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Giudice di Pace di Gemona nel Friuli. Sentenza n. 120 dell’11 novembre 2004. "Sostituire il silenziatore di una moto con un dispositivo non omologato, si viola l’art. 78 del Codice"

Giudice di Pace di Gemona nel Friuli.
Sentenza n. 120 dell’11 novembre 2004.
"Sostituire il silenziatore di una moto con un dispositivo non omologato, si viola l’art. 78 del Codice"

Sostituire il dispositivo silenziatore della marmitta di un motociclo con un analogo dispositivo non omologato, si viola l’articolo 78 del Codice.
E’ pertanto necessario sottoporlo ad omologazione da parte del D.T.T. con conseguente aggiornamento della carta di circolazione.

 

1. SENT. __120/2004__
2. R.G. _85/A/0_____
3. CRON._____/______
4. REP. _____/______

 

5. REPUBBLICA ITALIANA

1. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DI PACE IN GEMONA DEL FRIULI

 

1. Nella persona dell’ avv. Vincenzo Zappalà
nella pubblica udienza del 11 novembre 2004 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e delle motivazioni, la seguente
2.
3. SENTENZA(art. 23, 8° comma, L. 689/1981)
4. nella causa per controversia in materia di opposizione a verbale di contestazione serie 2003 n. 0984222, emesso e notificato il 15.05.2004 dalla Regione Carabinieri Friuli-V.G., Compagnia di Tolmezzo, Aliquota Radiomobile,5. avente ad oggetto: violazione dell’art. 78, 3° e 4° comma, C.d.S.promossa
 

con domanda in data 10 luglio 2004

 

da
omissis, nato nel 1970, residente a San Daniele del Friuli (UD), omissis

 

1. OPPONENTE

 

Contro1. PREFETTURA DI UDINEAMMINISTRAZIONE OPPOSTA
 

CONCLUSIONI DELL’OPPONENTE: previa sospensione della sua esecutività, annullarsi l’impugnato provvedimento e condannarsi l’Amministrazione opposta al risarcimento dei danni subiti dall’opponente, quale conseguenza dell’ingiusta applicazione della sanzione accessoria dell’immediato ritiro della carta di circolazione, con valutazione equitativa del Giudice. In subordine chiede l’applicazione del minimo edittale. Spese rifuse o quantomeno compensate. In istruttoria disporsi l’audizione del ricorrente.
 

CONCLUSIONI DELL’AMMINISTRAZIONE OPPOSTA: rigettarsi il ricorso e confermarsi il verbale opposto.
 

FATTO E DIRITTO
 

Il 15 maggio 2004, alle ore 11.00, al km. 14,000 della SS 512 "Del Lago", in Comune di Trasaghis (UD), località Alesso, una pattuglia composta dal V.B.  S. F. e dall’App. Sc. D.R. M. fermava per un controllo il motoveicolo Honda CBR 900, tg. omissis, condotto dal proprietario omissis, al quale veniva contestato che: "circolava con il veicolo sopraindicato al quale erano state apportate modifiche alle caratteristiche costruttive senza aggiornamento della carta di circolazione. Veniva infatti accertato che aveva cambiato tipo di silenziatore con uno rumoroso non omologato, di marca MIG (nr. 1041 MIG EXHAUST CONCEPT). La carta di circolazione è immediatamente ritirata e trasmessa al DDT di Udine…."
Il sig. omissis dichiarava a verbale: "non ho il certificato di omologazione". Veniva applicata la sanzione amministrativa pecuniaria ridotta di €. 343,55.
Il sig. omissis ricorre avverso il suddetto verbale per i seguenti motivi:
a. l’art. 78 sanziona le modifiche alle caratteristiche indicate nel certificato di omologazione o di approvazione e nella carta di circolazione;b. gli allegati 1 e 2 al D.M. 14 febbraio 2000 stabiliscono quali sono i dati che deve contenere la carta di circolazione;c. fra questi dati non figura il dispositivo silenziatore, pertanto la sua sostituzione non comporta "modifica alle caratteristiche costruttive indicate sia nel certificato di omologazione che nella carta di circolazione";
d. inoltre il dispositivo silenziatore non può essere ricompreso nelle "caratteristiche costruttive";
e. non è pertanto applicabile l’art. 78, ma l’art. 79 C.d.S., che sanziona le alterazioni nelle caratteristiche costruttive e funzionali prescritte e richiama esplicitamente l’art. 72, nel quale sono elencati anche i dispositivi silenziatori e di scarico.

