Generica contestazione di sosta in prossimità di incrocio non integra violazione
(Giudice di Pace di Roma, sentenza 17.05.2003)
Da "Altalex"
Generica
contestazione di sosta in prossimità di incrocio non integra
violazione
(Giudice
di Pace di Roma, sentenza 17.05.2003)
Il Giudice di
Pace di Roma, con sentenza del 17.05.2003, ha accolto il ricorso
di un avvocato, in giudizio in autodifesa, al quale era pervenuto
un verbale di accertamento di violazione perché il di lui motoveicolo
nel centro abitato sostava in corrispondenza dell’intersezione
stradale.
L’art. 158,
co. 1 lett. f) del D.L.VO 30 aprile 1992, n. 285, fa divieto di
fermare o far sostare i veicoli, nei centri abitati,sulla corrispondenza
delle aree di intersezione e in prossimità delle stesse a meno di
5 metri dal prolungamento del bordo più vicino della carreggiata
trasversale, salvo diversa segnalazione.
Il dettato normativo
Ë chiaro, ma non sembra essere recepito appieno dagli operanti di
P.M., poiché continuano ad essere notificati verbali del tutto carenti
di violazioni al C.d.S.. Infatti contestare di aver parcheggiato
un veicolo in corrispondenza o in prossimità di intersezione stradale,
in centro abitato, non integra alcuna violazione.
Ma vieppiù.
Ove l’agente accertatore avesse sostenuto di aver effettivamente
rilevata la presenza di veicolo a minore distanza di quella prescritta,
avrebbe dovuto, come obbligo di legge, procedere alla rimozione
dello stesso, ai sensi dell’art. 159 co.1 lett. b).
nella persona
del dott. Edoardo Cacioni ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta
al N.ƒ 83666 del ruolo generale degli Affari Civili
dell’anno 2002
posta in decisione all’udienza del giorno 12 maggio 2003
TRA
PACIFICI SIMONE
in proprio, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv Roberto
Marotta in Roma ñ Viale degli Ammiragli n. 46 ñ
ricorrente
E
COMUNE DI ROMA
in persona Sindaco pro-tempore con sede in Roma ñ piazza del Campidoglio
n.1
resistente contumace
FATTO
Con ricorso depositato
in data 22 novembre 2002, Pacifici Simone proponeva opposizione al
verbale di accertamento di violazione n. 201818422 notificato in data
23 settembre 2002 da parte del Comune di Roma per la violazione dell’art.
158701 del Codice della Strada per aver sostato in centro abitato
in corrispondenza dell’intersezione stradale. Con detta opposizione,
Pacifici Simone sosteneva che il motoveicolo non era stato parcheggiato
in corrispondenza dell’intersezione ma in prossimità dell’incrocio
a regolare distanza e, quindi, vi era una sostanziale genericità della
motivazione. All’udienza del giorno 4 aprile 2003 si presentava il
solo ricorrente mentre il Comune di Roma non si costituiva in giudizio
né risultava aver depositato documenti nel termine fissato. L’opponente
chiedeva un rinvio per il deposito di fotografie ed altra documentazione.
Questo Giudice, verificata la ritualità e regolarità delle notifiche
alle parti, concedeva il richiesto rinvio all’udienza del 12 maggio
2003 ed in tale sede dopo l’esame delle argomentazioni del ricorrente
poste alla base dell’opposizione riteneva di poter trattenere la causa
in decisione con contestuale lettura del dispositivo nella stessa
udienza.
MOTIVAZIONE
L’opposizione
deve essere accolta. Accertata preliminarmente la tempestività del
deposito ricorso, non vi Ë dubbio, che il motivo di cui al verbale
dedotto dal verbalizzante appare generico poiché riferire indeterminatamente
e vagamente che il veicolo sostava in corrispondenza dell’intersezione
stradale non fa comprendere se tale posizionamento del motoveicolo
fosse nei limiti dei cinque metri oppure diversamente, dovendo sempre
tener presente che si tratta di un motoveicolo con dimensioni ridotte
e, quindi, con un ingombro minimo rispetto ad un’autovettura. Oltretutto,
nel caso di specie, Ë stata contestata una violazione, quale quella
dell’art. 158/01 (sosta in corrispondenza di un’intersezione) che
comporta la contestuale applicazione dell’art. 159 del codice della
strada per il quale gli organi di polizia dispongono la rimozione
del veicolo nei casi di cui all’art. 158, commi 1, 2 e 3. Detta norma
utilizzando il verbo "dispongono", non lascia alcun potere discrezionale
all’agente operante allorquando lo stesso rileva la violazione di
una delle fattispecie indicate dall’art. 158. Del resto, Ë logico
che se un veicolo si trova sull’intersezione di un incrocio può creare
disturbo e, talvolta, anche una situazione di pericolo; per questo
motivo il legislatore ha imposto un preciso obbligo, senza concedere
alcuno spazio discrezionale all’organo operante. Non essendo stata
data applicazione anche alla successiva norma, appare ulteriormente
confermata, quindi, la genericità della contestazione.
Nulla per le spese.
P.
