Nullo il
verbale elevato dai VV.UU. a seguito di rilevazione tramite autovelox
se il tratto di strada nel quale è collocato il predetto apparecchio
non rientra fra quelli di cui all’art.4 L.168/2002.
Con questa motivazione, il Giudice di Pace di Ribera ha annullato un
verbale elevato dai VV.UU. di Ribera.
La citata legge, disciplina l’attività di controllo, anche remoto,
del traffico, finalizzata all’accertamento degli illeciti di cui all’art.142
e148 C.d.S., legittimando la contestazione differita delle violazioni
rilevate con dispositivi ed i mezzi tecnici in argomento solo quando,
sulla base di una valutazione preventiva del Prefetto, il tratto di
strada sul quale i dispositivi possono essere collocati, manifesta un
alto tasso di incidentalità ed ha una conformazione plano altimetrica,
per la quale appare impossibile o particolarmente difficoltosa l’applicazione
degli ordinari moduli operativi che prevedono il fermo del veicolo del
trasgressore e l’immediata contestazione della violazione accertata.
Ne consegue che, gli agenti accertatori, in assenza di autorizzazione
prefettizia, nelle strade di cui all’art.4 L.168/02 devono contestare
immediatamente l’infrazione, altrimenti il verbale è nullo.
(Altalex, 16 marzo 2004. Nota a cura dell’avv. Antonino Tornambè
mailto:avvtornambe@hotmali.com)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI RIBERA
dott.ssa avv. Giovanna Cannizzaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 82 R.g.a.c. dell’anno 2003, promossa
da C. M., nata a Favara (AG) il 28.11.1973, rappresentata e difesa,
giusto mandato a margine del ricorso, dall’Avv. Antonino Tornambè
con studio in Ribera via Guastella n. 15 ove è elett.te domiciliata.
RICORRENTE
Contro
COMUNE DI RIBERA, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato,
giusta delega agli atti dall’Ispettore di P.M. Caruana Emanuele,
RESISTENTE
Conclusioni del ricorrente:‰insiste nell’accoglimento del
ricorso sulla base dell’art. 4 Legge 1°/8/2002 n. 168 che richiama
l’art. 2 del C.d.S. in quanto la strada interessata al rilevamento
della velocità rientra tra quelle per le quali necessita l’autorizzazione
del Prefetto. L’avv. Tornambè ribadisce così come
in ricorso la violazione dell’art. 8 legge 675/96. L’avv.
Tornambè chiede che la causa venga posta in decisione‰.
Conclusioni del Comune di Ribera: „ insiste su quanto già
dedotto in precedenza e ribadisce che non è necessaria alcuna
autorizzazione Prefettizia stante il modulo della P.M. così detto
ordinario previsto dalla circolare n. 300/A/1/54585/101/3/3/9 del 03.10.2002
del ministero dell’Interno all’art. 1 ultimo comma. L’Ispettore
Caruana si associa alla richiesta di controparte e cioè di porre
la causa in decisione‰ .
Oggetto: Opposizione ex art. 22 legge 689/81.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 20/06/2003 C. M. proponeva ricorso avverso
l’accertamento di violazione n.610/2003-544/V del’16.05.2003
redatto in data 19.05.2003 dalla Polizia Municipale di Ribera e notificato
alla ricorrente in data 11.06.2003, avente ad oggetto la violazione
dell’art. 142 comma 8 del C.d.S. poiché „teneva una
velocità di Km/h 119 superando di km/h 23 il limite stabilito
in Km/ 90. Velocità rilevata con apparecchiatura Traffipax Speedophot-omologa
M.LL.PP. n. 1969 del 06.08.1993 matricola 504-001/0807 del 99··‰.
Il ricorrente chiedeva la sospensione dell’esecuzione del provvedimento
nonché la sua dichiarazione di nullità ed inefficacia
perché, a suo dire, non contestata nell’immediatezza del
fatto contrastando con quanto disposto dal C.d.S e da enunciati giurisprudenziali
che il ricorrente riportava nel proprio ricorso.
Il ricorrente, altresì, chiedeva che venisse accertato presso
il Comando dei Vigili Urbani del Comune Ribera se, alla luce dell’art.
4 della L. n.168/2002, il tratto di strada interessato all’accertamento
delle violazioni al C.d.S. fosse stato inserito tra quelle che rientrano
nei parametri previsti dalla legge, necessitando che il Prefetto con
decreto indicasse la pericolosità del tratto stradale oltre a
dare l’autorizzazione di usare i rilevatori di velocità.
