Telelaser:
la contestazione immediata non esime dalla stampa dello
scontrino
(Giudice
di Pace di Acqui Terme, sentenza 01.03.2004 n° 68)
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Con
la sentenza 68/2004 il Giudice di Pace di Acqui Terme ha stabilito che
al fine di legittimamente elevare sanzioni in seguito ad accertamenti
operati a mezzo Telelaser, deve essere sempre stampato lo "scontrinoî
anche se vi è la contestazione immediata.
La motivazione della sentenza, alla quale si rimanda, evidenzia due aspetti: il primo consistente nellíinterpretare il termine "accertabileî, contenuto nellíart. 345 Reg. Es. C.d.S., e precisato da parte delí art. 4, L. 168/2002, nel senso di rendere possibile líaccertamento di quanto operato dagli agenti accertatori anche in tempi successivi, garantendo, così, allíAutorità Giudiziaria di poter verificare quanto accaduto. Difatti, nel caso in cui non fosse stampato lo "scontrinoî, il Giudice eventualmente adito avrebbe a disposizione solamente il verbale di contestazione che fornisce prova fino a querela di falso dellíeffettuazione della rilevazione, ma non delle risultanze di questa (Cass. 30.12.1998, n. 12887). Risultanze, fra líaltro, che, dovendo consistere in una "materializzazione del dato rilevato dallíapparecchiaturaî, non possono consistere in una mera visualizzazione su un display della quale non resta traccia alcuna, ma devono concretamente e materialmente esistere sotto forma di documento ("scontrinoî). Il secondo aspetto che viene evidenziato consiste nellíonere probatorio a carico della P.A., la quale, in ogni caso, deve fornire in giudizio la prova dei "presupposti di fattoî (nel caso in esame, la violazione provata dallo "scontrinoî) che hanno portato ad emettere il provvedimento amministrativo, poiché non vi è alcuna presunzione di legittimità del provvedimento amministrativo stesso (nel nostro caso, il verbale di contestazione). Pertanto, in mancanza dello "scontrinoî, anche se la violazione è stata immediatamente contestata al trasgressore, la pretesa della P.A. non è provata in sede giudiziale, né può richiedersi che venga fornita prova contraria da parte del ricorrente, poiché ciò determinerebbe uníingiustificata inversione dellíonere probatorio. (Altalex, 4 maggio 2004. Nota a cura del dott. Simone Stagnaro)
SENTENZA CONTRO
PROVINCIA DI ALESSANDRIA ( Verbale di Contestazione n.3051 dell’ 08.07.03) P.A. OPPOSTA OGGETTO: OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA CONCLUSIONI RICORRENTE: Voglia il Giudice di Pace ill.mo, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, previa sospensione dell’esecuzione dell’atto opposto ex art. 22 u. c. L. 689/1981, in accoglimento del presente ricorso, annullare il verbale n. 3051 dell’8. 07.2003, e le sanzioni amministrative (pecuniaria ed accessoria) con esso applicate. CONCLUSIONI P.A. OPPOSTA Previa escussione dei testi di cui in atti, piaccia al Giudice di Pace ill.mo, disatteso il contrario, rigettare il ricorso proposto dalla sig.ra L. M. avverso il verbale di contestazione n. 3051 dell’ 8.07.2003 elevato dal servizio di Polizia Stradale della Provincia di Alessandria in quanto infondato in fatto e diritto. Con vittoria di spese e onorari di diritto.SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in cancelleria il 02 agosto 2003 e notificato alla Provincia di Alessandria il successivo 20 agosto, la sig.ra L. M., ricorreva contro il verbale di contestazione n. 3051 dell’ 08.07.2003, per la violazione dell’art. 142 comma 8 C.d.S., rilevata da una pattuglia della Polizia Stradale Provinciale di Alessandria in data 8 luglio 2003 mentre, alla guida dell’ autovettura Peugeot 206 tg. CA 133 XA, percorreva la ex SS n. 30, all’altezza dl Km. 43,000. La contestazione veniva rilevata a mezzo apparecchio Telelaser UL matr. 04970, omologato dal Ministero LL.PP:con D.M. n. 1024 del 20/ 03/ 2000, senza che venisse prodotta alcuna documentazione probatoria (scontrino). Quale sanzione accessoria veniva disposta la sanzione della sottrazione di n. 2 punti dalla patente di guida. Nel ricorso proposto si eccepiva: 1’ illegittimittà del verbale di contestazione in quanto, in generale per l’apparecchiatura Telelaser, è considerata non sufficiente la prova fornita da tale strumento, relativa alla violazione dei limiti di velocità senza la produzione di un documento (scontrino) che fissi la velocità stessa rilevata in " modo chiaro e accertabile". Alla prima udienza, del 22. 12. 