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Danno esistenziale risarcibile per impedimento a svolgere attività agonistica.

(Giudice di Pace di Schio, sentenza 09.06.2004 n° 53)
da "Altalex"
Danno esistenziale risarcibile per impedimento a svolgere attività agonistica.
(Giudice di Pace di Schio, sentenza 09.06.2004 n° 53)

"Il danno esistenziale consiste nella perdita o nella compromissione di una o più attività realizzatrici della persona, salvaguardate dall’art. 2 Cost., tra le quali può certamente annoverarsi la forzata privazione di un’attività agonistica, anche se non espressa ai più alti livelli".

Con sentenza n. 53/2004 del 09/06/04 il Giudice di Pace di Schio ha disposto il risarcimento del danno esistenziale (quale autonoma voce di danno, distinta dal danno biologico e dal danno morale) a favore di una minore che in seguito a sinistro stradale aveva riportato postumi di ordine micropermanente, a causa dei quali era stata costretta ad interrompere gli allenamenti: "non può dubitarsi che per un adolescente, qual’è l’infortunata, lo svolgere una attività agonistica sia di notevole importanza per il proprio sviluppo psico-fisico".
Il risarcimento per tale voce di danno va liquidato in via equitativa.
(Altalex, 26 settembre 2004. Nota a cura dello Studio Legale Rocca di Padova; e-mail: riccardo@avvrocca.com; web: www.avvrocca.com)
 
 
N. 53/04 Sent.
N. 386/02 R.G.
N. 592/04 Cron.
N. 72/04 Rep.
REPUBBLICA ITALIANA
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI SCHIO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Pace di Schio, Dr. Giacomo Fazio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA


nella causa civile promossa con atto di citazione iscritto in data 19 novembre 2002 al n.386/02 Reg.Gen. Contenzioso
DA
D.S. I. nato a Chiuppano (VI) il xx.xx.xxxx e ivi residente in via xxxxxxxxxxxxxx quale genitore esercente la patria potestà sulla figlia minore D.S. M., rappresentato e difeso dall’avv. Riccardo Rocca presso il cui studio in Vicenza via Dei Mille n.59 è elettivamente domiciliato, giusto mandato a margine atto di citazione.
ATTORE
CONTRO

