La
Pubblica amministrazione risponde dei danni provocati da cani randagi,
in applicazione del principio generale del neminem laedere ex art.2043
c.c., qualora abbia omesso e trascurato di adottare i provvedimenti e/o
le cautele idonee a rimuovere ed eliminare il potenziale pericolo rappresentato
dai cani randagi, con i poteri attribuiti dalla legge e con le modalità
oggetto della discrezionalità amministrativa.
Lo ha stabilito il Giudice di Pace di Manduria, con sentenza 22 ottobre
2003, rilevando che i cani randagi costituiscono per l’utente della pubblica
via un’insidia non prevedibile nè evitabile ed in definitiva un pericolo
occulto di cui la Pubblica amministrazione non può non essere chiamata
a rispondere.
(Altalex, 17 febbraio 2004. Si ringrazia l’avv. Pietrantonio De Nuzzo)
N.910/01 RG
N.478/03 R.sent.
REPUBBLICA
ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Pace di Manduria avv. Guido Pesce ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N.910/01 R.G. avente per oggetto "risarcimento
danni " - promossa da A.G. e M. R., nella loro qualità di esercenti
la potestà sul minore A. M. M., rappresentati e difesi dall’ avv.
Roberto Palmisano - attori -
CONTRO
COMUNE di Manduria - Convenuta - Contumace; nonchè Milano Ass.ni
spa- altra Convenuta contumace- Svolgimento
del processo
Con atto di citazione notificato in data 5-6/10/2OO1, i sigg.ri coniugi
A. G. e M. R., nella loro qualità di genitori esercenti la potestà
sul figlio minore - M. M., chiamavano in giudizio il comune di Manduria
nonchè la Milano Assicurazioni s.p.a. Si esponeva che in data 18/04/2001
il minore a bordo del suo scooter si stava recando a scuola in Manduria,
allorchè lungo la strada era aggredito da un branco di cani randagi;
a causa di ciò egli cadeva rovinosamente a terra danneggiandosi
il motoveicolo e procurandosi lesioni personali, successivamente diagnosticate
dal pronto soccorso A.U.S.L. TA/l. I danni lamentati si specifìcavano
in L. 2.500.000 per le lesioni e L. 1.405.000 per i danni a cose. Senza
esito erano rimaste le formali richieste di risarcimento inviate all’Ente
comunale ed alla compagnia di assicurazione cosicchè invocando
la responsabilità del Comune per il fatto denunziato se ne chiedeva
la condanna in solido con la Milano al risarcimento di tutti i danni e
al pagamento delle spese processuali. Alla prima udienza di comparizione
non si costituivano i convenuti e se ne dichiarava la loro contumacia,
stante 1a regolarità della notifica dellíatto introduttivo. Il
giudizio viene istruito con prova per testi e con C.T.U meccanica sul
ciclomotore; all’udienza del 09/07/2001 l’attore precisava le sue conclusioni
riportandone a quelle rassegnate nell’atto di citazione e nelle note conclusionali,
che qui si abbiano precisate e trascritte e per tanto la causa veniva
riservata per la decisione.
MOTIVI
DELLA DECISIONE
La domanda appare fondata e merita accoglimento per quanto di ragione.
In punto di fatto non sussistono dubbi sulladinamica dell’evento e tanto
esaminando le dichiarazioni univoche e concordanti rese dai due testimoni
escussi. Entrambi riferiscono di alcuni cani randagi che aggredivano il
giovane centauro e lo facevano cadere dal ciclomotore sul quale viaggiava.
Veniva notato dai testi che A. si rialzava con gli indumenti strappati
e riferiscono che veicolo presentava danni. Sotto il profilo del diritto
la fattispecie in esame risulta scarna di precisi riferimenti normativi
e di precedenti giurisprudenziali specifici. Va essa pertanto inquadrata
e risolta applicando i principi generali in materia di risarcimento danni
con riferimento alla responsabilità della P.A. , l’Ente locale in questo
caso.
