La
P.A. la quale si rifiuti di accogliere l’istanza di revoca d’ufficio
di contravvenzione per violazione dell’art. 146 c.s., nonostante
l’evidenza dei fatti e benché sia palese l’illegittimità
della stessa, è tenuta al risarcimento del danno patrimoniale
ed esistenziale subiti dall’esecutato in conseguenza dei disagi
da questo subiti a seguito delle procedura suddetta.
Svolgimento
del processo - Con atto di citazione regolarmente notificato, i
sig.ri Gian Antonio Pace e Luca Melideo convenivano in giudizio il Comune
di Bologna in persona del Sindaco Giorgio Guazzaloca o del sindaco pro-tempore,
per sentirlo condannare al pagamento in favore del sig. Luca Melideo
della somma di lire 24.800 a titolo di risarcimento di danno patrimoniale
nonché della somma di lire 150.000 a titolo di risarcimento di
danno esistenziale ed in favore del sig. Gian Antonio Pace della somma
di lire 300.000 a titolo di risarcimento di danno esistenziale ovvero,
per entrambi, di altra somma ritenuta di giustizia nei limiti comunque
di lire 2.000.000..
Precisavano gli attori che in data 22 febbraio 1999 e 9 marzo 1999 venivano
elevate al sig. Melideo due contravvenzioni per violazione dell’art.
146 c.d.s., perché con la propria autovettura viaggiava "su
corsia preferenziale, con veicolo non autorizzato". "Non contestate
perché l’accertatore non era provvisto di segnale distintivo".
In entrambi i casi l’attore trasportava il sig. Pace, il quale,
essendo portatore di handicap, era in possesso di regolare contrassegno
di cui al D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 portante il n. HI/3642 con
scadenza 22 febbraio 2004 (doc. 1) regolarmente esposto. Gli attori
ritenendo le contravvenzioni illegittime si recavano al Comando dei
Vigili Urbani per chiederne l’annullamento, nonostante i gravi
disagi per poter esporre le proprie doglianze in particolare per il
sig. Pace, il quale, non potendo accedere agli uffici privi di accesso
per i portatori di handicap, si vedeva costretto a rilasciare le proprie
dichiarazioni sul marciapiede antistante la sede del Corpo in via Castiglione
7. Nonostante l’evidenza dei fatti i Vigili Urbani si rifiutavano
di accogliere l’istanza di revoca d’ufficio delle due contravvenzioni
benché fosse palese l’illegittimità delle stesse
- accertate, tra l’altro, senza la contestazione immediata
- costringendo così il sig. Melideo a ricorrere al prefetto
per veder accogliere le proprie richieste. Il prefetto di Bologna infatti
con ordinanze n. 3930/99 e 4794/99, disponeva l’archiviazione dei
due procedimenti. Gli attori ritenendo che il comportamento del comune
avesse provocato loro danni di natura sia patrimoniale che esistenziale,
proponevano azione per il risarcimento ai sensi dell’art. 2043
c.c., oltre alle spese di causa. All’udienza del 13 novembre 2000
si costituiva il Comune di Bologna chiedendo il rigetto delle domande
attoree perché infondate. Il particolare il Comune di Bologna
sottolineava che le contravvenzioni erano state accertate dagli ausiliari
del traffico nel pieno rispetto delle norme che regolano l’attività
del c.d.s., perciò allo stesso non potevano attribuirsi alcuna
responsabilità dal fatto illecito, in mancanza di elementi soggettivi,
quanto meno determinati dalla colpa, anche a prescindere dalla riscontrata
illegittimità dei provvedimenti amministrativi in oggetto. Veniva
espletato l’interrogatorio libero del sig. Gian Antonio Pace, il
tentativo di conciliazione che dava esito negativo ed ammessa la integrazione
delle prove documentali. Precisate le conclusioni come in epigrafe,
dopo la discussione, per la quale le parti dichiaravano di riportarsi
ai rispettivi atti e memorie, la causa era trattenuta in decisione all’udienza
del 5 dicembre 2000. Motivi della decisione - Le domande proposte
dagli attori appaiono fondate e vengono accolte per i motivi sotto precisati.
