REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.
466/03 REG.DEC.
Il
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione
ha pronunciato la seguente
decisione
A) sul ricorso in appello n. 2326/2002 proposto dal Comune di Varallo,
in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti
Paolo Monti, Giuseppe Greppi e Nicolò Paoletti ed elettivamente
domiciliato presso quest’ultimo in Roma, Via Barnaba Tortolini n.34;
CONTRO
la Cisa s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata
e difesa dagli Avv.ti Pierangelo Scacchi ed Enrico Dante ed elettivamente
domiciliata presso quest’ultimo in Roma, Via Lucrezio Caro n.12;
E NEI CONFRONTI
della Sipea s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giuseppe C. Salerno ed Enrico Romanelli
ed elettivamente domiciliata presso quest’ultimo in Roma, Viale Giulio
Cesare n. 14;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte,
Sez. II, n.2243/01 in data 25.10/30.11.2001;
B) sul ricorso in appello n. 2327/2002 proposto dal Comune di Varallo,
in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti
Paolo Monti, Giuseppe Greppi e Nicolò Paoletti ed elettivamente
domiciliato presso quest’ultimo in Roma, Via Barnaba Tortolini n.34;
CONTRO
La Tobograf s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Claudio Teruggi e Gregorio Cordelia
Maria Rita ed elettivamente domiciliata presso quest’ultimo in Roma,
P.zza Annibaliano n.23;
E NEI CONFRONTI
della Sipea s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giuseppe C. Salerno ed Enrico Romanelli
ed elettivamente domiciliata presso quest’ultimo in Roma, Viale Giulio
Cesare n. 14;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte,
Sez. II, n.2244/01 in data 25.10/30.11.2001;
Visti gli atti di appello con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Cisa s.r.l. (nel ricorso
n.2326/02), della Tobograf s.r.l. (nel ricorso n.2327/02) e della Sipea
s.r.l. (in entrambi i ricorsi);
Vista la memoria della Sipea s.r.l.;
Visti gli atti tutti delle cause;
Alla pubblica udienza del 9 luglio 2002, relatore il consigliere Carlo
Deodato, uditi i procuratori delle parti, come da verbale d’udienza;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO
Con le decisioni appellate il T.A.R. del Piemonte, in accoglimento dei
ricorsi proposti dalla Cisa s.r.l. e dalla Tobograf s.r.l., annullava
gli atti con i quali il Comune di Varallo aveva indetto una procedura
selettiva per l’affidamento in concessione del servizio di posa in opera
e manutenzione dei segnali di indicazione di attività industriali,
artigianali, commerciali, turistiche, alberghiere, territoriali e dei
luoghi di pubblico interesse ed aggiudicato tale incarico alla Sipea
s.r.l., giudicandoli illegittimi in quanto violativi dell’art.41 della
Costituzione.
Avverso tali decisioni proponeva appello il Comune di Varallo, riproponendo
le eccezioni di inammissibilità dei ricorsi originari, già
formulate in primo grado e disattese dal T.A.R., assumendo l’erroneità
delle statuizioni impugnate ed invocandone l’annullamento.
Resistevano le società iniziali ricorrenti (la Cisa s.r.l. nel
ricorso n.2326/02 e la Tobograf s.r.l. nel ricorso n.2327/02), rilevando
l’infondatezza degli appelli, difendendo il giudizio di illegittimità
dell’aggiudicazione del servizio alla Sipea s.r.l. e concludendo per
la reiezione dei ricorsi.
Si costituiva in entrambi i ricorsi la Sipea s.r.l., affidataria del
servizio, aderendo agli appelli proposti dal Comune di Varallo e concludendo
per la riforma delle decisioni impugnate.
Alla pubblica udienza del 9 luglio 2002 il ricorso veniva trattenuto
in decisione.
DIRITTO
1.- L’identità degli atti impugnati con i ricorsi proposti dinanzi
al T.A.R., e definiti con le sentenze impugnate, giustifica la riunione
degli appelli indicati in epigrafe e la trattazione congiunta delle
questioni (in larga parte coincidenti) con gli stessi introdotte.
2.- Il Comune appellante e la Sipea s.r.l. ripropongono, in via pregiudiziale,
le eccezioni di inammissibilità dei ricorsi originari, deducendo,
in particolare, il difetto di interesse in capo alle iniziali ricorrenti
ad impugnare gli atti della gara in questione e la genericità
dei motivi addotti a sostegno dei gravami.
2.1- L’infondatezza nel merito, per come appresso rilevata, dei ricorsi
proposti in primo grado dalle odierne appellate, pur non esimendo dall’esame
delle questioni di rito sopra indicate, ne consente, tuttavia, una trattazione
sintetica.
