Con il
D.P.R. n.184 del 2 luglio 2004 è stato riorganizzato il Ministero
delle Infrastrutture e dei trasporti, in considerazione della normativa
sopravvenuta.
Il Ministero è articolato, a livello centrale, in 16 direzioni
generali e 4 uffici di livello dirigenziale generale incardinati nei
seguenti quattro Dipartimenti di cui si compone la struttura:
a) Dipartimento per il coordinamento dello sviluppo del territorio,
per il personale ed i servizi generali;
b) Dipartimento per le infrastrutture stradali, l’edilizia e la regolazione
dei lavori pubblici;
c) Dipartimento per la navigazione e il trasporto marittimo ed aereo;
d) Dipartimento per i trasporti terrestri.
(Altalex, 1 agosto 2004)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
2 luglio 2004, n.184
Riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
(GU n. 174 del 27-7-2004)
Capo I Organizzazione del Ministero IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l’articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l’articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
Vista la legge 6 luglio 2002, n. 137, recante delega per la riforma
dell’organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, nonche’ di enti pubblici;
Visto il decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 152, recante riforma
dell’organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, in attuazione delle
direttive 2001/12/CE, 2001/13/CE e 2001/14/CE;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n.
177, recante l’organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2001, n.
320, recante regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 3 ottobre 2003;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva
per gli atti normativi nell’adunanza del 15 dicembre 2003;
Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati
e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 12 marzo 2004;
Considerata la necessita’ di recepire i rilievi formulati dalla Corte
dei conti in data 24 maggio 2004;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 22 giugno 2004;
Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro
dell’economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Organizzazione centrale e decentrata
1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di seguito denominato:
"Ministero", esercita le funzioni di cui all’articolo 42 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dall’articolo
2 del decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 152.
2. Il Ministero, per l’espletamento dei compiti ad esso demandati, e’
articolato, a livello centrale, in 16 direzioni generali e 4 uffici
di livello dirigenziale generale incardinati nei seguenti quattro Dipartimenti
di cui si compone la struttura:
a) Dipartimento per il coordinamento dello sviluppo del territorio,
per il personale ed i servizi generali;
b) Dipartimento per le infrastrutture stradali, l’edilizia e la regolazione
dei lavori pubblici;
c) Dipartimento per la navigazione e il trasporto marittimo ed aereo;
d) Dipartimento per i trasporti terrestri.
3. Nell’ambito degli uffici di diretta collaborazione di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 24 aprile 2001, n. 320, sono, inoltre
conferiti, nel quadro della dotazione organica di cui alla allegata
Tabella A, sei incarichi con funzioni ispettive, di consulenza, studio
e ricerca o altri incarichi di diretta collaborazione ai sensi dell’articolo
19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di cui
uno finalizzato al monitoraggio e sviluppo delle politiche sulla sicurezza
dei trasporti e delle infrastrutture ed uno finalizzato alle politiche
culturali connesse alla realizzazione delle infrastrutture.
4. Costituiscono organi decentrati del Ministero nove Servizi integrati
infrastrutture e trasporti, di seguito denominati: "SIIT",
ciascuno dei quali e’ articolato in due settori rispettivamente relativi
all’area infrastrutture e all’area trasporti.
5. Il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto dipende
dal Ministro per l’espletamento delle funzioni rientranti nelle attribuzioni
del Ministero.
Art. 2.
Conferenza permanente dei capi dei Dipartimenti
1. E’ istituita la Conferenza permanente dei Capi dei Dipartimenti del
Ministero, di seguito denominata: "Conferenza". La Conferenza
svolge funzioni di coordinamento generale sulle questioni interdipartimentali
o comuni e puo’ formulare al Ministro proposte per l’emanazione di indirizzi
e direttive diretti ad assicurare il raccordo operativo fra i Dipartimenti
e lo svolgimento coordinato delle relative funzioni.
2. Apposite riunioni della Conferenza, cui possono essere chiamati a
partecipare per materia i dirigenti di prima e seconda fascia delle
strutture centrali e i Direttori dei Settori dei SIIT, sono dedicate
a singole questioni oltre che all’elaborazione delle linee e delle strategie
generali in materia di gestione delle risorse umane e informatiche,
nonche’ al coordinamento delle attivita’ di rispettiva competenza.
3. La direzione per il personale, il bilancio ed i servizi generali
e la direzione per i sistemi informativi e statistici operano al servizio
di tutti i Dipartimenti sulla base di direttive concordate dal Capo
Dipartimento in sede di conferenza permanente. I Capi dei singoli Dipartimenti
restano responsabili della gestione delle risorse loro assegnate.
4. Il Comandante generale del Corpo delle Capitanerie di porto partecipa
alla Conferenza per gli affari rientranti nelle attribuzioni del Comando
generale e del Corpo delle Capitanerie di Porto.
Capo II Attribuzioni dei Dipartimenti Art. 3.