Q. M.
il Giudice di
Pace di Roma, sezione ottava, definitivamente pronunciando, accoglie
l’opposizione ed annulla l’atto impugnato. Compensa le spese.
Il Giudice di Pace di Roma, con sentenza del 17.05.2003, ha accolto il ricorso di un avvocato, in giudizio in autodifesa, al quale era pervenuto un verbale di accertamento di violazione perché il di lui motoveicolo nel centro abitato sostava in corrispondenza dell’intersezione stradale.
L’art. 158, co. 1 lett. f) del D.L.VO 30 aprile 1992, n. 285, fa divieto di fermare o far sostare i veicoli, nei centri abitati,sulla corrispondenza delle aree di intersezione e in prossimità delle stesse a meno di 5 metri dal prolungamento del bordo più vicino della carreggiata trasversale, salvo diversa segnalazione.
Il dettato normativo Ë chiaro, ma non sembra essere recepito appieno dagli operanti di P.M., poiché continuano ad essere notificati verbali del tutto carenti di violazioni al C.d.S.. Infatti contestare di aver parcheggiato un veicolo in corrispondenza o in prossimità di intersezione stradale, in centro abitato, non integra alcuna violazione.
Ma vieppiù. Ove l’agente accertatore avesse sostenuto di aver effettivamente rilevata la presenza di veicolo a minore distanza di quella prescritta, avrebbe dovuto, come obbligo di legge, procedere alla rimozione dello stesso, ai sensi dell’art. 159 co.1 lett. b).
(Altalex, 29 marzo 2004. Nota a cura del dott. Simone Pacifici)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI ROMA
SEZIONE OTTAVA
nella persona del dott. Edoardo Cacioni ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N.ƒ 83666 del ruolo generale degli Affari Civili
dell’anno 2002 posta in decisione all’udienza del giorno 12 maggio 2003
TRA
PACIFICI SIMONE in proprio, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv Roberto Marotta in Roma ñ Viale degli Ammiragli n. 46 ñ
ricorrente
E
COMUNE DI ROMA in persona Sindaco pro-tempore con sede in Roma ñ piazza del Campidoglio n.1
resistente contumace
FATTO
Con ricorso depositato in data 22 novembre 2002, Pacifici Simone proponeva opposizione al verbale di accertamento di violazione n. 201818422 notificato in data 23 settembre 2002 da parte del Comune di Roma per la violazione dell’art. 158701 del Codice della Strada per aver sostato in centro abitato in corrispondenza dell’intersezione stradale. Con detta opposizione, Pacifici Simone sosteneva che il motoveicolo non era stato parcheggiato in corrispondenza dell’intersezione ma in prossimità dell’incrocio a regolare distanza e, quindi, vi era una sostanziale genericità della motivazione. All’udienza del giorno 4 aprile 2003 si presentava il solo ricorrente mentre il Comune di Roma non si costituiva in giudizio né risultava aver depositato documenti nel termine fissato. L’opponente chiedeva un rinvio per il deposito di fotografie ed altra documentazione. Questo Giudice, verificata la ritualità e regolarità delle notifiche alle parti, concedeva il richiesto rinvio all’udienza del 12 maggio 2003 ed in tale sede dopo l’esame delle argomentazioni del ricorrente poste alla base dell’opposizione riteneva di poter trattenere la causa in decisione con contestuale lettura del dispositivo nella stessa udienza.
MOTIVAZIONE
L’opposizione deve essere accolta. Accertata preliminarmente la tempestività del deposito ricorso, non vi Ë dubbio, che il motivo di cui al verbale dedotto dal verbalizzante appare generico poiché riferire indeterminatamente e vagamente che il veicolo sostava in corrispondenza dell’intersezione stradale non fa comprendere se tale posizionamento del motoveicolo fosse nei limiti dei cinque metri oppure diversamente, dovendo sempre tener presente che si tratta di un motoveicolo con dimensioni ridotte e, quindi, con un ingombro minimo rispetto ad un’autovettura. Oltretutto, nel caso di specie, Ë stata contestata una violazione, quale quella dell’art. 158/01 (sosta in corrispondenza di un’intersezione) che comporta la contestuale applicazione dell’art. 159 del codice della strada per il quale gli organi di polizia dispongono la rimozione del veicolo nei casi di cui all’art. 158, commi 1, 2 e 3. Detta norma utilizzando il verbo "dispongono", non lascia alcun potere discrezionale all’agente operante allorquando lo stesso rileva la violazione di una delle fattispecie indicate dall’art. 158. Del resto, Ë logico che se un veicolo si trova sull’intersezione di un incrocio può creare disturbo e, talvolta, anche una situazione di pericolo; per questo motivo il legislatore ha imposto un preciso obbligo, senza concedere alcuno spazio discrezionale all’organo operante. Non essendo stata data applicazione anche alla successiva norma, appare ulteriormente confermata, quindi, la genericità della contestazione.
Nulla per le spese.
P. Q. M.
il Giudice di Pace di Roma, sezione ottava, definitivamente pronunciando, accoglie l’opposizione ed annulla l’atto impugnato. Compensa le spese.
Roma 17 maggio 2003