medesimo, in virtù del principio di autoresponsabilità, che costituisce la frontiera estrema della responsabilità civile, normativamente segnata dall’art.1227 cod. civ., in forza del quale ognuno deve risentire nella propria sfera giuridica delle conseguenze della mancata adozione delle cautele e delle regole di comune prudenza che identificano il contenuto di diligenza esigibile dal soggetto giuridico nei comportamenti adottati nella vita sociale.


Con la sentenza in rassegna il Tribunale di Brindisi – Sezione Distaccata di Fasano, affronta, ancora una volta, la nota questione della responsabilità della P.A. da cc.dd. insidie stradali.

Ancorché ormai ampiamente e da tempo conosciuta, trattasi, in vero, di questione interessata da un continuo e vivace dibattito in sede giurisprudenziale, sia con riferimento al profilo delle disposizioni normative alla cui stregua individuare la specifica responsabilità dell’Amministrazione (art. 2043 c.c., ovvero art. 2051 c.c.), sia in relazione alla sussistenza dei requisiti del pericolo (invisibilità ed imprevedibilità dell’insidia), che devono necessariamente sussistere affinché possa configurarsi la colpa dell’ente proprietario della strada, in relazione ai danni lamentati dagli utenti della stessa, derivanti dai cc.dd. trabocchetti.
In proposito la giurisprudenza, mentre è oscillante sulla possibilità di applicare oltre che l’art.2043 c.c., anche l’art.2051 c.c. (responsabilità da custodia), è del tutto ferma nel ritenere che la responsabilità della P.A. può sussistere soltanto quando l’insidia presenti i caratteri della invisibilità e dell’imprevedibilità. In assenza anche di uno soltanto di tali requisiti, deve escludersi l’imputabilità alla P.A. dei danni sofferti dall’utente.


Nella fattispecie decisa con la sentenza che si annota, il Tribunale adìto ha escluso che potesse ritenersi responsabile l’ente locale proprietario, in relazione ai danni lamentati da un pedone che, passeggiando in una serata estiva in un località turistica del territorio del medesimo ente locale convenuto, nell’incedere, poggiava, inavvertitamente, il piede in una buca presente sul selciato, procurandosi danni fisici.


Dall’istruttoria svolta nel giudizio era infatti emerso, tra l’altro, che, in realtà, il selciato era interessato da diverse asperità che – secondo il pensiero del Giudicante – avrebbero dovuto “allertare” il pedone, onde porre più attenzione nell’incedere, ed evitare eventuali insidie.
Il Tribunale ne ha dedotto che il pedone danneggiato, evidentemente, procedeva con disattenzione, e, quindi, da un lato, ha ritenuto la sussistenza, nelle circostanza di luogo e di tempo del sinistro, di un comportamento negligente in capo al pedone medesimo, e, dall’altro, ha esentato l’Amministrazione proprietaria della strada da qualsivoglia responsabilità.


A presidio del provvedimento di rigetto della domanda di ristoro, il Tribunale ha posto, essenzialmente, il principio della c.d. autoresponsabilità ex art. 1227 cod. civ. del pedone, il quale, nella specie - considerato che la zona era sufficientemente illuminata da luce artificiale, e che la strada percorsa presentava non soltanto la buca nella quale aveva poggiato il piede, ma diverse altre asperità, avrebbe dovuto diligentemente “… mettersi sul chi vive …” ed evitare di incorrere in eventi dannosi.
L’elemento di novità introdotto dal provvedimento giurisdizionale in rassegna, è dunque costituito dalla piana applicazione del principio c.d. di autoresponsabilità ex art. 1227 c.c., in materia di responsabilità della P.A. da insidia stradale.


