Contratto di assicurazione e documenti falsi: nullità non è opponibile al terzo
(Giudice di Pace Carinola, sentenza 19.07.2004
da "Altalex" Contratto di assicurazione e documenti falsi: nullità non è opponibile al terzo (Giudice di Pace Carinola, sentenza 19.07.2004)
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Mercoledì, 20 Ottobre 2004
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L’assicuratore non puo’ opporre al danneggiato, che agisce direttamente nei suoi confronti, eccezioni derivanti dal contratto, né clausole che prevedano l’eventuale contributo dell’assicurato al risarcimento del danno. L’assicuratore ha tuttavia diritto di rivalsa verso l’assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.
Lo ha stabilito il Giudice di Pace di Carinola, con la sentenza 19 luglio 2004, respingendo l’eccezione di nullità del contratto di assicurazione sollevata dalla compagnia sulla scorta di dichiarazioni inesatte e l’impiego di documenti contraffati da parte del proprio assicurato.
(Altalex, 19 ottobre 2004. Si ringrazia per la segnalazione il dott. Pietro Tudino)
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI
CARINOLA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Pace, in persona del Dott. Pietro Tudino, ha pronunciato la seguente
s e n t e n z a
nella causa civile è iscritta in epigrafe avente ad oggetto "risarcimento danni da sinistro stradale"
TRA
Z.L. , presso lo studio dell’Avv.G Coppola , giusta procura a margine dell’atto di citazione
ATTORE
E
REALE MUTUA ASS.NI SpA . in persona del legale rapp.nte p.t. domiciliato per la carica presso la sede della società ed el.te dom.to in Aversa presso lo studio dell’avv. P Martino che la rappresenta e difende in virtù di mandato in calce all’atto not.to
CONVENUTO
R.G. Convenuto contumace
Generali Assicurazioni spa nq di impresa designata per la liquidazione dei danni per conto del F.G.V.S., dom.ta in Caianello presso lo studio dell’avv. Pietro Russo
CHIAMATA IN CAUSA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione l’odierno attore, a mezzo del proprio procuratore, evocava l’intestato ufficio giudiziario a fini di risarcimento del danno asseritamente subito dall’attore a seguito dei fatti avvenuti in data 3.4.02.
A fondamento della domanda parte attorea deduceva che mentre si trovava circolando in qualitàÝ di pedone sulla via Tescione in Comune di Caserta all’atto dell’attraversamento della strada su strisce pedonali, veniva improvvisamente urtato da un ciclomotore di proprietà e condotto nell’occorso dal convenuto R., la quale nell’immettersi a forte velocità sulla predetta via, invadeva la sede stadale percorsa dall’attore determinando la sua caduta al suolo e l’insorgenza di lesioni personali.
La parte attorea chiedeva pertanto acccogliersi la domanda e condannare la convenuta, al risarcimento del danno subito con interessi legali, rivalutazione monetaria. Vittoria spese e competenze di giudizio ed onorari di causa.
Incardinata la lite, si costituiva la Reale Mutua assicurazioni, a mezzo di suo rapp.te, eccependo l’improponibilità della domanda ai sensi dell’art.22 L.990/69, la carenza di legittimazione attiva e passiva, e l’insussistenza del diritto posto a fondamento della domanda attorea; in particolare eccepiva la nullità del contratto a suo tempo stipulato con il convenuto ex art. 1892 cc rappresentando che l’originario contratto era stato perfezionato con l’ausilio di documenti contraffatti tanto che l’impresa Reale Mutua aveva già avviato l’indagine penale attraverso atto di denuncia agli atti. chiedeva pertanto l’estromissione dal Giudizio con vittoria delle spese. Non si costituiva invece, benché citato il R. nella qualitàÝ di proprietario del veicolo convenuto e preteso responsabile civile e pertanto il Giudicante ne dichiara in questa sede la contumacia.
Si procedeva,fallito il tentativo di conciliazione, all’integrazione del contraddittorio, su richiesta del procuratore dell’attore, nei confronti dell’impresa Generali (n.q di F.G.V.S.) quanto alla eventuale sussistenza di una sua titolarità passiva ex art. 19 lett. B legge 990 ed ad istruire la causa attraverso l’ascolto di teste indotto dall’attore; si disponeva consulenza medica di ufficio in ordine alle lesioni riportate, infine, si giungeva all’udienza del 25.5.04, allorquando questo GDP, ritenuta la causa matura per la decisione, l’assegnava a sentenza sulla scorta delle richieste delle parti assegnando loro gg.20 per note conclusionali.