Aree funzionali
1. I Dipartimenti del Ministero assicurano l’esercizio delle funzioni
e dei compiti di spettanza statale nelle aree funzionali di cui all’articolo
42 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal
decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 152, secondo la seguente ripartizione:
a) Dipartimento per il coordinamento dello sviluppo del territorio,
il personale ed i servizi generali - identificazione delle linee fondamentali
dell’assetto del territorio nazionale con particolare riferimento all’articolazione
territoriale delle reti infrastrutturali e delle opere di competenza
statale, nonche’ al sistema delle citta’ e delle aree metropolitane;
rapporti con gli organismi nazionali ed internazionali e coordinamento
con l’Unione europea in materia di governo del territorio e politica
urbana;
monitoraggio dei progetti internazionali e comunitari; profili comuni
ed interdipartimentali del rapporto di lavoro, formazione e politiche
del personale, bilancio, risorse strumentali; gestione del contenzioso
del lavoro; gestione dei beni mobili ed immobili e della Cassa di previdenza
assistenza; edilizia e impianti per gli immobili dell’Amministrazione
decentrata; gestione dei sistemi informativi e statistici; nucleo di
valutazione e verifica degli investimenti pubblici; attivita’ per la
salvaguardia di Venezia; indirizzo, coordinamento, monitoraggio e verifica
dell’attivita’ dei SIIT per le materie di competenza;
b) Dipartimento per le infrastrutture stradali, l’edilizia e la regolazione
dei lavori pubblici - vigilanza sui gestori delle reti di trasporto
viario; rete nazionale stradale e autostradale; edilizia residenziale;
edilizia demaniale; realizzazione delle opere corrispondenti alle reti
e i nodi infrastrutturali viari di interesse nazionale e valutazione
dei relativi interventi; attuazione delle politiche abitative e dell’edilizia
concernenti anche il sistema delle citta’ e delle aree metropolitane;
programmi di riqualificazione urbana; repressione dell’abusivismo; regolazione
dei lavori pubblici; rapporti con gli organismi nazionali ed internazionali
in materia di appalti pubblici; realizzazione di programmi speciali;
grandi eventi; indirizzo, coordinamento, monitoraggio e verifica dell’attivita’
dei SIIT per le materie di competenza;
c) Dipartimento per la navigazione ed il trasporto marittimo ed aereo
- indirizzo, programmazione e regolazione in materia di navigazione,
trasporto marittimo e trasporto intermodale;
infrastrutture portuali; vigilanza sui porti; demanio marittimo;
programmazione, previa intesa con le regioni interessate, del sistema
idroviario padano-veneto; sicurezza della navigazione; aviazione civile
e trasporto aereo; rapporti con organismi nazionali e internazionali
e coordinamento con l’Unione europea in materia di navigazione e trasporto
marittimo ed aereo; indirizzo, coordinamento, monitoraggio e verifica
dell’attivita’ dei SIIT per le materie di competenza;
d) Dipartimento per i trasporti terrestri - programmazione, indirizzo
e regolazione in materia di trasporto terrestre ed intermodale; trasporto
su strada: veicoli, conducenti, autotrasporto persone e cose; sistemi
di trasporto a impianti fissi; rapporti con organismi nazionali ed internazionali
e armonizzazione e coordinamento con l’Unione europea sulle materie
di competenza;
sicurezza e regolazione tecnica dei trasporti; indirizzo, coordinamento,
monitoraggio e verifica dell’attivita’ dei SIIT per le materie di competenza;
2. I Dipartimenti costituiscono centro di responsabilita’ amministrativa
ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.
3. Con successivo decreto ministeriale di natura non regolamentare da
adottarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della
legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore del presente regolamento, si provvede all’individuazione, a livello
centrale, degli uffici dirigenziali di livello non generale ed alla
definizione dei relativi compiti.
Capo III Articolazione dei Dipartimenti Art. 4.
Dipartimento per il coordinamento dello sviluppo del territorio, il
personale ed i servizi generali
1. Il Dipartimento per il coordinamento dello sviluppo del territorio,
il personale ed i servizi generali e’ cosi’ articolato:
a) Direzione generale per il personale, il bilancio ed i servizi generali;
b) Direzione generale per la programmazione e i programmi europei;
c) Direzione generale per le politiche di sviluppo del territorio;
d) Direzione generale per le reti;
e) Direzione generale per i sistemi informativi e statistici;
f) Ufficio generale del Dipartimento.
2. La Direzione generale per il personale, il bilancio ed i servizi
generali svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti
ambiti:
a) redazione del bilancio e sua gestione relativamente a variazioni
ed assestamenti;
b) redazione delle proposte per la legge finanziaria, attivita’ di rendicontazione
al Parlamento e agli organi di controllo;
c) rapporto di lavoro, reclutamento e formazione del personale;
d) coordinamento funzionale e supporto nell’attivita’ di valutazione
dei carichi di lavoro, di semplificazione delle procedure, di organizzazione
funzionale e logistica degli uffici;
e) attivita’ di contrattazione sindacale, gestione del contenzioso del
lavoro;
f) gestione dei beni patrimoniali, approvvigionamento dei beni, economato
e cassa, ufficio contratti, manutenzione dei beni immobili dell’Amministrazione
centrale; opere civili, impianti a corredo e relative attrezzature tecniche
per gli immobili dell’Amministrazione decentrata;
g) supporto tecnico-organizzativo all’attivita’ del responsabile dei
servizi di prevenzione e sicurezza del lavoro;
h) relazioni con il pubblico;
i) Cassa di previdenza e assistenza.