Oggetto della presente causa è, quanto a Luca Melideo, il risarcimento
di danni patrimoniali ed esistenziali e, quanto a Gian Antonio Pace,
il risarcimento di danni esistenziali determinati dal comportamento
dei Vigili Urbani di Bologna in conseguenza delle due contravvenzioni
accertate il 22 febbraio 1999 e 9 marzo 1999 con i verbali n. 335062-86
e 826902-74. Come gli attori hanno ben evidenziato nel proprio atto
introduttivo, la presente causa non ha come oggetto la dichiarazione
della illegittimità delle due contravvenzioni, peraltro già
accertata in sede amministrativa dal Prefetto della Provincia di Bologna
con conseguente archiviazione dei due verbali impugnati, quanto l’accertamento
delle responsabilità della pubblica amministrazione per i danni
lamentati dagli attori. L’autorità amministrativa, infatti,
tempestivamente informata dei fatti, si è rifiutata di intervenire
annullando i due verbali come era nel suo potere-dovere, di fatto costringendo
la persona contravvenzionata ad agire in sede amministrativa per la
tutela dei propri diritti. Tutto ciò ha comportato evidenti danni
non solo al sig. Melideo cui i due verbali sono stati intestati, ma
anche al sig. Pace, il quale in entrambi i casi era trasportato sull’autovettura
del Melideo con regolare permesso di transitare anche sulle corsie preferenziali,
essendo portatore di handicap. L’iter percorso dagli attori per
ottenere l’archiviazione dei due verbali ha evidenziato la mancanza
di diligenza ed anzi il più totale disinteresse della pubblica
amministrazione di fronte alle legittime contestazioni dei richiedenti.
Parte convenuta non contesta quanto asserito dagli attori ma rileva
la perfetta legittimità di comportamento degli agenti accertatori
con ciò escludendo ogni sua responsabilità per i danni
lamentati dagli attori. La tesi non è accoglibile. Non può
certo addossarsi al cittadino la conseguenza della mancata contestazione
immediata delle due contravvenzioni. Quale difesa infatti il Melideo
avrebbe potuto, a posteriori, opporre, dal momento che il permesso del
sig. Pace, essendo personale e non legato a particolari esigenze (quali
ad esempio cure mediche, interventi, accesso ai vari enti ospedalieri
e simili) bensì per una normale vita di relazione, nel caso in
cui questi intendesse salire in auto anche per una normale "passeggiata"?
Non avrebbe certo potuto né dimostrare, dopo vari mesi, che la
vetrofania richiesta era regolarmente esposta e tanto meno che egli
era trasportato sull’auto, all’epoca delle due contravvenzioni.
Del resto quale utilità in pratica potrebbe derivare al titolare
del particolare permesso se, di fatto, ciò gli fosse impedito
da vicende come quelle verificatesi il 22 febbraio 1999 o il 9 marzo
1999? Nessuna. E’ del tutto irrilevante sottolineare, come fa parte
convenuta, abbiano agito in perfetta corrispondenza con le norme di
legge nel momento in cui non effettuavano la contestazione immediata,
essendo, nei due casi particolari, l’accertamento non completo.
Poiché l’Autorità amministrativa era perfettamente
in grado a fronte delle dichiarazioni fornite dagli attori e con il
semplice controllo della documentazione in loro possesso, di valutare
la fondatezza delle richieste, ben avrebbero potuto e dovuto agire in
autotutela annullando le due contravvenzioni, se non altro per mancanza
della prova della sussistenza delle violazioni contestate. Il rifiuto
della pubblica amministrazione ha comportato pertanto danni nei confronti
del sig. Luca Melideo determinati dal conseguente stato di frustrazione
e disagio che ne è derivato, senza dimenticare il disagio per
il grave dispendio di tempo ed energie necessarie per le proprie difese,
essendo egli consapevole delle proprie buone ragioni. Egualmente tale
rifiuto ha comportato conseguenze, anche più gravi, per la salute
del sig. Gian Antonio Pace, finendo per renderlo così incerto
del proprio diritto da convincerlo a non usarlo più almeno fino
al doppio provvedimento di archiviazione. Per tali motivi questo Giudice,
in applicazione dell’art. 2043 c.c. dichiara tenuto a conseguentemente
condanna il Comune di Bologna in persone del Sindaco pro-tempore, al
pagamento in favore di Luca Melideo della somma di lire 174.800 a titolo
di risarcimento del danno patrimoniale ed esistenziale ed al pagamento
in favore di Gian Antonio Pace della somma di lire 300.000 a titolo
di risarcimento del danno esistenziale, equitativamente determinato.
Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo secondo
le tabelle vigenti della T.P., ritenendole congrue, seguono la soccombenza.
Per questi motivi il Giudice di pace di Bologna, definitivamente pronunciando
con giudizio di equità, sulla domanda proposta da Luca Melideo
e Gian Antonio Pace contro il comune di Bologna, in persona del Sindaco
pro-tempore ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e
respinta così decide: dichiara tenuta e, conseguentemente, condanna
parte convenuta al pagamento in favore di Luca Melideo della somma di
lire 174.800 ed al pagamento in favore di Gian Antonio Pace della somma
di lire 300.000 a titolo di risarcimento danni ex art. 2043 c.c.; condanna
parte convenuta al pagamento in favore degli attori delle spese di causa
liquidate in complessive lire 492.000 di cui lire 50.000 per spese,
lire 162,000 per competenze e lire 280.000 per onorari oltre Iva e Cpa
se ripetibili per legge e successive occorrende. [RV0302]