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Il Giudice di Pace lo condanna, il contravventore si appella alla Corte di Cassazione, che respinge il ricorso

CASSETTO: Giuridico/Zappalà File: Web/0026 Vescovo Mauro

Il Giudice di Pace lo condanna, il contravventore si appella alla Corte di Cassazione, che respinge il ricorso

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DI PACE IN GEMONA DEL FRIULI



Nella persona dell’Avv. Vincenzo Zappalà, ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

Nella causa promossa con ricorso depositato in Cancelleria il 16 marzo 2000, da:

V. M. res. a Palazzolo Vercellese (VC), Via Cerretta n0 30, con dom. eletto presso la Cancelleria del G. di P. di Gemona

con proc. e dom.l’Aw. Roberto Petringa Nicolosi, con studio in Udine Via Crispi, 25

 

OPPONENTE

 

Contro:

 

PREFETTURA DI UDINE

 

AMMINISTRAZIONE OPPOSTA NON COMPARSA Avente ad oggetto: opposizione avverso ordinanza-ingiunzione n0 3152/99 1° Sett. Dep. del 09.02.2000, notificata il 17.02.2000.

decisa con dispositivo letto all’udienza di discussione del giorno 19 ottobre 2000 sulle seguenti conclusioni delle parti:

OPPONENTE:

Annullarsi l’ordinanza impugnata.

OPPOSTA:

 

FATTO E DIRITTO

 

Il Signor Vescovo Mauro ha proposto opposizione avverso l’ordinanza in oggetto con cui la Prefettura di Udine, respingendo il ricorso, presentato dall’interessato ex art. 203 del D.Lgs. n0285/92 e successive modificazioni ed integrazioni avverso il verbale di contestazione n0 538156 G elevato dalla Polizia Stradale di Udine, Sottosezione di Amaro in data 17.10.99, ingiungeva il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria ed accessori di £. 1.269.500.

Il verbale di contestazione, consegnato immediatamente al Sig. Vescovo ma non da questi sottoscritto, indica la violazione dell’art. 142, 9° comma del C.d.S. in quanto, il giorno 17.10.99, alle ore 16,50, alla guida dell’autovettura ATV Mercedes 300, tg. BD 852 AK (I), sulla statale A/23, in località Trasaghis (UD), al Km. 52+500, “circolava ad una velocità di 189 Km/h. Concessa la tolleranza del 5%, pari a Km. 10, eccede di Km. 49 il limite di velocità stabilito dall’ente proprietario della strada, di Km/h. 130. Violazione accertata a mezzo apparecchiatura TELELASER matricola 012612 in dotazione a questa Direzione Polstrada, preventivamente verificata per il perfetto funzionamento. Ai sensi dell’art. 142/9° comma del C.D.S. la patente di guida viene ritirata ed inoltrata alla Prefettura del luogo della commessa violazione per le determinazioni del caso. Ai sensi dell’art. 399 del Regolamento, al contravventore è consentito il proseguo del viaggio con il veicolo sino al confine di Stato di Tarvisio, quale luogo scelto dal conducente”. L’infrazione risulta accertata dall’Assistente Pilosio Tiziano, al Km. 51+500, alle ore 16.45, e verbalizzata e sottoscritta dall’A.S. Mauro Larcher. La sanzione penale in misura ridotta è indicata in £. 606.000.

Il Sig. Vescovo Mauro eccepisce l’illegittimità dell’ordinanza-ingiunzione per mancanza del verbale di accertamento previsto dall’art. 200 C.D.S. e dall’art. 383 REG. ATT. C.D.S., che secondo giurisprudenza allegata (riguardante la rilevazione della velocità con apparecchio autovelox) dovrebbe essere compilato in aggiunta al verbale di contestazione che richiama l’accertamento. Asserisce a tal riguardo che il verbale di contestazione non riporta tutte le indicazioni previste dall’art. 383 Reg.Att.C.D.S. e che quindi avrebbe dovuto essere integrato dal verbale di accertamento.

