Multa
nulla per motivazione carente o contraddittoria della mancata contestazione
(Giudice
di Pace Roma, sentenza 20.08.2003 n° 37686)
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In
caso di mancata contestazione immediata è obbligo dell’accertatore
indicare gli estremi precisi e dettagliati della violazione in uno ai
motivi che resero impossibile tale contestazione.
La prassi ricorrente degli agenti della Polizia Municipale, in caso di contestazione non immediata, di riportare nel verbale di contestazione una generica descrizione del fatto nonché una carente, se non addirittura contraddittoria, motivazione circa la mancata contestazione immediata, contrasta con il dettato normativo di cui all’art. 201 C.d.S.. E’ questo il principio stabilito dal Giudice di Pace di Roma nella sentenza depositata il 9-9-03, con la quale ha accolto il ricorso di un motociclista XXX, rappresentato e difeso dal Dott. Simone Pacifici, a cui era stata contestata dal Corpo della Polizia Municipale di Roma la violazione dell’art. 7 co. 1 del Codice della Strada, per non aver rispettato l’obbligo di svolta a destra. Nel caso dì specie il Giudice ha precisato che non solo l’operante non aveva descritto la condotta positiva tenuta dall’utente della strada, ma nel motivare poi la mancata immediata contestazione aveva indicato un motivo incongruo, contraddittorio e non plausibile. "Ne consegue, che costituendo l’indicazione dei motivi e la loro non contraddittorietà un elemento fondamentale della procedura di contestazione successiva rispetto al momento d’accertamento della violazione, la loro mancanza rende illegittimo il verbale con conseguente annullamento dello stesso". (Altalex, 28 febbraio 2004. Nota a cura del dott. Simone Pacifici) REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL GIUDICE DI PACE DI ROMA SEZIONE OTTAVA nella persona del dott. Edoardo Cacioni ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N.° 31029 del Ruolo Generale degli Affari Civili dell’anno 2003 posta in decisione all’udienza del giorno 25 luglio 2003 TRA xxxxxx con avv. Simone Pacifici per delega a margine del ricorso introduttivo, elettivamente domiciliaito presso lo studio in Roma - Viale degli Ammiragli n. 46 - ricorrente COMUNE DI ROMA in persona del legale Sindaco Pro-tempore con sede in Roma - piazza del Campidoglio n. 1 resistente contumace FATTO Con ricorso depositato in data 4 aprile 2003, proponeva opposizione al verbale d’accertamento di violazione n.2030S2S47 notificato in data 10 marzo 2003 da parte del Comune di Roma per la violazione dell’art. 201 dei codice della strada per non aver rispettato l’obbligo di girare a destra. Con detta opposizione, sosteneva, sostanzialmente, la violazione dell’art. 201 del codice della strada, la violazione dell’art. 77 - comma 7 - del regolamento d’esecuzione e l’ingannevolezza del verbale in relazione ai termini d’impugnazione. All’udienza del giorno 25 luglio 2003 si presentava il solo ricorrente mentre il Comune non si costituiva in giudizio né risultava aver depositato documenti nel termine fissato. Questo Giudice, verificata la ritualità e regolarità ’delle notifiche alle parti, dopo l’esame della documentazione prodotta e delle argomentazioni del ricorrente, riteneva di dover trattenere la causa in decisione con lettura del dispositivo nella stessa udienza. MOTIVAZIONE L’opposizione deve essere accolta. Accertata preliminarmente la tempestività del deposito del ricorso, il ricorrente con il primo motivo lamenta la sussistenza della violazione dell’art. 201 del codice della strada; per tale profilo, il motivo merita accoglimento poiché per quanto emerge dallo stesso verbale la violazione, allorquando non si è proceduto alla immediata contestazione, deve essere indicata in modo preciso e dettagliato precisando anche i motivi della mancata immediata contestazione. Orbene, rileva questo Giudicante, cui compete anche valutare la fondatezza della motivazione di mancata immediata contestazione, che il motivo indicato dall’agente operante non appare plausibile in considerazione del fatto che-detto agente nel verbale sostiene di non aver potuto precedere si fermo del veicolo per la mancanza di condizioni di sicurezza e per essere impegnato nella regolamentazione della circolazione. Tale motivazione non è congrua e presenta delle contraddizioni poiché non è plausibile regolare il traffico ma contestualmente prendere nota della targa del veicolo considerato che la regolamentazione del traffico implica massima attenzione per la dinamica stessa connaturata alla circolazione dei veicoli; né l’agente operante indica in cosa possano Consistere le condizioni di sicurezza poiché non si fa alcun riferimento ad una condotta di guida anomala o pericolosa del conducente del motoveicolo summenzionato. Per quanto precede, quindi, si concreta la palese violazione dell’art. 201 del codice della strada nel suo complesso degli elementi indicati e previsti, elementi che non possono disgiungersi tra loro poiché correlati anche letteralmente con la congiunzione ’e’. Del resto, allorquando si procede alla contestazione successiva del verbale d’accertamento, i verbalizzanti debbono indicare, seppur non esponendo dettagliatamente, i motivi per i quali non si è proceduto alla contestazione immediata, lasciando al prudente apprezzamento del Giudice l’esame delle ragioni addotte. Ne consegue, che costituendo l’indicazione dei motivi e la loro non contradditorietà un elemento fondamentale della procedura di contestazione successiva rispetto al momento d’accertamento della violazione, la toro mancanza rende illegittimo il verbale con conseguente annullamento dello stesso. L’accoglimento di tale motivo rende irrilevante, ai fini del decidere, l’esame degli altri motivi dedotti dal ricorrente. P. Q. M. il Giudice dì Pace di Roma, sezione ottava, definitivamente pronunciando, accoglie l’opposizione ed annulla l’atto impugnato. Condanna il Comune di Roma, in persona del Sindaco pro-tempore, al pagamento delle spese di lite che si liquidano, in favore dell’avv. Simone Pacifici, dichiaratosi antistatario, in €.100.00= oltre IVA e CPA, come per legge. Roma 20 agosto 2003 |