Si rileva infatti che la legge 14 agosto 1991 n. 281, non contiene prescrizioni
per i Comuni di obbligo di vigilanza o di custodia specifica sui cani
randagi nè tantomeno si attribuisce ad essi la proprietà (come diversamente
avviene per gli animali selvatici espressamente facenti parte del patrimonio
indisponibile oggi delle Regioni), da cui far discendere una responsabilità
oggettiva ex art. 2052 c.c. Tale normativa contiene solo generali principi
oltre che per reprimere ogni forma di maltrattamento in danno di animali,
per salvaguardare la salute pubblica e l’ambiente dai danni derivanti
dal randagismo. E’ ben vero che la norma citata e la legge 12/95 attribuisce
funzioni di vigilanza sul trattamento degli animali e che impone la costruzione
e risanamento dei canili, ma tali ipotesi appaiono non pertinenti alla
fattispecie dedotta in giudizio. Le funzioni di vigilanza sono infatti
poste a tutela degli stessi animali e la costruzione dei canili attiene
ad un profilo di prevenzione e custodia controllata e controllabile. Se
però non si può infatti pretendere dal Comune che vigili su tutti i cani
randagi presenti nel territorio la questione va risolta sotto altra ottica.
La responsabilità del fatto va invero attribuita all’Ente in applicazione
del principio generale del neminem laedere ex art.2043 c.c., e consistendo
il fatto colposo nel aver omesso e trascurato l’amministrazione di adottare
i provvedimenti e/o le cautele idonee a rimuovere ed eliminare il potenziale
pericolo rappresentato dai cani randagi , con i poteri attribuiti dalla
legge e con le modalità oggetto della discrezionalità amministrativa.
Il cane randagio infatti aggressivo dellíuomo costituisce in sostanza
per l’utente della pubblica via, un’insidia non prevedibile nè evitabile,
in definitiva un pericolo occulto di cui la P.A. non può non essere chiamata
a rispondere. Se così non fosse peraltro, il danneggiato non avrebbe alcuna
tutela da eventi simili (aggressione di cane o altro animale randagio),
non emergendo dalle norme altro soggetto passivo cui imputare il fatto
ed il conseguente risarcimento. L’ente convenuto di converso non ha fornito
alcuna prova liberatoria della responsabilItà. Circa la valutazione dei
danni al ciclomotore, si condividono le conclusioni della C.t.u in atti
sulla compatibilità di essi con il sinistro e sulle spese occorrenti per
il ripristino, liquidandosi così in favore dell’attore la somma di euro
582,50, al netto di iva, in carenza di ricevuta fiscale. Quanto ai danni
alla persona , dal1a certificazione in atti appaiono, di modesta entità,
consistendo in trauma contusivo scapolo omerale ed appare congruo liquidarli
secondo equità in euro 300 In solido con il Comune convenuto va condannata
la sua compagnia assicuratrice, la Milano ass.ni s.pa.
Le spese seguono la soccombenza nella misura che appare in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice di Pace , definitivamente pronunziando sulla domanda proposta
dai sigg.ri coniugi A. G. e M. R., nella loro qualità di genitori esercenti
la potestà sul loro figlio minore M. M., con atto di citazione notificato
in data 5-6/10/2001, respinta ogni diversa istanza e conclusione così
provvede:
1) accoglie la domanda e dichiara la responsabilità del Comune di Manduria
per 1’aggressione di cani randagi avvenuta sulla prov.le Uggiano-Manduria
in data l8.4.2001;
2) per líeffetto condanna l’Ente, in persona del Sindaco pro-tempore ed
in solido con la Milano Ass.ni spa , in persona del legale rappresentante,
al risarcimento del danno in favore degli attori liquidato in euro 582
per danni a cose ed euro 3oo per danno alla salute, oltre interessi legali
dall’evento a1 soddisfo;
3) Condanna i medesimi convenuti in solido, al pagamento delle spese processuaIi
che tassa e liquida in complessivi euro 771, di cui euro 81 per esborsi
, euro 350 per diritti ed euro 340 per onorario, oltre accessori come
per legge ed il costo di ctu per euro 260.
Sentenza esecutiva come per legge.
Manduria lì 21.10.2003
Il Giudice di pace
F.to Avv. Guido Pesce
Il Cancelliere-B3
F.to Adriana Di Maggio
Depositata in cancelleria il 22.10.2003
F.to Il cancellerie
Adriana Di Maggio
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