Verbale di accertamento - Mancata contestazione immediata - Carenza di istruttoria - Opposizione - Accoglimento - GIUDICE DI PACE DI AOSTA, 17-05-2002 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL GIUDICE DI PACE DI AOSTA Nella persona del dott. Nicolò Tambosco, ha pronunciato la seguente S
E N T E N Z A RICORRENTE COMUNE DI AOSTA, rappresentato dall’istruttore di Polizia Municipale, Massimo, come da delega del Sindaco RESISTENTE All’udienza del 13 maggio 2002 la causa è stata assegnata a decisione sulla base delle seguenti CONCLUSIONI Per
il ricorrente: domanda previa sospensione dell’esecuzione dell’ordinanza di cui sopra, che al definitivo l’ordinanza stessa venga annullata”. Per
il resistente: SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso in data 14.02.2002, depositato in pari data in Cancelleria, Eugenio proponeva opposizione per l’annullamento del verbale di accertamento di violazione n.200H2001/V, prot.753/2001, redatto in data 17.01.2002 dal Comando Polizia Municipale del Comune di Aosta a seguito di accertamenti relativi ad un incidente stradale, con il quale gli veniva contestata la violazione delle disposizioni di cui all’art.145/6-10 C.d.S., in quando il giorno 24 dicembre 2001, alle ore 15.30, nel comune di Aosta – via Clavalité, alla guida dell’autoveicolo MAZDA (omissis), di sua proprietà, provenendo da passaggio privato ometteva di arrestarsi e dare la precedenza ai veicoli circolanti su strada. Eccepiva il ricorrente violazione di legge per mancanza di contestazione immediata, nel caso ritenuta concretamente possibile, e carenza di istruttoria. Con decreto in data 15 febbraio 2002 il Giudice di Pace fissava udienza al 13 maggio 2002 e disponeva la richiesta sospensione provvisoria del verbale oggetto di opposizione. All’udienza fissata comparivano il ricorrente personalmente e il Sig. Massimo, istruttore di Polizia Municipale munito di delega del Sindaco, in rappresentanza del Comune di Aosta. Il ricorrente richiamava e illustrava le argomentazioni svolte nell’atto introduttivo. Il rappresentante dell’ente resistente, alla luce delle controdeduzioni a suo tempo depositate, chiedeva conferma della sanzione opposta. Al termine della discussione il Giudice di pace, valutati gli atti, emetteva sentenza, dando immediata, pubblica lettura del sotto riportato dispositivo. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è fondato e deve essere accolto. Dagli atti prodotti e dallo svolgimento del processo è emerso che i ricorrente si è immesso nel flusso di traffico fruendo di un varco nella colonna intenzionalmente lasciato da un automobilista fermo in attesa che il successivo semaforo passasse alla luce verde: l’inserimento del ricorrente, che intendeva attraversare la colonna per portarsi sull’altra corsia e svoltare a sinistra, è avvenuto a bassa velocità ma, a causa della visuale ristretta, egli non ha potuto avvistare l’auto che stava superando la colonna sulla sinistra e con la quale è entrato in collisione. A ciò si aggiunga il fatto che il veicolo antagonista stava superando una colonna in prossimità di una intersezione e prima della canalizzazione della corsia in due file parallele: in tale contesto il suo conducente avrebbe dovuto procedere con estrema cautela, anche se il sorpasso avveniva all’interno della corsia da lui percorsa. Non può quindi considerarsi provata la responsabilità di Eugenio per l’incidente e conseguentemente non si ritiene sussistere la violazione contestata al ricorrente. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio. P.Q.M. Il Giudice di pace di Aosta, disattesa ogni altra istanza, eccezione o deduzione, definitivamente pronunciando nella causa di opposizione a sanzione amministrativa proposta con ricorso presentato da Eugenio in data 17.01.2001 avverso il verbale di accertamento di violazione dalla Polizia Municipale del Comune di Aosta n.200H/2001/V – prot.753/2001 – in data 24.12.2001, visto l’art.23 della legge 689/1981, così provvede: Accoglie
il ricorso e conseguentemente Dattiloscritta il 17.05.2002 Il Giudice Nicolò Tambosco Il Cancelliere Rosalba Falcone |