Il Giudice unico, infatti, ha affermato che la colpa dell’evento dannoso era da riferire allo stesso comportamento del danneggiato, e, quindi, al fatto e colpa esclusiva dello stesso, in forza del principio di autoresponsabilità che, ad avviso della Sezione Distaccata di Fasano del Tribunale di Brindisi, costituisce la frontiera estrema della responsabilità civile, normativamente segnata dall’art. 1227 cod. civ., in forza del quale ognuno deve risentire sulla propria sfera giuridica delle conseguenze della mancata adozione delle cautele e delle regole di comune prudenza che identificano il contenuto di diligenza esigibile dal soggetto giuridico nei comportamenti adottati nella vita sociale.

(Altalex, 2 febbraio 2005. Nota dell’avv. Ottavio Carparelli)


TRIBUNALE CIVILE DI BRINDISI – SEZIONE DISTACCATA DI FASANO – sentenza 2 dicembre 2004 n. 118 - G.U. Dott. Munno – C. (Avv. Russo) c. Comune di Fasano (Br) (Avv. Caiulo) e Edil Mar (Avv. Cofano) e Piemontese Assicurazioni s.p.a. (Avv.ti Perricci e Curti) - ( respinge).
N.16/2002 R.G. TRIB.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Il Tribunale di Brindisi – Sezione Distaccata di Fasano, in persona del Giudice Unico dott. Alberto Munno, ha pronunciato la seguente ha pronunciato la seguente
SENTENZA

Nella causa civile iscritta nel ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d’ordine 16 dell’anno 2002
TRA
C. Anna, elettivamente domiciliata alla via Napoli n.312/0 in Bari presso lo studio dell’avv. Tommaso Russo, dal quale è rappresentata e difesa come da mandato a margine dell’atto introduttivo;
ATTORE
CONTRO
Comune di Fasano in persona del legale rappresentante protempore, selettivamente domiciliato al Corso Roma n.4 in Brindisi presso lo studio dell’avv. Antonio Caiulo, dal quale è rappresentato e difeso come da mandato a margine della comparsa e risposta
CONVENUTO
E NEI CONFRONTI DI

Edil Mar del rag. M. Giampiero, corrente in Conversano alla via G. Puccini civico n.52, elettivamente domiciliata alla via Fogazzaro n.132 in Fasano presso lo studio dell’avv. Giovanni Cofano, dal quale è rappresentata e difesa come da mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta;
TERZO CHIAMATO
La Piemontese Assicurazioni spa corrente in Torino in persona del legale rappresentante protempore, selettivamente domiciliata alla via Mazzini n.55 in Monopoli presso lo studio dell’avv.Rosanna Perricci, dalla quale è rappresentata e difesa unitamente all’avv. Maurizio Curti del Foro di Torino, giusta procura generale alle liti del 04-09-1996 rep. 228449/29441;
TERZO CHIAMATO
OGGETTO: azione risarcitoria da illecito aquiliano;
All’udienza dell’08-07-2004 la causa era riservata per la decisione sulle conclusioni prese dalle parti come da verbale e riportate in narrativa.


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato l’08-01-2001 C. Anna evocava in giudizio il Comune di Fasano chiedendone la condanna al pagamento in proprio favore della somma di £. 14.900.000, maggiorata da rivalutazione monetaria ed interessi legali, a titolo di risarcimento del danno alla persona patito a seguito dell’incidente verificatosi alle ore 21,00 del 17-08-1999 in Torre Canne di Fasano allorchè, percorrendo la via del Faro all’altezza dell’esercizio commerciale denominato “Piccadilly”, poneva il piede in una buca esistente sul manto stradale in prossimità del margine destro della carreggiata, ridonando al suolo ed accusando forti dolori al piede.


Incidente al seguito del quale le veniva diagnosticata la “frattura base V metatarso dx” e, a seguito della stabilizzazione degli esiti, una invalidità permanente pari al 4/5 % della totale della totale.
Si costituiva il Comune di Fasano con comparsa di risposta, contrastando la domanda attorea e deducendo la insussistenza nella fattispecie degli estremi della insidia e trabocchetto, indispensabili per la configurazione di una responsabilità civile dell’ente proprietario della strada.


