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Guida con cellulare senza auricolare: accertamento non deve lasciare dubbi

(Giudice di Pace , Roma 22.01.2004 n° 9468)
Da "Altalex"
Guida con cellulare senza auricolare: accertamento non deve lasciare dubbi
(Giudice di Pace , Roma 22.01.2004 n° 9468)

E’ vietato al conducente di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici ovvero di usare cuffie sonore, fatta eccezione per i conducenti dei veicoli delle Forze armate e dei Corpi di cui all’art. 138, comma 11, e di polizia nonché per i conducenti dei veicoli adibiti ai servizi delle strade, delle autostrade ed al trasporto di persone in conto terzi. E’ consentito l’uso di apparecchi a viva voce o dotati di auricolare purché il conducente abbia adeguate capacità uditive ad entrambe le orecchie che non richiedano per il loro funzionamento l’uso delle mani (art. 173 co. 2, C.d.S.).
Tale comportamento è sanzionabile ove non sussista alcun dubbio da parte dell’utilizzo di tali apparecchiature da parte del conducente di un veicolo.
In caso contrario, l’art. 23, penultimo comma, della L. 689/81, come modificato dal D. Lgs. N. 507/1999, stabilisce che, nel giudizio incardinato innanzi al giudice di pace, a seguito di impugnazione del verbale di accertamento, „il giudice accoglie l’opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell’opponente‰.
Nel caso di specie, poi, ancora un Giudicante è intervenuto a stigmatizzare l’operato del personale appartenente al Corpo di Polizia Municipale della Capitale per essersi, per l’ennesima volta, sottratto all’obbligo di immediata contestazione, unico momento di esercizio del diritto di difesa da parte del presunto trasgressore, evidenziando, altresì, come la motivazione addotta a verbale, priva di logicità e in contraddizione con la verosimiglianza dei fatti, sia stata unicamente idonea a rendere dubbia la percezione sensoriale dell’accertatore.

(Altalex, 15 luglio 2004. Nota a cura del dott. Simone Pacifici - www.simonepacifici.com)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI ROMA


ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al N.° 51384/03 R.G.

TRA
XXX, domiciliato in Roma, Viale degli Ammiragli n. 46, presso lo studio del proprio procuratore e difensore avv. Simone Pacifici
Ricorrente

CONTRO

Sindaco p.t. del comune di Roma, domiciliato in Roma, Via del Campidoglio, 1
Resistente

OGGETTO: Opposizione ex art. 23 L. 689/1981 avverso verbale di accertamento di violazione n. 300077171 allegato alla presente sentenza in copia conforme e della quale ne fa parte integrante.

CONCLUSIONI. Come da verbale di causa.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 5/06/2003 il ricorrente di cui in epigrafe ha proposto opposizione avverso il provvedimento di cui sopra deducendone la illegittimità per mancata contestazione immediata ed illogicità della motivazione.
Non si costituiva l’Amministrazione
Ad istruttoria espletata, la causa è stata decisa come da dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE
l’opposizione è fondata e conseguentemente va accolta.
Il ricorrente contesta di aver fatto uso del telefono cellulare, e la possibilità di accertamento da parte del verbalizzante per essere lontano dal posto di rilevazione.
In fatto, il verbalizzante giustifica l’omissione della contestazione immediata per l’impossibilità di arresto del veicolo in quanto lontano dal posto di accertamento; tale circostanza lascia dubbi sulla sicura percezione dell’uso, da parte del ricorrente, di un telefono cellulare privo di auricolare o di sistema a viva voce. Nel dubbio, questo Giudice ritiene debba applicarsi l’art. 23, penultimo comma, della L. 689/81, come modificato dal D. Lgs. N. 507/1999.
Le spese di causa come da dispositivo.

PER QUESTI MOTIVI
Il Giudice di Pace di Roma, nella persona dell’Avv. Fernando Savarese, definitivamente pronunciando ed in accoglimento della domanda proposta da XXX, dichiara illegittimo il processo verbale di contravvenzione e, per quanto di ragione, lo annulla.
Condanna la resistente Pubblica Amministrazione al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate in euro 200,00 per spese, competenze ed onorari, oltre IVA e CPA, da distrarsi in favore del procuratore dr. Simone Pacifici.
Così deciso in Roma lì 22/01/2004.

IL GIUDICE DI PACE
Fernando Savarese

Giovedì, 15 Luglio 2004
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