Risarcimento
danni. Scontro tra treno ed auto. Legge 990/69 - Inapplicabilità. Incompetenza
per valore - Limiti
Nel caso di
scontro tra un tram ed un veicolo senza guida di rotaie, il proprietario
del primo veicolo, ancorché non soggetto alla presunzione stabilità dall’art.
2054 comma 2 c.c. può, tuttavia, essere ritenuto responsabile a norma
dell’art. 2043 c.c.
L’art. 2043
c.c., dettato in materia di risarcimento per fatto illecito, non rientra
nella competenza speciale per materia e valore del giudice di pace come
prevista dall’art. 7 comma 2 c.p.c. ma, nella competenza per valore più
limitata di cui al primo comma dello stesso articolo.
In applicazione
degli artt. 14 e 38 comma 1 c.p.c., la causa di valore superiore rimane
definitivamente radicata dinanzi al Giudice adito nei limiti della competenza
per valore di Ä 2.582,28, se lo stesso Giudice non rileva d’Ufficio, entro
la prima udienza di trattazione, la propria incompetenza per valore e,
se le parti non sollevano alcuna eccezione al riguardo nella loro prima
difesa.
(Altalex,
21 maggio 2004. Si ringrazia l’avv. Italo Bruno)
SENT.N.............................
CRON.N...........................
REP.
N.............................
REPUBBLICA
ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
L’avv. Italo
BRUNO Giudice di Pace del Mandamento di Pozzuoli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa
iscritta al n. 2293/02 R.G. - Affari Contenziosi Civili - avente ad oggetto:
Risarcimento danni
TRA
(...) Pasquale,
elett.te dom.to in (Ö) alla Via (...) n. (...) presso lo studio dell’avv.
Sergio (..). che lo rapp.ta e difende giusta mandato a margine dell’atto
di citazione; ATTORE
E
S.p.A. SEPSA
(Società Esercizi Pubblici Servizi Ferroviari ed Automobilistici), in
persona del legale rapp.te pro-tempore, dom.ta in (Ö) alla Via (Ö) n.
(...); CONVENUTA-CONTUMACE
NONCHE’
S.p.A. (...),
in persona del legale rapp.te proñtempore, elett.te dom.ta in Napoli alla
Via (...) n. (...) presso lo studio dell’avv. Alessandra (...) che la
rapp.ta e difende giusta mandato in calce alla copia notificata dell’atto
di citazione; CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per
l’attore: dichiarare l’esclusiva responsabilità della Spa
Sepsa in ordine al sinistro per cui è causa e, per l’effetto condannarla,
in solido, con la S.p.A.(...), in persona dei rispettivi legali rapp.ti
pro-tempore, al pagamento in suo favore della somma di Ä 7.945,93 per
tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, o a quella somma
che il Giudicante riterrà di riconoscere, oltre interessi e rivalutazione,
nonché spese, diritti ed onorari di giudizio da liquidarsi in favore del
procuratore anticipatario.
Per
la convenuta: estrometterla dal procedimento non essendo
operante, nei suoi confronti, la l.990/69; in via gradata rigettare la
domanda in quanto improcedibile, inammissibile ed infondata in fatto ed
in diritto; vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.
SVOLGIMENTO
DEL PROCESSO
(...) Pasquale,
con atto di citazione ritualmente notificato alla S.p.A. SEPSA ed alla
S.p.A. (...) il 22-23/1/02, conveniva innanzi a questo Giudice i predetti
soggetti affinché ñ previa declaratoria dell’esclusiva responsabilità
della Spa Sepsa nella produzione del sinistro avvenuto il giorno 7/6/01
in Pozzuoli (NA) alla Via Napoli (stazione Cumana ñ Cappuccini) in occasione
del quale l’auto Fiat Punto tg.(...) di sua proprietà, veniva investita
dal treno della Cumana di proprietà della convenuta ñ fosse condannata
la medesima Spa Sepsa in solido con la Spa (...), in persona dei rispettivi
legali rapp.ti pro-tempore, come da richieste in epigrafe riportate.
A tal fine
nel detto atto introduttivo premetteva:
- che in dipendenza
dell’investimento, la sua auto riportava danni per le cui riparazioni
è stata preventivata la spesa di Ä 7.687,00, come da relazione tecnica
prodotta, ed egli stesso subiva lesioni tali da essere trasportato al
p.s. dell’Ospedale Cardarelli di Napoli dove i sanitari di turno gli diagnosticavano:
contusioni emitorace sinistro e ginocchio sinistro;
- che il treno
investitore era assicurato per RC presso la Spa .. che, sebbene ritualmente
invitata, in uno alla Spa Sepsa, a risarcire i danni, con lettere racc.te
a.r. nn. 11708034406-2 e 11708559770-9, non vi hanno provveduto.