Deduceva altresì il convenuto Comune la responsabilità della EdilMar di M. Giampiero, ditta appaltatrice dei lavori di manutenzione della rete stradale urbana ed extraurbana del comune di Fasano, giusto contratto del 03-08-1999 e, per l’effetto, chiedeva autorizzazione alla chiamata di essa ditta appaltatrice dalla quale voleva essere manlevava per il caso di condanna ai sensi degli artt.106 e 269 c.p.c., con i favori delle spese di lite.


Differita la prima udienza di comparizione ai sensi degli artt.106 e 269 cpc, si costituiva il 04-07-2001 la Edil Mar di M. Giampiero, contestando il fondamento della chiamata e deducendo la mancata attivazione da parte del committente comune del servizio di reperibilità e pronto intervento, con consequenziale esonero da qualsivoglia responsabilità per essa chiamata.
In via subordinata si associava alla deduzioni ed argomentazioni difensive articolate dal chiamato Comune di Fasano, deducendo la insussistenza dei presupposti per la configurabilità di una insidia o trabocchetto, e, di conseguenza, la mancanza di ogni profilo di responsabilità a carico del Comune di Fasano.


Concludeva chiedendo in via principale la relazione della domanda di garanzia dispiegata dal Comune di Fasano, e la ascrivibilità del danno patito dalla attrice alla sua esclusiva negligenza ed imprudenza. In via subordinata chiedeva di essere manlevata dalla Piemontese Assicurazioni spa, in forza di apposita polizza stipulata inter partes, dagli effetti pregiudizievoli dell’eventuale accoglimento della domanda di garanzia proposta dal Comune di Fasano; il tutto con i favori delle spese di lite.


Chiedeva al G.I., ottenendola, la autorizzazione alla chiamata in causa della Piemontese Assicurazioni spa per la udienza del 20-12-2001. Quivi si costituiva la Piemontese Assicurazioni spa, contestando i presupposti della chiamata effettuata dalla Edil Mar, sia in rito, per essere la stessa tardivamente effettuata, e sia nel merito, per la allegata insussistenza delle condizioni di operatività della polizza assicurativa. Concludeva chiedendo la reiezione della domanda con i favori delle spese.
Istruita la causa mediante l’assunzione delle prove richieste dalle parti ed ammesse con ordinanza istruttoria emessa ex art.184 c.p.c. in data 14-11-2002, il giudizio veniva rinviato alla udienza di precisazione delle conclusioni, che venivano dalle parti rassegnate come da verbale.


MOTIVI DELLA DECISIONE
I.- La fattispecie dedotta in giudizio dall’attore non può esser ricondotta nell’alveo di operatività segnato dall’art.2051cod.civ..
E’ infatti provato agli atti che il sinistro si è verificato su di una strada comunale – via del Faro in Torre Canne di Fasano – facente parte del c.d. demanio accidentale comunale ex artt.822 comma 2 e 824 cod.civ. e, pertanto, aperta all’uso generale della collettività che si esercita mediante la fruizione uti civis delle utilità che dal bene è possibile trarre secondo la sua propria destinazione e attitudine.
Nei confronti di siffatti beni non è configurabile un obbligo di custodia a carico dell’Ente proprietario in quanto essi, per la loro estensione e per la apertura all’uso generale della collettività, non consentono all’Ente il realistico esercizio di quei poteri di controllo e vigilanza destinati a prevenire l’insorgenza dal determinismo della cosa di processi generatori di eventi lesivi di diritti ed interessi dei terzi 1.
L’esclusione in parola trova il proprio fondamento nel principio ad impossibilia nemo tenetur e nella ratio su cui è fondata la responsabilità per cose in custodia ex art.2051 cod.civ..


