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Telelaser: contestazione differita solo nei casi previsti dal Codice della Strada

Giudice di Pace Taranto, sentenza 13.12.2004

Telelaser: contestazione differita solo nei casi previsti dal Codice della Strada
Giudice di Pace Taranto, sentenza 13.12.2004

Le circostanze per le quali è possibile la contestazione differita delle infrazioni al Codice della Strada sono elencate, sia pure a titolo esemplificativo, dall’art. 384 del regolamento di esecuzione, ovvero:

a) impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato al alta velocità;
b) attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante luce rossa;
c) sorpasso in curva;
d) accertamento di una violazione da parte di un funzionario o un agente a bordo di un mezzo pubblico di trasporto;
e) accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento che consentono la determinazione dell’illecito in tempo successivo, ovvero dopo che il veicolo oggetto del rilievo sia già a distanza dal posto di accertamento o comunque nella impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari;
f) accertamento della violazione in assenza del trasgressore o del proprietario dell’auto.

Proprio per l’assenza delle circostanze elencate il Giudice di Pace di Taranto, con sentenza 13 dicembre 2004, ha annullato un verbale di contestazione effettuata mediante ‘telelaser’ emesso dal Comune di Mottola, in quanto nella specie lo stesso riportava una formula stereotipata, preconfezionata e vaga, non precisando quindi quale, nella realtà, sia stato il vero motivo della impossibilità di fermare il conducente dell’auto per contestargli l’infrazione.

Secondo il Giudicante la mancata indicazione delle circostanze contravviene al principio generale della contestazione immediata in tutti i casi in cui questa sia possibile, proprio perché la rilevazione è stata effettuata attraverso uno strumento elettronico (telelaser ultralyte) strutturato appositamente per consentire la contestazione immediata alle infrazioni relative alla violazione dei limiti di velocità.

(Altalex, 13 gennaio 2005. Si ringrazia il dott. Gastone De Vincentiis)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE IN TARANTO

dott. Gastone De Vincentiis ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile in 1° grado iscritta al n. 7415/04 del R.G. dando lettura del dispositivo in udienza
avente per OGGETTO: opposizione a sanzione amministrativa

TRA

G. G.

elettivamente domiciliato in Mottola alla via Boito 28 presso lo studio dell’Avv. Carmine Maldarizzi dal quale è rappresentato e difeso come da mandato a margine dell’atto di citazione opponente

E

Comune di Mottola
In persona del Sindaco pro tempore amministrazione opposta
Nei propri atti introduttivi alla causa le parti hanno chiesto :
L’avv. Carmine Maldarizzi per l’opponente :

1.
Accertare e dichiarare la nullità e la illegittimità del verbale 388 del 12.4.2004 e di conseguenza disporre l’annullamento e la inefficacia di tutti i motivi di cui alla narrativa
2) condannare l’amministrazione al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa di distrarsi in favore dell’avvocato anticipatario

Il Comandante della P.M. della amministrazione opposta :
1) il rigetto del ricorso per infondatezza della domanda,

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


Il sig. G. Gennaro, quale proprietario-conducente del veicolo targato MI 458372, con ricorso depositato in data 2.9.2004 ha proposto opposizione avverso il verbale di contestazione n° 388, emesso da Comune di Mottola e notificato il 10.7.2004, per aver, in data 12.4.2004, superato di 16 Km/h il limite massimo consentito di 60 Km/h con ciò violando gli artt. 142 c.8 del CdS con la conseguente sanzione di Euro 137,66 oltre spese, nonchè la decurtazione di punti 2 sulla patente di guida.

Il Giudice di Pace, riconosciuta la propria competenza, ha fissato udienza di trattazione per la data odierna, ordinando alla amministrazione opposta di depositare presso la cancelleria di questo ufficio, dieci giorni prima della fissata udienza, copia del rapporto con tutti gli atti relativi all’accertamento, alla contestazione e alla notificazione della violazione.

A tanto l’Amministrazione opposta ha provveduto depositando la documentazione richiesta nei termini di legge.

All’odierna udienza, verificata la regolarità della notifica del provvedimento di fissazione dell’udienza, questo giudicante ha invitato le parti ha precisare le proprie deduzioni e queste si sono riportate ai propri scritti difensivi chiedendo l’accoglimento delle conclusioni in essi formulati.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Nel proprio ricorso l’opponente eccepisce la illegittimità del provvedimento sanzionatorio

- per la non sufficiente affidabilità dello strumento elettronico adoperato per la rilevazione della infrazione (Telelaser ultralyte)

- per mancanza di autorizzazione prefettizia all’uso di strumenti di rilevazione sul tratto di strada dove è stato adoperato

- per mancata contestazione immediata

- per mancanza di prova certa in quanto lo strumento adoperato non rilascia documentazione fotografica.

