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Nullità del verbale inoltrato a mezzo posta senza compilazione di relata di notifica

(Giudice di Pace di Massa, sentenza 12.03.2003)
da www.altalex.it

Nullità del verbale inoltrato a mezzo posta senza compilazione di relata di notifica

(Giudice di Pace di Massa, sentenza 12.03.2003)


Il Giudice di pace di Massa ha accolto, con sentenza del 12.03.2003, un ricorso contro una sanzione amministrativa dichiarando la nullità del verbale inoltrato a mezzo posta per mancata compilazione della relazione di notificazione nello spazio ad essa riservato all’interno del verbale.
Il Giudice di Pace non ha considerato ritualmente notificato ai sensi della procedura civile un verbale di contestazione che riporti solo l’indirizzo del destinatario sulla facciata senza che all’interno siano riportati gli elementi della relazione di notifica quali il destinatario, l’agente notificatore e la sua sottoscrizione, la data delle operazioni di notifica.

(Altalex, 19 dicembre 2003. Si ringrazia per la segnalazione e la nota l’avv.Alessandro Caleo)


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
DI MASSA

Il Giudice di Pace Avv. Sauro Bracaloni nella causa civile RG. N. 453/2002 intrapresa da:
C.L.M. rappresentata e difesa dall’Avv. Alessandro Caleo come risulta da mandato rilasciato a margine del ricorso ed a tal fine elettivamente domiciliato nello studio posto in Massa Viale Stazione n. 12/b.
-Ricorrente-

CONTRO

PREFETTURA DI MASSA CARRARA in persona del Prefetto con sede in P.zza Aranci.

AVVERSO

L’ordinanza prot. N.366/2002 s. dep. Rilasciata in data 29 aprile 2002 dalla Prefettura di Massa e Carrara con la quale è stato ingiunto il pagamento della somma pari a euro 131,20 (oltre spese) a titolo di sanzione amministrativa nei confronti della sig.ra C. L.M. per violazione delle norme del C.d.S. accertata dalla Polizia Municipale di Massa.
Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Nell’udienza del 14 marzo 2003 il procuratore presente per il ricorrente ha precisato le proprie conclusioni che sono state formulate nel verbale di udienza medesima a cui si rinvia per speditezza ai fini dell’esame delle conclusioni stesse.

SVOLGIMENTO DEL PROCCESSO

Con ricorso depositato in data 19 giugno 2002 nella cancelleria di questo ufficio, la sig.ra C.M. ha esposto che da parte della Prefettura di Massa Carrara è stata rilasciata, a seguito del ricorso amministrativo intrapreso dalla sig.ra C. L.M. stessa, ordinanza ingiunzione con la quale è stato intimato a quest’ultima il pagamento della somma pari a euro 131,20 (oltre spese) a titolo di sanzione amministrativa per violazione delle disposizioni dell’art. 158 primo comma del C.d.S. in quanto in data 25 agosto 2001 alle ore 22,15 la vettura targata… di proprietà della C. si trovava in sosta sul marciapiede del viale Vespucci di Massa.
Secondo gli accertamenti svolti dalla polizia Municipale di Massa richiamati dalla Prefettura nella propria ordinanza ingiunzione impugnata, la C. ha chiesto nel proprio ricorso l’annullamento del provvedimento prefettizio suddetto facendo presente in primo luogo che la notificazione del verbale di contestazione degli agenti municipali in ordine all’infrazione in questione è viziata di nullità in quanto carente della relazione di notificazione sull’originale e copia notificata ai fini delle disposizioni del codice di procedura civile per mancanza del nominativo del destinatario, della data e della sottoscrizione del funzionario dell’Amministrazione.
A seguito del deposito in cancelleria del ricorso da parte della C. è stata fissata con decreto di questo Giudice di Pace la data dell’udienza di comparizione delle parti con invito per la Prefettura di Massa e Carrara alla produzione della documentazione inerente alla infrazione in trattazione.
La Prefettura ha depositato la documentazione richiesta.
Riconosciuta la causa matura per la decisione è stata fissata l’udienza di precisazione delle conclusioni e discussione della causa stessa per la data del 12.03.2003.
In quest’ultima udienza il procuratore presente per il ricorrente ha precisato le conclusioni come sopra esposto e la causa è stata trattenuta in decisione previa lettura nell’udienza medesima del dispositivo della presente sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In accoglimento del ricorrente della C. avverso l’ordinanza ingiunzione della Prefettura di Massa Carrara, va annullata l’ordinanza medesima per tutte quante le motivazioni di seguito esposte. Dall’esame del verbale di accertamento dell’infrazione inviato alla C. L.M. a mezzo servizio postale come risulta agli atti di causa si osserva che è stata omessa integralmente (sull’originale e sulla copia) la relazione di notificazione per mancanza del nominativo dell’agente notificatore nonché del destinatario, della data delle operazioni di notificazione ed in particolar modo della sottoscrizione del notificatore stesso. Poiché le operazioni di notificazione del verbale di contestazione devono essere svolte secondo le modalità fissate dalle norme del codice di procedura civile, in ottemperanza alla disposizione degli art. 14-4 comma della legge 689/81 e art. 201 terzo comma del C.d.S., si deve riconoscere che, tenite presenti le disposizioni degli artt. 148 e 149 c.p.c., la notificazione del verbale di contestazione dell’infrazione alla C. è inficiato da vizi di nullità o inesistenza giuridica insanabile derivante dalla assoluta mancanza di certificazione delle operazioni di notificazione dell’atto in questione. Non sussiste, pertanto, la prova della contestazione della violazione da parte della Pubblica Amministrazione autorizzata per legge.
Ora, è opportuno mettere in evidenza che la radicale nullità dell’atto originario si estende a tutti quanti gli atti successivi che hanno fatto parte del procedimento amministrativo fino al provvedimento finale adottato dalla Prefettura di Massa Carrara con l’ordinanza ingiunzione del 29.04.2002 nei confronti della ricorrente C. L.M. restando l’ordinanza prefettizia medesima viziata per nullità derivata per carenza del presupposto essenziale e cioè della previa notificazione del verbale di contestazione dell’infrazione all’interessato. Tenuto conto di quanto sopra, si rileva infine che il successivo esame del merito della causa resta precluso per la definizione della suddetta questione rituale che è preliminare ed ogni ulteriore indagine della causa. In accoglimento del ricorso della C., l’ordinanza impugnata deve essere annullata con conseguente cessazione di tutti quanti gli effetti.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza.
E così.

P.Q.M.

Il Giudice di pace adito definitivamente pronunciando nel presente grado di giudizio:
1)dispone l’annullamento con effetti ex nunc (o retroatttiva) dell’ordinanza ingiunzione prt. N. 366/2002 S. dep. Rilasciata in data 29 aprile 2002 dalla Prefettura di Massa Carrara con la quale è stato ingiunto il pagamento della somma pari a euro 131,20 a titolo di sanzione amministrativa (oltre spese) nei confronti della ricorrente C. L.M. per violazione delle norme del C.d.S. accerta dalla Polizia municipale di Massa.
2)La Prefettura di Massa Carrara è tenuta altresì al rimborso delle spese processuali in favore della ricorrente suindicata, che liquida nella complessiva somma pari a euro 441,56 di cui euro 15,49 per spese, euro 129,11 per diritti, euro 258,23 per onorari ed euro 38,73 per spese generali pari al 10% su diritti ed onorari oltre IVA e CAP come per legge.

Massa 12.03.2003


Il Giudice di Pace
Avv. Sauro Bracaloni

Sabato, 20 Dicembre 2003
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