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GIUDICE DI PACE DI BOLOGNA 8 febbraio 2001 - Depenalizzazione - Accertamento delle violazioni amministrative - Contestazione - Revoca d’ufficio per illegittimità di contravvenzione ex art. 146 c.s. - Rifiuto della P.A. - Risarcimento del danno patrimoniale ed esistenziale - Sussistenza.

GIUDICE DI PACE DI BOLOGNA
8 febbraio 2001

Depenalizzazione - Accertamento delle violazioni amministrative - Contestazione - Revoca d’ufficio per illegittimità di contravvenzione ex art. 146 c.s. - Rifiuto della P.A. - Risarcimento del danno patrimoniale ed esistenziale - Sussistenza. 


La P.A. la quale si rifiuti di accogliere l’istanza di revoca d’ufficio di contravvenzione per violazione dell’art. 146 c.s., nonostante l’evidenza dei fatti e benché sia palese l’illegittimità della stessa, è tenuta al risarcimento del danno patrimoniale ed esistenziale subiti dall’esecutato in conseguenza dei disagi da questo subiti a seguito delle procedura suddetta.

Svolgimento del processo - Con atto di citazione regolarmente notificato, i sig.ri Gian Antonio Pace e Luca Melideo convenivano in giudizio il Comune di Bologna in persona del Sindaco Giorgio Guazzaloca o del sindaco pro-tempore, per sentirlo condannare al pagamento in favore del sig. Luca Melideo della somma di lire 24.800 a titolo di risarcimento di danno patrimoniale nonché della somma di lire 150.000 a titolo di risarcimento di danno esistenziale ed in favore del sig. Gian Antonio Pace della somma di lire 300.000 a titolo di risarcimento di danno esistenziale ovvero, per entrambi, di altra somma ritenuta di giustizia nei limiti comunque di lire 2.000.000..
Precisavano gli attori che in data 22 febbraio 1999 e 9 marzo 1999 venivano elevate al sig. Melideo due contravvenzioni per violazione dell’art. 146 c.d.s., perché con la propria autovettura viaggiava "su corsia preferenziale, con veicolo non autorizzato". "Non contestate perché l’accertatore non era provvisto di segnale distintivo". In entrambi i casi l’attore trasportava il sig. Pace, il quale, essendo portatore di handicap, era in possesso di regolare contrassegno di cui al D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 portante il n. HI/3642 con scadenza 22 febbraio 2004 (doc. 1) regolarmente esposto. Gli attori ritenendo le contravvenzioni illegittime si recavano al Comando dei Vigili Urbani per chiederne l’annullamento, nonostante i gravi disagi per poter esporre le proprie doglianze in particolare per il sig. Pace, il quale, non potendo accedere agli uffici privi di accesso per i portatori di handicap, si vedeva costretto a rilasciare le proprie dichiarazioni sul marciapiede antistante la sede del Corpo in via Castiglione 7. Nonostante l’evidenza dei fatti i Vigili Urbani si rifiutavano di accogliere l’istanza di revoca d’ufficio delle due contravvenzioni benché fosse palese l’illegittimità delle stesse - accertate, tra l’altro, senza la contestazione immediata - costringendo così il sig. Melideo a ricorrere al prefetto per veder accogliere le proprie richieste. Il prefetto di Bologna infatti con ordinanze n. 3930/99 e 4794/99, disponeva l’archiviazione dei due procedimenti. Gli attori ritenendo che il comportamento del comune avesse provocato loro danni di natura sia patrimoniale che esistenziale, proponevano azione per il risarcimento ai sensi dell’art. 2043 c.c., oltre alle spese di causa. All’udienza del 13 novembre 2000 si costituiva il Comune di Bologna chiedendo il rigetto delle domande attoree perché infondate. Il particolare il Comune di Bologna sottolineava che le contravvenzioni erano state accertate dagli ausiliari del traffico nel pieno rispetto delle norme che regolano l’attività del c.d.s., perciò allo stesso non potevano attribuirsi alcuna responsabilità dal fatto illecito, in mancanza di elementi soggettivi, quanto meno determinati dalla colpa, anche a prescindere dalla riscontrata illegittimità dei provvedimenti amministrativi in oggetto. Veniva espletato l’interrogatorio libero del sig. Gian Antonio Pace, il tentativo di conciliazione che dava esito negativo ed ammessa la integrazione delle prove documentali. Precisate le conclusioni come in epigrafe, dopo la discussione, per la quale le parti dichiaravano di riportarsi ai rispettivi atti e memorie, la causa era trattenuta in decisione all’udienza del 5 dicembre 2000. Motivi della decisione - Le domande proposte dagli attori appaiono fondate e vengono accolte per i motivi sotto precisati. Oggetto della presente causa è, quanto a Luca Melideo, il risarcimento di danni patrimoniali ed esistenziali e, quanto a Gian Antonio Pace, il risarcimento di danni esistenziali determinati dal comportamento dei Vigili Urbani di Bologna in conseguenza delle due contravvenzioni accertate il 22 febbraio 1999 e 9 marzo 1999 con i verbali n. 335062-86 e 826902-74. Come gli attori hanno ben evidenziato nel proprio atto introduttivo, la presente causa non ha come oggetto la dichiarazione della