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Ausiliari del traffico: nullo verbale senza espresso riferimento ai poteri attribuiti

(Giudice di Pace Roma, sez. III, sentenza 15.01.2004 n° 3046)
Da "Altalex"
Ausiliari del traffico: nullo verbale senza espresso riferimento ai poteri attribuiti
(Giudice di Pace Roma, sez. III, sentenza 15.01.2004 n° 3046)
I segnali orizzontali, tracciati sulla strada, servono per regolare la circolazione, per guidare gli utenti e per fornire prescrizioni od utili indicazioni per particolari comportamenti da seguire (art.40, co.1, D.L.VO 30 aprile 1992, n. 285).

Nel regolamentare la segnaletica orizzontale, nella specie le strisce di corsia, l’art. 140 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, prevede al co. 6 che le corsie riservate, qualora non protette da elementi in elevazione sulla pavimentazione, sono separate dalle altre corsie di marcia mediante due strisce continue affiancate, una bianca di 12 cm di larghezza ed una gialla di 30 cm, distanziate tra di loro di 12 cm; la striscia gialla deve essere posta sul lato della corsia riservata.

L’art. 3, co. 1 n. 17 del c.d.s., definisce il significato di corsia riservata come la corsia di marcia destinata alla circolazione esclusiva di una o solo di alcune categorie di veicoli.

E’, quindi, vietata la circolazione dei veicoli non autorizzati sulle corsie riservate - art. 40, co. 10, lett. c) -.

Quanto sopra rappresentato, per quanto concerne la regolarità della segnaletica; vi è poi da indicare in capo a quali organi competa l’espletamento dei servizi di polizia stradale, primo fra tutti, ai sensi dell’art. 11 co. 1 lett. a) la prevenzione e l’accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale.

Soccorre l’art. 12, secondo cui spetta:
  1. in via principale alla specialità Polizia Stradale della Polizia di Stato;
  2. alla Polizia di Stato;
  3. all’Arma dei carabinieri
  4. al Corpo della guardia di finanza;
d bis) ai Corpi e ai servizi di polizia provinciale, nell’ambito del territorio di competenza;
  1. ai Corpi e ai servizi di polizia municipale, nell’ambito del territorio di competenza;
  2. ai funzionari del Ministero dell’interno addetti al servizio di polizia stradale;

f bis) al Corpo di polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato, in relazione ai compiti di istituto.

Alcuna menzione, neppure ai commi successivi, di personale ausiliario del traffico.

Nel caso in esame, un avvocato riceve un verbale di accertamento di violazione per presunta circolazione in corsia riservata ai mezzi pubblici, notificato a mezzo del servizio postale, poiché per prassi ormai nota, l’ausiliario del traffico annota gli estremi della targa del veicolo "trasgressore", senza in alcun modo procedere a "tentare" una immediata contestazione, per legge, invece, obbligatoria. Tale circostanza sarebbe già di per sé idonea a rendere nullo, per carenza di motivazione, il vav. Tanto più considerato che la motivazione, comune a quasi tutti i verbali, la violazione non è stata contestata per non intralciare il servizio pubblico di trasporto non rende in alcun modo giustizia alla lingua italiana. L’art. 201 c.d.s., infatti, esige una motivazione sulla impossibilità ñ proposizione causale -; il verbalizzante motiva con un giudizio di opportunità ñ proposizione finale -.

Una volta impugnato il verbale, il legale, in sede di discussione, ha argomentato, in particolare, il fatto che il verbale impugnato, come del resto la totalità degli accertamenti di questo genere, in intestazione rechi la dicitura io sottoscritto......ausiliario del traffico.......nominato con ordinanza sindacale ai sensi della Legge 127 del 15 maggio 1997, locuzione che non dà certezza alcuna in merito alla effettiva esistenza di una ordinanza, e, comunque, di quali siano effettivamente i poteri conferiti a tale soggetto.

Inoltre, da un sopralluogo effettuato nella via di Torre Argentina, l’opponente ha potuto rilevare l’assenza di qualsivoglia segnaletica orizzontale idonea ad avvertire il conducente il veicolo dell’esistenza di corsia riservata. Tale circostanza, non solo viola l’art. 140, co.6 del Regolamento di seguito richiamato, ma, apertamente, i criteri ispiratori dei segnali orizzontali, evidenziati dall’art. 40 co.1, di cui alla premessa. Tale grave carenza, fa sì che i cittadini, - meglio, utenti delle strade -, "possano essere tratti in inganno".
(Altalex,....... Nota a cura del dott. Simone Pacifici)


REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DI PACE DI ROMA
SEZIONE TERZA

Il Giudice di Pace di Roma Dott.ssa Cecilia Bonacci
ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al N.° 37656/03 R.G.

TRA
Opponente : Simone Pacifici, domiciliato in Roma, Viale degli Ammiragli n. 46
CONTRO
Opposto contumace: Comune di Roma
OGGETTO
Ricorso ex art. 23 L. 689/1981 avverso il provvedimento amministrativo irrogativo di sanzione (allegato alla presente sentenza in copia conforme e della quale ne fa parte integrante)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 24-04-2003 l’opponente proponeva opposizione avverso la sanzione amministrativa N. 20021235123, come meglio identificato nel ricorso introduttivo deducendo a sostegno i motivi indicati nel ricorso stesso.
L’amministrazione opposta, ritualmente evocata, non si costituiva né depositava la prescritta documentazione.
All’udienza del 15-01-2004 compariva il ricorrente.
Questo giudice decideva la causa dando lettura della sentenza in udienza.


MOTIVI DELLA DECISIONE

L’opposizione è fondata e conseguentemente va accolta ed annullato il provvedimento impugnato atteso che vanno condivise e fatte proprie da questo giudicante le argomentazioni di cui al ricorso documentalmente provate.
Non vi è potere da parte dell’ausiliario del traffico di elevare la contravvenzione in oggetto, in quanto il riferimento alla ordinanza sindacale è un riferimento generale alla nomina e non ai poteri che "l’ausiliario" ha.
Inoltre la strada oggetto di accertamento non è delimitata da striscia gialla che indichi corsia riservata, in ottemperanza all’art. 140, co. 6 D.P.R. 495792 unitamente all’art. 40 del Dlvo 285/92. Pertanto i cittadini possono essere tratti in inganno.
Le spese di causa come da dispositivo.

P. Q. M.

Il giudice di pace di Roma, definitivamente pronunciando, accoglie l’opposizione e annulla il provvedimento opposto.
Condanna la parte resistente al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate in euro 150,00.

Roma 15.01.2004

Il Giudice di Pace
Dott.ssa Cecilia Bonacci

Lunedì, 17 Maggio 2004
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