3. La Direzione generale per la programmazione ed i programmi europei
svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:
a) predisposizione del Piano generale dei trasporti e della logistica;
b) programmazione fondi strutturali - PON trasporti;
c) pianificazione pluriennale della viabilita’;
d) programmazione di interventi infrastrutturali, anche attraverso la
finanza di progetto, sulla rete stradale e attivita’ di supporto ai
fini dell’intesa con la Direzione generale per le strade e autostrade,
sulla rete autostradale;
e) promozione, nell’ambito delle intese istituzionali di programma degli
accordi tra lo Stato e le regioni;
f) gestione dei programmi di iniziativa comunitaria Interreg, Interreg
II, Interreg III;
g) esercizio dei compiti relativi ai segretariati tecnici dei programmi
Interreg affidati all’Italia ed alla conseguente attivita’ di gestione
e pagamento;
h) programmi di iniziativa comunitaria di cui all’articolo 10 del regolamento
FERS: coordinamento, regolamentazione e monitoraggio;
i) partecipazione ai gruppi di lavoro internazionali ONU-ECE, CEMIT-OCSE,
CDS-CSRR, CETMO, OTIF e attivita’ correlate per le materie di competenza
del Dipartimento;
j) monitoraggio delle iniziative, dei programmi e degli interventi comunitari
nelle materie di competenza del Dipartimento;
k) programmi comunitari per la mobilita’ sostenibile;
l) programmi URBAN.
4. La Direzione generale per le politiche di sviluppo del territorio
svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:
a) programmi di sviluppo del territorio e del sistema delle citta’;
b) adempimenti tecnici e amministrativi relativi all’espletamento delle
procedure di localizzazione di opere infrastrutturali di rilievo nazionale;
c) osservatorio e monitoraggio delle trasformazioni del territorio con
riferimento alle reti infrastrutturali e al sistema delle citta’ e delle
aree metropolitane;
d) piani regolatori portuali e aeroportuali e nodi di interscambio;
e) individuazione di standars di sicurezza nelle zone interessate da
stabilimenti a rischio di incidente rilevante e in altre aree sensibili:
attuazione direttiva "Seveso II" - decreto ministeriale 9
maggio 2001.
5. La Direzione generale per le reti svolge le funzioni di competenza
del Ministero nei seguenti ambiti:
a) programmazione, finanziamento, realizzazione e gestione delle reti
elettriche, fatto comunque salvo quanto disposto con il decreto legislativo
16 marzo 1999, n. 79, delle reti idriche, idrauliche ed acquedottistiche
nelle aree depresse;
b) azione di supporto e assistenza alle regioni e agli enti locali e
rapporti con la Sogesid;
c) monitoraggio delle reti elettriche, idriche, idrauliche ed acquedottistiche
e relativo coordinamento tecnico;
d) vigilanza sul registro italiano dighe;
e) determinazione delle tariffe dell’acqua erogata tramite le reti idriche;
f) opere necessarie e consequenziali al rilascio delle concessioni di
grande derivazione delle acque.
6. La Direzione generale per i sistemi informativi e statistici svolge
le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:
a) gestione e sviluppo dei sistemi informativi del Ministero;
b) gestione e sviluppo dell’informatizzazione, di cui alla direttiva
del Ministro per l’innovazione e la tecnologia del 21 dicembre 2001,
ivi inclusi i rapporti con l’Autorita’ informatica per la pubblica amministrazione;
c) coordinamento e sviluppo integrato degli archivi informatici e delle
banche dati;
d) gestione della sicurezza dei sistemi informatici;
e) coordinamento e sviluppo integrato dei Portali del Ministero;
f) monitoraggio, controllo ed elaborazione dei dati statistici relativi
all’attivita’ amministrativa, tecnica ed economica del Ministero.
7. L’ufficio generale del Dipartimento svolge funzioni di supporto al
capo Dipartimento nei seguenti ambiti:
a) approfondimento delle tematiche innovative di settore;
b) rapporti con la Direzione generale per i sistemi informativi e statistici
per l’attuazione delle strategie di informatizzazione del Dipartimento;
c) relazioni sindacali del Dipartimento;
d) attivita’ di comunicazione;
e) altri compiti temporanei assegnati dal capo Dipartimento.
Art. 5.
Dipartimento per le infrastrutture stradali, l’edilizia e la regolazione
dei lavori pubblici
1. Il Dipartimento per le infrastrutture stradali, l’edilizia e la regolazione
dei lavori pubblici e’ cosi’ articolato:
a) Direzione generale per le strade e autostrade;
b) Direzione generale per l’edilizia statale e gli interventi speciali;
c) Direzione generale per l’edilizia residenziale e le politiche urbane
e abitative;
d) Direzione generale per la regolazione dei lavori pubblici;
e) Ufficio generale del Dipartimento.
2. La Direzione generale per le strade e autostrade svolge le funzioni
di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:
a) attivita’ di supporto per l’esercizio dell’alta vigilanza sull’ANAS
e sui gestori delle infrastrutture viarie appartenenti alla rete nazionale;
approvazione contratto di programma e piano di investimenti;
b) relazioni e accordi internazionali nel settore delle reti di trasporto
viario;
c) regolamentazione dei servizi stradali ed autostradali riferiti agli
enti ed organismi gestori delle strade e autostrade;
d) archivio nazionale delle strade;
e) affidamento di concessioni di costruzione e gestione di infrastrutture
viarie di interesse nazionale - programmazione della rete autostradale
d’intesa con la Direzione generale per la programmazione ed i programmi
europei ed attivita’ di supporto alla detta Direzione ai fini dell’intesa
sulla programmazione della rete stradale di interesse nazionale;
f) individuazione di standard e predisposizione di normative tecniche
attinenti alle caratteristiche costruttive tecniche e funzionali delle
strade ed autostrade; classificazione e declassificazione delle strade
di competenza statale;
g) attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale e dei programmi
operativi;
h) interventi sulla rete stradale di interesse locale previsti da norme
di legge.