Motivi della decisione
Preliminarmente occorre affermare la procedibilità dell’azione in quanto correttamente incardinata a seguito della effettiva notificazione della raccomandata interruttiva nei termini previsti dall’art. 22 l.990-69. cio’ sia nei confronti della REALE MUTUA che successivamente, all’atto della eccepita scopertura assicurativa del mezzo convenuto, nei confronti del F.G.V.S.
Preliminarmente occorre soffermarsi sulla eccezione della convenuta REALE MUTUA tendente alla declaratoria di nullitàÝ del contratto ex art. 1892 cc.ed in questo senso certamente, se da una parte appare integrata la fattispecie normativa sulla base del comportamento del convenuto il quale ha indotto il proprio assicuratore a garantire il rischio sul proprio ciclomotore sulla scorta di dichiarazioni inesatte e/o reticenti, certamente accompagnate da un connotato soggettivo integrante quanto meno la colpa grave alla luce dell’impiego di documenti contraffatti, come tali suscettibili di investire l’Autorità penale (cosa che risulta esser stata fatta attraverso rituale atto di denuncia- querela agli atti) essa situazione deve di fatto derogare rispetto all’esame del concreto rapporto tra assicuratore e terzo danneggiato.
Se infatti la norma prevista dall’art. 1892 cc. consente legittimamente all’assicuratore, in caso di verificazione del sinistro prima della conoscenza dell’inesattezza delle dichiarazioni, il diritto di rifiutare la propria prestazione non pagando la somma assicurata, é altresi’ indubbio che tale norma di fatto deroghi rispetto a quella disposizione, di carattere speciale rispetto alla prima, prevista all’art. 18 della L.990 a mente della quale é l’assicuratore non puo’ opporre al danneggiato, che agisce direttamente nei suoi confronti , eccezioni derivanti dal contratto ,né clausole che prevedano l’eventuale contributo dell’assicurato al risarcimento del dannoé L’assicuratore ha tuttavia diritto di rivalsa verso l’assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione " (cfr. sul punto relativa elaborazione giurisprudenziale).
L’eccezione proposta pertanto, se certamente fondata nel rapporto interno assicuratore-assicurato, deroga rispetto alla posizione di tutela che il legislatore assicura nei confronti del terzo danneggiato; non vi é dubbio infatti che il comportamento dell’assicurato che ha acceso polizza assicurativa in Comune di Moncalieri (laddove il mezzo risulterebbe invece intestato a soggetto residente in provincia di Caserta e comunque utilizzato in questa zona) abbia creato un ingiusto danno per l’assicuratore il quale, ove avesse tempestivamente conosciuto il reale stato delle cose, non avrebbe dato il proprio consenso alla stipula, oppure lo avrebbe dato a condizioni certamente diverse (é fatto notorio che le condizioni di polizza variano da regione a regione, anche da Comune a Comune, in rapporto al diverso tasso di sinistrositàÝ degli utenti della strada). Tale eccezione, diretta all’annullabilità del contratto andava pero’, nel rispetto del principio del contradditorio, notificata al convenuto contumace, cosa che non risulta essere stata fatta da controparte Reale Mutua che ha introdotto tale eccezione all’interno della sua comparsa di risposta senza che fosse comunicata all’assicurato R. nemmeno la volontàÝ di agire in via di rivalsa nei suoi confronti ex art. 1892 ultimo comma cc.. in conseguenza di cio’ l’odierno Giudicante non puo’ in alcun modo statuire sul punto, ferma restando la possibilità di agire per l’impresa Reale Mutua autonomamente, e legittimamente, in separato giudizio nei confronti del convenuto R. sia al fine della declaratoria di nullitàÝ che per quanto attiene all’azione di rivalsa diretta al recupero delle spese sostenute per effetto dell’illegittimo comportamento dell’assicurato.
Rimane pertanto ferma la titolaritàÝ passiva della convenuta Reale Mutua in omaggio al principio di cui all’art. 18 legge 990 e di converso deve essere dichiarata l’estromissione dal Giudizio di parte convenuta GENERALI nq di FGVS. Quanto alle spese richieste da tale ultima parte , atteso l’incolpevole comportamento di parte attrice che in buona fede ha citato l’impresa che appariva formalmente titolare di una posizione di garanzia assicurativa in presenza di eccezione da parte dell’assicuratore, appare equo provvedere all’integrale compensazione.
