Con sent.
n. 22 del 30/03/04, il GDP di Agrigento ha dichiarato di non doversi
procedere nei confronti di un imputato del reato di cui all’art. 186
c. II C.d.S., riconoscendo estinto il reato per "avvenuta condotta
riparatoria del danno".
Nel caso di specie, il Giudice ha ritenuto che il versamento di una
somma a favore di una comunità terapeutica per il recupero di
persone dedite all’uso di bevande alcoliche soddisfacesse le esigenze
riparatorie e di riprovazione richieste dall’art. 35 "Estinzione
del reato conseguente a condotte riparatorie" del D. lgs 274/2000
"Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma
dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468".
(Altalex, 21 luglio 2004. Si ringrazia per la segnalazione l’ Avv. Giuseppina
Ganci)
N. 22/04 R Sent.
N. 04/03.G.P.
N. 395/02 RGNR.
Sentenza in data
17/03/04
Depositata in cancelleria
Il 30/03/04
GIUDICE DI PACE DI AGRIGENTO
Conclusioni delle parti
Il P.M. chiede non doversi procedere perché il reato è
estinto per ravvedimento operoso.
La difesa si associa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.
D. D. veniva tratto in Giudizio sdavanti a questo Giudice di Pace con
decreto del 12/11/03, notificato 17/11/2003 per rispondere del reato
ascrittogli in rubrica.
Prima dell’apertura del dibattimento l’imputato chiedeva la
sospensione del processo per consentirgli di porre in essere la condotta
riparatoria di cui all’art. 35 D.L.VO 274/2000 e pervenire all’estinzione
del reato in conseguenza del versamento di una somma di danaro che lo
stesso intendeva versare in favore di un Istituto che si occupa del
recupero degli alcolici dipendenti, chiedendo al Giudice di volere indicare
l’ammontare dell’importo e l’istituto beneficiario.
Il P.M. non si opponeva.
Il Giudice di Pace sospendeva il processo fino al 16/03/2004 fissando
la successiva udienza per la verifica dell’effettivo svolgimento
dell’attività riparatoria imponendo all’imputato il
pagamento della somma di euro 700,00 in favore dell’ Associazione
CASA FAMIGLIA ROSETTA corrente in Caltanissetta ed indicando nella causale
del versamento „Donazioni alla Comunità Oasi di Caltagirone
per alcolisti, indicando, altresì, per la verifica dell’attività
riparatoria il responsabile del servizio nella persona di Nino Amico.
All’udienza del 17/03/2004 la difesa produceva ricevuta di versamento
a mezzo di bonifico bancario per euro 700,00 intestato all’Istituto
prescritto.
Il P.M. non si opponeva
MOTIVAZIONE
Prima dell’ apertura del dibattimento D.D. chiedeva, a mezzo proprio
procuratore, la sospensione del processo per consentirgli di porre in
essere la condotta riparatoria di cui all’art.35 D.LVO 274/2000.
Il Giudice sospendeva il processo ed indicava l’ammontare dell’ importo
e l’Istituto beneficiario.All’udienza successiva del 17/03/04,
prodotta attestazione di pagamento all’Istituto beneficiario, della
somma di euro 700,00, le parti concludevano come in epigrafe.
Il pagamento della superiore, risultante dalle predette attestazioni
di pagamento, sussistendo le altre condizioni, tra cui l’incensuratezza
dell’imputato risultante dal certificato del casellario giudiziale,
estingue il reato contestato, ai sensi dell’art. 35 del D. lgs
274/2000.
Invero, deve pronunciarsi sentenza di non doversi procedere in ordine
al reato di cui all’art. 186 comma II C.d.S. quando il versamento
di una somma a favore di una comunità terapeutica per il recupero
di persone dedite all’uso di bevande alcoliche soddisfano le esigenze
riparatorie e di riprovazione richieste da quanto disposto all’art.
35 del D. lgs 274/2000.
Ne consegue che va pronunciata sentenza di non doversi procedere nei
confronti dell’imputato in ordine al reato di cui in rubrica.
P.Q.M.
Visti gli artt. 531 c.p.p. e 35 D. lgs
Dichiara
Non doversi procedere nei confronti di D.D. perché il reato è
estinto per avvenuta condotta riparatoria del danno.
Agrigento, 17/03/2004.
Il
Giudice di Pace
Avv. Antonino Raineri