Questa, infatti, pur essendo formulata in termini tali da indurre parte della dottrina e della giurisprudenza a ricondurla nell’alveo delle ipotesi di responsabilità oggettiva, connotate da rapporto di specialità con il paradigma generale della responsabilità civile costituito dall’art.2043 cod.civ. che, tra i propri elementi costitutivi, esige la esistenza dell’elemento psicologico del dolo o della colpa, si limita ad introdurre una mera inversione dell’onere della prova liberatoria, che il custode può efficacemente fornire non solo in modo diretto, attraverso la indicazione del fortuito accidentale verificatosi, ma anche in modo indiretto secondo la nota equazione casus=non culpa.
E proprio grazie a questa seconda e corretta lettura della ipotesi speciale di responsabilità si comprende agevolmente la ratio della esclusione in parola: la vasta estensione dei beni in parola rende impossibile e, quindi, inesigibile la osservanza di quei poteri-doveri di controllo e vigilanza sul determinismo della res che il custode può e deve porre in essere al fine di scongiurare la propagazione di serie causali produttive di eventi lesivi di diritti ed interessi dei terzi.
Con il risultato di rendere impossibile a priori l’assolvimento dell’onere probatorio – già gravato dalla inversione – a carico del custode, e con l’ulteriore effetto di vedere la introduzione surrettizia di una ipotesi di vera e propria responsabilità oggettiva.


