Multa
annullabile in presenza di cartello stradale privo degli
estremi dell’ordinanza
(Giudice
di Pace di Roma, sez.IV, sentenza 26.02.2004)
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L’art. 77, co. 7 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), dettando norme generali sulla segnaletica verticale, prescrive che i per i segnali di prescrizione (precedenza, divieto, obbligo), ad eccezione di quelli utilizzati nei cantieri stradali, devono essere riportati, sul retro, gli estremi dell’ordinanza di apposizione.
Si tratta di una norma importante, che rimane, però, pressoché inosservata da parte della amministrazione comunale che, in qualitý di ente proprietario della strada, posiziona, di frequente, segnaletiche irregolari, né interviene a regolarizzare quelle esistenti.
E perché si tratti di mera irregolaritý, come molti giudicanti sono portati a ritenere, è necessario che a monte esista un provvedimento che attribuisca efficacia prescrittiva ad un segnale che, altrimenti, resterebbe incapace di spiegare i propri effetti.
Di pari gravitý risulta poi l’operato del Corpo di Polizia Municipale laddove elevi contravvenzioni senza verificare la regolaritý della segnaletica e, soprattutto, se questa, spesso collocata per soddisfare esigenze temporanee, abbia ancora motivo di esistere.
L’importante monito segue una pronuncia del Giudice di Pace di Roma che ha accolto il ricorso di un avvocato, in giudizio in autodifesa, al quale era pervenuto un verbale di accertamento di violazione perché il di lui motoveicolo sostava in divieto di fermata nei pressi del Tribunale Penale della Capitale.
"Per tutti i verbali che fanno riferimento a segnali di prescrizione, il cittadino sanzionato deve verificare se il segnale abbia sul retro gli estremi dell’ordinanza di apposizione e, una volta impugnato il verbale, può chiedere che l’amministrazione comunale provi l’esistenza a monte di tale provvedimento ottenendo, in caso negativo, l’annullamento del verbale".
(Altalex, 13 aprile 2004. Nota a cura del dott. Simone Pacifici)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI ROMA
SEZIONE QUARTA
nella persona dell’Avv. Adriana Cosenza ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N.° 39401/03 del ruolo generale degli Affari Civili
TRA
PACIFICI SIMONE, elettivamente domiciliato in Viale degli Ammiragli n. 46, (in giudizio in autodifesa) presso lo studio dell’Avv. Diego Perugini
Ricorrente
E
COMUNE DI ROMA in persona del Sindaco pro-tempore ñ piazza del Campidoglio n.1
Resistente
Conclusioni come da verbale di udienza
Oggetto: Opposizione a verbale di accertamento di violazione n. 203302202 del 16 dicembre 2002
FATTO E DIRITTO
Il Pacifici ha proposto opposizione avverso il provvedimento sopra descritto chiedendone l’annullamento in quanto la segnaletica è priva della indicazione prevista dall’art. 77 co.7 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S..
La P.A. regolarmente avvisata non si è costituita.
La causa dopo un rinvio per consentire la documentazione fotografica dello stato dei luoghi al momento dell’evento, è stata contestualmente decisa all’udienza del 20.2.04 mediante lettura del dispositivo in aula.
Si osserva: l’opposizione può essere accolta atteso che il ricorrente ha dimostrato mediante il deposito di fotografia che la segnaletica è priva delle indicazioni di cui all’art. 77 co.7 del Regolamento di esecuzione del C.d.S.; tenuto conto anche del fatto che il Comune non costituito, non ha sollevato alcuna contestazione in ordine alle argomentazioni dell’istante.
Motivi di opportunitý consigliano la compensazione delle spese.
P. Q. M.
Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso ed annulla il provvedimento impugnato (v.a.v. n. 203302202 del 16.2.02).
Spese compensate
Così deciso il 20.2.04 mediante lettura del dispositivo in aula.
Sentenza depositata il 26.2.04
Roma, lì 26/02/04
Il Giudice di Pace
Adriana Cosenza