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Giudice di Pace penale: recidiva reiterata infraquinquennale e sanzioni applicabili Giudice di Pace Carinola, sentenza 15.10.2004

da "Altalex"
 
Giudice di Pace penale: recidiva reiterata infraquinquennale e sanzioni applicabili
Giudice di Pace Carinola, sentenza 15.10.2004

Relativamente alle sanzioni applicabili davanti al Giudice di Pace, ai fini di quanto previsto dall’art. 52 D leg. 274-00, secondo cui in caso di recidiva reiterata infraquinquennale il Giudice non puo’ applicare la pena pecuniaria, bensi’ quella della permanenza domiciliare o del lavoro di pubblica utilità, non rileva che la recidiva sia stata contestata solo nella forma semplice, ovvero non sia stata neppure contestata.

Lo ha stabilito il Giudice di Pace di Carinola, con la sentenza n. 54 del 15 ottobre 2004, precisando che la formale contestazione della recidiva è indispensabile solo per la determinazione della pena, non anche per gli altri effetti giuridici che ne possono (e devono) derivare ,tra questi quelli ostativi all’applicazione della pena pecuniaria ex art. 52 comma 3 citato.

(Altalex, 28 dicembre 2004. Si ringrazia l’avv. Pietro Tudino)

N.54-04 ÖÖRG gdp

n.1383-03 R.G.Mod.21 bis.

UFFICIO DEL GIUDICE Di PACE DI

CARINOLA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Il Giudice di Pace, in persona dell’avv. Pietro Tudino,all’udienza dibattimentale del 15-10-04, ha pronunciato la seguente

s e n t e n z a

nei confronti di F. P. nato a Napoli il ................. RES. Ivi ................. LIBERO NON COMPARSO -CONTUMACE

IMPUTATO


Del reato p.e p. dall’art 582 C.P. . perché colpendo con schiaffi e pugni il minore Z. E. gli cagionava "contusioni escoriate multiple per il corpo" lesioni giudicate guaribili in gg. 2 .


In Falciano - Mondragone il 2.7.03

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato nei confronti delle parti, l’imputato veniva tratto a giudizio di questo GDP per rispondere del reato meglio precisato nel capo di imputazione. Alla prima udienza del 15.10.04, questo GDP, rilevando la corretta notificazione dell’atto introduttivo nel rispetto del termine previsto dall’art. 20 comma 3°d. leg. 274/00, procedeva a registrare l’impossibilità di ogni tentativo di conciliazione (alla luce dell’assenza dell’imputato che veniva dichiarato contumace) e quindi si disponeva l’acquisizione al fascicolo del dibattimento - ai sensi dell’art. 431 lett. A CPP - dell’atto di querela a firma del minore Z. E. e di Z. M. n.q. di genitore esercente la potestà genitoriale ai fini della verifica della condizione di procedibilità. Quindi si procedeva all’escussione della persona offesa, nonché dei testi presenti nell’occorsa vicenda ed all’acquisizione del referto medico redatto dai sanitari del presidio ospedaliero di Castelvolturno, realtivo alla documentazione delle subite lesioni. L’istruttoria veniva completata attraverso l’acquisizione , previo consenso delle parti, del verbale di S.I.T. relativo alle dichiarazioni di Gatti Roberta, presente al fatto. All’esito , questo GDP dichiarando chiusa l’istruttoria dibattimentale ed utilizzabili gli atti contenuti al fascicolo del dibatitmento, invitava le parti a concludere e pronunciava sentenza a mezzo lettura del dispositivo

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’ampia istruttoria dibattimentale espeltata ha sostanzialmente confermato la correttezza della ricostruzione operata in sede di indagini preliminari, individuando sicuri elementi di responsabilità a carico dell’imputato F. P., quanto alla fattispecie cirminosa contestata.

Il giorno 2.7.03 il minore Z. E. si trovava all’interno del treno diretto a Falciano del Massico, proveniente da Roma, e veniva fatto oggetto dapprima di atti di molestia (v. l’episodio del berretto, come descritto agli atti), successivamente di una vera e propria aggressione a mezzo di schiaffi, pugni e calci da parte dell’odierno imputato. Solo grazie al pronto intervento di persone presenti sul posto - che hanno reso testimonianza sul punto - si è potuto procedere all’identificazione dell’imputato che, rimasto sul treno, veniva poco dopo raggiunto da personale della Pol.fer.che procedeva alla sua identificazione per poi accompagnare il minore presso il vicino ospedale di Castelvolturno per le cure del caso.

A fronte di tale genere di ricostruzione, avallata dalla persona offesa e dai testi oculari presenti al fatto (sono pienamente utilizzabili anche le risultanze di cui al verbale di S.I.T. ai sensi dell’art.431 comma 2°, visto il consenso delle parti alla sua acquisizione al fascicolo del dibattimento) , nonché riscontrata dal referto ospedaliero, l’odierno imputato non ha fornito alcun elemento a propria discolpa, rimanendo contumace nell’odierno giudizio. Tale comportamento, seppur non significativo in senso colpevolistico, ed insindacabile quanto alla scelta processuale di non comparire, non consente purtuttavia alcuna indagine di segno contrario rispetto a quanto assunto nel corso del procedimento.

Si deve pertanto procedere all’affermazione della penale responsabilità dell’imputato al quale , per la intrinseca gravità del fatto (immotivata aggressione nei confronti di un minorenne) e per i numerosi precedenti penali, anche in relazione a pregressi episodi di violenza (v. il precedente per rapina, risalente al 1992 che compare sul certificato del casellario giudiziale), non possono essere concesse le attenuanti generiche. Pena equa in relazione al disvalore sociale della condotta, appare pertanto quella pari a gg. 30 di permanenza domiciliare,non potendo trovare applicazione la meno afflittiva pena pecuniaria, pur prevista in linea generale dalla norma di cui all’art.582 cp che sanziona tali generi di condotta con pena alternativa.

Sul punto infatti non puo’ non rilevare il peso della recidiva la quale, seppur non formalmente contestata dal pubblico Ministero, concorre nella graduazione ed in ordine alla stessa scelta nella sanzione posto che la Suprema Corte sul punto ha avuto modo di chiarire, con recentissima pronuncia del 19.2.04 (cass.n.7236 IV sez pres. Battisti rel. Piccialli), che Ö"relativamente alle sanzioni applicabili davanti al Giudice di Pace , ai fini di quanto previsto dall’art. 52 D leg. 274-00, secondo cui in caso di recidiva reiterata infraquinquennale ( come risulta dal certificato penale dell’odierno imputato) il Giudice non puo’ applicare la pena pecuniaria, bensi’ quella della permanenza domiciliare o del lavoro di pubblica utilità , non rileva che la recidiva sia stata contestata solo nella forma semplice, ovvero non sia stata neppure contestata. Infatti la formale contestazione della recidiva è indispensabile solo per la determinazione della pena, non anche per gli altri effetti giuridici che ne possono (e devono) derivare ,tra questi quelli ostativi all’applicazione della pena pecuniaria ex art. 52 comma 3 citato."

La condanna dell’imputato detemina "ipso iure" l’addebito a suo carico delle spese processuali.

PQM

IL Gdp , letti gli artt. 533,535 c.p.p. DICHIARA l’imputato F. P. colpevole del reato ascritto e lo condanna alla pena di gg. 30 di permanenza domiciliare, oltre al pagamento delle spese processuali.


Carinola 15 Ottobre 2004 il G.d.P.

Dott. Pietro Tudino

 







Martedì, 28 Dicembre 2004
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