FATTO
E DIRITTO
Il 4 luglio 2004 il sig. omissis ha parcheggiato il suo autoveicolo “Hyundai
Accent” targato omissis in via Dei Brancs, (zona lago ovest) della
frazione Alesso, in Comune di Trasaghis (UD). Il 23.07.04 gli veniva notificato
il verbale in oggetto, sottoscritto dagli a.p.m. A. Z. e V. C., con la
seguente motivazione: “sosta in parcheggio a pagamento senza esporre
il cartellino di controllo della durata”. Sanzione amministrativa
pecuniaria applicata in misura ridotta di €. 33,60 oltre €.
5,56 per spese di notifica.
Con il presente ricorso il sig. omissis fa presente che ha parcheggiato
50 metri oltre la linea blu che abitualmente delimita la fine della zona
soggetta a parcometro.
Precisa che tale linea blu era di recente verniciatura e tagliava trasversalmente
tutta la strada.
Aggiunge che, come lui, altre persone facevano lo stesso ragionamento
e la stessa sosta finchè gli accertatori contestavano la violazione,
nonostante l’agente A. Z. ammettesse che tale linea blu era vecchia e
che ne esisteva un’altra 200 metri più avanti, che delimitava la
nuova fine della zona soggetta a parcometro. Ritiene pertanto di essere
stato confuso dalla segnaletica errata e dalle stesse affermazioni degli
accertatori. Si riserva di produrre documentazione fotografica.
La Polizia Municipale si costituisce il 12 ottobre 2004 mediante deposito
di controdeduzioni degli agenti accertatori in cui si fa presente che
la linea cui fa riferimento il ricorrente è da considerarsi quale
naturale prosecuzione ed ampliamento dell’area di parcheggio già
esistente nella scorsa stagione. All’inizio della stagione primavera-estate
2004 l’area soggetta a pagamento è stata ampliata mediante l’apposizione
di una striscia blu al termine della Via dei Brancs, opportunamente corredata
da segnaletica verticale, peraltro costantemente ripetuta per tutta l’area
e presente anche a poche decine di metri dalla posizione in cui ha parcheggiato
il ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
(ex art. 23, 8° comma, L. 689/91)
L’opposizione è fondata in fatto ed in diritto e pertanto va accolta.
Osserva questo Giudice che il 5° comma dell’art. 40 C.d.S., elencando
i segnali orizzontali, stabilisce che: “una striscia trasversale
continua indica il limite prima del quale il conducente ha l’obbligo di
arrestare il veicolo per rispettare le prescrizioni semaforiche o il segnale
di "fermarsi e dare precedenza" o il segnale di "passaggio
a livello" ovvero un segnale manuale del personale che espleta servizio
di polizia stradale”.
Il 6° comma dell’art. 137 del Reg. C.d.S., che detta le disposizioni
generali sui segnali orizzontali, stabilisce che “nessun altro segnale
è consentito sulle carreggiate stradali all’infuori di quelli previsti
dalle presenti norme”, e il successivo comma 8° stabilisce che
:”I segnali orizzontali, quando non siano più rispondenti
allo scopo per il quale sono stati eseguiti, devono essere rimossi o sverniciati,
con idonee tecniche esecutive tali da evitare, anche con il trascorrere
del tempo, confusione con i nuovi segnali”. Infine l’art. 149 del
Reg. C.d.S. stabilisce che gli stalli di sosta a pagamento debbono essere
delimitati da strisce di colore azzurro, che devono essere conformi alla
figura II 444.
Nella fattispecie in esame il Comune di Trasaghis ha usato una striscia
trasversale di colore azzurro per delimitare l’inizio e la fine dell’area
di parcheggio a pagamento, senza delimitare i singoli stalli. Tale forma
di segnaletica non è prevista dal Codice della strada, anzi è
espressamente vietata dal Regolamento.
Inoltre ha apposto una nuova striscia orizzontale di “fine area”
senza provvedere a cancellare la prima e senza indicare, con apposito
segnale verticale, che la prima striscia avrebbe dovuto rappresentare
un segnale intermedio e non un segnale finale. Pertanto la segnaletica
risulta illecita e fuorviante, malgrado la regolare apposizione del segnale
“PARCHEGGIO” (fig. II 76) previsto dall’art. 120, 1° comma,
lettera c), peraltro non corredato da pannello integrativo indicante con
valore prescrittivo, lo schema di disposizione dei veicoli (sosta parallela,
obliqua, ortogonale).
P.Q.M.
Il Giudice di Pace di Gemona del Friuli, definitivamente decidendo, così
provvede:
• In accoglimento dell’opposizione annulla il verbale di contestazione
n. 21/04/REP., emesso il 04.07.04 dalla Polizia Municipale del Comune
di Trasaghis (UD),
• Spese compensate.
• Sentenza provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c.
Gemona del Friuli, li 16 novembre 2004.
IL
GIUDICE DI PACE COORDINATORE
Avv. Vincenzo Zappalà
Depositata
in Cancelleria il
____16.11.04_________
IL CANCELLIERE B3
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La segnaletica orizzontale di delimitazione degli stalli di sosta a pagamento non deve ingenerare confusione nell’utente e ove essa non risponde più ai motivi per i quali è stata apposta, dev’essere rimossa.
SENT. 123/2004
R.G. 93/A/04
CRON.
REP.e
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE IN GEMONA DEL FRIULI
Nella persona dell’ avv. Vincenzo Zappalà
nella pubblica udienza del 16 novembre 2004 ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo e delle motivazioni, la seguente
SENTENZA
(art. 23, 8° comma, L. 689/1981)
nella causa per controversia in materia di opposizione a verbale di contestazione n. 21/04/REP., emesso il 04.07.04 dalla Polizia Municipale del Comune di Trasaghis (UD),
avente ad oggetto: violazione dell’art. 157, c. 6° e 8°, C.d.S.
promossa
con domanda in data 6 agosto 2004
da
omissis residente a Tarcento (UD), omissis
OPPONENTE
contro
POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI TRASAGHIS (UD)
AMMINISTRAZIONE OPPOSTA
CONCLUSIONI DELL’OPPONENTE: annullarsi il verbale.
CONCLUSIONI DELL’AMMINISTRAZIONE OPPOSTA: convalidarsi il verbale.