La Polizia Municipale presso il Comune di Ribera, conformemente al disposto
di cui all’art. 23 co. 2° L.689/81, depositava, presso l’Ufficio
di questo G.d.P., rapporto e relativi atti di accertamento in riferimento
alla contestazione de quo, adducendo che la contestazione immediata
non era stata possibile poiché la pattuglia era impegnata all’atto
della violazione della ricorrente in analoga contestazione.
Il Comune di Ribera si costituiva a mezzo dell’Ispettore di Polizia
Municipale presso il Comune di Ribera, Emanuele Caruana, giusta delega
agli atti di causa in data 16.09.2003.
Il G.d.P. con decreto fissava l’udienza del 15.11.2003 ed, apparentemente,
non sussistendo gravi motivi, non sospendeva l’esecuzione del provvedimento
opposto.
All’udienza del 15.11.2003 i procuratori delle parti concludevano
come in epigrafe riportato.
Il G.d.P. decideva la causa dando lettura del dispositivo in udienza.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato e per quanto di ragione va accolto.
La legge 1° Agosto 2002 n. 168 prevede che „sulle strade
diverse dalle autostrade e dalle strade extraurbane principali, spetta
al Prefetto la determinazione dei tratti in cui è possibile l’attività
di controllo remoto del traffico finalizzata all’accertamento delle
violazioni·sentiti gli organi di polizia stradale di cui all’art.
12 comma 1 C.d.S. e su conforme parere degli enti proprietari delle
strade‰. La norma fa riferimento all’impiego di dispositivi
o mezzi tecnici di controllo che rilevano l’infrazione nonché
all’impiego di strumenti che automaticamente registrano l’infrazione
senza neppure la presenza dell’operatore di polizia.
Tali tratti di strada, tuttavia, secondo legge, sono individuati con
provvedimento del Prefetto non escludendo la possibilità, prevista
per tutti i soggetti indicati dall’art. 12 c.1 C.d.S., di procedere
al controllo della velocità secondo i moduli operativi ovvero,
se questa è impossibile, la notificazione successiva del verbale
di contestazione della violazione.
La legge testé citata recita, altresì, che sulle strade
diverse dalle autostrade e dalle strade extraurbane principali, spetta
al Prefetto la determinazione dei tratti in cui è possibile l’attività
di controllo remoto del traffico finalizzato all’accertamento delle
violazioni di cui all’art. 142 e 148 C.d.S., sentiti gli organi
di polizia stradale di cui all’art. 121 C.d.S..
La norma della citata legge all’articolo 4 disciplina l’attività
di controllo, anche remoto, del traffico, finalizzata all’accertamento
degli illeciti di cui all’art. 142 e 148 C.d.S., legittimando la
contestazione differita delle violazioni rilevate con dispositivi ed
i mezzi tecnici in argomento solo quando, sulla base di una valutazione
preventiva del Prefetto, il tratto di strada sul quale i dispositivi
possono essere collocati, manifesta un elevato tasso di incidentalità
ed ha una conformazione plano altimetrica, per la quale appare impossibile
o particolarmente difficoltosa l’applicazione degli ordinari moduli
operativi che prevedono il fermo del veicolo del trasgressore e l’immediata
contestazione della violazione accertata.
Or dunque, alla luce di quanto detto dagli atti di causa è emerso
che la SS 115 Km 139+400 in oggetto è strada extraurbana secondaria
ai sensi dell’art. 2 lett. C e c.6 lett. C) C.d.S., pertanto, la
difficoltà di operare una contestazione immediata della violazione
trova una sua giustificazione solo alla luce dei parametri previsti
tassativamente dalla legge n.168/2002. Difatti le condizioni plano-altimetriche
e di traffico, costituendo parametri tassativamente indicati dalla norma,
impediscono che vengano presi in considerazione situazioni ambientali
diverse o altre esigenze (cfr.nota del ministero dell’Interno
n. 300/A/1/54585/101/3/3/9 del 03.10.2002).
Nella fattispecie de qua la P.M. presso il Comune di Ribera ha inserito
nel verbale di contestazione la seguente motivazione: „ la violazione
non è stata immediatamente contestata perché la seconda
pattuglia, situata a valle, era momentaneamente impegnata in analoga
contestazione‰.
Tale motivazione è completamente avulsa da quelli che sono i
parametri indicati dalla legge citata.
Né, tuttavia, dalla fotografia prodotta in originale agli atti
di causa, appare che le condizioni climatiche del giorno dell’avvenuta
violazione o morfologiche o altimetriche della strada in questione né
la composizione ed il volume del traffico siano conformi al dettato
della legge e tali, dunque, da giustificare la mancata contestazione
immediata.