L’Amministrazione opposta si costituisce il 05.11.2004 mediante proprie deduzioni difensive e conferma l’accertamento, citando gli artt. 71 e 72 C.d.S., che elencano i dispositivi di equipaggiamento.

 

1. MOTIVI DELLA DECISIONE(ex art. 23, 8° comma, L. 689/91)
L‘opposizione è infondata in fatto ed in diritto e pertanto va respinta.
In fatto osserva questo Giudice che la sostituzione del dispositivo silenziatore e di scarico originale con un dispositivo non omologato è stata pacificamente ammessa dall’opponente.
In diritto osserva che il suddetto dispositivo è elencato al comma 1, lett. a) dell’art. 72 C.d.S., fra i "dispositivi di equipaggiamento" richiamati dal comma 1 dell’art. 78.
Tali dispositivi, in base al successivo 8° comma dell’art. 72, debbono essere sottoposti ad omologazione da parte del D.T.T.
 

La circ. prot. n. 4883/4190/(0) —D.C. IV n. B103 del Min. dei Trasp. e della Navigaz. — Dir. Gen. M.C.T.C., dd. 24.11.1997 chiarisce che è permessa la sostituzione del dispositivo di scarico con un dispositivo omologato in base alle norme dell’Unione europea e destinato al medesimo tipo di veicolo, purchè consenta comunque il rispetto del valore massimo di rumore indicato nella carta di circolazione.
Al riguardo questo Giudice osserva che il D.M. 14 febbraio 2000 citato dall’opponente prescrive che sulla carta di circolazione, alla lettera (U), dev’essere indicato il "livello sonoro", mentre il D.M. 23.03.2001 recepisce la direttiva 97/24/CE che stabilisce il "livello sonoro" ammissibile nel dispositivo di scarico dei motoveicoli.
L’installazione di un dispositivo di scarico non omologato secondo la direttiva 97/24/CE non garantisce il rispetto del "livello sonoro" indicato nella carta di circolazione e, quindi, integra la fattispecie prevista dal 3° comma dell’art. 78 C.d.S. (modifiche alle caratteristiche indicate nella carta di circolazione).
Nella fattispecie è stato accertato che il silenziatore non era omologato ed il proprietario ha dichiarato di non essere in possesso del certificato di omologazione. Pertanto il veicolo dev’essere sottoposto a visita e prova, che dev’essere annotata sul certificato di circolazione.
Infine osserva questo Giudice che l’art. 79 C.d.S. citato dall’opponente sanziona il malfunzionamento o l’irregolare installazione dei dispositivi di cui all’art. 72.
Il verbale opposto è pertanto legittimo, come pure le sanzioni con esso applicate.
Visti gli articoli 11 L. 689/1981 e 195 C.d.S. e considerata la mancanza di precedenti specifici in capo al trasgressore, questo Giudice ritiene congrua la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura minima edittale.

 

P.Q.M.
 

Il Giudice di Pace di Gemona del Friuli, definitivamente decidendo, così provvede:


1.
 

* Respinge l’opposizione e per l’effetto revoca l’ordinanza di sospensione del verbale, pronunciata il 13.07.04 dal Giudice di Pace avv. M. Milesi e convalida il verbale di contestazione serie 2003 n. 0984222, emesso il 15.05.2004 dalla Regione Carabinieri Friuli-V.G., Compagnia di Tolmezzo, Aliquota Radiomobile.
* In accoglimento della domanda subordinata, applica la sanzione amministrativa pecuniaria di €. 343,35, da pagarsi entro 30 giorni dalla data della presente sentenza e conferma la sanzione accessoria del ritiro della carta di circolazione.
* Spese compensate.
* Sentenza provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c.


Gemona del Friuli, li 11 novembre 2004.

 

1. IL GIUDICE DI PACE COORDINATORE
1. Avv. Vincenzo Zappalà

 

Depositata in Cancelleria il
11 novembre 2004
IL CANCELLIERE B3

 




Martedì, 16 Novembre 2004
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