Tanto, tuttavia, non esclude la responsabilità della P.A. e, in genere, dell’ente proprietario dei beni di sì vasta estensione, dovendo questa esser fondata sul precetto generale del neminem laedere imposto dall’art. 2043 cod. civ., in forza del quale saranno sempre sindacabili dal giudice ordinario i comportamenti della P.A. e dell’Ente proprietario dei beni di vasta estensione che non siano ossequiosi delle apposite discipline o delle regole di comune prudenza e cautela, rivolte a preservare la integrità dei diritti ed interessi dei terzi2; e che la mancata osservanza da parte della P.A. delle regole e discipline in parola, potrà configurare a suo carico una responsabilità civile ogni qualvolta la omissione dell’assolvimento dell’obbligo di manutenzione determini sui beni in parola la insorgenza di una situazione di insidia o trabocchetto3 (Cass. Civ. Sez. III sent. n.12314 del 04-12-1998 Magnone c. Soc. Ativa in Arch. Giur. Circ. 1999 pag. 204).
E’ così necessario esaminare se gli elementi costitutivi della responsabilità aquiliana fondata sull’art. 2043 cod. civ. siano rinvenibili nella odierna vicenda; e, naturalmente, l’onere della prova incomberà integralmente a carico della parte attrice, dovendo in difetto soccombere ai sensi dell’art.2697 cod. civ..
II.- La sig.ra C. Anna non ha prodotto fotografie effigianti la buca che avrebbe assertivamente causato la sua caduta al suolo, privando in tal modo l’Autorità Giudiziaria adita di un prezioso strumento conoscitivo, indispensabile per la verifica dei presupposti di accoglibilità della domanda.
Secondo le allegazioni l’incidente si è verificato alle ore 21,00 lungo la Via del Faro in Torre Canne, e l’unico testimone, signora C. Luigia, dichiara: ”Preciso che l’illuminazione pubblica di via Del Faro è fornita da lampioni centrali sospesi a mezz’asta…non ricordo se il punto in cui si è verificato il sinistro godesse dell’illuminazione di uno dei lampioni centrali…”.
Non è così processualmente provato che la zona fosse priva anche di un minimo di visibilità artificiale.
Prosegue il testimone C. Luigia: “Ho potuto rilevare che la caduta di mia cugina era da attribuirsi alla presenza di una buca nella quale la stessa inavvertitamente aveva posto il piede destro. Preciso che la strada in questione è ricca di buche.”
Dal rapporto dei VV.UU. di Fasano, di cui non è possibile individuare il P.U. autore, si apprende che nel tratto di strada in parola la buca più ampia misura 2 centimetri circa di profondità.
Dagli scarni elementi probatori offerti a sostegno della domanda attrice si deduce: che il tratto di strada ove si verificò la caduta della signora C. Anna era munito di illuminazione pubblica; che il manto di asfalto era interessato da una serie di asperità che, pertanto, avrebbero indotto chiunque ad una particolare prudenza nel cammino; che le più vistose di tali asperità non superavano un dislivello di 2 centimetri di profondità.
E’ così evidente che l’incidente da cui è stata attinta la signora C. Luigia è ascrivibile al fatto e colpa esclusiva della medesima, in forza del principio di autoresponsabilità che costituisce la frontiera estrema della responsabilità civile, normativamente segnata dall’art. 1227 cod. civ., in forza del quale ognuno deve risentire sulla propria sfera giuridica delle conseguenze della mancata adozione delle cautele e delle regole di comune prudenza che identificano il contenuto di diligenza esigibile dal soggetto giuridico nei comportamenti adottati nella vita sociale.
E così la sig.ra C. Anna, nel procedere a passeggio nella bella serata di agosto, ancor prima di dedicarsi ad ammirare passanti e negozi, avrebbe dovuto, diligentemente, assicurarsi della natura e delle condizioni del selciato sul quale passeggiava.
Ed accortasi che la strada Del Faro era “ricca di buche” (teste C. Luigia), avrebbe ancor più dovuto fare attenzione nell’incedere, messa sul chi vive proprio dal generale stato in cui versava il tratto di strada.
In presenza di negligenza e disattenzione dell’utente della pubblica via, ogni asperità, anche la più insignificante, può trasformarsi in una “insidia e/o trabocchetto idonei a fondare la responsabilità civile della P.A.”
Ne consegue che la buca deve considerarsi “visibile” quanto meno ai fini di escludere la circostanza della “invisibilità” oggettiva che , unitamente alla imprevedibilità soggettiva, deve sempre caratterizzare la asperità del fondo stradale affinché questa possa configurare al ipotesi di insidia4 generatrice di responsabilità a carico dell’Ente proprietario della strada stessa, oberato ex lege dell’obbligo di custodia nei limiti in cui esso è esigibile in relazione alla estensione dei beni da vigilare5; e che, pertanto, essa buca non costituisca insidia stradale6 poichè per le circostanze in cui si è verificato l’accaduto, era dall’attore concretamente visibile, prevedibile ed evitabile mediante l’esercizio doveroso dei poteri di controllo e vigilanza che devono contrassegnare la diligente condotta di chi utilizza uti civis i beni demaniali aperti alla fruizione della generalità dei consociati: “Costituisce insidia stradale ogni situazione di pericolo che l’utente medio, usando la normale diligenza richiesta dalla particolare situazione in cui si trova, non può obbiettivamente prevedere: onde al fine di escludere la responsabilità risarcitoria dell’ente che abbia di fatto la gestione della strada è necessaria la dimostrazione da parte dell’ente stesso che nonostante la obbiettiva esistenza della insidia l’utente fosse soggettivamente in grado di prevederla o di evitarla. Il relativo apprezzamento da parte del giudice è incensurabile in sede di legittimità ove correttamente ed adeguatamente motivato.” (Cass. Civ. Sez.III sent. n.191 del 12-01-1996 Comune Cava dei Tirreni c . Esposito).
III.- La domanda attrice deve così essere rigettata per infondatezza, con condanna della sig.ra C. alla rifusione delle spese e competenze legali in favore del Comune di Fasano.
IV.- La domanda di garanzia impropria proposta dal Comune di Fasano contro la Edil Mar di M. Giampiero, è subordinata all’accoglimento della domanda attrice; ed ugualmente a dirsi in ordine alla domanda dispiegata dalla Edil Mar contro la Piemontese

Assicurazioni.
La reiezione della domanda principale determina la sopravvenuta carenza di interesse nelle domande dispiegate dal convenuto contro la chiamata Edil Mar, e da quest’ultima contro la Piemontese Assicurazioni spa, e la parte attrice deve sentirsi condannare alla rifusione di spese e competenze anche in favore di queste ultime, atteso che “Il rimborso delle spese processuali sostenute da chi sia stato chiamato in garanzia dal convenuto legittimamente viene posto a carico dell’attore ove questi risulti soccombente nei confronti del convenuto in ordine a quella pretesa che ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia.” (Cass. Civ. Sez. II n.2330 del 01-03-1995 Semeraro c. Cirillo).