2.2- In ordine all’asserito difetto di interesse in capo alle originarie
ricorrenti alla contestazione della legittimità degli atti della
procedura preordinata all’affidamento del servizio sopra descritto,
sia in quanto rimaste estranee alla gara controversa sia in quanto prive
di validi titoli all’installazione di cartelli pubblicitari nel territorio
comunale interessato, è sufficiente rilevare che entrambe le
società appaiono titolari, in quanto operatrici nel settore dei
segnali commerciali, di un interesse processualmente rilevante a dolersi,
nella prospettazione difensiva ricavabile dall’esame degli atti introduttivi
dei giudizi di primo grado, della denunciata illegittimità degli
atti asseritamente limitativi del proprio diritto all’esercizio della
suddetta attività d’impresa.
In tale prospettiva, risulta, invero, irrilevante l’omessa partecipazione
alla gara in questione, posto che le ricorrenti non lamentano l’irregolarità
della procedura di selezione e non aspirano a conseguire l’affidamento
del servizio, ma contestano, in radice, la legittimità della
stessa concessione ad un unico soggetto, ancorchè scelto con
il metodo dell’asta pubblica, del servizio di installazione dei segnali
di indicazione, che assumono debba restare soggetto al regime autorizzatorio
ed aperto all’accesso di diversi operatori.
Non può, in definitiva, dubitarsi della sussistenza in capo alle
originarie ricorrenti dell’interesse e della legittimazione a ricorrere
contro l’affidamento, in esclusiva, alla controinteressata del servizio
sopra indicato.
2.3- Parimenti infondata va giudicata l’eccezione di inammissibilità
dei ricorsi originari in quanto asseritamente privi di censure specifiche
contro gli atti impugnati nonchè sorretti da argomentazioni generiche.
Basti, al riguardo, osservare, per negare ogni fondatezza a tale assunto,
che dalla lettura di entrambi gli atti introduttivi dei giudizi di primo
grado è dato ricavare che le ricorrenti lamentano, con chiarezza
e puntualità, la costituzione in capo alla società aggiudicataria
di un diritto di esclusiva nella gestione della segnaletica in questione,
in violazione delle norme, anche costituzionali, che tutelano la libera
concorrenza e l’iniziativa economica privata.
Anche sotto il profilo considerato, pertanto, non può dubitarsi
dell’ammissibilità dei ricorsi.
3.- Nel merito, come già rilevato, la controversia risulta circoscritta
all’esame della sussistenza dei presupposti che giustificano l’affidamento
ad un unico soggetto del servizio di installazione e manutenzione dei
segnali di indicazione in questione, con conseguente sottrazione di
tale settore economico all’attività di impresa di terzi e costituzione
di un diritto di esclusiva in capo all’aggiudicatario della gara.
3.1- Il T.A.R. ha negato la ricorrenza delle condizioni che legittimano
la concessione del servizio in questione ad un unico soggetto, giudicando
illegittimi, per violazione della norma costituzionale che garantisce
la libertà dell’iniziativa economica privata, gli atti con i
quali il Comune di Varallo ha costituito, di fatto, un monopolio nel
settore dell’installazione dei segnali.
3.2- Il Comune appellante, unitamente alla società controinteressata,
critica la correttezza di tale giudizio, assumendone l’erroneità
in quanto fondato sul falso presupposto della natura pubblicitaria dei
cartelli stradali oggetto della gara in contestazione.
Si sostiene, al riguardo, che il diverso regime, rispetto a quelli commerciali,
dei segnali di indicazione, la cui gestione risulta specificamente affidata
in concessione con i provvedimenti controversi, giustifica l’aggiudicazione
ad un unico soggetto del relativo servizio.
3.3- Le società originarie ricorrenti contestano tale tesi e
difendono il convincimento espresso dal T.A.R. in ordine all’illegittimità
della gara contestata, per violazione dell’art.41 della Costituzione.
3.4- La risoluzione della questione appena illustrata esige una preliminare
ricognizione della normativa di riferimento.
Il Codice della Strada (D. Lgs. 30 aprile 1992, n.285) ed il relativo
Regolamento di esecuzione (D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495) distinguono,
in proposito, chiaramente i segnali stradali, previsti dagli art.37
e ss. del Codice, dagli impianti pubblicitari, contemplati dall’art.23,
dettando una diversa disciplina per la loro installazione e manutenzione.
