Contestazione immediata violazione C.d.S. - rilievo essenziale per la correttezza del procedimento sanzionatorio - non può essere omessa quando sia possibile - TRIBUNALE NOVARA, 27-9-2000 Sentenza del Tribunale di Novara 521/2000
ha emesso la seguente S E N T E N Z A nella causa promossa da (…) R I C O R R E N T E CONTRO PREFETTURA DI NOVARA R E S I S T E N T E Oggetto: "Opposizione ad ordinanza-ingiunzione" SVOLGIMENTO DEL PROCESSO **** ****, residente in ****, via **** ****, con ricorso depositato il 12 novembre 1999 proponeva opposizione avverso l’ordinanza con cui il Prefetto di Novara le aveva ingiunto di pagare la somma di L. 500.900 per la violazione amministrativa prevista dall’art.142, comma 8, del Codice della strada (D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285), per aver superato di 31 Km/h il limite massimo di velocità di 90 Km/h (infrazione accertata in Cameri il 30 luglio 1999 a mezzo di "autovelox"). La ricorrente chiedeva l’annullamento dell’impugnata ordinanza e, a fondamento della sua domanda, eccepiva la mancata immediata contestazione della presunta infrazione. La Prefettura di Novara si costituiva con proprie deduzioni scritte -depositate il 14 settembre 2000 - con le quali concludeva per il rigetto del ricorso. L’anzidetta Autorità amministrativa, per giustificare la mancata contestazione immediata dell’infrazione, invocava la disposizione di cui l’art. 384 del regolamento di esecuzione del codice della strada, nella quale sono previsti i casi di impossibilità della contestazione immediata e tra questi "l’accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento che consentono la determinazione dell’illecito in tempo successivo, ovvero dopo che il veicolo oggetto del rilievo sia già a distanza dal posto di accertamento o comunque nell’impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari". Inoltre, con le anzidette deduzioni si metteva in evidenza che "Nel verbale sono state chiaramente indicate le ragioni per le quali non si è potuto procedere a contestazione immediata". All’udienza del 19 settembre 2000 per la ricorrente è intervenuta la di lei figlia, E. D. E., la quale ha insistito per l’annullamento dell’ordinanza. Nessuno, invece, è intervenuto per la Prefettura di Novara. La causa veniva decisa nella stessa udienza con immediata lettura del dispositivo della sentenza MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO L’opposizione è fondata e merita accoglimento con conseguente annullamento dell’ordinanza. La questione all’esame di questo giudice concerne la legittimità della contestazione "differita" di infrazioni accertate "per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento" (autovelox) ed è stata già oggetto di contrastanti pronunce giurisprudenziali. L’art. 200 del Codice della strada prevede che la contestazione della violazione deve essere contestuale all’accertamento, "salvo che la contestazione non risulti possibile" e l’art. 384 del regolamento di esecuzione dell’anzidetto Codice indica, sia pure a titolo esemplificativo, i casi di impossibilità della contestazione immediata. Quindi dalla norma anzidetta si desume che la contestazione immediata della violazione alle norme previste dal Codice della strada ha un rilievo essenziale per la correttezza del procedimento sanzionatorio, per cui essa non può essere omessa, ovviamente, quando sia possibile. L’eventuale omissione della contestazione immediata, ove possibile, costituisce violazione di legge che rende illegittimi i successivi atti del procedimento amministrativo. La Corte di Cassazione, recentemente, ha affermato il principio secondo il quale il giudice di merito, se riscontra che la contestazione immediata della violazione amministrativa al codice della strada, pur concretamente possibile, non è stata effettuata, legittimamente dispone l’annullamento del provvedimento sanzionatorio.(Cass. Sez. III, Sent. n. 4010/2000). E al citato principio questo giudice ritiene di doversi uniformare. Nella fattispecie oggetto d’esame, come risulta dal verbale notificato alla ricorrente, l’impossibilità per l’immediata contestazione -diversamente da quanto sostenuto nelle deduzioni della Prefettura di Novara- non sarebbe dipesa dagli "appositi apparecchi di rilevamento", ma dalla "velocità del veicolo particolarmente elevata" e dalle "caratteristiche della strada" che non avrebbero permesso l’arresto del veicolo e la contestazione dell’infrazione in condizione di sicurezza. Sono, a parere di questo giudice, giustificazioni assolutamente generiche e prive di riferimenti specifici, tali da poter essere addotte -ma non legittimamente- in tutti i casi in cui non si è proceduto alla contestazione immediata. Dalla citata motivazione, a parere di questo giudice, non risulta l’obiettiva impossibilità ad eseguire la contestazione immediata dell’infrazione. Quanto all’eccezione addotta dalla Prefettura per la quale sarebbe legittima la mancata contestazione immediata se e quando l’accertamento avviene con apparecchi di rilevamento che consentono la determinazione dell’ illecito solo in tempo successivo, questo giudice ritiene che l’uso discrezionale dei diversi apparecchi di rilevamento della velocità (alcuni attivano un allarme acustico e visualizzano la velocità su un apposito display mentre altri richiedono lo sviluppo, peraltro non istantaneo, di una fotografia) non deve ritorcersi a danno dei cittadini e del loro diritto di difesa. Quindi l’impossibilità della contestazione immediata non può essere legittimamente motivata con il tipo di apparecchio adoperato. P.Q.M. visto l’art. 23 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, accoglie il ricorso e annulla l’Ordinanza emessa dalla Prefettura di Novara. Novara, 19 settembre 2000 Il Giudice, Deposita in cancelleria il 27 Settembre 2000 |