TRIBUNALE
DI CUNEO
RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO
La AA S.r.l., corr. in MM (CN), in persona del legale rappresentante
XX, elettivamente domiciliata in Cuneo presso l’Avv. Marco Cuniberti,
dal quale è rappresentata per procura a margine del presente atto,
ESPONE
1) E’ creditrice nei confronti della BB S.r.l., corr. in Novara, della
complessiva somma di Ä 2.593,36 per precedenti prestazioni e forniture.
2) Con email in data 20.10.2003 (di cui si produce copia, docc. 1
e 7), detta BB, in persona del legale rappresentante YY, riscontrò
la lettera raccomandata di diffida Avv. Cuniberti 04.09.2003 (di cui
si produce copia, doc. 2), assicurando espressamente il pagamento
di quanto dovuto, entro la scadenza del 30.10.2003.
3) Diversamente da quanto promesso, la ditta debitrice non pagò (né
alla scadenza indicata, né successivamente) il proprio debito.
4) Ad un nuovo sollecito dell’Avv. Cuniberti in data 03.11.2003 (di
cui si produce copia, docc. 3 e 7), la suddetta debitrice rispose
(con email di cui si produce copia, docc. 4 e 7) lo stesso giorno,
dichiarando addirittura (falsamente) di aver già pagato tramite bonifico
bancario.
5) A nulla valse l’ulteriore diffida in data 11.11.2003 (di cui si
produce copia, docc. 5 e 7), che, benchè regolarmente ricevuta in
data 18.11.2003 (v. copia ricevuta, docc. 6 e 7), non ottenne più
alcun riscontro: la debitrice non ha infatti a tutt’oggi pagato alcunchè
all’esponente, costringendo quest’ultima alla presente azione giudiziale.
Sussistenza dei requisiti ex artt. 634 c.p.c.
6) La prodotta email inviata dalla debitrice in data 20.10.2003 ben
costituisce una promessa unilaterale in forma di scrittura privata.
7) Sotto il primo aspetto, non vi son dubbi che il contenuto di detta
missiva rappresenti una promessa di pagamento e/o una ricognizione
di debito, specialmente se posta in relazione con la successiva dichiarazione
03.11.2003 (in cui la stessa debitrice dichiarò addirittura di aver
già pagato).
8) Per quanto invece riguarda la richiesta forma ex art. 2702 c.c.,
occorre invece rifarsi al T.U. (D.P.R.) 445/2000 (così come modificato
dal D.Lgs. 23 gennaio 2002, n. 10, dalla legge 16 gennaio 2003, n.
3 e dal D.P.R. 7 aprile 2003, n.137).
Ai sensi dell’art. articolo 1, primo comma, lett. b), il documento
informatico è ìla rappresentazione informatica di atti, fatti o dati
giuridicamente rilevantiî: l’email quindi, con il suo contenuto, rappresenta
senza dubbio un documento informatico.
8) Il successivo art. 8 stabilisce la piena validità giuridica di
tale documento, disponendo che ì ìil documento informatico da chiunque
formato, la registrazione su supporto informatico e la trasmissione
con strumenti telematici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti
di legge, se conformi alle disposizioni del presente testo unicoî.
9) L’art. 10, comma 2, prescrive poi che ìIl documento informatico,
sottoscritto con firma elettronica, soddisfa il requisito legale della
forma scrittaî (benchè con valore probatorio liberamente valutabile
dal Giudice: ma questo non riguarda la fase monitoria, bensì, al limite,
l’eventuale fase di merito); per quanto riguarda la definizione ed
il significato di firma elettronica, occorre ritornare all’art. 1,
comma primo, lett. cc) (relativo appunto alle definizioni), a norma
del quale essa è ìl’insieme dei dati in forma elettronica, allegati
oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici,
utilizzati come metodo di autenticazione informaticaî.
10) Il documento informatico si può quindi definire sottoscritto con
ìfirma elettronicaî - cd. ìsempliceî, per distinguerla dalla firma
ìdigitaleî, che è un particolare tipo di firma elettronica qualificata
che garantisce una maggiore autenticità e, di conseguenza, valore
di scrittura privata autenticata, ex artt. 1, primo comma, lett. n)
e 10, comma 3 del DPR 445/2000 - quando sia ricollegabile a qualsiasi
metodo di "validazione" (cioè riconoscimento): mentre nel mondo reale
il metodo di validazione informatica più usato è costituito dal sistema
ìscheda magnetica + password (cioè un codice segreto, come ad esempio
il sistema Bancomat)î, per quanto riguarda internet, il procedimento
più semplice e maggiormente utilizzato in tal senso è rappresentato
dall’inserimento nel sistema in cui si vuole accedere di ìusername
(cioè l’identificativo dell’utente) + passwordî, che l’utente deve
appunto digitare negli appositi spazi.