Mentre, infatti, l’art.37 riserva espressamente agli enti proprietari
delle strade e, nel caso di specie, ai Comuni l’apposizione e la manutenzione
della segnaletica stradale, tenuto conto dell’evidente funzione pubblica
assolta da quest’ultima, l’art.26 detta un regime autorizzatorio per
l’installazione degli impianti pubblicitari, attribuendo agli enti proprietari
la competenza al rilascio dei titoli necessari.
3.5- Così chiarite le differenze tra la disciplina normativa
dettata in tema di segnali stradali e quella prevista per gli impianti
pubblicitari, deve rilevarsi che non pare dubitabile la riconducibilità
della fattispecie in esame entro l’ambito applicativo degli artt.37
e ss. del Codice della Strada.
Posto, infatti, che i segnali oggetto del servizio affidato in concessione
alla Sipea risultano definiti, negli stessi atti di gara, con riferimento
all’art.134 del Regolamento di esecuzione e che i segnali turistici
e di territorio, di cui alla disposizione richiamata, sono contemplati
dall’art.39 del Codice alla lett.h) tra i segnali di indicazione, appare
evidente come il servizio in questione dev’essere ascritto a quelli
riservati ai Comuni dall’art.37 (che regola la gestione dei segnali
catalogati dalle disposizioni successive), risultando, al contempo,
sicuramente estraneo alla categoria degli impianti soggetti al regime
autorizzatorio di cui agli artt.23 e 26.
3.6- Né tale conclusione appare inficiata dalla disposizione
di cui all’art.134 III comma del Regolamento, che contempla la possibilità
che i segnali turistici e di territorio vengano installati da soggetti
diversi dall’ente proprietario della strada, atteso che tale previsione
risulta del tutto compatibile con l’art.37 del Codice, là dove
vengono espressamente considerate le ipotesi in cui l’apposizione dei
segnali compete ad un soggetto, sempre pubblico, diverso dall’ente proprietario
della strada.
La disposizione sopra indicata, quindi, non solo non contempla la possibilità
di accesso diretto dei privati all’attività considerata, ma conferma
la previsione dell’art.37 che riserva all’ente proprietario della strada
e, solo in talune ipotesi specifiche, ad altro soggetto pubblico l’installazione
e la manutenzione dei segnali stradali.
3.7- La rilevata titolarità in capo al Comune di Varallo delle
competenze relative all’apposizione ed alla manutenzione della segnaletica
stradale in questione comporta la legittimità dell’affidamento
in concessione ad altro soggetto della gestione del relativo servizio.
Premesso, infatti, che tale attività risulta riservata per legge
al Comune e, quindi, sottratta all’iniziativa economica privata, non
pare configurabile, per mezzo della sua concessione ad un soggetto scelto
in esito ad una procedura di selezione pubblica, alcuna lesione alla
concorrenza od al diritto d’impresa.
4.- La riconosciuta fondatezza degli appelli impone, da ultimo, di esaminare
la censura, riproposta dalla Tobograf s.r.l. (nel ricorso n.2327/02),
relativa all’affermata, omessa pubblicità dell’avviso di asta
pubblica.
Il motivo, già dedotto in primo grado e non esaminato dal T.A.R.,
è infondato in fatto.
Anche prescindendo, infatti, dall’inammissibile genericità della
doglianza, è sufficiente, al riguardo, osservare che l’avviso
d’asta risulta essere stato affisso per quindici giorni consecutivi
(e cioè dal 26 febbraio al 12 marzo 2001) nell’albo pretorio
comunale, per rilevare l’infondatezza dell’assunto relativo ad una presunta,
e non meglio precisata, carenza nella pubblicità del bando.
5- Alla rilevata insussistenza del vizio dedotto a sostegno dei ricorsi
originari ed all’infondatezza della censura riproposta dalla Tobograf
s.r.l. (nel solo ricorso n.2327/02) conseguono l’accoglimento degli
appelli del Comune di Varallo e l’annullamento della decisione impugnata.
6.- Sussistono, da ultimo, giusti motivi per la compensazione tra tutte
le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, riunisce
gli appelli indicati in epigrafe, li accoglie e, in riforma delle decisioni
appellate, respinge i ricorsi proposti in primo grado;
dichiara compensate le spese processuali;
ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 9 luglio 2002,
con l’intervento dei signori:
AGOSTINO ELEFANTE - Presidente
FRANCESCO D’OTTAVI - Consigliere
ANIELLO CERRETO - Consigliere
NICOLINA PULLANO - Consigliere
CARLO DEODATO - Consigliere Estensore
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
f.to Carlo Deodato f.to Agostino Elefante
IL SEGRETARIO
f.to Giuseppe Testa
DEPOSITATA
IN SEGRETERIA
Il 29 gennaio 2003
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL
DIRIGENTE
f.to Antonio Natale