Con la
sentenza 461/2004 il Giudice di Pace di Sestri Ponente ha stabilito
che i verbali per eccesso di velocità rilevati con Telelaser-Trafficpatrol
che non rilasciano lo "scontrino" o altro documento equipollente,
non possono essere fonti di prova ai sensi dell’articolo 142 c.
6 C.d.S. anche se vi è la contestazione immediata.
La motivazione della sentenza, alla quale si rimanda, evidenzia l’indicazione
tassativa degli elementi di prova validi ai fini dell’opponibilità
(art. 234 c.1 codice procedura penale) per l’accertamento dell’infrazione
commessa.
Inoltre la norma dell’art. 142 c. 6 del C.d.S., oltre che improntarsi
ai principi di derivazione penale, persegue altresì i criteri
di buon andamento e di imparzialità dell’Amministrazione
di cui all’art. 97 della Costituzione ed i derivanti criteri di
trasparenza dell’attività amministrativa perseguiti dalla
L. 7 agosto 1990 nr. 241 che, tra le sue finalità, comprende
l’accesso ai documenti amministrativi.
Invero le apparecchiature che non permettano un simile accesso nel tempo
contrastano quindi con il principio generale di imparzialità
e buon andamento dell’amministrazione e del generale principio
costituzionale di massima garanzia per il cittadino più volte
sancito dalla Corte Costituzionale.
Per concludere, tutte le apparecchiature che non rilascino lo scontrino
e/o documento equipollente (fotografia), documento che serve per verificare
nel tempo l’attività dell’amministrazione, anche se
la violazione è stata immediatamente contestata al trasgressore,
rischiano di essere inutilizzabili e ai giudici non resta altro che
dichiarare l’illegittimità dell’art. 345 c. 1 del Regolamento
di attuazione del Codice della Strada nella parte in cui la disposizione
non prevede un chiaro richiamo ai criteri garantistici circa l’acquisizione
dei mezzi di prova fissati dall’art. 234 c. 1 c.p.p., consentendo
l’omologazione di apparecchiature che non permettono la produzione
e la conservazione di documentazione integrale dell’evento sanzionato,
conforme a tale disposto.
(Altalex, 5 agosto 2004. Nota a cura del dr. Simone
Baffico)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI SESTRI PONENTE
In persona del dott. Roberto GARIBBO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da:
E. M., opponente, rappresentato e difeso dal Dott. Patr. Simone Baffico
AVVERSO
Il Comune di Genova, rappresentato e assistito dal funzionario delegato
in relazione a verbale del Comune di Genova nr. <-> del 16/06/2003
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Dell’opponente
piaccia al G.d.P., contrariis reiectis,
dichiarare che l’omologazione del Telelaser in oggetto è
avvenuta in violazione della legge e conseguentemente disapplicare detta
normativa dichiarando il verbale illegittimamente elevato;
in subordine dichiarare rilevante e non manifestamente infondata la
questione di legittimità costituzionale dell’articolo 142
comma 6 C.d.S. (D.lg. 30/4/92 nr. 285) in violazione dei precetti costituzionali
ex art. 3 e 24 nella parte in cui prevede l’omologazione e conseguente
utilizzo di apparecchiature che consentano il rilevamento della velocità
in modo non oggettivo e senza lasciare traccia alcuna di tale rilevazione
per le motivazioni meglio viste in premessa, rimettendo di conseguenza
gli atti alla Corte Costituzionale con ogni conseguenza di legge
Dell’Amministrazione opposta
piaccia al G.d.P., respingere il ricorso perché infondato, con
vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 24.12.2003 con sentenza nr. 875, questo giudice revocava la
precedente sentenza nr. 705 del 2003, in quanto emessa per errore materiale
risultante dai documenti di causa, sentenza intervenuta tra le stesse
parti di cui in epigrafe e per lo stesso oggetto.
Con ordinanza in pari data il giudice ordinava:
a) la rimessione della originaria causa sul ruolo;
b) convocava le parti, per la discussione nel merito, all’udienza
del 26.01.2004.
In tale sede l’opponente chiedeva l’annullamento della sanzione
irrogata con conseguente disapplicazione del decreto di omologa per
mancanza di prova documentale attestante la veridicità nel verbale
oggi impugnato.
In difetto chiedeva la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale
per la dichiarazione di illegittimità costituzionale della normativa
afferente l’omologazione.
La Amministrazione opposta si opponeva ritenendo del tutto legittima
la normativa in questione e pienamente affidabile lo strumento adoperato
per la contestazione dell’infrazione.
Il giudice rinviava la causa all’udienza del 1/3/04 dando alle
parti termine per memorie scritte.
l’1/3/04 le parti presentavano le memorie di cui trattasi.
Con ordinanza in pari data, il giudice di pace, esaminata l’eccezione
preliminare di incostituzionalità sollevata dall’opponente
in relazione all’articolo 345 comma 1 Reg. att. C.D.S., la respingeva
perché l’eccezione stessa non era accoglibile ai sensi dell’art.