Ed è proprio quanto avviene per la posta elettronica: per poter accedere
ad un dato indirizzo (come quello utilizzato dalla debitrice) per
inviare o controllare se si sono ricevute email, occorre conoscere
ed inserire i suddetti dati identificativi (oppure utilizzare programmi
- quale ad esempio Microsoft OUTLOOK EXPRESS - che inseriscono automaticamente
tali dati ogni volta che ci si connette alla rete internet), procedendo
quindi alla necessaria procedura di validazione.
11) Per tali motivi, è pacifico che l’email costituisca un documento
informatico sottoscritto con firma elettronica, in quanto il mittente,
per poter creare ed inviare detta email, deve eseguire un’operazione
di validazione, inserendo il proprio username e la propria password;
e tale documento soddisfa altresì il requisito legale della forma
scritta, a norma del combinato disposto degli artt. 1, primo comma,
lett. cc) e 10, comma 2 del DPR 445/2000.
12) Pertanto, poiché le prodotte email (contenenti la promessa unilaterale
della debitrice) soddisfano il requisito della forma scritta, nel
caso di specie ricorrono tutti i presupposti di legge per la concessione
del decreto ingiuntivo.
Per i suesposti motivi, l’esponente
CHIEDE
alla S.V. Ill.ma di voler emettere, ai sensi degli artt. 633 e seguenti
c.p.c., ingiunzione di pagamento a carico della BB S.r.l., in persona
del suo legale rappresentante, con sede in Novara, ......., a favore
dell’esponente, della somma di Ä 2.593,36, con gli interessi dalla domanda
al saldo, nonché le spese giudiziali.
Ai fini della determinazione del contributo unificato, si precisa che
l’importo della domanda è superiore a Ä 1.033,00 ed inferiore a Ä 5.165,00.
Produce:
1) Copia email YY 20.10.2003;
2) Copia raccomandata Avv. Cuniberti 04.09.2003;
3) Copia email Avv. Cuniberti 03.11.2003;
4) Copia email YY 03.11.2003;
5) Copia email Avv. Cuniberti 11.11.2003;
6) Copia email YY 18.11.2003;
7) CD-ROM contenente i documenti informatici di cui ai precedenti docc.
1), 3), 4), 5) e 6).
8) Visura camerale BB S.r.l..
Cuneo, li 11 Dicembre 2003
Depositato in Cancelleria il 12.12.2003
Il Cancelliere
IL GIUDICE DESIGNATO DEL TRIBUNALE DI CUNEO
Visto il ricorso che precede;
Ritenuta la propria competenza;
Visti gli artt. 633, 634 e 641 c.p.c.
INGIUNGE
Alla BB S.r.l., in persona del suo legale rappresentante, con sede in
Novara, Ö., di pagare alla AAI S.r.l., CORR. IN MM......, la somma di
Ä 2.593,36, oltre gli interessi dalla data della domanda al saldo, nonché
le spese di questo procedimento liquidate in Ä......(+ I.V.A. e C.P.A.),
il tutto nel termine di giorni quaranta dalla notifica del presente
decreto, avvertendo esso debitore che ha diritto di proporre opposizione
avanti questo Tribunale nel medesimo termine di giorni quaranta e che,
in mancanza di opposizione, si procederà esecutivamente.
Cuneo,
Il Giudice
Il Cancelliere
Depositato in Cancelleria il 15.12.2003
Il Cancelliere
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Lo ha stabilito il Tribunale di Cuneo, con il decreto 15 dicembre 2003, ritenendo che l’e-mail soddisfi altresì il requisito legale della forma scritta, a norma del combinato disposto degli artt. 1, primo comma, lett. cc) e 10, comma 2 del DPR 445/2000.
Nel caso di specie il Giudice ha emesso il decreto ingiuntivo sulla base del contenuto di alcune email accogliendo il ricorso di una società creditrice di una somma di danaro per prestazioni e forniture.
(Altalex, 27 gennaio 2004. Per approfondimenti si rimanda all’articolo dell’avv.Andrea Lisi)