Straniero residente da meno di un anno può utilizzare il permesso
di guida estero
(Giudice
di Pace di Roma, sentenza 12.03.2004 n° 13451)
|
L’art.135
C.d.S., co. 1 (Circolazione con patenti di guida rilasciate da Stati esteri)
prevede: I conducenti muniti di patente di guida o di permesso internazionale
rilasciati da uno Stato estero possono guidare in Italia veicoli per i
quali è valida la loro patente o il loro permesso, purché NON SIANO RESIDENTI
IN ITALIA DA OLTRE UN ANNO.
Nel febbraio 2003 veniva redatto verbale di contestazione a carico di una signora da parte del gruppo II di P.M. di Roma, per presunta violazione all’art.116, co.12 C.d.S.; per aver, cioè, affidato il proprio autoveicolo al di lei figlio sebbene lo stesso fosse in possesso di patente di guida ovvero in possesso di una provvisional, rilasciata dalle autorità inglesi, ma non valida nel territorio italiano. Verbale redatto d’ufficio. Rivoltasi al proprio legale, impugnava il verbale, nel quale era contestata la seguente condotta: "Chiunque, avendo la materiale disponibilità di un veicolo, lo affida o ne consenta la guida a persona che non abbia conseguito la patente di guida o il certificato di abilitazione professionale, se prescritti, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 343,35". All’udienza del 28/11/03 il giudice di pace di Roma, nella persona del Dott. Antonio Devoto, accoglieva le argomentazioni del ricorrente, condannando il comune di Roma alle spese di giudizio, motivando come dalla contestata violazione è possibile evincersi che il figlio della odierna ricorrente è in possesso di regolare permesso di guida rilasciato in Inghilterra, e non è, altresì, residente in Italia da oltre un anno, nel rispetto, quindi, della previsione normativa di cui all’art. 135 co. 1 C.D.S.. (Altalex, 11 agosto 2004. Nota a cura del dott. Simone Pacifici - www.simonepacifici.com ) REPUBBLICA
ITALIANA IL
GIUDICE DI PACE DI ROMA SENTENZA TRA CONTRO Resistente
PER
QUESTI MOTIVI
IL
GIUDICE DI PACE |