A seguito
del verificarsi della morte della parte convenuta, con l’ordinanza del
27/02/2004, il Tribunale di Firenze dispone l’interruzione del giudizio
successivamente all’udienza di precisazione delle conclusioni. Secondo
il Tribunale, il momento determinante l’irrilevanza degli eventi interruttivi
deve essere identificato nella scadenza del termine per il deposito
delle memorie di replica e non invece nell’udienza di precisazione delle
conclusioni in quanto il momento decisionale in senso proprio - la cosiddetta
spedizione a sentenza - viene in considerazione solo con la scadenza
dei termini per la presentazione degli scritti conclusivi. (Conforme,
Tribunale di Lucca, Sentenza del 09/01/1998, contrario Tibunale di Roma
Sez. IV, Sentenza del 10/04/1997 ).
In mancanza di richiesta di discussione orale, il processo entra in
una fase di impulso d’ufficio,caratterizzata da scambio di comparse
e repliche conclusionali.In tal caso deve applicarsi analogamente il
principio elaborato dalla giurisprudenza di legittimità per il
processo dinnanzi alla Corte di Cassazione(anch’esso dominato dall’impulso
di ufficio), secondo il quale nei procedimenti dominati da impulso d’ufficio
ciò che conta è la prospettazione scritta delle ragioni
delle parti.
Nel caso in cui, pertanto, l’intera difesa delle parti sia affidata
al deposito di tali scritti conclusivi, gli eventi interruttivi determinantisi
in tale fase, fino allo spirare del termine per il deposito delle memorie
di replica, assumono rilevanza; ove ciò non fosse, si avrebbe
un insanabile lesione del diritto di difesa ed un contrasto con l’art.
24 della Costituzione.
(Altalex, 12 marzo 2004. Si ringrazia il dott.Roberto Monteverde)
N.R.G.A.C. 2921/1998
Il Giudice Istruttore
Letta la comunicazione ex art. 170 e 300 c.p.c., depositata in data
20/02/2004, del difensore della parte convenuta .......con la quale
si porta a conoscenza del decesso di quest’ultimo, avvenuto in
Sesto Fiorentino il 19/02/2004 con contestuale istanza di interruzione
del procedimento ai sensi dergli artt. 299 e ss. c.p.c.;
rilevato che la causa era stata trattenuta in decisione ai sensi dell’art.
50 ter, e 190 bis c.p.c. e che il termine per il deposito delle memorie
conclusionali di replica spirava in data 20/02/2004, così provvede:
RITENUTO
Che per ipotesi simili a quella in esame la giurisprudenza di merito
si era orientata nel senso di escludere la rilevanza dell’evento
interruttivo qualora questo si verificasse successivamente all’udienza
di precisazione delle conclusioni in cui la causa veniva assunta in
decisione dal Tribunale in composizione monocratica, talché:
"A seguito dell’entrata in vigore della legge 353/90, la chiusura
della discussione - venuta a mancare l’udienza collegiale - coincide
con l’udienza di precisazione delle conclusioni ai sensi dell’art. 189
cod. proc. civ., alla quale udienza la causa viene trattenuta in decisione
con i termini di cui all’art. 190 bis cod. proc. civ.; pertanto, in
considerazione dell’ufficiosità che assume il procedimento una
volta chiusa l’udienza di precisazione delle conclusioni senza richiesta
di discussione orale, deve applicarsi in via analogica l’ultimo comma
dell’art. 300 cod. proc. civ. che rende irrilevanti i "fatti interruttivi"
sopravvenuti dopo l’udienza ex art. 189 cod. proc. civ. ai fini della
prosecuzione del processo" (Tribunale di Roma Sez. IV, Sentenza
del 10/04/1997).
Che risulta tuttavia rinvenibile fra gli insegnamenti della giurisprudenza
di legittimità un principio generale giusta il quale nei procedimenti
dominati da impulso d’ufficio ciò che conta è la
prospettazione scritta delle ragioni delle parti, non rivestendo rispetto
a questa la discussione orale della controversia che un valore del tutto
complementare. Principio così espresso: "Il giudizio di
cassazione, essendo dominato dall’impulso d’ufficio, non è suscettibile
di interruzione per il verificarsi di uno degli eventi previsti dagli
artt. 299,300, e 301 cod. proc. civ.. In particolare, non produce interruzione
la morte del difensore del ricorrente, certificata dalla relata negativa
di notifica dell’avviso di udienza, poiché la prospettazione
delle ragioni del ricorrente è affidata, per intero, all’atto
scritto del ricorso, mentre la discussione orale, cui è preordinato
l’invio dell’avviso di udienza, non riveste che un valore complementare"
(Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5719 del 26/06/1997. Cfr. anche Cass. Sez.
1, Sentenza n. 4646 del 20/04/1993, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 12870
del 29/11/1991, Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 188 del 25/03/1980, Cass.
Sez. L, Sentenza n. 5128 del 24/11/1977).
Che dunque, quando per previsione di legge, ovvero per volontaria e
concorde assunzione delle parti della precisa scelta processuale di
non procedere a discutere oralmente la causa, questa segua, nella sua
fase conclusiva, la traccia del procedimento segnato dall’art.
190 bis comma 1° c.p.c. ed entri, successivamente all’udienza
di precisazione delle conclusioni, in una fase scritta di scambio di
comparse e repliche conclusionali, dominata dal principio di impulso
ufficioso, ove pertanto tutta l’intera difesa delle stesse sia
affidata al deposito di tali scritti conclusivi, appare evidente che
gli eventi interruttivi determinantisi in tale fase, fino allo spirare
del termine per il deposito delle memorie di replica, abbiano rilevanza,
determinandosi al contrario un insanabile lesione del diritto di difesa
ed un contrasto con l’art. 24 della Costituzione.
Che appare pertanto condivisibile quanto affermato dalla giurisprudenza
di merito più recente nel sostenere che "L’espressione legislativa
di cui all’art. 300, ult. comma, cod. proc. civ., nel riferimento all’irrilevanza
degli eventi accaduti o notificati dopo la chiusura della discussione
davanti al collegio, necessita di essere coerenziata con la nuova struttura
del processo civile che prevede lo svolgimento di tale udienza solo
in caso di richiesta delle parti; di conseguenza qualora non si faccia
luogo alla discussione orale della causa, il momento determinante l’irrilevanza
degli eventi interruttivi deve essere identificato nella scadenza del
termine per il deposito delle memorie di replica e non invece nell’udienza
di precisazione delle conclusioni in quanto, pur essendo vero che, dopo
tale momento, la causa entra nella fase decisoria, è altrettanto
vero che il momento decisionale in senso proprio - la cosiddetta spedizione
a sentenza - viene in considerazione solo con la scadenza dei termini
per la presentazione degli scritti conclusivi" (Tribunale di Lucca,
Sentenza del 09/01/1998).
Che alla luce delle svolte considerazioni, la tempestiva segnalazione
dell’evento interruttivo (morte della parte) da parte del suo difensore
mediante la comunicazione ex art. 170 c.p.c., deve considerarsi rilevante
per gli effetti considerati dall’art. 300 c.p.c..
P.Q.M.
Dichiara interrotto il presente procedimento.
Si comunichi.
Firenze, 27/02/2004.
Il Giudice Istruttore
(dott. Roberto Monteverde)