2003 compare l’avv. Desiré Fortuna per l’Amministrazione Provinciale che deposita la nomina di sostituto processuale dell’Avv. Alberto Vella dell’Avvocatura della Provincia di Alessandria. Detto Ente si era già costituito, entro i termini di legge, depositando in Cancelleria memoria di costituzione e risposta e i documenti richiesti. L’opponente chiede un breve rinvio per indisposizione documentata da certificazione medica. Alla successiva udienza del 13 gennaio 2004 è presente l’avv. Fortuna per la Provincia che chiede l’ammissione di testi nelle persone degli Agenti verbalizzanti. Per l’opponente è presente, quale sostituto processuale il dr. Simone Stagnaro. Il GdP non ammette tale prova non ritenendola rilevante; ordina invece la produzione del libretto d’uso e manutenzione dell’apparecchiatura Telelaser UL utilizzata, dando termine, per tale incombente, sino al 31.01.2004. All’udienza del 10 febbraio 2004 sono presenti i procuratori delle parti, che trattano varii argomenti difensivi quali: Da parte dell’opponente viene prodotto articolo della rivista "Altalexî riguardante l’argomento per cui è causa. Da parte della P.A. si evidenzia che solo gli Agenti della Polizia Provinciale possono spiegare perché non sia stato emesso lo scontrino attestante la velocità e si insiste per l’ammissione degli stessi come testi. Il GdP, modificando parzialmente l’ordinanza emessa nell’udienza precedente, ammette l’escussione di un unico teste, tra gli agenti verbalizzanti, al fine di conoscere il motivo della mancata emissione dello scontrino. All’udienza del 1 marzo viene sentito uno degli Agenti verbalizzanti: precisate quindi le conclusioni come riassunte in epigrafe, la causa è stata assegnata a sentenza, con lettura immediata del dispositivo in udienza. MOTIVI L’utilizzo dell’ apparecchiatura definita " TELELASER, con la quale viene rilevata la velocità di un veicolo, ha prodotto una ragguardevole quantità di pronunce sulla coerenza delle risultanze di tale strumento con i requisiti richiesti dalla legge e regolamenti vigenti. In questa sede non si intende prendere posizione sull’aspetto generale della legittimità del" Telelaser ", ma ci si limita ad esaminare e giudicare la fattispecie concreta proposta che, come si vedrà, presenta almeno un aspetto del tutto particolare. Si ritiene opportuno ricordare brevemente le caratteristiche e le modalità d’uso del " Telelaser ". Trattasi di uno strumento delle dimensioni di una telecamera amatoriale, dotato di mirino munito di collimatore con display luminoso. Per verificare la velocità di un veicolo occorre " puntare " il dispositivo sul bersaglio e mantenere premuto il grilletto sino al momento in cui il dato viene acquisito. La velocità rilevata appare sul display e vi permane sino al puntamento di un altro veicolo. Non può essere ottenuta alcuna documentazione fotografica, ma solamente, se il" Telelaser" è stato collegato ad una stampante, uno scontrino riportante i dati relativi alla velocità rilevata, alla data, all’ora ed ai minuti e all’eventuale limite di velocità esistente sulla strada sotto controllo se preventivamente impostata. Non viene invece indicata la targa dell’autoveicolo che deve essere aggiunta manualmente. Le norme legislative e regolamentari di riferimento sono: a) art. 142 6° comma D. Lgs. 30.04.92 n. 285 e succ. modificazioni, che testualmente recita:" Per la determinazione dell’osservanza dei limiti di velocità, sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, nonché le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi a percorsi autostrada/i come precisato dal regolamento". b) L’art. 345 del Regolamento di attuazione delle norme del CdS dispone: "... le apparecchiature destinate a controllare /’osservanza dei limiti di velocità; devono essere costruite in modo da raggiungere detto scopo fissando la velocità del veicolo in un dato momento in modo chiaro ed accertabile. Il verbale di contestazione n. 3051 elevato dalla polizia stradale della Provincia di Alessandria il giorno 08.07.2003 alla Sig.ra L. M., non e’ fondato sui requisiti richieste dalla legge e dal regolamento. Il ricorso pertanto va accolto e le sanzioni, principale ed accessoria, annullate. All’opponente infatti, quale prova della violazione contestata, è stato mostrato il display dell’apparecchio " Telelaser ", riportante una velocità superiore a quella consentita in quel tratto di strada: Nessuna documentazione, tranne il verbale di contestazione, è stata consegnata