134 c. 1° alinea della Costituzione repubblicana che limita la giurisdizione
di illegittimità della Corte alle leggi e agli atti aventi forza
di legge, costituendo per contro il D.P.R. 16/12/1999 nr. 495 "atto
amministrativo a contenuto normativo" ovvero "atto normativo
di grado secondario" (vedasi Corte Cost. 5/5/80 nr. 689; 22-27/2/1980
nr. 21).
Il Giudice, tuttavia, dava termine alle parti per escussione e assegnazione
della causa, comprendente anche eventuale riproposizione dell’eccezione
preliminare da qua secondo i criteri di legittimità procedurale,
ale 30/7/04.
Il 14 giugno 2004 il legale dell’opponente riformulava nuova memoria
con conclusioni di cui in epigrafe.
Il 30/07/04, acquisite le richieste finali delle parti, il giudice di
pace dava immediata lettura del dispositivo della presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A) La questione di legittimità della normativa che regola "le
risultanze delle apparecchiature debitamente omologate" utili quali
"fonti di prova" (art. 142 c.6 del Codice della Strada) va
esaminata tenendo conto del complesso assetto sanzionatorio delle trasgressioni
al Codice della Strada.
E‚, quindi, da ricordare, da un lato, la complessa normativa della
L. 24/11/1989 nr. 681 recante "Modifiche al sistema penale",
normativa principalmente improntata alla "depenalizzazione di delitti
e contravvenzioni" (se ne veda il capo III), dall’altro il
graduato sistema sanzionatorio del Codice della Strada che, in coerenza
con la citata L. 681/89, prevede solo in via residuale la competenza
del giudice penale per alcune fattispecie ritenute dal legislatore di
maggiore gravità.
In tale sistema, pacificamente di derivazione penale, basato sul principio
di legalità e non estendibilità della fattispecie per
analogia (vedasi art. 1 L. 689) e di applicazione delle prescrizioni
di diritto processuale penale per gli atti di accertamento (vedasi art.13
della L. 689), non può non trovar vigore quale fonte primaria
l’art. 234 c. 1 c.p.p. che definisce nella sottospecie delle prove
documentali gli "scritti o altri documenti che rappresentano fatti,
persone o cose mediante la fotografia, la cinematografia, la fonografia
o qualsiasi altro mezzo".
Gli elementi essenziali dei documenti rappresentativi dei fatti storici
si individuano pertanto,
nell’integrità della produzione dell’evento rappresentato;
nella disponibilità del relativo documento ai fini procedurali.
B) l’art. 142 c. 6 del Codice della Strada, testo, in verità
non molto preciso, pone come fonti di prova per la determinazione dell’osservanza
dei limiti di velocità "le risultanze di apparecchiature
debitamente omologate nonché le registrazioni del cronotachigrafo
e i documenti relativi ai percorsi autostradali, come precisato dal
regolamento".
La norma è, apparentemente, "in bianco" anche se ne
è ricostruibile la "ratio", rifacendosi al generale
assetto dell’art. 234 c.1 c.p.p. che regola la generalità
delle prove documentali.
Ritenendo compito dell’interprete quello di considerare, quale
è, norma valevole per la fattispecie il combinato disposto degli
artt. 142 c. 6 C.d.S. e 234 c.1 c.p.p., si respinge l’eccezione
di incostituzionalità tesa a interessare l’art. 142 c. 6
del C.d.S..
C) Invero la norma dell’art. 142 c. 6 del Codice della Strada,
oltre che improntarsi ai ricordati principi di derivazione penale, persegue
altresì i criteri di buon andamento e di imparzialità
dell’Amministrazione di cui all’art. 97 della Costituzione
ed i derivanti criteri di trasparenza dell’attività amministrativa
perseguiti dalla L. 7 agosto 1990 nr. 241 che, tra le sue finalità,
comprende l’accesso ai documenti amministrativi.
In altre parole, il legislatore, nel redigere,sia pure con imprecisioni,
il ricordato articolo, ha inteso garantire all’utente della strada
la massima trasparenza nella documentazione della velocità dallo
stesso seguita ed esaminata dalla P.A.
l’amministrazione opposta testualmente dichiara che "l’agente
accertatore", nel caso in esame, "effettuò la contestazione
della violazione di cui all’art. 142 comma 9 C.d.S. dopo aver personalmente
accertato la velocità del veicolo sanzionato utilizzando l’apparecchiatura
Trafficpatrol matr. 1255 con omologazione Min. L.L.P.P. n. 3739 del
14/6/2000, e che quindi il collegamento tra il dato rilevato e il soggetto
trasgressore è garantito dallo stesso agente, si rileva che il
display di cui è dotato l’apparecchiatura, conservando la
memoria della velocità rilevata, raggiunge certamente lo scopo
di fissare la velocità del veicolo in dato momento in modo chiaro
ed accertabile, come richiesto dall’art. 345 del Regolamento per
il C.d.S.".