Eccepisce inoltre l’assoluta mancanza di prova della violazione contestata per inattendibilità del Telelaser utilizzato dalla Polizia Stradale, in quanto esso non identifica in modo certo il veicolo, non ne fornisce la prova fotografica, nè il numero di targa, nè indica la distanza alla quale è stata accertata la violazione rispetto al punto in cui i verbalizzanti erano posizionati. Poiché alle ore 16.45, orario in cui fu contestata la violazione, vi erano altri veicoli in transito sulla stessa autostrada, è legittimo dubitare che la velocità rilevata dal telelaser sia effettivamente attribuibile al veicolo condotto dall’opponente. Infine assume che l’apparecchio telelaser usato è in contrasto con l’art. 345 Reg.Att. C.D.S. nella parte in cui non fissa la velocità in modo chiaro ed accertabile tutelando la riservatezza dell’utente. Secondo la Cass.penale, sez. IV, 17.07.1980, il rilevamento della velocità mediante telelaser ha solo valore indiziario perché non ha il carattere della inequivocità. Secondo il Tribunale di Padova (sentenza n0 196/2000 del 12.07.2000) la percezione visiva dell’agente contestante l’infrazione non è sufficiente a fornire supporto probatorio al mero indizio fornito dal telelaser; inoltre l’apparecchio non è in grado di fissare la velocità in modo chiaro e accertabile, cioè oggettivamente verificabile e documentabile; infine il telelaser è in contrasto con l’art. 142, 6°  comma, C.d.S. il quale stabilisce che “per la determinazione dell’osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate”, laddove con l’espressione. “risultanze” ha inteso indicare un fonte di prova oggettivamente verificabile. Chiede pertanto l’annullamento dell’ordinanza-ingiunzione opposta, con vittoria di spese.

 

MOTIVI DELLA DECISIONE

 

L’opposizione è infondata in fatto ed in diritto e va rigettata, con conseguente conferma della sanzione irrogata con ordinanza-ingiunzione n03152/99 del 09.02.2000.

Per quanto riguarda il primo punto del ricorso questo Giudicante osserva che non esiste nell’attuale ordinamento giuridico una norma che preveda l’emanazione del “verbale di accertamento” delle infrazioni al Codice della Strada. In effetti l’unico verbale previsto dal C.D.S. è il “verbale di contestazione” di cui al 2° comma dell’art. 200 C.D.S., che dev’essere conforme al Modello VI.1 di cui al 4° comma dell’art. 383 Reg.Att., allegato in appendice allo stesso Regolamento. Nessun modello di “verbale di accertamento” è riportato nella predetta appendice. L’espressione usata dal legislatore nell’intestazione dell’art. 383 Reg. (“contestazione-verbale di accertamento”) è da intendersi nel senso che il verbale di contestazione deve contenere l’accertamento del fatto. Il 3° comma dello stesso art. 383 (come pure il 3° comma dell’art. 387 Reg.) parla di “verbali”, riferendosi al verbale contestato” ed a quello “notificato” previsti dal 2° comma dell’art. 202 C.D.S.

In effetti in molte norme del C.D.S. si parla di “accertamento” e questo può indurre confusione, ma da un’interpretazione logico-sistematica del codice si rileva, senza ombra di dubbio, che l’accertamento è l’attività condotta dagli agenti accertatori per la rilevazione dell’infrazione. Di tale accertamento si deve dare concisa esposizione nel verbale di contestazione.

Nella fattispecie il verbale di contestazione è sufficientemente motivato con la esatta descrizione del mezzo di accertamento e di tutti gli altri elementi richiesti dall’art. 383 Reg.Att.C.D.S.

Circa i rilievi in merito alla attendibilità del telelaser come mezzo di prova, si osserva che la rilevazione elettronica acquista valore di prova per effetto dei seguenti elementi:

A) L’omologazione prevista dal sesto comma dell’art. 142 C.D.S. e dall’art.192 Reg.Att.C.D.S.

B) L’approvazione del Ministero dei Lavori Pubblici, prevista dal 2° comma dell’art. 345 Reg.Att.C.D.S. e la gestione diretta dell’apparecchiatura da parte della Polizia Stradale, prevista dal successivo 4° comma stesso articolo.

C) Il rispetto delle modalità di installazione e di impiego previste nei manuali d’uso.

D) Gli effetti costitutivi sostanziali conferiti dalla legge (art.2699 c.c) alla verbalizzazione del pubblico ufficiale.

Riguardo a quest’ultimo elemento, costante giurisprudenza della Corte di Cassazione afferma che, ai sensi dell’art. 2700 c.c., il processo verbale di accertamento di una violazione amministrativa redatto da un pubblico ufficiale fa fede fino a querela di falso circa i fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza e da lui percepiti senza alcun margine di apprezzamento discrezionale, la provenienza del documento e le dichiarazioni delle parti (cfr. C.Cass.,Sezioni Unite Civili, n° 12545 del 25.11.92, Cass.Civ.,Sez.I, n°  3522 del 10.04.99).