Va rilevato che, sulla base della normativa in questione, il procedimento
di individuazione dei tratti di strada in cui è possibile il
controllo, finalizzato all’accertamento a distanza delle violazioni,
è avviato in base a delle istanze presentate dagli organi di
Polizia Stradale componenti per territorio, corredato dagli elementi
valutativi e completati con il pare dell’ente proprietario o concessionario
della strada.
In merito all’esistenza di tale istanza ed al relativo parere enunciato
dalla normativa citata, nessuna prova è stata fornita dal Comune
di Ribera né a cura della Prefettura di Agrigento è stato
prodotto il decreto prefettizio, giusta Circolare del Ministero dell’Interno
del 03.10.2002 n. 300, la cui acquisizione era stata ordinata ex art.
213 c.p.c. .
Con riferimento alla mancata contestazione immediata si rileva che la
Corte Costituzionale con sent. 17 giugno 1996 n. 198 ha precisato come
non possa tollerarsi che „l’inerzia o le disfunzioni organizzative
della pubblica amministrazione‰ gravino „ direttamente sul
diritto di difesa del cittadino‰ . Tale pronuncia induce a ricercare
un’interpretazione corrispondente agli interessi costituzionalmente
rilevanti, stabilendo l’obbligo di procedere ove possibile alla
contestazione immediata. La stessa Cassazione ha ripetutamente stabilito
che il parametro per valutare l’incidenza del vizio determinatosi
è proprio la sussistenza o meno di un pregiudizio per il diritto
di difesa dell’incolpato (cfr. Cass. 17 settembre 1992; Cass. 27
marzo 1996 n. 2767).
Nella fattispecie de quo le motivazioni indicate nel verbale di accertamento
della violazione e confermate dalla teste escussa all’udienza del
15.11.2003 non sono tali da giustificare la mancata immediata contestazione.
Non può non rilevarsi che, in tema di violazioni del C.d.S.,
la mancata contestazione personale dell’infrazione pur non costituendo
causa di estinzione dell’obbligazione di pagamento delle correlate
sanzioni pecuniarie ex art. 14 u.c. L.689/81, qualora il giudice dell’opposizione
ragionevolmente ritenga, con prudente apprezzamento, che la contestazione
immediata sarebbe stata, in concreto, possibile in relazione alle circostanze
del caso e che tale contestazione non è stata, ciò nonostante,
effettuata in violazione dell’art. 201 C.d.S., legittimamente provvede
all’annullamento del verbale di accertamento della violazione contestata,
(cfr. Cass. 18.06.1999 n. 6123).
V’è da dire, altresì, che nella fattispecie de quo
l’illecito è stato accertato in data 16.05.2003, il verbale
redatto in data 19.05.2003 e notificato alla ricorrente l’11.06.2003
contribuendo ancora una volta a contravvenire, in tal modo, al principio
giuridico della immediatezza della contestazione.
La doglianza addotta dal ricorrente in merito alla mancata contestazione
immediata ed alla assenza del decreto Prefettizio costituisce motivo
assorbente rispetto agli altri motivi.
Il ricorso, alla luce di quanto detto, può trovare accoglimento.
Le spese del presente giudizio ex art. 92 c.p.c. sono poste a carico
del Comune di Ribera, onerandolo al pagamento di spese processuali oltre
che di onorario di avvocato che si liquidano in 150,00 oltre il 20%
di IVA, il 2% di c.p.a. ed il 10% di spese forfetarie come per legge.
P. Q. M.
Il Giudice di Pace di Ribera dott. avv. Giovanna Cannizzaro
Definitivamente pronunciando
Visti gli artt. 205 C.d.S.; 383 à 384 Reg. C.d.S.; art. 142 co 8 C.d.S.;
1° Agosto 2002 n. 168 nonché artt. 22 e 23 L. 689/81;
Accoglie il ricorso depositato in data 20.06.2003 da C. M. nata il 28.11.1973
a Favara (AG) opponente avverso il verbale di accertamento di violazione
n. 610/2003-544/V redatto in data 16.5.2003 dalla Polizia Municipale
presso il Comune di Ribera, che per l’effetto annulla.
In assenza di nota spese, d’ufficio, condanna il Comune di Ribera
al pagamento delle spese processuali ed onorario di avvocato che liquida
in - 150,00 oltre il 20% di IVA, il 2% di c.p.a. ed il 10% di spese
forfetarie come per legge.
Ribera, lì 15.11.2003
Il Giudice di Pace Coordinatore
Dott. Avv. Giovanna Cannizzaro