3. La Direzione generale per l’edilizia statale e gli interventi speciali
svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:
a) opere pubbliche di competenza statale, ivi compresi gli interventi
di edilizia giudiziaria, di edilizia penitenziaria, di edilizia demaniale
di competenza statale, di edilizia per le Forze armate, le Forze di
polizia e i Vigili del fuoco;
b) attivita’ tecnico-amministrativa per l’espletamento delle funzioni
statali di competenza del Ministero funzionali alla definizione dei
criteri per l’individuazione delle zone sismiche e delle relative norme
tecniche per le costruzioni, su proposta del Consiglio superiore dei
lavori pubblici;
c) interventi per la ricostruzione;
d) interventi di competenza statale per la citta’ di Roma-Capitale;
e) interventi previsti da leggi speciali e grandi eventi.
4. La Direzione generale per l’edilizia residenziale e le politiche
urbane e abitative svolge le funzioni di competenza del Ministero nei
seguenti ambiti:
a) compiti di edilizia sovvenzionata ed agevolata di spettanza statale,
ivi compresa l’edilizia per le Forze armate e di polizia;
b) disciplina delle cooperative edilizie;
c) misure dirette a far fronte al disagio abitativo;
d) locazioni ed equo canone;
e) iniziative sociali e comunitarie in materia di accesso all’abitazione;
f) mutui edilizi;
g) programmi gia’ di pertinenza del Segretariato generale CER.
h) attuazione dei programmi di riqualificazione urbana: recupero del
patrimonio edilizio e relative politiche di incentivazione, societa’
di trasformazione urbana, Prusst;
i) monitoraggio del fenomeno dell’abusivismo edilizio, anche sulla base
dei dati forniti dai comuni;
j) supporto agli enti locali e alle regioni nella individuazione e repressione
dell’abusivismo edilizio;
k) repressione delle violazioni urbanistiche e coordinamento dell’attivita’
delle commissioni per l’uso della forza pubblica;
l) raccolta delle segnalazioni dei soggetti pubblici e privati in ordine
ai manufatti abusivi ed esercizio dei poteri sostitutivi in materia;
m) promozione di accordi di programma quadro contro l’abusivismo su
beni demaniali da stipularsi nell’ambito delle intese istituzionali
di programma.
5. La Direzione generale per la regolazione dei lavori pubblici svolge
le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:
a) indirizzo e regolazione delle procedure di appalto di lavori pubblici;
b) definizione delle normative tecniche di settore;
c) rapporti con l’Autorita’ di vigilanza e con l’Osservatorio dei lavori
pubblici;
d) supporto all’attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici;
e) predisposizione degli schemi contrattuali e dei capitolati;
f) gestione stralcio del soppresso Albo nazionale dei costruttori e
della Commissione ministeriale per la revisione dei prezzi.
6. L’ufficio generale del Dipartimento svolge funzioni di supporto al
capo Dipartimento nei seguenti ambiti:
a) approfondimento delle tematiche innovative di settore;
b) rapporti con la Direzione generale per i sistemi informativi e statistici
per l’attuazione delle strategie di informatizzazione del Dipartimento;
c) relazioni sindacali del Dipartimento;
d) attivita’ di comunicazione;
e) altri compiti temporanei assegnati dal capo Dipartimento.
Art. 6.
Dipartimento per la navigazione ed il trasporto marittimo ed aereo
1. Il Dipartimento per la navigazione ed il trasporto marittimo ed aereo
e’ cosi’ articolato:
a) Direzione generale per la navigazione e il trasporto marittimo e
interno;
b) Direzione generale per le infrastrutture della navigazione marittima;
c) Direzione generale per la navigazione aerea;
d) Ufficio generale del Dipartimento.
2. La Direzione generale per la navigazione e il trasporto marittimo
e interno svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti
ambiti:
a) disciplina della navigazione marittima;
b) disciplina internazionale dei trasporti marittimi;
c) sicurezza della navigazione in acque marittime e interne, disciplina
in materia di sicurezza delle navi e delle strutture portuali, sinistri
in acque marittime;
d) servizi di trasporto sovvenzionato con le isole e sui laghi Maggiore,
di Garda e di Como;
e) formazione, aggiornamento e rapporto di lavoro del personale della
navigazione marittima;
f) proprieta’ navale e regime amministrativo delle navi;
g) interventi a sostegno della flotta e delle costruzioni navali;
h) disciplina della nautica da diporto e per finalita’ private;
i) vigilanza sugli enti di settore e sull’Istituto nazionale di architettura
navale;
j) predisposizione della normativa tecnica di settore.
3. La Direzione generale per le infrastrutture della navigazione marittima
e interna svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti
ambiti:
a) infrastrutture portuali di rilievo nazionale ed internazionale, nonche’
interventi di edilizia per le Capitanerie di porto;
b) vigilanza e regolazione delle attivita’ e servizi portuali e del
lavoro nei porti;
c) tutela del demanio marittimo e gestione del demanio marittimo non
di competenza regionale;
d) sistema idroviario padano-veneto;
e) vigilanza sulle Autorita’ portuali e sugli altri enti di settore;
f) predisposizione della normativa tecnica di settore.
4. La Direzione generale della navigazione aerea svolge le funzioni
di competenza del Ministero negli ambiti che seguono, ferme restando
le funzioni attribuite all’Ente nazionale aviazione civile dal decreto
legislativo 25 luglio 1997, n. 250:
a) indirizzo, vigilanza e controllo in materia aeronautica;
b) promozione di accordi comunitari ed internazionali;
c) programmazione ed elaborazione dei rapporti convenzionali da stipulare
con gli enti vigilati;
d) valutazione dei piani di investimento nel settore aeroportuale;
e) monitoraggio e statistiche sull’attivita’ di trasporto aereo.