Il Comune di Mottola, nelle proprie memorie, ha richiamato le recenti sentenze della Suprema Corte circa la legittimità delle misurazioni di velocità degli autoveicoli a mezzo dello strumento di rilevazione elettronica ‘telelaser’, benché detto strumento sia privo di dispositivi che forniscano documentazione fotografica.

L’apparecchio in questione, però (peraltro di tipo ultraleggero, maneggevole e preciso), deve essere adoperato da un agente rilevatore responsabile della misurazione effettuata a distanza e, naturalmente, contestata al contravventore.

Infatti detto strumento, adoperato in moltissimi paesi della comunità europea, permette di rilevare la velocità a 600 metri dal posto di puntamento, proprio per consentire, a differenza di altra strumentazione (autovelox) la contestazione immediata dell’infrazione anche nei confronti di conducenti di vetture lanciate a fortissima velocità, salvo particolarissime circostanze.

La violazione, quindi, dovrà essere immediatamente contestata al trasgressore, che potrà richiedere l’inserimento nel verbale delle proprie dichiarazioni e dovrà essere informato sulle modalità per effettuare il pagamento in misura ridotta (se previsto) e sull’Autorità competente per la presentazione del ricorso.

Ciò in quanto la contestazione immediata rappresenta un momento essenziale atto a consentire una immediata difesa da parte del presunto trasgressore, che può esercitare tale diritto rilasciando o meno dichiarazioni a discolpa nello spazio appositamente riservato e il mancato esercizio di detto istituto, laddove non specificatamente motivato, costituisce quindi una compressione del diritto di difesa del cittadino,

Nel caso di specie il Comune di Mottola, pur adoperando uno strumento elettronico predisposto appositamente per la contestazione immediata delle infrazioni relative alle violazioni di cui all’art. 142 CdS, che ha rilevato a ben 474,6 metri dal posto di puntamento la velocità del veicolo che procedeva a 76 km/h, non ha provveduto a fermarlo ed a contestare immediatamente la violazione rilevata, adducendo nel verbale la formula stereotipata, preconfezionata e vaga “l’infrazione non è stata immediatamente contestata al trasgressore poiché, ai sensi dell’art. 384 del Reg. di Esec. Al CdS: per concrete e specifiche ragioni della sicurezza della circolazione (traffico intenso, sede stradale priva di spazi idonei alla fermata dei veicoli) e della incolumità sia degli accertatori che dei soggetti controllati”.

Ma l’art. 384 del reg di esecuz. Del CdS elenca, sia pure a titolo esemplificativo, le circostanze per le quali è possibile la contestazione differita:

a) impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato al alta velocità;
b) attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante luce rossa;
c) sorpasso i curva;
d) accertamento di una violazione da parte di un funzionario o un agente a bordo di un mezzo pubblico di trasporto;
e) accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento che consentono la determinazione dell’illecito in tempo successivo, ovvero dopo che il veicolo oggetto del rilievo sia già a distanza dal posto di accertamento o comunque nella impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari;
f) accertamento della violazione in assenza del trasgressore o del proprietario dell’auto.

E nessuna di dette circostanze ricorre nel caso in esame. Peraltro il Comune di Mottola non ha neppure precisato nel verbale quale, nella realtà, sia stato il vero motivo della impossibilità di fermare il conducente dell’auto per contestargli l’infrazione, contravvenendo quindi al principio generale della contestazione immediata in tutti i casi in cui questa sia possibile, proprio perché la rilevazione è stata effettuata attraverso uno strumento elettronico (telelaser ultralyte) strutturato appositamente per consentire le contestazioni immediate alle infrazioni relative alla violazione dei limiti di velocità.

L’opposizione pertanto risulta fondata e per l’effetto va dichiarata la nullità del verbale di contestazione opposto.

Esistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio-

P.T.M.

Il Giudice di Pace di Taranto dott. Gastone De Vincentiis, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da G. Gennaro contro Comune di Mottola in persona del proprio legale rappresentante

accoglie

Il ricorso presentato dal sig. G. Gennaro nei confonti della amministrazione Comune di Mottola avverso il verbale di contestazione n° 388 e, per l’effetto

annulla

detto verbale di contestazione n° 388 emesso da Comune di Mottola nei confronti del ricorrente per aver, in data 12.4.2004, quale proprietario/conducente del veicolo targato MI 458372, superato di 16 Km/h il limite massimo consentito di 60 Km/h, con ciò violando gli artt. 142 c.8 del CdS

ordina

per lo specifico, la riassegnazione dei punti detratti sulla patente di guida del ricorrente sig. G. Gennaro, ove già detratti.

Spese compensate.
La sentenza è esecutiva per Legge.

Così deciso in Taranto il 13 dicembre 2004

 

Il Giudice di Pace
dott. Gastone De Vincentiis

















Venerdì, 14 Gennaio 2005
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