E’ vietato
al conducente di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici
ovvero di usare cuffie sonore, fatta eccezione per i conducenti dei
veicoli delle Forze armate e dei Corpi di cui all’art. 138, comma 11,
e di polizia nonché per i conducenti dei veicoli adibiti ai servizi
delle strade, delle autostrade ed al trasporto di persone in conto terzi.
E’ consentito l’uso di apparecchi a viva voce o dotati di auricolare
purché il conducente abbia adeguate capacità uditive ad
entrambe le orecchie che non richiedano per il loro funzionamento l’uso
delle mani (art. 173 co. 2, C.d.S.).
Tale comportamento è sanzionabile ove non sussista alcun dubbio
da parte dell’utilizzo di tali apparecchiature da parte del conducente
di un veicolo.
In caso contrario, l’art. 23, penultimo comma, della L. 689/81, come
modificato dal D. Lgs. N. 507/1999, stabilisce che, nel giudizio incardinato
innanzi al giudice di pace, a seguito di impugnazione del verbale di
accertamento, „il giudice accoglie l’opposizione quando non vi
sono prove sufficienti della responsabilità dell’opponente‰.
Nel caso di specie, poi, ancora un Giudicante è intervenuto a
stigmatizzare l’operato del personale appartenente al Corpo di Polizia
Municipale della Capitale per essersi, per l’ennesima volta, sottratto
all’obbligo di immediata contestazione, unico momento di esercizio del
diritto di difesa da parte del presunto trasgressore, evidenziando,
altresì, come la motivazione addotta a verbale, priva di logicità
e in contraddizione con la verosimiglianza dei fatti, sia stata unicamente
idonea a rendere dubbia la percezione sensoriale dell’accertatore.
(Altalex, 15 luglio 2004. Nota a cura del dott. Simone Pacifici - www.simonepacifici.com)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI ROMA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N.° 51384/03 R.G.
TRA
XXX, domiciliato in Roma, Viale degli Ammiragli n. 46, presso lo studio
del proprio procuratore e difensore avv. Simone Pacifici
Ricorrente
CONTRO
Sindaco p.t. del comune di Roma, domiciliato in Roma, Via del Campidoglio,
1
Resistente
OGGETTO: Opposizione ex art. 23 L. 689/1981 avverso verbale di
accertamento di violazione n. 300077171 allegato alla presente sentenza
in copia conforme e della quale ne fa parte integrante.
CONCLUSIONI. Come da verbale di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 5/06/2003 il ricorrente di cui in epigrafe
ha proposto opposizione avverso il provvedimento di cui sopra deducendone
la illegittimità per mancata contestazione immediata ed illogicità
della motivazione.
Non si costituiva l’Amministrazione
Ad istruttoria espletata, la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
l’opposizione è fondata e conseguentemente va accolta.
Il ricorrente contesta di aver fatto uso del telefono cellulare, e la
possibilità di accertamento da parte del verbalizzante per essere
lontano dal posto di rilevazione.
In fatto, il verbalizzante giustifica l’omissione della contestazione
immediata per l’impossibilità di arresto del veicolo in quanto
lontano dal posto di accertamento; tale circostanza lascia dubbi sulla
sicura percezione dell’uso, da parte del ricorrente, di un telefono
cellulare privo di auricolare o di sistema a viva voce. Nel dubbio,
questo Giudice ritiene debba applicarsi l’art. 23, penultimo comma,
della L. 689/81, come modificato dal D. Lgs. N. 507/1999.
Le spese di causa come da dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI
Il Giudice di Pace di Roma, nella persona dell’Avv. Fernando Savarese,
definitivamente pronunciando ed in accoglimento della domanda proposta
da XXX, dichiara illegittimo il processo verbale di contravvenzione
e, per quanto di ragione, lo annulla.
Condanna la resistente Pubblica Amministrazione al pagamento delle spese
del presente giudizio liquidate in euro 200,00 per spese, competenze
ed onorari, oltre IVA e CPA, da distrarsi in favore del procuratore
dr. Simone Pacifici.
Così deciso in Roma lì 22/01/2004.
IL
GIUDICE DI PACE
Fernando Savarese