5. L’Ufficio generale del Dipartimento svolge funzioni di supporto al
Capo Dipartimento nei seguenti ambiti:
a) approfondimento delle tematiche innovative di settore;
b) rapporti con la Direzione generale per i sistemi informativi e statistici
per l’attuazione delle strategie di informatizzazione del Dipartimento;
c) relazioni sindacali del Dipartimento;
d) attivita’ di comunicazione;
e) altri compiti temporanei assegnati dal Capo Dipartimento.
6. Il Dipartimento per l’esercizio in sede decentrata delle funzioni
di cui ai commi 2 e 3 si avvale del Corpo delle Capitanerie di porto.
Art. 7.
Dipartimento per i trasporti terrestri
1. Il Dipartimento per i trasporti terrestri e’ cosi’ articolato:
a) Direzione generale per la motorizzazione;
b) Direzione generale per l’autotrasporto di persone e cose;
c) Direzione generale del trasporto ferroviario;
d) Direzione generale dei sistemi di trasporto ad impianti fissi;
e) Ufficio generale del Dipartimento.
2. La Direzione generale per la motorizzazione svolge le funzioni di
competenza del Ministero nei seguenti ambiti:
a) omologazione nazionale, CEE ed ECE/ONU di veicoli, dispositivi ed
unita’ tecnico indipendenti;
b) trasporto merci pericolose su strada; normativa e omologazione e
approvazione dei veicoli e dei recipienti;
c) sicurezza del trasporto di merci pericolose;
d) parco circolante e conducenti;
e) archivio nazionale veicoli e conducenti; Centro elaborazione dati
motorizzazione;
f) normativa di settore nazionale ed internazionale;
armonizzazione e coordinamento con l’Unione europea;
g) omologazione dei dispositivi di regolazione della circolazione e
di controllo delle infrazioni e della segnaletica stradale;
h) prevenzione degli incidenti e sicurezza stradale, campagne informative
ed educative, adozione del Piano nazionale della sicurezza stradale
d’intesa con le Direzioni generali competenti ed informazioni sulla
viabilita’;
i) relazione al Parlamento sullo stato della sicurezza stradale;
j) Centro di documentazione sui problemi della circolazione e sicurezza
stradale.
3. La Direzione generale per l’autotrasporto di persone e cose svolge
le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:
a) trasporti nazionali ed internazionali di persone e cose;
b) interventi finanziari nel settore e a favore dell’intermodalita’;
c) normativa di settore nazionale ed internazionale;
armonizzazione e coordinamento con l’Unione europea;
d) monitoraggio, controllo e statistiche sull’attivita’ di trasporto
di persone e cose;
e) relazioni ed accordi internazionali anche al di fuori dello spazio
economico comunitario nel settore del trasporto su strada;
f) regolamentazione dei servizi di trasporto di persone e cose di competenza
statale.
4. La Direzione generale del trasporto ferroviario svolge le funzioni
di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attivita’:
a) coordinamento e vigilanza sui concessionari di reti infrastrutturali
e sui titolari di licenze di esercizio;
b) attivita’ di vigilanza sui progetti;
c) analisi economiche;
d) contratti di programma;
e) vigilanza sulle linee ferroviarie;
f) definizione di standards e norme di sicurezza;
g) interoperabilita’ ferroviaria.
5. La Direzione generale dei sistemi di trasporto ad impianti fissi
svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:
a) sicurezza tecnica dei sistemi di trasporto ad impianti fissi;
b) normativa di settore nazionale ed internazionale;
c) programmi di investimento per la realizzazione dei sistemi di trasporto
ad impianti fissi;
d) coordinamento e monitoraggio sulle funzioni delegate in materia di
trasporto ferroviario locale e gestione dei servizi locali non trasferiti;
e) programmi di investimenti nel settore degli interporti e dei centri
merci.
6. L’Ufficio generale del Dipartimento svolge funzioni di supporto al
Capo Dipartimento nei seguenti ambiti:
a) approfondimento delle tematiche innovative di settore;
b) rapporti con la Direzione generale per i sistemi informativi e statistici
per l’attuazione delle strategie di informatizzazione del Dipartimento;
c) relazioni sindacali del Dipartimento;
d) attivita’ di comunicazione;
e) altri compiti temporanei assegnati dal Capo Dipartimento.
Art. 8.
Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto
1. Il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto svolge le
funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:
a) ricerca e soccorso in mare;
b) gestione operativa, a livello centrale, del sistema di controllo
del traffico marittimo;
c) esercizio delle competenze tecniche in materia di sicurezza della
navigazione marittima e indagini sulle cause e circostanze dei sinistri
marittimi a navi da carico o da passeggeri;
d) rapporti con organismi nazionali ed internazionali per gli aspetti
tecnici della sicurezza della navigazione marittima;
e) coordinamento delle attivita’, organizzazione e ispezioni relative
ai servizi delle capitanerie di porto;
f) impiego del personale delle capitanerie di porto;
g) predisposizione della normativa tecnica di settore;
h) vigilanza e controllo operativi in materia di sicurezza delle navi
e delle strutture portuali nei confronti di minacce.
2. Il Corpo delle capitanerie di porto continua a svolgere gli ulteriori
compiti previsti dalla normativa vigente secondo le direttive dei Ministri
competenti.
