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cura di Maurizio Marchi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice di Pace del Mandamento di Oria dr. M.M. ha emesso la seguente SENTENZA nel procedimento
iscritto al N.342/02 R G. Affari Civili vertito tra XXX CF **** res.
in **** rappresentato e difeso dall’avv. Patrizia Carla Buccolieri
(procura a margine del ricorso) CONTRO PREFETTURA DI BRINDISI -opposta non comparsa- Avente ad oggetto: ricorso ex art. 205 del Codice della Strada avverso ordinanza-ingiunzione N.2471 del 14.6.02 notificata il 22.7.02 relativa a contravvenzione all’art. 142 del C.d.S. All’udienza del 16.1. 03 l’opponente concludeva come in atti. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con verbale di accertamento n.717 del 12.01.02 la Polizia Municipale di Oria elevava contravvenzione ex art. 142/2 C.d.S. nei confronti dell’intestato opponente per avere questi in data 30.11.01 percorso alla velocità di 85 Km/h. un tratto di strada con limite imposto di 50 Km/h. Il ricorso inoltrato ex art. 203 C.d.S. al Prefetto di Brindisi era stato da detta autorità rigettato con ordinanza che ingiungeva il pagamento della somma di Euro 262,39 oltre le spese. Con atto depositato in questa cancelleria il 3.8.02 veniva proposta opposizione ai sensi dell’art.205 C.D.S. dell’ingiunto intestato, il quale, rilevando irregolarità procedimentali, vizi di forma e da lui non condivise motivazioni nel merito della opposta ordinanza, ne chiedeva l’annullamneto. In particolare eccepiva la mncata contestazione immediata dell’infrazione e la speciosità dei motivi addotti in verbale a giustificarla. Eccezioni e rilievi tutti che alcuni dei quali già proposti in sede di ricorso amministrativo erano stati tutti rigettati dalla autorità prefettizia. Fissato con decreto, regolarmente notificato alle parti, l’udienza di comparizione, in tale udienza non compariva la Prefettura, non costituendosi né facendo pervenire in Cancelleria la documentazione in suo possesso. All’udienza del 3.12.02 veniva sollecitato il Prefetto a depositare "copia delle riproduzioni fotografiche relative all’accertamento dell’infrazione". A tanto regolarmente invitato il Prefetto non provvedeva. All’udienza dle 16.1.03 recepite le conclusioni della sola parte opponente il procedimento veniva definito con sentenza del cui dispositivo veniva data lettura in udienza. Motivi della decisione Il 12° e penultimo comma dell’art. 23 della legge 689/81 testualmente recita: " Il giudice accoglie l’opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell’opponente" . Norma che va ovviamente applicata in modo consequenziale e quasi automatico qualora la pubblica amministrazione che ha emesso il provvedimento opposto disattende all’ordine impostole dal 2° comma del medesimo articolo trasfuso nel decreto col quale il giudice fissa l’udienza per la comparizione delle parti, a queste regolarmente e tempestivamente notificato. A conforto di tale tesi va richiamata la giurisprudenza del supremo collegio che ha ritenuto che nella materia oggetto del presente giudizio "in cui l’opponente può dimostrare le proprie eccezioni solo sulla base degli atti a disposizione ed in possesso della p.a., la loro mancata produzione da parte dell’autorità opposta non può non costituire un decisivo elemento di giudizio idoneo a suffragare presuntivamente la sussistenza del fatto sul quale l’opponente ha fondato le proprie eccezioni" (Cass. 7296/96 e conforme 373/98). Poiché alla luce della richiamata normativa e giurisprudenza va ragionevolmente ritenuto che nel giudizio regolato dagli artt. 22 e 23 .della legge 689/81 si realizzi una inversione dell’onere della prova in favore del ricorrente talché la p.a., assumendo la veste sostanziale di attore, è chiamata a rigorosamente provare, a sensi del 1° comma dell’art 2697 c.c., la fondatezza dei fatti e delle motivazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato e quindi la sussistenza della propria pretesa sanzionatoria. Siffatta inadempienza assume, peraltro, tale giuridica rilevanza per cui la Corte costituzionale con sentenza n . 507 del 18 dicembre 1985 ha dichiarato l’incostituzionalità del 5° comma dell’art.23 su richiamato stabilendone l ’inapplicabilità nei confronti dell’ opponente non comparso alla prima udienza qualora "l’amministrazione irrogante abbia omesso il deposito dei documenti di cui al 2° comma del (più volte richiamato) articolo 23. Corollario a quanto surritenuto è che pari rilevanza deve essere riconosciuta all’invito rivolto alla pubblica autorità ingiungente nel corso dell’istruttoria procedimentale qualora, puranco su sollecitazione del ricorrente, il giudicante rilevi l’opportunità, ai fini del decidere, di acquisire ulteriore documentazione, oltre quella specifica eventualmente depositata, concedendo all’autorità invitata a tanto, congruo termine per acquisirla anche se non nella di lei disponibilità, presso gli organi accertatori. Nel procedimento il suddetto invito suddetto assumeva particolare rilevanza poiché teso acquisire "le risultanze di apparecchiature omologate", in materia di infrazione all’art.142 C.d.s. considerate "fonti di prova" dal 6° comma del detto articolo, e dal giudicante unica prova, non rilevabile aliunde, nel caso di specie in cui, omessa la redazione del verbale di accertamento, "l’agente accertatore, nell’ipotesi in cui non abbia proceduto alla contestazione immediata , non deve redigere due verbali, uno di accertamento ed uno di contestazione, ma un unico verbale i cui dati bene possono essere desunti dalla fotografia scattata dall’autovelox che deve contenere, come avviene per gli autovelox omologati, l’indicazione del giorno e dell’ora, oltre ovviamente all’indicazione delle velocità" (Cass. 9 maggio 2002 n. 6634); oltre, va aggiunto, la raffigurazione del mezzo in infrazione. E poiché nel presente procedimento il detto invito, regolarmente rivolto alla Prefettura opposta, è stato da questa disatteso, va accolta in applicazione dell’art.23 della legge 689/81 ,espressamente richiamato dall’art. 205 c.d.s., l’opposizione qui spiegata e conseguentemente va annullata l’ordinanza prefettizia qui opposta. Ricorrono giusti motivi ex art. 92 c.p.c. per compensare tra le parti le spese del presente procedimento. P .Q .M . Il Giudice di Pace di Oria definendo il presente procedimento n.342/02 introdotto da XXX con ricorso nei confronti della Prefettura di Brindisi avverso l’ordinanza prefettizia n.2471 del 14.6.02, ogni altra domanda, deduzione ed eccezione, qui proposta dalle parti, disattese e reiette, così decide: in accoglimento, per quanto in motivazione, del ricorso, dichiara nulla l’ordinanza ingiunzione qui opposta. Compensa interamente tra le parti le spese del presente procedimento. Sentenza esecutiva ex lege. Oria lì 16.1.03 Il Cancellerie Depositato
in cancelleria il 4.2.03 |