cinture sicurezza - accertamento a seguito di sinistro stradale - sono indispensabili le motivazioni Giudice di Pace di Partanna n. 10/2002, 8 Gennaio 2002 Testo IusOnDemand@:
chiediamo solo di citare la fonte ! www.ricercagiuridica.com n. 10/2002 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PARTANNA Il Giudice di Pace di Partanna avv. Francesco CANNIA ha emesso la seguente SENTENZA Nella causa civile n° 183/2001 R.G.A.C. promossa DA D. A. e G., residenti in Partanna ed ivi elettivamente domiciliati Via Vittorio Emanuele n. 31 presso lo studio dell’avv. Gianni Caracci che li rappresenta e difende per procura a margine del ricorso RICORRENTE CONTRO PREFETTURA di Trapani, in persona del Prefetto pro tempore, domiciliato in Trapani presso i locali di residenza istituzionale RESISTENTE avente ad oggetto: opposizione ex art. 22 L. 689/81. Conclusioni: Per i ricorrenti: annullare il verbale n.1467050 redatto dai Carabinieri della Stazione di Partanna per violazione di legge, eccesso di potere e difetto dei presupposti formali e di fatto. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 6/10/2001, A. e G. D., nelle rispettive qualità di proprietario e di obbligato in solido, proponevano opposizione contro il verbale n.1467050, redatto l’8/8/2001 dai Carabinieri di Partanna, notificato il 11/9/2001, con il quale i ricorrenti venivano contravvenzionati ex art.172 C.d.S. per non avere fatto uso della cintura di sicurezza in occasione di un sinistro stradale avvenuto a Partanna il 6/8/2001. Deducevano in proposito i ricorrenti la nullità del verbale perché carente delle necessarie indicazioni circa le modalità per pervenire al pagamento in misura ridotta, perché la violazione non era stata immediatamente contestata sul luogo del sinistro ed infine per la arbitrarietà delle conclusioni alle quali erano pervenuti i verbalizzanti che avevano desunto il mancato uso della cintura di sicurezza dalla ubicazione delle ferite. La Prefettura regolarmente avvisata della opposizione in corso, invitava i Carabinieri della Stazione di Partanna a depositare presso l’ufficio di Cancelleria dell’intestato Giudice di Pace la documentazione di cui all’art.22 L.689/81. Ciò però non avveniva anche dopo il rinvio della udienza di prima comparizione. All’udienza dell’ 8/1/2002, precisate le conclusioni, la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo letto nella pubblica udienza. MOTIVI DELLA DECISIONE L’opposizione è fondata e deve essere accolta. Nessun elemento probatorio è stato fornito dai verbalizzanti per dimostrare che effettivamente il ricorrente, in occasione del sinistro verificatosi il 6/8/2001 nel Comune di Partanna SP 26 Km 3,900, non indossasse la cintura di sicurezza. L’unico documento in atti (i Carabinieri di Partanna nonostante sollecitati dalla Prefettura di Trapani non hanno depositato la documentazione di cui all’art. 22 L.689/81), è rappresentato dal verbale di contestazione prodotto dal ricorrente. In esso si afferma che la violazione non è stata immediatamente contestata sul posto per assenza delle parti al momento della stesura dell’atto e che è stata dedotta dall’esame dei rilievi tecnici sul luogo del sinistro e dalla localizzazione delle ferite riportate. Sulla scorta di tali generici elementi (manca, tra l’altro, la descrizione e ubicazione delle ferite), il decidente ritiene che non sussistano elementi sufficienti a dimostrare che l’opponente si sia reso responsabile della violazione contestata. Conseguentemente in accoglimento dell’opposizione, annulla il verbale di contestazione di violazione dell’art.172 C.d.S. redatto dai Carabinieri di Partanna il 8/8/2001 serie 1996 n.1467050. Dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio. P.Q.M. Il Giudice di Pace di Partanna, definitivamente pronunziando in ordine al ricorso presentato il 6/10/2001 da D. A. e G. contro la Prefettura di Trapani, accoglie l’opposizione e annulla il verbale n.1467050 redatto il 8/8/2001 dai Carabinieri della Stazione di Partanna per la violazione dell’art.172 C.d.S. Dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio, sussistendo giusti motivi. Così deciso nell’ufficio del Giudice di Pace di Partanna. Partanna il 08 gennaio 2002 IL GIUDICE DI PACE (avv. Francesco CANNIA) IL CANCELLIERE |