P. Q. M.
Il Tribunale di Brindisi-Sezione distaccata di Fasano, in persona del Giudice Civile Monocratico, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da C. Anna con atto di citazione notificato l’08-01-2001 nei confronti del Comune di Fasano; sulla domanda proposta dal Comune di Fasano contro la Edil Mar di M. Giampiero, e sulla domanda da questi proposta contro la Piemontese Assicurazioni spa, così provvede:


V.- rigetta la domanda di C. Anna, e la condanna al pagamento di spese e competenze di lite in favore del Comune di Fasano, che liquida in euro 236,66 per borsuali, euro 1400,00 per diritti, euro 1600,00 per onorari, oltre a rimborso forfetario del 12,5% su diritti ed onorari, oltre a cna ed iva come per legge, oltre a spese di registrazione della sentenza;
VI. - dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse la domanda proposta dal Comune di Fasano contro la Edil Mar;
VII. – condanna C. Anna alla rifusione di spese e competenze legali in favore della Edil Mar di M. Giampiero, che liquida in euro 100,00 per borsuali, euro 1400,00 per diritti, euro 1600,00 per onorari, oltre a rimborso forfetario del 12,5% su diritti ed onorari, oltre a cna ed iva come per legge;
VIII.- dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse la domanda proposta dalla Edil Mar contro la Piemontese Assicurazioni spa;
IX. – condanna C. Anna alla rifusione di spese e competenze legali in favore della Piemontese Assicurazioni, che liquida in euro 100,00 per borsuali, euro 1400,00 per diritti, euro 1600,00 per onorari, oltre a rimborso forfetario del 12,5% su diritti ed onorari, oltre a cna ed iva come per legge;


Fasano, 22 novembre 2004
Il Giudice
dott. Alberto Munno



Depositata in Cancelleria il 2 dicembre 2004


Note:
1 “La presunzione di responsabilità per danni cagionati dalle cose in custodia, di cui all’art.2051 cod.civ., non si applica agli enti pubblici ogni qual volta il bene, sia esso demaniale o patrimoniale, per le sue caratteristiche – estensione e modalità d’uso – è oggetto di una utilizzazione generale e diretta da parte di terzi che limita in concreto la possibilità di custodia e vigilanza sulla cosa “ (Cass.Civ.Sez.III sent. n.265 del 15-01-1996 Ferrovie dello Stato c. Enel, Cass.Civ.Sez. III sent.n.5990 del 16-06-1998).


“La presunzione di responsabilità di cui all’art. 2051 cod.civ. non opera nei confronti della P.A. per danni cagionati a terzi da beni demaniali sui quali è esercitato un uso ordinario, generale e diretto da parte dei cittadini, quando l’estensione del bene demaniale renda impossibile l’esercizio di un continuo ed efficace controllo che valga ad impedire l’insorgenza di cause di pericolo per i terzi” (Cass.Civ.Sez.III sent.10759 del 28-10-1998 Anas c. D’Agostino).


2 “La discrezionalità e la conseguente insindacabilità da parte del giudice ordinario dei criteri e dei mezzi con i quali l’amministrazione realizza e mantiene un’opera pubblica, trovano un limite nell’obbligo dell’amministrazione medesima di osservare, a tutela dell’incolumità dei cittadini e dell’integrità del loro patrimonio, le specifiche disposizioni di legge e di regolamento disciplinati quelle attività, nonché le comuni norme di diligenza e prudenza, con la conseguenza che l’inosservanza di dette disposizioni e norme comporta la responsabilità dell’amministrazione per i danni arrecati a terzi. “ (Cass.Civ.Sez.III sent.n.3631 del 28-04-1997Anas c. Romano).