Instauratosi
il procedimento, risultata contumace la convenuta Spa Sepsa, si costituiva
la Spa (...) che contestava la domanda sia sull’an che sul quantum. Non
esperito il tentativo di conciliazione per l’assenza delle parti, veniva
articolata, ammessa ed espletata prova per testi.
Sulle rassegnate
conclusioni, all’udienza del 2/2/04, la causa veniva assegnata a sentenza.
MOTIVI
DELLA DECISIONE
Preliminarmente
va dichiarata la contumacia della convenuta S.p.A. SEPSA regolarmente
citata e non costituitasi.
Ancora in
via preliminare va accolta l’eccezione di inammissibilità della domanda
nei confronti della Spa (...), anche se eccepita in ìlimine litisî, solo
in comparsa conclusionale, e va dichiarato il suo difetto di ìlegitimatio
ad causamî che, essendo un presupposto processuale, può essere verificato
dal Giudice in ogni stato e grado del procedimento (Cass. 17/7/02 n.10388).
L’attore ha
citato in giudizio la Spa (...) con l’azione diretta, ex art. 18 L. 990/69,
pur non sussistendone i presupposti.
Infatti, l’art.
1 c. 1 della l. 990/69 esclude dall’obbligo assicurativo i veicoli con
guida di rotaie, come treni e tram, ai quali non si applica neppure l’art.
2054 c.c.. La ragione di questa esclusione sta nel fatto che i conducenti
dei veicoli con guida di rotaie incontrano maggiori difficoltà nella manovra
e, perciò, sono stati esentati dalla presunzione legale di responsabilità,
pur rimanendo soggetti alla regola generale del ìneminen laedereî stabilita
dall’art. 2043 c.c.
In tal senso
si è espressa anche la CSC laddove, in una simile fattispecie ha affermato:
nel caso di scontro tra un tram ed un veicolo senza guida di rotaie, il
proprietario del primo veicolo, ancorché non soggetto alla presunzione
stabilità dall’art. 2054 comma 2 c.c. può, tuttavia, essere ritenuto responsabile
a norma dell’art. 2043 c.c.
Nell’assicurazione
della responsabilità civile (RC) l’obbligazione dell’assicuratore, di
pagamento dell’indennizzo all’assicurato, è distinta ed autonoma rispetto
all’obbligazione di risarcimento cui quest’ultimo è tenuto nei confronti
del danneggiato, il quale, a differenza di quanto si verifica nell’ambito
della speciale disciplina della responsabilità derivante dalla circolazione
stradale (RCA) non ha azione diretta nei confronti dell’assicuratore,
non sussistendo alcun rapporto giuridico immediato tra danneggiato ed
assicuratore.
Ne consegue,
che la domanda proposta nei confronti della Spa (...) deve ritenersi inammissibile.
Ma, anche
la domanda rivolta nei confronti della Spa SEPSA non poteva essere proposta
dinanzi al giudice di pace nei limiti della competenza di cui all’art.
7 comma 2 c.p.c. (Ä 15.493,71), bensì solo nei limiti della competenza
di cui al comma 1 dello stesso articolo (Ä 2.582,28).
Infatti, l’art.
2043 c.c., dettato in materia di risarcimento per fatto illecito, non
rientra nella competenza speciale per materia e valore del giudice di
pace come prevista dall’art. 7 comma 2 c.p.c. e, pertanto, le cause di
risarcimento del danno prodotto da fatti illeciti, nelle quali deve farsi
rientrare quella in esame, seguono le normali regole della competenza
per valore.
Inoltre, in
applicazione degli artt. 14 e 38 comma 1 c.p.c., la presente causa rimane
definitivamente radicata dinanzi a questo Giudice nei limiti della competenza
per valore di Ä 2.582,28, non avendo quest’ultimo rilevato d’Ufficio,
entro la prima udienza di trattazione, la propria incompetenza per valore
e, non avendo le parti sollevato alcuna eccezione al riguardo nella loro
prima difesa.
Nel merito
la domanda è fondata e va accolta nei limiti di cui in motivazione.
Le legittimazioni
attiva e passiva sono state provate: con il certificato ispezione del
PRA e con il verbale redatto dalla Polstrada di Napoli, prodotti in atti.
L’espletata
istruttoria ha provato che la responsabilità dell’incidente va ascritta
in modo esclusivo alla S.p.A. SEPSA.
