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Giudice di Pace Pozzuoli, sentenza 10.11.2004 Assicurazione contro i danni: perizia contrattuale non interferisce con il giudizio.

 
Giudice di Pace Pozzuoli, sentenza 10.11.2004
Assicurazione contro i danni: perizia contrattuale non interferisce con il giudizio.

In tema di assicurazione contro i danni, qualora le parti affidino ad un terzo l’incarico di esprimere un apprezzamento tecnico sull’entità delle conseguenze di un evento al quale è collegata la prestazione dell’indennizzo, impegnandosi a considerare tale apprezzamento come reciprocamente vincolante, il relativo patto esula dall’ambito dell’arbitrato, rituale o irrituale, e configura un’ipotesi di "perizia contrattuale" che non interferisce sull’azione giudiziaria rivolta alla definizione delle indicate questioni.

Lo ha stabilito il Giudice di Pace di Pozzuoli con la sentenza depositata in data 10 novembre 2004.

(Altalex, 20 novembre 2004. Si ringrazia l’avv. Italo Bruno)



GIUDICE DI PACE DI POZZUOLI

SENTENZA 10 novembre 2004

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

L’avv. Italo BRUNO,

nella causa iscritta al n° 1117/01 R.G. - Affari Contenziosi Civili - avente ad oggetto:

Opposizione a Decreto Ingiuntivo

T R A

S.p.A. RAS, in persona del legale rapp.te pro-tempore, elett.te dom.ta in Napoli al Centro Direzionale is. A/7 presso lo studio degli avv.ti Paola TRAVERSARI e Mario TEDESCO che la rapp.tano e difendono giusta mandato a margine dell’atto di citazione per opposizione a decreto ingiuntivo; INGIUNTA-OPPONENTE

E

B. Sergio, elett.te dom.to in Pozzuoli (NA) alla Via Artiaco, 23 presso lo studio dell’avv. Matteo LUCCI che lo rapp.ta e difende giusta mandato a margine del ricorso per decreto ingiuntivo; OPPOSTO-INGIUNGENTE

CONCLUSIONI

Per l’opponente: revocare il decreto ingiuntivo n.439 del 25/9/00 emesso dal Giudice di Pace di Pozzuoli; accogliere l’opposizione e condannare l’opposto al pagamento delle spese del procedimento oltre al risarcimento del danno ex art.96 c.p.c..

Per l’opposto: rigettare l’opposizione, confermare il decreto ingiuntivo; vittoria di spese diritti ed onorari del procedimento con attribuzione al procuratore anticipatario.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La S.p.A. RAS, con atto di citazione notificato a B. Sergio il 29/11/00, proponeva opposizione avverso il D.I. n.476/00 emesso dal GdP di Pozzuoli in data 25/9/00, con il quale le era stato ingiunto di pagare la somma di £.1.000.000 (ora Ä 516,46) quale somma dovuta in forza di verbale di lodo arbitrale intervenuto tra le parti, in conseguenza del furto parziale dell’auto Alfa 164 tg.MO/909912 di proprietà del B..

Deduceva l’opponente:

- di non dover nulla all’opposto B. Sergio in quanto, nel corso delle operazioni di lodo arbitrale e, in particolare nella riunione del 27/9/99, le parti raggiunsero l’accordo che l’autovettura del B. sarebbe stata riparata a spese della Spa Ras presso l’autocarrozzeria convenzionata con la stessa Società.

Instauratosi il procedimento, si costituiva l’opposto che impugnava estensivamente l’opposizione e, in particolare, deduceva di non aver mai ottenuto il decreto ingiuntivo n.476/00 opposto dalla Spa Ras.

All’udienza dell’8/10/01, il procuratore della Spa Ras precisava che per mero errore materiale, nell’atto di opposizione era stato indicato come numero del D.I. il 476/00, corrispondente al N.R.G. del ricorso, anziché quello esatto 439/00.

Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, essendo la causa provata per tabulas, sulle rassegnate conclusioni, la stessa veniva assegnata a sentenza e, successivamente, rilevato che non era stato acquisito il fascicolo monitorio, veniva rimessa sul ruolo per l’acquisizione di detto fascicolo e la comparizione personale delle parti a seguito della quale, ritenuta la necessità, veniva articolata, ammessa ed espletata prova per testi nonché deferiti interrogatori formali che, non venivano resi.

All’udienza del 6/10/04, la causa veniva, definitivamente, assegnata a sentenza

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va osservato che se pur l’opponente ha errato nell’indicare il numero del decreto ingiuntivo opposto (476/00 anziché 439/00), la precisazione effettuata all’udienza dell’8/11/00 ha sanato l’errore materiale. Comunque, l’atto di opposizione contiene tutti gli elementi atti ad individuare il decreto ingiuntivo opposto di cui al fascicolo monitorio allegato agli atti.

Nel merito, l’opposizione è fondata e va accolta.

La documentazione posta a base del ricorso per decreto ingiuntivo non ha valore probatorio per l’emissione del decreto ingiuntivo essendo priva dei requisiti previsti dalla legge.

La legge consente alle parti di definire la risoluzione delle controversie, insorte o che siano per insorgere, a soggetti privati, gli "arbitri", in luogo di farle decidere agli organi giurisdizionali competenti. La decisione che suggella il "giudizio" (lodo) non ha efficacia della sentenza; questa efficacia dev’esserle conferita dall’autorità giudiziaria con un apposito provvedimento (decreto).