Nel merito, occorre dire che la prova testimoniale in concreto consente di ritenere sufficientemente descritto il fatto e la conseguente attribuibilità dell’incidente alla condotta colposa del conducente del motociclo KIMCO 50 il quale, in fase di attraversamento della via Tescione nell’atto dell’attraversamento pedonale da parte dell’attore, ha determinato con il proprio esclusivo comportamento l’evento dannoso verificatosi.
A corroborare il quadro probatorio a carico dei convenuti R. e GENERALI vi sono peraltro le stesse risultanze della CTU (che si esprime in termini di compatibilità dei danni fisici riportati con il determinismo dell’inciedente) e quelle del modello C.A.I le quali, seppur formatesi al di fuori dell’odierno giudizio, ben possono rappresentare ulteriore elemento di indizio circa la veridicitàÝ dell’impianto argomentativo sostenuto dall’ attore.
Si deve pertanto procedere al riconoscimento della domanda, ritenendosi sufficientemente dimostrata la colpa dei convenuti, in solido e nelle rispettive qualità, per il sinistro in oggetto.
In ordine alla quantificazione del danno,dovendosi procedere alla sua valutazione sulla base delle tabelle liquidatorie previste dalla normativa ex L.57/01 in materia di microrpermanenti "occorre dire che il dato valutativo in sede di CTU, puo’ essere nella sostanza confermato quanto all’attribuzione di ITA ed ITP mentre, in ragione della giovane età del periziato e della naturale conseguente ricomposizione della lesività con il decorso del tempo, appare maggiormente aderente l’attribuzione del 5% a titolo di invalidità permanente.
In considerazione di cio’, si perviene alla seguente liquidazione:IP(5%) =euro6020.00 oltreITA (37.00 x20)=740.00oltreITP(18.50x20)=370.00 oltre danno morale, scaturente dall’obiettiva riconducibilità del fatto ex art. 590 c.p.=euro1782.50, complessivamente pervenendosi alla somma finale di euro 8912.50 in favore dell’attore: Seguono gli interessi legali , dalla data della domanda giudiziale al saldo in virtu’ del fatto che la liquidazione é avvenuta sulla base di voci tabellari aggiornate e rivalutate.
Atteso il contenuto della pronuncia, seguono altresi’ le spese di CTU (Liquidate per separato decreto) e quelle di lite le quali, in ragione del valore della causa, si determinano in euro1250 di cui 150 per spese, 600 per diritti,500 per onorari,oltre a rimborso ex art. 15 L.P.IVA e CPA con attribuzione in favore del procuratore anticipatario avv. Coppola.
PQM
IL GDP DI CARINOLA. DEFINITIVAMENTE PRONUNCIANDO SULLA CAUSA, IN ACCOGLIMENTO, COSI’ PROVVEDE:
LETTI GLI ARTT.101 C.P.C., 1892 C.C. E 18 LEGGE 990/69 . RESPINGE L’ECCEZIONE DI NULLITA’ DEL CONTRATTO ASSICURATIVO STIPULATO DAL CONVENUTO R. CON LA CONVENUTA REALE MUTUA QUANTO ALLA POSIZIONE DEL TERZO DANNEGGIATO E PER L’EFFETTO DICHIARA TENUTA LA CONVENUTA AL RISARCIMENTO NEI CONFRONTI DI Z.L.;
DISPONE L’ESTROMISSIONE DAL GIUDIZIO DI PARTE PROCESSUALE GENERALI " F.G.V.S. . SPESE COMPENSATE.
ACCOGLIE LA DOMANDA DISPONENDO A CARICO DEI CONVENUTI R.G. E REALE MUTUA ASS.NI IN SOLIDO IL RISARCIMENTO DEL DANNO IN FAVORE DI Z.L. NELLA MISURA DI euro8912.50,OLTRE AD INTERESSI LEGALI DALLA DATA DELLA DOMANDA GIUDIZIALE AL SALDO
DISPONE A CARICO DEI CONVENUTI REALE MUTUA E R.G. IL PAGAMENTO DELLE SPESE DI CTU(COME DA SEPARATO DECRETO) E DI QUELLE DI LITE CHE SI LIQUIDANO IN COMPLESSIVI EURO 1350(250+600+500). OLTRE RIMBORSO EX ART. 15 LP,IVA E CPA CON ATTRIBUZIONE IN FAVORE DEL PROCURATORE ANTICIPATARIO AVV. COPPOLA.
CARINOLA, 19 LUGLIO 2004
IL GDP