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Nullità del verbale inoltrato a
mezzo posta senza compilazione di relata di notifica
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Il Giudice di pace di Massa ha accolto, con
sentenza del 12.03.2003, un ricorso contro una sanzione amministrativa
dichiarando la nullità del verbale inoltrato a mezzo posta per mancata
compilazione della relazione di notificazione nello spazio ad essa riservato
all’interno del verbale.
Il Giudice di Pace non ha considerato ritualmente notificato ai sensi della
procedura civile un verbale di contestazione che riporti solo l’indirizzo del
destinatario sulla facciata senza che all’interno siano riportati gli elementi
della relazione di notifica quali il destinatario, l’agente notificatore e la
sua sottoscrizione, la data delle operazioni di notifica.
(Altalex, 19 dicembre 2003. Si ringrazia per la segnalazione e
la nota l’avv.Alessandro Caleo)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
DI MASSA
Il Giudice di Pace Avv. Sauro
Bracaloni nella causa civile RG. N. 453/2002 intrapresa da:
C.L.M. rappresentata e difesa dall’Avv. Alessandro Caleo come risulta da mandato
rilasciato a margine del ricorso ed a tal fine elettivamente domiciliato nello
studio posto in Massa Viale Stazione n. 12/b.
-Ricorrente-
CONTRO
PREFETTURA DI MASSA CARRARA in persona del Prefetto con sede in P.zza Aranci.
AVVERSO
L’ordinanza prot. N.366/2002 s. dep. Rilasciata in data 29 aprile 2002 dalla
Prefettura di Massa e Carrara con la quale è stato ingiunto il pagamento della
somma pari a euro 131,20 (oltre spese) a titolo di sanzione amministrativa nei
confronti della sig.ra C. L.M. per violazione delle norme del C.d.S. accertata
dalla Polizia Municipale di Massa.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Nell’udienza del 14 marzo 2003 il procuratore presente per il ricorrente ha
precisato le proprie conclusioni che sono state formulate nel verbale di udienza
medesima a cui si rinvia per speditezza ai fini dell’esame delle conclusioni
stesse.
SVOLGIMENTO DEL PROCCESSO
Con ricorso depositato in data 19 giugno 2002 nella cancelleria di questo
ufficio, la sig.ra C.M. ha esposto che da parte della Prefettura di Massa
Carrara è stata rilasciata, a seguito del ricorso amministrativo intrapreso
dalla sig.ra C. L.M. stessa, ordinanza ingiunzione con la quale è stato intimato
a quest’ultima il pagamento della somma pari a euro 131,20 (oltre spese) a
titolo di sanzione amministrativa per violazione delle disposizioni dell’art.
158 primo comma del C.d.S. in quanto in data 25 agosto 2001 alle ore 22,15 la
vettura targata… di proprietà della C. si trovava in sosta sul marciapiede del
viale Vespucci di Massa.
Secondo gli accertamenti svolti dalla polizia Municipale di Massa richiamati
dalla Prefettura nella propria ordinanza ingiunzione impugnata, la C. ha chiesto
nel proprio ricorso l’annullamento del provvedimento prefettizio suddetto
facendo presente in primo luogo che la notificazione del verbale di
contestazione degli agenti municipali in ordine all’infrazione in questione è
viziata di nullità in quanto carente della relazione di notificazione
sull’originale e copia notificata ai fini delle disposizioni del codice di
procedura civile per mancanza del nominativo del destinatario, della data e
della sottoscrizione del funzionario dell’Amministrazione.
A seguito del deposito in cancelleria del ricorso da parte della C. è stata
fissata con decreto di questo Giudice di Pace la data dell’udienza di
comparizione delle parti con invito per la Prefettura di Massa e Carrara alla
produzione della documentazione inerente alla infrazione in trattazione.
La Prefettura ha depositato la documentazione richiesta.
Riconosciuta la causa matura per la decisione è stata fissata l’udienza di
precisazione delle conclusioni e discussione della causa stessa per la data del
12.03.2003.
In quest’ultima udienza il procuratore presente per il ricorrente ha precisato
le conclusioni come sopra esposto e la causa è stata trattenuta in decisione
previa lettura nell’udienza medesima del dispositivo della presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In accoglimento del ricorrente della C. avverso l’ordinanza ingiunzione della
Prefettura di Massa Carrara, va annullata l’ordinanza medesima per tutte quante
le motivazioni di seguito esposte. Dall’esame del verbale di accertamento
dell’infrazione inviato alla C. L.M. a mezzo servizio postale come risulta agli
atti di causa si osserva che è stata omessa integralmente (sull’originale e
sulla copia) la relazione di notificazione per mancanza del nominativo
dell’agente notificatore nonché del destinatario, della data delle operazioni di
notificazione ed in particolar modo della sottoscrizione del notificatore
stesso. Poiché le operazioni di notificazione del verbale di contestazione
devono essere svolte secondo le modalità fissate dalle norme del codice di
procedura civile, in ottemperanza alla disposizione degli art. 14-4 comma della
legge 689/81 e art. 201 terzo comma del C.d.S., si deve riconoscere che, tenite
presenti le disposizioni degli artt. 148 e 149 c.p.c., la notificazione del
verbale di contestazione dell’infrazione alla C. è inficiato da vizi di nullità
o inesistenza giuridica insanabile derivante dalla assoluta mancanza di
certificazione delle operazioni di notificazione dell’atto in questione. Non
sussiste, pertanto, la prova della contestazione della violazione da parte della
Pubblica Amministrazione autorizzata per legge.
Ora, è opportuno mettere in evidenza che la radicale nullità dell’atto
originario si estende a tutti quanti gli atti successivi che hanno fatto parte
del procedimento amministrativo fino al provvedimento finale adottato dalla
Prefettura di Massa Carrara con l’ordinanza ingiunzione del 29.04.2002 nei
confronti della ricorrente C. L.M. restando l’ordinanza prefettizia medesima
viziata per nullità derivata per carenza del presupposto essenziale e cioè della
previa notificazione del verbale di contestazione dell’infrazione
all’interessato. Tenuto conto di quanto sopra, si rileva infine che il
successivo esame del merito della causa resta precluso per la definizione della
suddetta questione rituale che è preliminare ed ogni ulteriore indagine della
causa. In accoglimento del ricorso della C., l’ordinanza impugnata deve essere
annullata con conseguente cessazione di tutti quanti gli effetti.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza.
E così.
P.Q.M.
Il Giudice di pace adito definitivamente pronunciando nel presente grado di
giudizio:
1)dispone l’annullamento con effetti ex nunc (o retroatttiva) dell’ordinanza
ingiunzione prt. N. 366/2002 S. dep. Rilasciata in data 29 aprile 2002 dalla
Prefettura di Massa Carrara con la quale è stato ingiunto il pagamento della
somma pari a euro 131,20 a titolo di sanzione amministrativa (oltre spese) nei
confronti della ricorrente C. L.M. per violazione delle norme del C.d.S. accerta
dalla Polizia municipale di Massa.
2)La Prefettura di Massa Carrara è tenuta altresì al rimborso delle spese
processuali in favore della ricorrente suindicata, che liquida nella complessiva
somma pari a euro 441,56 di cui euro 15,49 per spese, euro 129,11 per diritti,
euro 258,23 per onorari ed euro 38,73 per spese generali pari al 10% su diritti
ed onorari oltre IVA e CAP come per legge.
Massa 12.03.2003
Il Giudice di Pace
Avv. Sauro Bracaloni
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