all’opponente per la presunta violazione nonostante che l’apparecchiatura utilizzata, come risulta dal manuale di uso e manutenzione prodotto in giudizio, sia idonea a stampare uno scontrino con i dati significativi di quanto contestato. Mostrare al conducente fermato, la velocità rilevata sul display, per questo Giudice, è insufficiente a soddisfare il requisito stabilito dall’art. 142 comma 6° del CdS che, come fonte di prova, richiede " le risultanze dell’apparecchiatura debitamente omologata ". Con tale termine deve inteso un documento, una fotografia o altro che costituisca la "materializzazioneî del dato rilevato dall’apparecchiatura utilizzata. Quanto detto viene confermato dall’ultima parte della stessa disposizione di legge dove vengono citate, quali fonti di prova, le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti attestanti i pedaggi autostradali. Entrambi costituiscono infatti prova " materiale " della contestazione e non una prova "virtuale " quale è invece la velocità riportata sul display, la quale , come già detto, viene cancellata in concomitanza del puntamento di un altro veicolo e di cui non resta alcuna traccia. Per le apparecchiature misuratrici della velocità è stato utilizzato dal legislatore un termine generico ( risultanze ) invece di uno più tecnico ( fotografia, scontrino ecc. ), probabilmente per evitare una identificazione troppo precisa della fonte di prova e conseguentemente limitare la portata della norma nel caso in cui la tecnologia rendesse utilizzabili nuove tipologie di riscontri materiali. Il disposto della norma ora commentata è confermato, anzi rafforzato, dall’art. 345 del Regolamento di attuazione che dispone che l’apparecchiatura di misurazione , fissi la velocità in un dato momento in modo chiaro ed accertabile. Anche tralasciando tutte le considerazioni circa le caratteristiche tecniche del "Telelaser" e circa la procedura di individuazione del veicolo sotto controllo niente affatto garantista e che richiede l’interagire di due operatori, è indubbio che, nel caso concreto in esame, non sono presenti i requisiti richiesti dall’art. 345, proprio per la mancata emissione dello scontrino. Non è stato cioè " fissato "il dato relativo alla velocità, in quanto lo stesso è stato immediatamente cancellato con l’operazione successiva, impedendone l’utilizzazione nel tempo e facendone, conseguentemente, venire meno anche l’accertabilità. Senza entrare troppo in un’analisi lessicale delle parole, si ritiene fondatamente che il termine "fissare" voglia significare fermare un dato o un’immagine, in un determinato momento, in modo da poterne disporre anche successivamente. Il concetto è ancor meglio espresso dal secondo termine presente nell’art. 345 secondo il quale il dato deve risultare" accertabile" cioè verificabile, controllabile non solo al momento della rilevazione ma anche successivamente. Occorre a questo proposito considerare che i dati relativi alla contestata velocità, non devono essere disponibili solo per il responsabile della presunta infrazione, ma devono anche essere " accettabili " da parte di terzi che per legittime ragioni, siano chiamati a conoscere, ed eventualmente a giudicare, il fatto contestato. Se ai terzi viene preclusa tale possibilità, non si può parlare di velocità "fissata" e tantomeno "accertabile". Il legislatore stesso è del resto recentemente intervenuto per precisare il termine" accertare ". Nel D.L. 20.06.2002 n. 12 convertito nella Legge 01. 08. 2002 , all’art. 4 comma 3, si legge: "... dispositivi che,... consentano di accettare, anche in tempi successivi, le modalità di svolgimento dei fatti costituenti illecito amministrativo...". Né si può sostenere che tale precisazione si riferisca solo alle contestazioni differite, perché il termine " accertare " ha il medesimo significato e persegue lo stesso intento probatorio sia nel caso di contestazione immediata che differita. Quanto ora detto vale certamente per l’eccesso di velocità in quanto l’art. 142 comma 6 CdS richiede sempre che l’infrazione sia rilevata con un ausilio strumentale. Diverso potrebbe essere invece il caso per quelle infrazioni che continuano ad essere rilevate visivamente in caso di contestazione immediata e strumentalmente in caso di contestazione differita. (artt. 148 e 176 CdS ). Si osserva ancora che se l’interpretazione corretta non fosse quella accennata, per legittimare l’infrazione di eccesso di velocità sarebbe sufficiente, come spesso