I testi oculari
escussi, infatti, hanno riferito circostanziatamene e con precisione sulla
dinamica del sinistro. Essi hanno riferito di essersi trovati a bordo
dell’auto attorea che, mentre attraversava il passaggio a livello della
Ferrovia Cumana dei ìGerolominiî in Pozzuoli (NA), a semaforo spento e
senza segnalazione acustica, veniva investita dal treno EN303 di proprietà
della convenuta che, proveniva da Napoli.
Non vi può
essere alcun dubbio in ordine alla attendibilità dei testi in quanto gli
stessi si trovavano nell’auto dell’istante al momento dell’incidente,
ed hanno assistito direttamente all’evento.
D’altro canto,
la dinamica dell’incidente così come operata dalla Polstrada nel richiamato
verbale, ed in particolare la circostanza che al momento dell’incidente
fossero in funzione i dispositivi luminosi ed acustici non è attendibile
in quanto gli agenti che hanno redatto il verbale sono intervenuti sul
posto dopo circa un’ora dal fatto e, quindi, non potevano sapere se al
momento dell’incidente i detti dispositivi fossero o meno in funzione.
Il semplice
rilievo operato da tali agenti che al momento del loro successivo intervento,
detti dispositivi funzionassero è di per se irrilevante, in quanto ben
è possibile che in precedenza, al momento dell’incidente per cui è causa,
non avessero funzionato.
Tra l’altro,
vi è da considerare anche la circostanza che il conducente del treno nulla
ha riferito, nelle dichiarazioni rese alla Polstrada, in ordine al funzionamento
dei segnalatori acustici e luminosi.
In conclusione,
appare certamente più attendibile la ricostruzione del sinistro effettuata
dai testimoni oculari, a conferma della narrazione del fatto descritto
nelle premesse dell’atto di citazione, rispetto a quella operata nel rapporto
dell’autorità intervenuta sul luogo. Tale ultima ricostruzione, infatti,
proviene da soggetti che non hanno assistito direttamente all’evento ed
è, pertanto, la semplice espressione di una loro deduzione.
Per quanto
attiene al quantum debeatur, va osservato che, l’entità dei danni riportati
dal veicolo dell’attore e le lesioni dallo stesso subite supera il valore
per la competenza prevista nel caso di specie e, pertanto, in applicazione
dell’art. 7 comma 1 c.p.c., questo Giudice liquida la somma di Ä 2.582,28,
oltre gli interessi legali dalla domanda sino al soddisfo.
Le spese di
giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo,
tenendo conto della somma liquidata e della relativa tariffa per scaglione,
nonché dell’attività processuale svolta.
Per quanto
riguarda le spese del procedimento tra l’attore e la convenuta Spa ...,
questo Giudice ritiene di compensarle interamente visto il comportamento
processuale della convenuta che, ha eccepito l’inammissibilità della domanda
nei suoi confronti nella comparsa conclusionale anziché in quella di costituzione
e risposta ed ha sostenuto la sua difesa e quella della sua assicurata.
Sentenza è
esecutiva ex lege.
P.Q.M.
Il Giudice
di Pace del Mandamento di Pozzuoli, definitivamente pronunciando sulla
domanda proposta da (...) Pasquale nei confronti della S.p.A. SEPSA e
della S.p.A. (...), in persona dei rispettivi legali rapp.ti pro-tempore,
disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) dichiara
inammissibile la domanda proposta da (...) Pasquale nei confronti della
S.p.A. (...);
2) dichiara
la S.p.A. SEPSA, in persona del legale rapp.te pro-tempore, esclusiva
responsabile dell’incidente per cui è causa e, per l’effetto, la condanna
al pagamento in favore di (...) Pasquale della somma complessiva di Ä
2.582,28, oltre interessi legali dalla domanda sino al soddisfo;
3) condanna
la suddetta convenuta-contumace alla rifusione delle spese processuali
che liquida in complessivi Ä 1.800,00 di cui Ä 150,00 per spese, Ä 750,00
per diritti ed Ä 900,00 per onorari, oltre 10% ex art. 15 L.P., IVA e
CPA se ed in quanto ricorrano i presupposti di legge per tale ripetibilità,
oltre successive occorrende;
4) distrae
la somma così liquidata per spese processuali a favore del procuratore
anticipatario;
5) compensa
interamente le spese del procedimento tra il (...) Pasquale e la S.p.A.
(...);
6) sentenza
esecutiva ex lege.
Così deciso
in Pozzuoli e depositata in originale il giorno 8 marzo 2004.
Il
Giudice di Pace
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