GIUDICE
DI PACE DI CHIERI E’ illegittimo il provvedimento con cui il prefetto dichiara irricevibile un ricorso spedito a mezzo posta il primo giorno utile non festivo successivo a quello di scadenza del termine perentoriamente stabilito in sessanta giorni dall’art. 203 c.d.s., e, laddove, nelle more del processo, sia infruttuosamente decorso quello di cui all’art. 204 c.d.s. per la relativa decisione nel merito da parte dell’autorità amministrativa investita del gravame, vanno annullati anche tutti gli atti prodromici del procedimento sanzionatorio. Svolgimento del processo - Con ricorso depositato il 12 marzo 2001 Stocco Renzo proponeva opposizione avverso l’ordinanza-ingiunzione n.ro 786/2000 emessa dal Prefetto della Provincia di Torino in data 9 gennaio 2001 con cui veniva dichiarato irricevibile, perché presentato oltre i termini di cui all’art. 203 c.d.s., il ricorso avverso il verbale n.ro 189 emesso dal Comune di Chieri (TO) per la violazione dell’art. 142 nono comma D.L. 285/92 accertata dagli Agenti della Polizia Municipale di detto Comune in data 24 gennaio 2000. Il ricorrente assume che il ricorso è stato proposto tempestivamente perché il verbale che contestava detta violazione è stato notificato al ricorrente in data 29 marzo 2000 ed il ricorso è stato inviato per posta in data 29 maggio 2000 ultimo giorno utile cadendo il giorno 28 maggio 2000 in un giorno festivo. All’udienza del 26 giugno 2001 compare il delegato del ricorrente che ripropone i motivi del ricorso e non compare nessuno per il resistente, che si era regolarmente costituito provvedendo anche al deposito degli atti. Esaurite le incombenze istruttorie, e precisate le conclusioni come in atti, il Giudice di pace letti gli stessi pronuncia sentenza dando immediata lettura del dispositivo. Motivi della decisione - Ai fini della precisione appare necessario premettere che lo scopo per cui sono concessi, dal C.d.s., termini perentori per esperire il rimedio prefettizio o giudiziario è quello di assicurare certezza all’azione amministrativa e pertanto atto legittimo può essere annullato o modificato solamente entro il tempo concesso dopo di questo, se ciò non è avvenuto l’atto non è più suscettibile di sindacato da parte dell’autorità adita. Il termine di 60 giorni previsto dall’art. 203 D.L. 285/92 per proporre, al prefetto, il ricorso avverso il verbale con cui si contesta una violazione delle norme del c.d.s. decorre dal giorno della notificazione dell’atto amministrativo ed è, come già detto, perentorio per cui non può essere sospeso o interrotto, salvo per un errore scusabile, se non per espressa previsione legislativa. Naturalmente, come per tutti i termini perentori amministrativi (e questo principio è di portata generale), se questo termine scade in un giorno festivo esso è prorogato al primo giorno successivo non festivo. In questo caso il verbale di contestazione della violazione dell’art. 142 nono comma è stato notificato al ricorrente il 29 marzo 2000 ed il termine scadeva il giorno 28 maggio 2000 giorno festivo. Il ricorso è stato proposto, ex art. 388 D.P.R. 295/92, al Prefetto della Provincia di Torino a mezzo del servizio postale il 29 maggio 2000 e quindi entro i termini previsti dall’art. 203 D.L. 285/92. Si deve pertanto accogliere il ricorso de quo perché fondato ed annullare il provvedimento prefettizio de quo e rilevando che, comunque questo provvedimento non potrebbe essere riemesso entro i termini previsti dall’art. 204 c.d.s. si devono annullare anche tutti gli atti prodromini relativi al procedimento sanzionatorio da cui è scaturita l’ordinanza-ingiunzione per ciò è causa. Visto l’art. 92 c.p.c., e ritenuto che esistano i giusti motivi previsti, le spese legali vengono interamente compensate tra le parti. [RV0202] |