Capo IV Organizzazione decentrata Art. 9.
Servizi integrati infrastrutture e trasporti
1. Sono organi decentrati del Ministero i nove Servizi integrati infrastrutture
e trasporti, di seguito individuati secondo le articolazioni territoriali
e le sedi a fianco di ciascuno segnate:
1) SIIT Piemonte - Valle d’Aosta, con sede in Torino;
2) SIIT Lombardia - Liguria, con sede in Milano e sede coordinata in
Genova;
3) SIIT Veneto - Trentino-Alto Adige - Friuli Venezia-Giulia, con sede
in Venezia e sedi coordinate in Trento e in Trieste;
4) SIIT Emilia Romagna - Marche, con sede in Bologna e sede coordinata
in Ancona;
5) SIIT Toscana - Umbria, con sede in Firenze e sede coordinata in Perugia;
6) SIIT Lazio - Abruzzo - Sardegna, con sede in Roma e sedi coordinate
in L’Aquila e in Cagliari;
7) SIIT Campania - Molise, con sede in Napoli e sede coordinata in Campobasso;
8) SIIT Puglia - Basilicata, con sede in Bari e sede coordinata in Potenza;
9) SIIT Sicilia - Calabria, con sede in Palermo e sede coordinata in
Catanzaro.
2. I SIIT sono articolati in due settori organici di attivita’ rispettivamente
denominati Settore infrastrutture e Settore trasporti.
3. A ciascun Settore e’ preposto un dirigente di livello dirigenziale
generale, nominato ai sensi dell’articolo 19, comma 4, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, rispettivamente denominato Direttore del Settore
infrastrutture e Direttore del Settore trasporti, con funzioni di direzione
e coordinamento delle attivita’.
4. Il Direttore del Settore infrastrutture del SIIT per il Veneto -
Trentino-Alto Adige e Friuli Venezia-Giulia svolge le funzioni di Presidente
del Magistrato alle Acque di Venezia in materia di salvaguardia di Venezia
e della sua laguna con i relativi interventi, nonche’ le residuali attivita’
di competenza statale in materia di demanio idrico ed opere idrauliche.
5. Fermo restando quanto disposto dal comma 2, al SIIT per il Lazio,
l’Abruzzo e la Sardegna e’ preposto un dirigente generale, nominato
ai sensi dell’articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, denominato Direttore generale, con funzioni di direzione,
coordinamento e controllo delle attivita’ nell’ambito di detta struttura.
In particolare, il Direttore generale:
a) alloca le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili per
l’attuazione dei programmi secondo i principi di economicita’, efficacia
ed efficienza nonche’ di rispondenza del servizio al pubblico interesse;
b) adotta gli atti per l’utilizzazione ottimale del personale secondo
criteri di efficienza disponendo gli opportuni trasferimenti di personale
all’interno del SIIT;
c) persegue gli obiettivi conferiti annualmente con la direttiva ministeriale;
d) svolge funzioni di coordinamento di bilancio in relazione alle risorse
assegnate al SIIT e di controllo di gestione;
e) promuove e mantiene le relazioni con gli Organi istituzionali, con
le regioni, le province e gli enti locali, nonche’ le relazioni sindacali.
Art. 10.
Competenze dei SIIT
1. Ferme restando le competenze in materia infrastrutturale e trasportistica
delle regioni, anche a statuto speciale, e delle province autonome di
Trento e Bolzano, i SIIT assicurano, in sede decentrata, l’esercizio
delle funzioni e dei compiti di spettanza statale nelle aree funzionali
di cui all’articolo 42 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
come modificato dal decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 152. In particolare,
i SIIT svolgono, anche su base convenzionale, le funzioni di carattere
amministrativo, operativo, gestionale ed i connessi servizi sulle materie
della progettazione e realizzazione di opere pubbliche, repressione
dell’abusivismo edilizio, vigilanza sugli enti gestori, demanio marittimo
statale, navigazione, trasporto terrestre, sicurezza dei trasporti ad
impianti fissi, circolazione e sicurezza stradale, espletamento del
servizio di polizia stradale nonche’ altre attivita’ tecnico-amministrative
su base convenzionale.