La tesi del Comune di Genova è, quindi, interamente basata sull’affidabilità,
su cui si può convenire, del Trafficpatrol matr. 1255, quale
registratore della velocità del mezzo. Ma ciò non basta.
Infatti l’Ente pubblico che voglia integralmente applicare il comb.
disp. dei citati artt. 142 c. 6 del C.d.S. e 234 c. 1 c.p.p., in un‚opera
di doverosa trasparenza dell’attività amministrativa, non
può che autolimitare la propria attività garantendo la
durevolezza della documentazione dell’infrazione nella sua integrità
con tutti i mezzi contemplati dall’art. 234 c. 1 c.p.p.
D) l’art.345 c. 1 del Regolamento di attuazione del C.d.S. testualmente
recita:
"Le apparecchiature destinate a controllare l’osservanza dei limiti
di velocità devono essere costruite in modo da raggiungere detto
scopo fissando la velocità del veicolo in un dato momento in
modo chiaro ed accertabile, tutelando la riservatezza dell’utente".
La norma è caduta in gravi illegittimità, scostandosi
dai criteri contenuti nella legge delegata e nell’art. 234 c. 1
c.p.p. e non conferendo, conseguentemente, chiari criteri all’Autorità
preposta all’omologazione dei dispositivi di rilevazione della
velocità del veicolo.
Poiché, val la pena qui di ricordarlo, la prova documentale reca
quali elementi essenziali l’integrità dell’evento rappresentativo
di esso, non v‚è chi non veda come l’ambigua dizione
regolamentare permetta il coesistere di varie apparecchiature di rilevazione
della velocità dei veicoli tra le quali alcune, come la Trafficpatrol,
che non consentono l’utilizzo procedimentale e processuale del
dato.
Se, infatti, numerose apparecchiature sono disposte per garantire:
1) l’esatta individuazione del veicolo "fermato" tramite
scatto fotografico;
2) l’esatta individuazione dell’ora e del giorno dell’evento,
mediante stampigliatura automatica nello scatto fotografico;
3) la registrazione della velocità contenuta in apposito tagliando,
la rilevazione mediante il Trafficpatrol non registra la totalità
dell’evento, riproducendone soltanto, e per di più in via
effimera, soltanto l’elemento sub. 3).
A tanto non può spingersi la discrezionalità della Pubblica
Amministrazione nello scegliere i modelli di controllo della velocità
dei veicoli in un‚autolimitazione dei proprio poteri ai fini della
piena documentabilità dell’azione amministrativa.
Non resta, quindi, a questo giudice che preliminarmente dichiarare l’illegittimità
del richiamato art. 345 c. 1 del Regolamento di attuazione del Codice
della Strada nella parte in cui la disposizione non prevede un chiaro
richiamo ai criteri garantistici circa l’acquisizione dei mezzi
di prova fissati dall’art. 234 c. 1 c.p.p., consentendo l’omologazione
di apparecchiature che non permettono la produzione e la conservazione
di documentazione integrale dell’evento sanzionato, conforme a
tale disposto.
Pertanto la norma de qua va disapplicata, trattandosi di regolamento
generale, ex art. 5 della L. 20/3/1865 nr. 2248 all. E.
Di conseguenza, non sussistendo nella fattispecie, il riscontro probatorio
oggettivo documentale dell’avvenuta infrazione, M. E. va prosciolto
da ogni addebito.
Le spese vanno compensate, stanti i numerosi contrasti giurisprudenziali
nella controversa materia.
P.Q.M.
Il Giudice di Pace
Visto il comb. disp. degli artt. 142 c.6 del Codice della Strada e 234
c. 1 del c.p.p.;
visto l’art. 5 della L. 20 marzo 1865 nr. 2248 all.E;
definitivamente pronunciando
a) dichiara, in via preliminare l’illegittimità del richiamato
art. 345 1° comma del Regolamento generale di attuazione del Codice
della Strada e procede alla sua disapplicazione ai sensi dell’art.
5 della L. 20/3/1865 nr. 2248 all.E;
b) di conseguenza accoglie il ricorso di M.E. avverso il verbale di
cui in epigrafe, non costituendo l’accertamento effettuato tramite
Trafficpatrol riscontro probatorio oggettivo dell’infrazione ai
sensi del comb. disp. degli artt. 142 c. 6 del Codice della Strada e
234 c. 1 del codice di procedura penale e assolve l’opponente da
ogni addebito;
c) dispone la compensazione delle spese del presente giudizio tra le
parti, stanti i numerosi contrasti giurisprudenziali nella controversa
materia.
Sentenza esecutiva.
Così deciso in Genova il 30 luglio 2004
Depositata in cancelleria il 30 luglio 2004.
IL
GIUDICE DI PACE
Dr. Roberto Garibbo