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Fermo dell’autovettura sostenendo l’esistenza di un mancato pagamento di un carico scaduto portato da cartella esattoriale - ammesso ricorso cautelare d’urgenza avverso il provvedimento - TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE

Da "Altalex"

Fermo dell’autovettura sostenendo l’esistenza di un mancato pagamento di un carico scaduto portato da cartella esattoriale - ammesso ricorso cautelare d’urgenza avverso il provvedimento - TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE


Proc. n. 19/2003 R.G. Proc Spcc.

TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE

Prima Sezione Civile


Il GD

sciogliendo la riserva di cui al verbale che precede;

letti gli atti del procedimento in epigrafe emarginato, avente ad oggetto:

l’istanza cautelare ex art. 700 c.p.c., volta ad ottenere la revoca del fermo amministrativo;

tra: M. A., rappresentato e difeso dall’avv. Michele Laperuta, presso il cui studio elettivamente domicilia in Pagani al Corso E. Padovano, 82;

e E.T.R. s.p.a. Servizio Riscossione Tributi di Salerno, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv. G. F. e A. G. , presso lo studio di quest’ultimo elettivamente domiciliato in Nocera Inferiore alla via ----------;


OSSERVA


Va, subito, precisato che la sussistenza della legittimazione passiva dell’ente convenuto, quale concessionario di servizio pubblico, nominato commissario governativo per il servizio di riscossione dei tributi nell’ambito provinciale di Salemo, va verifìcata alla luce della disposizione generale contenuta nell’ari 100 c.p.c.; per cui, laddove la lite instaurata non concerna esclusivamente la regolarità e validità degli atti esecutivi, relativi alla esazione della somma ingiunta dalla cartella esattoriale, ma la sussistenza dello stesso potere impositivo, per cause originarie e/o sopravvenute che escludano la debenza del tributo in contestazione, la legittimazione, passiva va ravvisata in capo all’ente pubblico impositore (cfr. Cass. Civ. sez. I, 07/12/2001, n. 15499;Cass. Civ. sez. III, 09/04/ 001. n 5277).

Tuttavia, sebbene l’azione di merito ipotizzarle, nel caso di specie, sia quella di cui agli agli artt. 22 e 23 1. 689/1981 - oltre che quella di risarcimento del danno provocato dalla illegittima attività della p.a. - dalla documentazione versata in atti e dalla stessa produzione dell’ente convenuto non è dato affatto evincere quale sia l’ente pubblico che ha irrogato la sanzione amministrativa o ha, comunque, imposto il tributo rimasto invaso; per cui la legittimazione passiva, allo stato, deve essere ravvisata solo nei confronti l’ente deputato alla riscossione.

Venendo, quindi, al merito della vicenda in esame deve pure dirsi che, ad onta di quanto affermato in ricorso, la normativa legittimante la cautela "speciale’’ in contestazione sussiste e, segnatamente, deve ravvisarsi nell’ari. 86 DPR 602/1986, così come modificato dall’art. 1 let. q) del D. L.vo 193/2001, così come integrato dal decreto del Ministro delle Finanze espressamente richiamato dalla norma in commento.

Ciò nondimeno, il ricorso nel merito fondato e va accolto per quanto di ragione.

Invero, l’ente convenuto nel costituirsi non ha prodotto alcun atto amministrativo o documentazione da cui poter inferire la legittimità della procedura di esazione intrapresa e nel cui ambito la misura cautelare del fermo, disposta in via di autotutela,veniva adottata; non essendo dato conoscere neanche la "natura" e, in particolare, il fondamento e presupposto della imposizione del tributo a cautela del quale il fermo medesimo veniva disposto.

Di tal che l’azione di merito ipotizzabile deve essere necessariamente duplice, essendo illegittimo sotto duplice profilo il provvedimento impugnato.

In effetti, laddove la somma ingiunta trovasse il suo presupposto e antecedente logico giuridico in una sanzione amministrativa rimasta inevasa, l’ente convenuto avrebbe dovuto dar prova di aver proceduto alla contestazione della violazione amministrativa e alla notifica della cartella esattoriale entro i termini all’uopo stabiliti dalla L. 689/81 o dal D. L. vo 285/92, condizioni imprescindibili per una legittima imposizione della somma oggetto dell’imposizione; ma vi è di più, seppure il tributo dovesse trovare il suo fondamento e presupposto in altra normativa - così come pure osservato dal ricorrente - l’E.T.R. convenuto avrebbe dovuto dar prova di aver effettuato gli adempimenti di cui all’alt. 50 del DPR 602/1973, giacchè l’art. 1 lett. q) del D. L.vo 193/2001 dispone : "...decorso inutilmente il termine di cui all’ari. 50, 1° comma, il concessionario può disporre il fermo dei beni mobili...", chiaramente lasciando evincere che l’invano spirare del predetto termine si ponga come condizione legittimante la cautela de quo.

Ne avrebbe potuto altrimenti opinarsi data la natura cautelare del fermo in parola che, perciò, può essere disposto solo laddove il concessionario abbia inutilmente richiesto il pagamento del tributo; non potendo venire in rilievo alcuna esigenza cautelare da soddisfare, senza il perdurante inadempimento dell’obbligato.

A tal proposito, del tutto priva di pregio si appalesa l’eccezione sollevata dall’ente concessionario, che ha lamentato la definitività del tributo, per non essere stata proposta opposizione nei termini di legge; infatti, il vizio procedimentale contestato nell’atto introduttivo consiste proprio nella mancanza di qualsivoglia ingiunzione di pagamento anteriore alla notifica del fermo amministrativo in questione; nè l’ente convenuto medesimo, in adempimento dell’onus probandi su di lui gravante, ha dato dimostrazione di aver fatto precedere la cautela in discussione da idonea intimazione di pagamento ex art. 50 DPR 602/1973 richiesta. Ne deriva che, deve ritenersi sussistente il fumus boni iuris della pretesa in questa sede azionata.

Quanto al periculum in mora deve senz’altro ritenersi sussistente per gli ampi margini di "autotutela" che la legge riconosce sianche in capo al concessionario di pubblico servizio di riscossione e che, perciò, vede il privato in una posizione di "soggezione" tale da essere sottoposto a misura cautelare di fermo anche laddove l’ente imposistore non ha provveduto a richiedere il pagamento del tributo nelle forme ex lege prescritte nè ha lasciato precedere "tale fermo dall’inutile decorso del termine ex art. 50, 1° com. DPR 602/1973, sì come dall’art. 86 DPR 602/1973, così come modificato dall’art 1 del D. L.vo 193/2001, stabilito.

Le spese di lite, stante il disposto dell’ari 669-sexies c.p.c., devono essere demandate alla statuizione di merito.

Letti gli arti 669-bis - 700 c.p.c.;


PQM


Accoglie il ricorso in oggetto specificato e per l’effetto dispone la revoca del fermo amministrativo

dell’autovettura ALFA ROMEO ...TG .... di proprietà di M. A. residente in via ..., Pagani (SA).

Ordina all’ente concessionario del pubblico servizio di riscossione per la provincia di Salemo E.Tr. s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t, di procedere alla cancellazione dello stesso e ad ogni provvedimento consequenziale.

Assegna il termine di giorni venti per l’inizio del giudizio di merito.

Spese al definitivo

Si comunichi.

Nocera Inferiore, lì 17/02/2003

II G.D.
Dr. M. D’Avino

Depositata il 4/3/03

Venerdì, 14 Febbraio 2003
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