J. A. residente in Santorso via xxxxxxxxxxxx.
CONVENUTO - CONTUMACE
RAS Riunione Adriatica di Sicurtà spa, in persona dei legali rappresentanti sigg. Carlo Caramori e Bruno Carrera con sede in Milano, corso Italia n. 23 con proc. dom. avv. Riccardo Chiesa con studio in Vicenza, contrà San Francesco n.34, come da mandato in calce all’atto di citazione notificato
CONVENUTA
All’udienza di discussione del 18 febbraio 2004 la causa veniva assegnata a sentenza sulle seguenti conclusioni: Per 1’ attore:
Condannarsi i convenuti a pagare in via solidale tra loro, al sig. D.S. I., quale genitore legale rappresentante della minore D.S. M. la residua somma di 8.628,42 (comprensivo del 50% spese ctu e delle spese di assistenza in ctu) a titolo di risarcimento dei danni fisici dalla stessa subiti in seguito al sinistro di cui è causa, o la diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali dal giorno del sinistro al saldo.
Con vittoria di spese, diritti e onorari di lite, con distrazione a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario. Per i convenuti:
per J. A., nulla non costituito. Per la Ras Assicurazioni:
nel merito: dato atto che la ras Ass.ni ha corrisposto la somma di euro 1.807,60 e che tale somma deve ritenersi congrua e satisfattiva delle pretese attoree, rigettarsi ogni ulteriore domanda ex adverso formulata.
In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari o con compensazione delle stesse.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 29.11.2001, D.S. M. viaggiava in qualità di trasportata nell’autovettura Peugeot, con tg.xxxxxxxx, di proprietà dell’attore e condotta nell’occasione dalla Sig.ra Dal Prà Carla, in prossimità del semaforo di Garziere (VI), improvvisamente, l’auto del sig. J. A., una Lancia Thema, tg. xxxxxxxxxxx (assicurato R.A.S. S.p.A.), tamponava il veicolo Ford Fiesta con tg. xxxxxxxx di proprietà di C.F., che a sua volta veniva sospinto contro il veicolo attoreo in testa alla colonna.
Con atto di citazione notificato in data 14 ottobre 2002, il sig. D.S. I., genitore esercente la patria potestà sulla figlia M., conveniva in giudizio il sig. J. e la R.A.S. Ass. quale impresa assicurativa R.C.A., onde sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro sopra descritto.
Alla prima udienza del 19 novembre 2002 la compagnia convenuta, costituitasi ritualmente, riconosceva la propria responsabilità in ordine alla dinamica dei fatti, tuttavia, contestava la quantificazione dei danni patiti dalla ragazza indicati in citazione.
Rimaneva invece, contumace il sig. J..
La causa veniva istruita mediante l’assunzione di prove documentali, orali e CTU medico legale.
All’udienza del 12.11.2003 il patrocinio attoreo e di parte convenuta chiedevano concordemente la fissazione dell’udienza per la precisazione delle conclusioni.
Il Giudice di Pace rinviava all’udienza del 18/02/2004 per la precisazione delle conclusioni e per la discussione, concedendo termine fino al 31/01/2004 per il deposito delle note conclusionali.
All’udienza del 18.02.04 il procuratori delle parti precisavano le conclusioni, discutendo la causa.
II Giudice di Pace tratteneva la causa a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La responsabilità esclusiva del propria assicurato nell’incidente di cui alla presente richiesta di risarcimento è stata accettata dalla convenuta Ras Ass.ni spa.
Bisogna quindi provvedere alla determinazione del "quantum debeatur" per la quale ci soccorre la CTU medico legale,non contestata dalle parti, che appare ben eseguita e coerente, che così conclude:
1) Per quanto riguarda natura e causa delle lesioni, come risulta dai dati desunti dalla documentazione sanitaria, la giovane M. D.S. riportava distorsione del rachide cervicale in seguito a sinistro stradale (trasportata su autovettura che veniva tamponata).
Si è reso necessario uso di collare ortopedico, temporanea sospensione dell’educazione fisica praticata a scuola e frequenza a cicli di terapia riabilitativa per il rachide cervicale.
2) Per quanto riguarda il periodo di compromissione temporanea alla validità delle attività non lavorative sì riconosca: danno biologico temporaneo al 50% di 21 giorni, danno biologico temporaneo al 25% di 10 giorni.
Non vi è stata compromissione temporanea alla validità lavorativa (la danneggiata è studentessa).
3) Dalla lesione sono residuati esiti funzionali che possono ritenersi stabilizzati e che giustificano, sulla base dell’obiettività rilevata in sede di CTU, un danno biologico permanente dell’ 1-2% (uno-due per cento). 4) Congrue le spese mediche documentate nel fascicolo diparte attrice. Nella liquidazione del danno, relativamente ad eventi dannosi accaduti dopo l’entrata in vigore della legge 57/ 2001, come quello in esame, noi ne adottiamo la relativa tabella.
Parte attrice richiede anche il risarcimento del danno esistenziale patito dalla minore D.S. M. in quanto la giovane a causa del fatto illecito altrui è stata impossibilitata a svolgere una attività, nuoto agonistico, che pur non avendo un ritorno economico immediato era comunque fonte di benessere e di compiacimento.
II teste B., direttore tecnico dello Schio nuoto, testimone di parte attrice ha confermato che la D.S. M., successivamente all’incidente occorsole, aveva interrotto gli allenamenti per partecipare alle selezioni per l’ammissione al campionato italiano di nuoto categoria ragazzi. Ha anche confermato che non essendosi allenata la D.S. non ha partecipato alle competizioni.
Da ultimo ha precisato che la minore non aveva mai fatto i tempi limite necessari per la qualificazione ai campionati (dal che possiamo desumere che anche senza l’incidente subito non si sarebbe potuta qualificare) e che dopo qualche tempo ha ripreso gli allenamenti.