Invero, quello che le parti definiscono "verbale di lodo arbitrale" è privo dei requisiti previsti dagli artt. 820 e segg. del c.p.c., nonché degli artt. 809 e 810 c.p.c. (numero e modo di nomina degli arbitri).

Tuttavia, pur a voler ritenere il verbale posto a base del ricorso per decreto ingiuntivo come atto di accordo tra le parti, anch’esso è privo dei requisiti idonei per l’emissione del decreto ingiuntivo, non avendo, le parti, ottemperato a quanto previsto dall’art. 4 (valutazione del danno) delle condizioni generali di assicurazione operanti tra le stesse parti.

Detto "lodo arbitrale", altro non è che un’altra forma dell’arbitrato libero ed è stato definito dalla giurisprudenza "perizia contrattuale". Con essa, le parti, s’impegnano ad accettare le conclusioni degli arbitri come loro diretta espressione di volontà.

Infatti, la Corte Suprema della Cassazione ha precisato che: in tema di assicurazione contro i danni, qualora le parti affidino ad un terzo l’incarico di esprimere un apprezzamento tecnico sull’entità delle conseguenze di un evento al quale è collegata la prestazione dell’indennizzo, impegnandosi a considerare tale apprezzamento come reciprocamente vincolante, il relativo patto esula dall’ambito dell’arbitrato, rituale o irrituale, e configura un’ipotesi di "perizia contrattuale" che non interferisce sull’azione giudiziaria rivolta alla definizione delle indicate questioni (Cass. 22/10/02 n.14909).

Pertanto, essendo stato emesso il decreto ingiuntivo fuori dalle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio, l’opposizione a decreto ingiuntivo dando luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, implica l’accertamento della pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza.

Dall’istruttoria espletata è emerso che:

- l’opposto-ingiungente ha richiesto il decreto ingiuntivo sulla scorta di un verbale di "lodo arbitrale" incompleto; mancava la "seduta" finale nella quale è stato raggiunto il seguente accordo: "le operazioni di ripristino, in forza delle norme contrattuali, verranno eseguite direttamente dalla Spa Ras presso la carrozzeria F.lli Russo e la liquidazione degli interventi eseguiti verrà rilasciata all’autoriparatore";

- il teste De Rosa ha confermato l’accordo raggiunto, aggiungendo che: "l’auto fu riparata completamente, anche per lavori estranei al fatto per cui era arbitrato";

- la deposizione del teste Travaglio che ha dichiarato di non essere mai stato nominato arbitro nel lodo Ras/B. e di non essersi mai presentato in tale veste, non può trovare accoglimento in presenza di un verbale da lui stesso sottoscritto (la firma non è stata mai disconosciuta), nel quale si legge che il Travaglio era presente "quale tecnico di fiducia nominato dall’avv. di B. Sergio".

In definitiva, dal verbale posto a base del ricorso per decreto ingiuntivo, non si evince alcuna "decisione" in ordine alla questione dibattuta ma, solo la necessità delle parti di aggiornare la seduta al 27/9/99. Nel verbale di quest’ultima seduta (contestato dall’opposto B. Sergio in quanto non sottoscritto da "arbitro" da lui nominato), era stato previsto che le riparazioni dell’auto venissero eseguite dall’autocarrozzeria F.lli Russo a spese della Spa Ras, come in effetti è avvenuto, per cui nulla è dovuto da quest’ultima all’opposto B. Sergio.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate, d’Ufficio, come in dispositivo, tenendo conto del valore della causa e della relativa tariffa per scaglioni, nonché dell’attività processuale svolta.

Per quanto concerne la richiesta di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., questo Giudice osserva che, l’opponente non ha dimostrato la mala fede o la colpa grave dell’opposto, né ha dimostrato e quantificato i danni subiti, per cui tale richiesta non può essere accolta.

La sentenza è resa ai sensi dell’art. 113 c.2 c.p.c. ed è esecutiva ex lege.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace del Mandamento di Pozzuoli, definitivamente pronunciando sull’opposizione proposta dalla S.p.A. RAS, in persona del legale rapp.te pro-tempore, nei confronti di B. Sergio, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, EQUITATIVAMENTE, così provvede:

1) accoglie l’opposizione;

2) revoca il decreto ingiuntivo n.439 del 25/9/00, emesso dal Giudice di Pace di Pozzuoli nei confronti della S.p.A. RAS, in persona del legale rapp.te pro-tempore, con conseguente caducazione delle spese, diritti ed onorari ivi liquidate;

3) condanna B. Sergio alla rifusione delle spese processuali in favore della S.p.A. RAS, in persona del legale rapp.te pro-tempore, che liquida in complessivi Ä 400,00, di cui Ä 50,00 per spese, Ä 150,00 per diritti ed Ä 200,00 per onorari, oltre 12,50% ex art. 14 L.P., IVA e CPA se ed in quanto ricorrano i presupposti di legge per tale ripetibilità, oltre successive occorrende.

4) sentenza esecutiva ex lege.

Così decisa in Pozzuoli e depositata in originale in giorno 10 novembre 2004.

 

 

IL GIUDICE DI PACE
Avv. Italo BRUNO

Depositata in Cancelleria
____in originale_________
Il Giorno 10 novembre 2004

Il Cancelliere
 







Lunedì, 22 Novembre 2004
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