2. Fatto salvo quanto disposto dal decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112 e dai conseguenti provvedimenti di attuazione, il Settore infrastrutture
svolge le funzioni di competenza del SIIT nei seguenti ambiti di attivita’:
a) opere pubbliche di competenza del Ministero delle infrastrutture
e trasporti;
b) attivita’ di vigilanza sulle opere pubbliche finanziate anche in
parte dal Ministero;
c) attivita’ di supporto, su base convenzionale nella programmazione,
progettazione ed esecuzione di opere anche di competenza di Amministrazioni
non statali, anche ad ordinamento autonomo, economico e non, nonche’
di Enti ed organismi;
d) compiti di supporto tecnico e logistico per la realizzazione delle
infrastrutture di preminente interesse nazionale di cui alla legge 21
dicembre 2001, n. 443;
e) gestione e tutela del demanio marittimo statale;
f) attivita’ di competenza statale di supporto alla repressione dell’abusivismo
edilizio;
g) supporto alla attivita’ di vigilanza sull’Anas e sui gestori delle
infrastrutture autostradali;
h) supporto alla attivita’ di vigilanza sulle dighe ricadenti nel bacino
territoriale;
i) supporto alla attivita’ di gestione dei programmi di iniziativa comunitaria;
j) attivita’ di vigilanza per l’edilizia economica e popolare;
k) rapporti istituzionali con le Regioni, le Province e gli enti locali;
l) supporto alla gestione del contenzioso nelle materie di competenza;
m) espletamento del servizio di polizia stradale di cui all’articolo
12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. Fatto salvo quanto disposto dal decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112 e dai conseguenti provvedimenti di attuazione, il Settore trasporti
svolge le funzioni di competenza del SIIT nei seguenti ambiti di attivita’:
a) attivita’ in materia di omologazione dei veicoli a motore, loro rimorchi,
componenti ed unita’ tecniche indipendenti;
b) attivita’ in materia di collaudi e revisione dei veicoli in circolazione;
c) attivita’ in materia di conducenti: rilascio di patenti, certificati
di abilitazione professionale, ecc.;
d) attivita’ in materia di sicurezza dei sistemi di trasporto ad impianto
fisso di competenza statale;
e) compiti di supporto tecnico e amministrativo per la realizzazione
dei sistemi di trasporto ad impianti fissi;
f) attivita’ in materia di navigazione interna di competenza statale;
g) attivita’ in materia di immatricolazioni veicoli;
h) circolazione e sicurezza stradale;
i) rapporti istituzionali con le regioni, le province e con gli enti
locali;
j) funzioni di certificazione di qualita’, ispezione e controllo tecnico;
k) gestione del contenzioso nelle materie di competenza;
l) coordinamento dell’interoperabilita’ dei sistemi di trasporto;
m) espletamento del servizio di polizia stradale di cui all’articolo
12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
n) consulenza, assistenza, servizio, su base convenzionale, a pubbliche
Amministrazioni ed enti pubblici anche ad ordinamento autonomo nelle
materie di competenza;
o) attivita’ in materia di autotrasporto;
p) attivita’ di formazione, aggiornamento e ricerca.
Art. 11.
Organizzazione
1. L’organizzazione dei SIIT e’ ispirata al criterio dell’efficiente
dimensionamento delle strutture, tenendo conto della qualita’ e della
quantita’ dei servizi svolti, della rilevanza dei compiti e delle funzioni
assegnate con riferimento al bacino di utenza e all’ambito territoriale
interessato nonche’ alla dotazione organica complessiva. La struttura
organizzativa e’, altresi’, ispirata al generale principio dell’integrazione
e cooperazione tra uffici del medesimo ambito territoriale in ragione
dell’efficacia e dell’efficienza del funzionamento complessivo dell’istituto.
2. Con decreto ministeriale di natura non regolamentare, da adottarsi
ai sensi dell’articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto
1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento, si provvede alla individuazione degli uffici dirigenziali
di livello non generale in cui si articolano i settori organici dei
SIIT ed alla definizione dei relativi compiti, prevedendo, per ciascun
SIIT, l’istituzione di almeno due uffici con funzioni di natura amministrativa
ed almeno quattro con funzioni di natura tecnica.
3. Presso ciascun Settore infrastrutture del SIIT e’ istituito il Comitato
tecnico amministrativo, di seguito definito Comitato. Il Comitato e’
costituito, per la durata di un triennio, con decreto ministeriale da
adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento ed e’ cosi’ composto:
a) Direttore del Settore infrastrutture del SIIT con funzioni di Presidente;
b) Dirigenti degli Uffici di livello dirigenziale non generale del Settore
infrastrutture;
c) un Avvocato dello Stato designato dalle Avvocature distrettuali rientranti
nella competenza territoriale del SIIT;
d) un rappresentante della Ragioneria provinciale dello Stato;
e) un rappresentante del Ministero dell’interno;
f) un rappresentante del Ministero dell’economia e delle finanze;
g) un rappresentante del Ministero delle politiche agricole e forestali;
h) un rappresentante del Ministero della salute;
i) un rappresentante del Ministero della giustizia;
j) un rappresentante del Ministero per i beni e le attivita’ culturali.
4. Al Comitato di cui al comma 3 possono partecipare, in qualita’ di
esperti per la trattazione di speciali problemi, studiosi e tecnici
anche non appartenenti alle Amministrazioni dello Stato. Nel SIIT per
il Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna il Comitato e’ presieduto dal Direttore
generale.
5. Il decreto ministeriale di cui al comma 3 stabilisce modalita’ uniformi
di convocazione e deliberazione del Comitato, nonche’ criteri di articolazione
territoriale per assicurare il rispetto del principio di rappresentativita’.
Lo stesso decreto prevede, altresi’, la possibilita’ di integrare la
composizione del Comitato con ulteriori rappresentanti eventualmente
necessari in ragione di specifiche esigenze dell’ambito territoriale
interessato.
6. Il Comitato e’ competente a pronunciarsi:
a) sui progetti preliminari, definitivi ed esecutivi di opere attribuite
alla competenza dei SIIT - Settore infrastrutture, da eseguire a cura
dello Stato a totale suo carico, nonche’ sui progetti definitivi da
eseguire da enti pubblici o da privati, quando siano finanziati dallo
Stato per almeno il 50 per cento e comunque per opere per le quali le
disposizioni di legge richiedano il parere degli organi consultivi del
Ministero, quando l’importo non ecceda i 25 milioni di euro;
b) sulle vertenze relative ai lavori attribuiti alla competenza dei
SIIT per maggiori oneri o per esonero di penalita’ contrattuali e per
somme non eccedenti i 50.000 euro;
c) sulle proposte di risoluzione o rescissione di contratti, nonche’
sulle determinazioni di nuovi prezzi per opere di importi eccedenti
i limiti di competenza del responsabile del procedimento;
d) sulle perizie di manutenzione annuali e pluriennali di importo eccedenti
i limiti di competenza del responsabile del procedimento;
e) sulla concessione di proroghe superiori a trenta giorni dei termini
contrattuali fissati per l’ultimazione dei lavori;
f) sugli affari di competenza degli organi locali dell’Amministrazione
dello Stato e degli enti locali per le quali le disposizioni vigenti
richiedano il parere del Comitato;
g) sugli affari per i quali il Direttore del Settore infrastrutture
ritenga opportuno richiedere il parere del Comitato.