Nella fattispecie sussistono tutti gli elementi di cui sopra e l’agente verbalizzatore (A.S.Larcher Mauro), era coadiuvato da un agente accertatore, (Ass. Pilosio Tiziano), che ha dichiarato che al momento del rilevamento il veicolo in questione era l’unica mercedes in transito. Inoltre nel verbale è attestata la distanza di rilevamento di 1.000 metri, che si ricava per differenza fra il Km 52+500 (punto in cui è sito l’accertatore munito di telelaser) ed il Km.51 +500 (punto calcolato in base alla distanza misurata dal telelaser). Infine, risulta a questo giudicante per esperienza diretta che il telelaser in oggetto è munito di stampante, che esegue la stampa di tutti i dati di rilevamento su uno scontrino in duplice copia, una della quale è consegnata all’utente. Il Sig. Vescovo, qualora avesse avuto dei dubbi circa il rilevamento avrebbe dovuto manifestarli immediatamente e farli inserire a verbale, invece, dopo aver abbozzato una dichiarazione implicitamente ammissiva della violazione ( “sto andando nella Rep.Ceca, dove ho una bambina che sta male in quanto aspetta un figlio” ) si è rifiutato di firmare il verbale. Se l’accertatore avesse compiuto un errore di rilevazione (per esempio per la contemporanea presenza di altre vetture) era preciso diritto del Sig. Vescovo di contestarglielo immediatamente per dargli modo di emendarsi. Pertanto, circa l’identificazione del veicolo, in mancanza di prove certe su eventuali errori commessi in sede di accertamento della violazione, bisogna prestar fede alle dichiarazioni dei due agenti. Circa la distanza di rilevamento bisogna presumere, fino a prova contraria, che l’agente si sia attenuto alle istruzioni del manuale d’uso, visto che questo era un suo preciso dovere. Circa la mancata prova fotografica, si fa rilevare che proprio il 1° comma dell’arI. 345 Reg.Att.C.D.S., nel tutelare la riservatezza dell’utente, rappresenta un ostacolo alle riprese fotografiche, prova ne siano le misure resesi necessarie per garantire la riservatezza delle fotografie effettuate, sia pure in modo automatico ed oggettivo, dagli autovelox.

Circa l’espressione usata dal legislatore nel 1° comma dell’art. 345, si ritiene che l’apparecchio debba fissare la velocità in un dato momento in modo chiaro ed accertabile dagli agenti. Infatti si legge nei manuali d’uso che l’apparecchio mantiene a video la velocità rilevata e l’ora della rilevazione fino alla successiva rilevazione. Se il legislatore avesse voluto conferire una “accertabilità oggettiva” da parte di chiunque, avrebbe dovuto aggiungere che le risultanze della rilevazione debbono essere documentate e documentabili in qualsiasi momento e nei confronti di chiunque. Ma ciò non è stato possibile proprio a tutela della riservatezza dell’utente. Infatti, sempre nei manuali d’uso, si legge che il “puntamento” si esegue possibilmente dì fronte, sulla parte anteriore del veicolo, all’altezza della targa, un’eventuale documentazione fotografica avrebbe violato tale diritto, perché, immancabilmente sarebbe stato ripreso anche l’utente. Ma, anche in questo caso, chi avrebbe garantito che la rilevazione è stata eseguita in quel luogo, ora e data? Pertanto il legislatore si è dovuto basare sulla fede pubblica conferita dalla legge alle attestazioni rese dal pubblico ufficiale e, finché non è provato che l’accertatore abbia agito senza incarico pubblico ovvero abbia operato in mala fede o abbia commesso errori, falsità od omissioni, il verbale fa piena prova della violazione accertata.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Gemona del Friuli, definitivamente decidendo, così provvede:

Respinge l’opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione della Prefettura di Udine, prot. n° 3152/99, notificata il 17.02.2000. Spese compensate.

Condanna altresì a rimborsare le spese di giudizio, che liquida in complessive £.          di cui £.            per diritti, £.     per onorari, £.               per spese, oltre ad I.V.A. e C.N.A., come per legge.

- Sentenza provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c.

Così deciso in Gemona del Friuli il 19 ottobre 2000

 

 

 

Depositata in Cancelleria il 31 ottobre 2000.

IL FUNZIONARIO

_________________

 

Lunedì, 06 Gennaio 2003
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