La relazione del CTU, a questo proposito, così si pronuncia: riguardo l’asserito minore rendimento nella pratica del nuoto agonistico, emerso in epoca successiva all’incidente per cui è causa, espongo quanto segue. Innanzitutto faccio presente che non sono contenuti, nel fascicolo di parte attrice, documenti che attestino l’effettìva appartenenza della danneggiata una Società sportiva iscritta alla Federazione Nazionale Nuoto, né documenti che attestino i rendimenti della danneggiata nelle competizioni sportive avvenute in epoca antecedente e successiva al sinistro per cui è causa..
Dal punto di vista medico non posso fare a meno di osservare che, a fronte di un sopravvenuto problema di salute incidente sul rendimento di una promettente atleta, non è stato proposto, da parte della Società sportiva, mediante il proprio Medico Specialista in Medicina dello Sport, un iter diagnostico e/o terapeutico-riabilitatìvo per ristabilire lo stato di salute e permettere all’atleta
di esprimersi al meglio; infatti la storia clinica della giovane M. D.S. è scarsa, costituita da un verbale di Pronto Soccorso da tre certificati rilasciati dal Medico di base che coprono un periodo di 20 giorni a partire dal giorno dell’incidente.
Posso pensare che la Società sportiva non abbia ravvisato la necessità di segnalare l’atleta al proprio Medico Specialista e che lo stesso Medico Specialista, che visita gli atleti annualmente per esprimere il giudizio di idoneità sportiva agonistica, non abbia ritenuto necessario proporre all’atleta un intervento medico per il rachide cervicale.
Peraltro, la danneggiata stessa, dal 20 dicembre 2001, data dell’ultima visita
medica eseguita dal Medico di base, non si è sottoposta né a visite specialìstiche (ortopediche, fisiatriche) né a cicli di terapia riabilitativa. A questo proposito va precisato che il danno esistenziale consiste nella perdita o nella compromissione di una o più attività realizzatrici della persona, salvaguardate dall’art. 2 Cost., tra le quali può certamente annoverarsi la forzata privazione di una attività agonistica, anche se non espressa ai più alti livelli. Infatti non può dubitarsi che per una adolescente, quale è l’infortunata, lo svolgere una attività agonistica sia di notevole importanza per il proprio sviluppo psico-fisico.
Ciò premesso è avviso di questo giudice che tale tipo di danno debba essere risarcito come autonoma voce di danno, distinta sia dal danno biologico (inteso come pregiudizio all’integrità fisica in se e per se considerata), sia dal danno morale (inteso come dolore patito in conseguenza dell’illecito). Pertanto, tenuto conto delle considerazioni del CTU, appare equo determinare tale danno "esistenziale" in euro 500,00.
Definite le premesse metodologiche e ritenuto di accogliere le conclusioni della CTU in relazione al danno biologico e morale, (ritenuta congruo fissare la misura di invalidità permanente nel 1,5% e la percentuale del 30% sul danno biologico per la liquidazione del danno morale (in considerazione della modesta rilevanza del danno biologico subito) liquidiamo il danno in favore dell’attore D.S. I., quale genitore esercente la patria potestà della figlia minore D.S. M., sulla base delle risultanze della perizia me
dico-legale, nella misura complessiva di euro 1.098,52 (al netto dell’anticipo già versato dalla Ras di euro 1.807,60) comprensiva di rivalutazione ed interessi legali dalla data del sinistro alla data odierna e di spese mediche sostenute, ivi comprese quelle per la perizia medica di parte.
Nessun rimborso è da riconoscere in relazione alla assistenza tecnica stragiudiziale in quanto, da una parte essa non è una conseguenza immediata e diretta rispetto all’evento e dall’altra non riveste quelle caratteristiche di necessarietà che sono l’indispensabile presupposto per rimborsabilità di ogni spesa sostenuta.
Infatti per richiedere ad una Assicurazione il rimborso di un danno da incidente stradale, è sufficiente una semplice raccomandata che non riveste particolari difficoltà, tali da necessitare di una assistenza "specialistica". Per la quantificazione del danno sarà necessario rivolgersi a "specialisti" quali un perito medico e una autofficina/carrozzeria, ma per fare ciò ogni persona di normale competenza non ha bisogno di "assistenza".
Una eventuale tale necessità potrà insorgere nella evenienza di un contenzioso, a seguito di un rifiuto totale o parziale del rimborso, ma in questa circostanza diverrà necessaria una assistenza legale.
Da ultimo va rilevato che l’attore richiede a tale titolo la somma di euro 1.213,15 che appare molto superiore all’onorario che il rappresentante della 2M ha dichiarato che avrebbe richiesto pari al 10% dell’eventuale danno liquidato.
Le spese di giudizio e quelle della C.T.U, sono poste a carico dei convenuti soccombenti, in via solidale fra loro, e sono liquidate come in dispositivo..
P.Q.M.
II giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, istanza ed eccezione:
Condanna il sig. J. A. e Ras Assicurazioni Spa, nella persona del suo legale rappresentante pro tempore , in via solidale fra loro a pagare al sig. D.S. I., quale genitore esercente la patria potestà della minore D.S. M., a titolo di risarcimento del danno per il sinistro di cui è causa, la complessiva somma di euro 1.098,52 aggiornata ad oggi, oltre interessi legali da oggi al saldo.
Condanna gli stessi convenuti, in via solidale fra loro, a rifondere all’attore le spese del presente giudizio, che liquida in euro 800,00 per diritti, euro 1.000,00 per onorari, euro 177,08 per spese ed anticipazioni, oltre alle borsuali IVA e C. p. Avv. come per legge.
Condanna infine i medesimi convenuti, in via solidale fra loro, a rimborsare all’attore D.S. I. le già anticipate spese di CTU nella misura di euro 200,00.

Schio, 9/6/2004

 

IL GIUDICE DI PACE
Dott. Giacomo Fazio

IL CANCELLIERE

Lunedì, 27 Settembre 2004
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