7. Fino all’adozione del decreto di cui al comma 2, i Direttori dei
Settori organici dei SIIT assicurano lo svolgimento delle attivita’
di competenza.
8. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, gli Uffici
speciali del genio civile delle opere marittime e gli Uffici dei sistemi
di trasporto ad impianti fissi confluiscono negli uffici di livello
dirigenziale non generale rispettivamente del Settore infrastrutture
e del Settore trasporti dei SIIT competenti per territorio.
9. E’ istituita la Conferenza permanente dei Direttori dei Settori organici
dei SIIT con funzioni di natura consultiva, propositiva e di coordinamento
sulle materie di competenza, coordinata dal Capo dipartimento competente
in materia ai sensi dell’articolo 3.
Capo V Dotazione organica e norme finali Art. 12.
Dotazione organica
1. La dotazione organica del Ministero e’ individuata nell’allegata
tabella A che forma parte integrante del presente regolamento.
2. E’ istituito il ruolo unico del personale non dirigenziale del Ministero
nel quale confluisce il personale, proveniente dai Ministeri e dalle
altre strutture soppresse o accorpate, indicato nella tabella A di cui
al comma 1. Sino alla costituzione del predetto ruolo unico, con decreto
del Ministro, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente regolamento, e alla conseguente soppressione
dei ruoli di provenienza, e’ fatta comunque salva la possibilita’, nell’ambito
delle normative contrattuali vigenti, tenendo conto delle specifiche
professionalita’, di utilizzare il personale nelle diverse articolazioni
dipartimentali. Prima della costituzione del ruolo, sono comunque portati
a compimento i processi di riqualificazione previsti dal Contratto collettivo
nazionale di lavoro del personale dei soppressi Ministeri.
Art. 13.
Uffici di diretta collaborazione
1. All’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile
2001, n. 320, il comma 5 e’ sostituito dal seguente:
"5. Presso il Servizio, nell’ambito della dotazione organica complessiva,
e’ istituito un Ufficio di funzione di livello dirigenziale generale
da conferire ai sensi dell’articolo 19, comma 4, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165. Al servizio e’ assegnato un apposito contingente
di personale costituito complessivamente fino ad un massimo di tredici
unita’, di cui una di qualifica dirigenziale di seconda fascia del ruolo
unico. Si applicano il comma 1, secondo periodo, dell’articolo 5 ed
il comma 4 del medesimo articolo 5.".
Art. 14.
Verifica dell’organizzazione del Ministero
1. Ogni due anni l’organizzazione del Ministero e’ sottoposta a verifica,
ai sensi dell’articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, al fine di accertarne la funzionalita’ e l’efficienza.
Art. 15.
Abrogazioni e modificazioni di norme
1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati:
a) il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 177;
b) il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534.
2. Nel testo del decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre
1985, n. 950, e nel relativo allegato la dizione:
"Ministero dei trasporti e della navigazione" e’ sostituita
dalla seguente: "Ministero delle infrastrutture e dei trasporti"
e la dizione: "Ministro dei trasporti e della navigazione"
e’ sostituita dalla seguente: "Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti".
Art. 16.
Disposizioni transitorie e finali
1. L’attuazione del presente regolamento non comporta nuovi o maggiori
oneri a carico del bilancio dello Stato.
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Nell’ambito del Ministero operano gli organismi collegiali individuati
ai sensi dell’articolo 18 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
4. Ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 37 del decreto legislativo
8 luglio 2003, n. 188, recante attuazione delle direttive 2001/12/CE,
2001/13/CE e 2001/14/CE in materia ferroviaria, e’ istituito l’"Ufficio
per la regolazione dei servizi ferroviari". Per garantire assoluta
autonomia e piena indipendenza di carattere organizzativo, giuridico
e decisionale, l’Ufficio e’ posto alle dirette dipendenze del Ministro.
Il predetto Ufficio non rientra tra gli Uffici di diretta collaborazione
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2001, n.
320.
5. L’Ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari svolge i compiti
individuati nell’articolo 37 del decreto legislativo 8 luglio 2003,
n. 188 con particolare riferimento alla vigilanza sulla concorrenza
nei mercati del trasporto ferroviario, al controllo sulle attivita’
del gestore delle infrastrutture ed alla risoluzione del relativo contenzioso.
6. All’ufficio di cui al precedente comma 4 e’ preposto, nell’ambito
della dotazione organica complessiva, un dirigente di livello dirigenziale
generale, da nominarsi ai sensi dell’articolo 19, comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, allo scopo provvisoriamente utilizzando
uno dei posti funzione di cui all’articolo 1, comma 3, del presente
regolamento.
Art. 17.
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Dato a Roma, addi’ 2 luglio 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Lunardi, Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Mazzella, Ministro per la funzione
pubblica
Tremonti, Ministro dell’economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 20 luglio 2004
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto
del territorio, registro n. 7, foglio n. 44.
Il
Giudice di Pace
Avv. Antonino Raineri