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Telelaser: legittimo il verbale solo se vi è lo scontrino

(Articolo di Sergio Sabetta 20.01.2004)
Da "Altalex"
 
Telelaser: legittimo il verbale solo se vi è lo scontrino

(Articolo di Sergio Sabetta 20.01.2004 da Altalex.it)

Dott. Sergio Sabetta
(Magistrato onorario)

 

Una questione dibattuta in materia di accertamenti operati attraverso le apparecchiature Telelaser consiste nella valenza da attribuire allo scontrino.

In particolare, se, in assenza di tale documento, il processo verbale emesso possa considerarsi legittimo.

A tal riguardo, deve, preliminarmente, sottolinearsi come possano essere applicati gli orientamenti più volte espressi dalla Corte di Cassazione in ordine alla legittimità di un provvedimento amministrativo.

Difatti, il verbale di contestazione è, a tutti gli effetti, un provvedimento amministrativo e, come tale, soggetto alle regole per questo previste.

La Suprema Corte ha, in più occasioni, precisato che la prova dei presupposti di fatto della pretesa della P.A. spetta all’Amministrazione stessa, perché "non può porsi tutto l’onere probatorio a carico del destinatario del provvedimento, poiché se egli,..., assume l’iniziativa del processo, la sua qualità di attore in giudizio non esclude che l’indagine del giudice verta pur sempre su un diritto di credito, i cui presupposti di fatto, secondo le regole generali, debbono essere provati,..., dall’autorità amministrativa che coltiva la relativa pretesa"

Con specifico riferimento ai verbali di contestazione, sempre il Giudice di legittimità ha chiarito come il verbale fornisca prova della "effettuazione dei rilievi" e non delle "risultanze di questi rilievi"

Orbene, il punto della questione consiste nel determinare quale sia l’elemento probatorio, presupposto del verbale, che provi le "risultanze" della rilevazione operata attraverso l’apparecchiatura Telelaser, nei confronti del quale il ricorrente dovrà fornire prova contraria.

Per far chiarezza sul punto, deve, innanzitutto, porsi l’attenzione sull’art. 142, c.6, C. d. S., a norma del quale sono fonti di prova per il superamento dei limiti di velocità le "risultanze" delle apparecchiature.

Ora, per "risultanze" si intende un qualcosa che esista indipendentemente ed autonomamente rispetto al controllo operato, pertanto, in via teorica, tali risultanze potrebbero consistere sia nello scontrino che nella visualizzazione sul display dell’apparecchiatura Telelaser.

Tuttavia, la recente giurisprudenza, coordinando l’art. 345 Reg. Es. C. d. S., come chiarito, in via di principio, dalla L. 168/02, con l’art. 142, c.6, C. d. S., ha escluso che la prova delle risultanze possa consistere nella mera lettura del display del Telelaser, ritenendo quale unico elemento probatorio dei rilievo operato, e presupposto di legittimità del verbale su esso fondato, lo scontrino.

Il ragionamento prende le mosse, come indicato, dall’art. 345 Reg. Es. C. d. S., secondo il quale la velocità di un dato veicolo deve essere fissata, in un dato momento, "in modo chiaro ed accertabile"

La giurisprudenza precedente alla L. 168/02 ha talvolta ritenuto che il termine "accertabile" dovesse interpretarsi nel senso che fosse semplicemente visualizzata la velocità sul display, senza la necessità di documentarla.

Tuttavia, come attentamente evidenziato dalla recente giurisprudenza di merito e dalla dottrina maggioritaria (G.d.P. Catanzaro 21/11/2002 con nota de "Il Foro Italiano", 2003; De Cesaris, "Arch. Giur. Circ. Sinistri Stradali", 2001; Peratello, "Foro Padano", 2000, I), il legislatore del 2002, intervenendo in materia di contestazione differita, ha precisato, in via di principio, il significato del verbo accertare, indicando testualmente "...accertare, anche in tempi successivi", evidenziando, così, la necessità di una prova documentale, e tale documento, che fornisce prova certa ed univoca delle "risultanze" della rilevazione, consiste nello scontrino.

Pertanto, lo scontrino, sia in caso di contestazione immediata che in caso di contestazione differita, diviene un presupposto probatorio in assenza del quale il provvedimento amministrativo conseguente e collegato, ossia il verbale di contestazione emesso, deve considerarsi illegittimo.

Difatti, concordando con la giurisprudenza di merito e di legittimità richiamata, nonché conformemente alla dottrina maggioritaria, la mancanza dello scontrino determina l’illegittimità del verbale indipendentemente dal corretto funzionamento e/o utilizzo dell’apparecchiatura Telelaser, poiché anche nel caso in cui l’apparecchiatura abbia perfettamente funzionato e sia stata correttamente utilizzata, visualizzando la velocità rilevata sul display e, conseguentemente, sia stata effettuata la contestazione immediata mostrando il display al conducente, per le ragioni sopra esposte, deve comunque essere stampato lo scontrino, unica prova documentale che permetta di "accertare, anche in tempi successivi," le "risultanze" del rilievo operato (si rammenta che le apparecchiature Telelaser non conservano traccia alcuna di quanto rilevato).

D’altronde, questa interpretazione è l’unica che fornisce un’adeguata garanzia agli utenti della strada, senza porre la P.A. in una posizione di eccessiva superiorità, soprattutto in ambito processuale.

In tal modo, vengono altresì rispettate le posizioni processuali in materia di onere della prova, ove la P.A. deve fornire la prova dei presupposti dei provvedimento amministrativo, in mancanza della quale il provvedimento diviene illegittimo e, se fornita tale prova, spetterà al ricorrente fornire la prova contraria, consistente nella dimostrazione del difetto di funzionamento dello strumento.

 

Mercoledì, 21 Gennaio 2004
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