illegittimità delle due contravvenzioni, peraltro già accertata in sede amministrativa dal Prefetto della Provincia di Bologna con conseguente archiviazione dei due verbali impugnati, quanto l’accertamento delle responsabilità della pubblica amministrazione per i danni lamentati dagli attori. L’autorità amministrativa, infatti, tempestivamente informata dei fatti, si è rifiutata di intervenire annullando i due verbali come era nel suo potere-dovere, di fatto costringendo la persona contravvenzionata ad agire in sede amministrativa per la tutela dei propri diritti. Tutto ciò ha comportato evidenti danni non solo al sig. Melideo cui i due verbali sono stati intestati, ma anche al sig. Pace, il quale in entrambi i casi era trasportato sull’autovettura del Melideo con regolare permesso di transitare anche sulle corsie preferenziali, essendo portatore di handicap. L’iter percorso dagli attori per ottenere l’archiviazione dei due verbali ha evidenziato la mancanza di diligenza ed anzi il più totale disinteresse della pubblica amministrazione di fronte alle legittime contestazioni dei richiedenti. Parte convenuta non contesta quanto asserito dagli attori ma rileva la perfetta legittimità di comportamento degli agenti accertatori con ciò escludendo ogni sua responsabilità per i danni lamentati dagli attori. La tesi non è accoglibile. Non può certo addossarsi al cittadino la conseguenza della mancata contestazione immediata delle due contravvenzioni. Quale difesa infatti il Melideo avrebbe potuto, a posteriori, opporre, dal momento che il permesso del sig. Pace, essendo personale e non legato a particolari esigenze (quali ad esempio cure mediche, interventi, accesso ai vari enti ospedalieri e simili) bensì per una normale vita di relazione, nel caso in cui questi intendesse salire in auto anche per una normale "passeggiata"? Non avrebbe certo potuto né dimostrare, dopo vari mesi, che la vetrofania richiesta era regolarmente esposta e tanto meno che egli era trasportato sull’auto, all’epoca delle due contravvenzioni. Del resto quale utilità in pratica potrebbe derivare al titolare del particolare permesso se, di fatto, ciò gli fosse impedito da vicende come quelle verificatesi il 22 febbraio 1999 o il 9 marzo 1999? Nessuna. E’ del tutto irrilevante sottolineare, come fa parte convenuta, abbiano agito in perfetta corrispondenza con le norme di legge nel momento in cui non effettuavano la contestazione immediata, essendo, nei due casi particolari, l’accertamento non completo. Poiché l’Autorità amministrativa era perfettamente in grado a fronte delle dichiarazioni fornite dagli attori e con il semplice controllo della documentazione in loro possesso, di valutare la fondatezza delle richieste, ben avrebbero potuto e dovuto agire in autotutela annullando le due contravvenzioni, se non altro per mancanza della prova della sussistenza delle violazioni contestate. Il rifiuto della pubblica amministrazione ha comportato pertanto danni nei confronti del sig. Luca Melideo determinati dal conseguente stato di frustrazione e disagio che ne è derivato, senza dimenticare il disagio per il grave dispendio di tempo ed energie necessarie per le proprie difese, essendo egli consapevole delle proprie buone ragioni. Egualmente tale rifiuto ha comportato conseguenze, anche più gravi, per la salute del sig. Gian Antonio Pace, finendo per renderlo così incerto del proprio diritto da convincerlo a non usarlo più almeno fino al doppio provvedimento di archiviazione. Per tali motivi questo Giudice, in applicazione dell’art. 2043 c.c. dichiara tenuto a conseguentemente condanna il Comune di Bologna in persone del Sindaco pro-tempore, al pagamento in favore di Luca Melideo della somma di lire 174.800 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale ed esistenziale ed al pagamento in favore di Gian Antonio Pace della somma di lire 300.000 a titolo di risarcimento del danno esistenziale, equitativamente determinato. Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo secondo le tabelle vigenti della T.P., ritenendole congrue, seguono la soccombenza. Per questi motivi il Giudice di pace di Bologna, definitivamente pronunciando con giudizio di equità, sulla domanda proposta da Luca Melideo e Gian Antonio Pace contro il comune di Bologna, in persona del Sindaco pro-tempore ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta così decide: dichiara tenuta e, conseguentemente, condanna parte convenuta al pagamento in favore di Luca Melideo della somma di lire 174.800 ed al pagamento in favore di Gian Antonio Pace della somma di lire 300.000 a titolo di risarcimento danni ex art. 2043 c.c.; condanna parte convenuta al pagamento in favore degli attori delle spese di causa liquidate in complessive lire 492.000 di cui lire 50.000 per spese, lire 162,000 per competenze e lire 280.000 per onorari oltre Iva e Cpa se ripetibili per legge e successive occorrende. [RV0302]

Venerdì, 11 Aprile 2003
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