3 “L’ente proprietario della strada aperta al pubblico transito è tenuto a mantenere la stessa in condizioni che non costituiscono per l’utente – che fa ragionevole affidamento sulla sua apparente regolarità – una situazione di pericolo occulto (cosiddetta insidia o trabocchetto) caratterizzata oggettivamente dalla non visibilità e soggettivamente dalla non prevedibilità del pericolo.“ (Cass.Civ.Sez.III sent.N.3630 del 28-04-1997 Anas c.Gidia)


“La responsabilità della P.A. per danni conseguenti a difetti di manutenzione delle strade è configurabile quando risulti violato il limite posto alla discrezionalità amministrativa dalla norma primaria e fondamentale del neminem laedere e, particolarmente, quando le strade a causa delle condizioni nelle quali sono tenute presentino per l’utente, che fa ragionevole affidamento sulla loro apparente regolarità, una situazione di pericolo occulto, in relazione al carattere obbiettivo della non visibilità ed a quello subbiettivo della non prevedibilità” (Cass.Civ.Sez.III sent.n.340 del 17-01-1996).


4 “ In tema di responsabilità da cose in custodia di insidia o trabocchetto è caratterizzato da una situazione di pericolo occulto connotato dalla non visibilità – elemento oggettivo – e dalla non prevedibilità – elemento soggettivo – e l’indagine relativa alla sussistenza di tale situazione e della sua efficienza causale nella determinazione dell’evento dannoso è demandata al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità ove la relativa valutazione sia sorretta da congrua ed adeguata motivazione (Cass.Civ.Sez.III sent.n.366 del 14-01-2000 Altamura c. Ras spa).


5 “ Ai fini dell’accertamento della responsabilità dell’Ente pubblico proprietario di una strada per i danni subiti dall’utente a causa delle condizioni di manutenzione della stessa – accertamento da compiersi non in astratto ma in concreto, tenendo conto delle circostanze di tempo e di luogo nelle quali si è verificato il sinistro – assume rilevanza anche la condotta del danneggiato, attesa la possibilità che questi, per colpa, si sia posto in una non corretta relazione con la situazione di pericolo – nella specie una buca – creando egli stesso le condizioni per non avvedersene e non poterla in seguito evitare.” (Cass.Civ.Sez.III sent. n.4632 del 24-05-1997 Comune di Comisio c. Schembari).


6 “Nell’ esercizio del suo potere discrezionale inerente alla esecuzione e manutenzione di opere pubbliche la P.A. incontra limiti derivanti sia da norme di legge regolamentari e tecniche, sia da regole di comune prudenza e diligenza, prime fra tutte quella del neminem ledere, in ossequio alla quale essa è tenuta a far si che l’opus publicum – in particolare una strada aperta al pubblico transito – non integri per l’utente gli estremi di una situazione di pericolo occulto – cosiddetta insidia o trabocchetto dal doppio e concorrente requisito della non visibilità oggettiva del pericolo e della non prevedibilità subbiettiva del pericolo stesso.” (Cass.Civ.Sez.III sent.n.5989 del 16-06-1998 Zitelli c. Comune di Maddaloni, Cass.Civ.Sez.III sent.n.11162 del 12-11-1997, Cass.Civ.Sez.III sent. n.11455 del 12-11-1998, Cass.Civ.Sez.III sent. n.6463 del 16-05-2000)

















Giovedì, 03 Febbraio 2005
stampa
Condividi


Area Riservata


Attenzione!
Stai per cancellarti dalla newsletter. Vuoi proseguire?

Iscriviti alla Newsletter
SOCIAL NETWORK