sostiene la P.A., il solo verbale di accertamento o di contestazione redatto da un pubblico ufficiale, con la valenza che tale atto riveste in forza dell’art. 2700 c. c.. A questo proposito, in materia di onere della prova, la Suprema Corte di Cassazione ha precisato che " qualora insorga controversia circa l’esistenza dei presupposti di fatto dell’imposizione di una pena pecuniaria, il Giudice ordinario non può limitarsi a prendere atto di quanto risulta dal provvedimento contestato, ma deve procedere in via autonoma al controllo della esistenza dei presupposti controversi, non sussistendo dinanzi al giudice alcuna presunzione di legittimità del provvedimento amministrativo. Conseguentemente, non può porsi tutto l’onere probatorio a carico esclusivo del destinatario del provvedimento, poiché se egli,..., assume l’iniziativa del processo, la sua qualità di attore in giudizio non esclude che l’attività del giudice verta pur sempre su un diritto di credito, i cui presupposti di fatto, secondo le regole generali, devono essere provati,..., dall’autorità amministrativa che coltiva la relativa pretesa ". ( Cass. 23.05.79, n. 2990; Cass.12. 02.81, n. 863; Cass. 17.02.1981, n. 1217 ). Di conseguenza, è evidente come sia necessario che la Pubblica Amministrazione dia prova oggettiva dei presupposti che hanno portato all’applicazione delle sanzioni amministrative, prova che deve consistere in un documento (lo scontrino) autonomo e distinto dal provvedimento amministrativo (il verbale di contestazione). Per l’infrazione prevista dall’art. 142 CdS, la legge richiede infatti prove specifiche (risultanze) così come per altri pochi casi previsti e regolamentati dal CdS, quali il superamento della massa dei veicoli, previsto dagli artt. 62 e 67 CdS e 363 del Regolamento. La mancata stampa dello scontrino assume importanza ai finì della legittimità della contestazione anche sotto un altro profilo. Sul manuale d’uso del " Telelaser Ultralyte ( UL ) " a pag. 50 si legge che: " al termine della stampa l’apparecchio si pone nella condizione di evidenziare la velocità del prossimo veicolo transitante " La precisazione smentisce il teste Brizio Davide, agente accertatore e sottoscrittore del verbale che, nell’udienza del 01.03.04 ha dichiarato: " In caso di stampa dello scontrino, questo viene stampato in automatica e resta sul Display l’indicazione della velocità che viene azzerata successivamente manualmente ". Quanto contenuto nel manuale di istruzioni sta a significare che con la produzione del documento cartaceo (scontrino), il dato rilevato viene automaticamente annullato garantendo in tal modo il conducente del successivo veicolo che l’infrazione eventualmente contestatagli, è allo stesso realmente imputabile. Questa garanzia è inesistente invece quando ai conducenti viene fatta rilevare la velocità direttamente sul display luminoso: in tal caso infatti la predisposizione della macchina può essere compiuta solo con una operazione manuale, senza alcuna garanzia che questa venga sempre effettuata. Lo stesso teste Brizio Davide ha inoltre dichiarato: " Non abbiamo prodotto lo scontrino in quanto l’apparecchiatura in nostra dotazione non è fornita di stampanti.". Emerge dalla testimonianza la circostanza che la Polizia provinciale di Alessandria rileva sempre la violazione prevista dall’art. 142 CdS, senza che le apparecchiature in dotazione possano produrre le " risultanze" richieste dalla legge. Infine per quanto concerne la dichiarazione della Casa produttrice del Telelaser "Eltraffî, prodotta in giudizio dalla Provincia di Alessandria, attestante l’avvenuta omologazione da parte del Ministero dell’apparecchiatura in questione senza che sia menzionata la stampante, questo Giudice osserva che tale omissione non può essere intesa come negazione dell’ obbligo dello scontrino, in quanto tale interpretazione sarebbe palesemente contraria a norme di legge già ampiamente illustrate, ma sta a significare semplicemente che l’obbligo di omologazione si riferisce esclusivamente all’apparecchio misuratore della velocità e non alla stampante dei dati rilevati in quanto per quest’ultima il medesimo provvedimento non è necessario. P.Q.M. Il Giudice di Pace di Acqui Terme, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza disattesa, così provvede: A) Accoglie il ricorso e per l’effetto annulla l’opposto V / A e le relative sanzioni. B) Spese compensate. Acqui Terme, lì 01.03.2004 IL GIUDICE DI PACE Dr. Luigi Ientile |