Le auto
con impianto a gas, munite dei dispositivi di sicurezza previsti dalla
normativa europea, potranno accedere ai garage pubblici. E’ quanto dispone
un decreto del Ministero dell’interno, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
283, del 3 dicembre 2002. Il parcheggio sarà consentito dal piano terra
in su e al primo piano interrato delle autorimesse, anche se organizzate
su più piani interrati. I gestori delle autorimesse dovranno collocare
all’ingresso dei cartelli informativi, per evitare che le autovetture
a gas vengano parcheggiate dove non è consentito. (5 dicembre 2002)
MINISTERO DELL’INTERNO DECRETO 22 novembre 2002 Disposizioni in materia
di parcamento di autoveicoli alimentati a gas di petrolio liquefatto
all’interno di autorimesse in relazione al sistema di sicurezza dell’impianto.
IL MINISTRO DELL’INTERNO
Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570 [1] ;
Visto l’art. 1 della legge 13 maggio 1961, n. 469 [2] ;
Visto l’art. 2 della legge 26 luglio 1965, n. 966 [3] ;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n.
547 [4] ;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n.
577, ed in particolare gli articoli 3 [5] e 11 [6] ;
Visto il proprio decreto 1 febbraio 1986 recante "Norme di sicurezza
antincendi per la costruzione e l’esercizio di autorimesse e simili";
Vista la serie 01 di emendamenti al regolamento ECE/ONU n. 67 recante
"Prescrizioni uniformi relative alla approvazione di dispositivi di
alimentazione dei veicoli a propulsione gas di petrolio liquefatto,
ed alla omologazione di veicoli per cio’ che concerne l’installazione
di impianti gas di petrolio liquefatto";
Viste le circolari del Ministero dei trasporti e della navigazione n.
82/1999 del 25 novembre 1999 e n. 63/2000, relative, rispettivamente,
all’entrata in vigore della serie 01 di emendamenti
al regolamento ECE/ONU n. 67 ed al differimento al 1 gennaio 2001 della
data di applicazione obbligatoria in ambito nazionale;
Ritenuto di dover disciplinare, nelle more di un aggiornamento della
vigente normativa di sicurezza antincendio per le autorimesse, il parcamento
di autoveicoli alimentati a gas di petrolio liquefatto all’interno di
autorimesse in relazione al sistema di sicurezza dell’impianto;
Acquisito il parere espresso dal Comitato centrale tecnico scientifico
per la prevenzione incendi di cui all’art. 10 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, sulla base dell’attivita’ di
sperimentazione e dei documenti di analisi del rischio sviluppati per
l’occasione;
Decreta:
Articolo 1.
Parcamento di autoveicoli alimentati a gas di petrolio liquefatto
all’interno di autorimesse in relazione al sistema di sicurezza dell’impianto
1. Il parcamento degli autoveicoli alimentati a gas di petrolio liquefatto
con impianto dotato di sistema di sicurezza conforme al regolamento
ECE/ONU 67-01 è consentito nei piani fuori terra ed al primo piano interrato
delle autorimesse, anche se organizzate su più piani interrati.
2. Le definizioni di piano interrato [7] e di piano fuori terra [8]
sono riportate nel punto 1.1.1 dell’allegato al decreto ministeriale
1 febbraio 1986, rispettivamente alla lettera a) ed al primo periodo
della lettera b).
Articolo 2.
Condizioni di sicurezza delle autorimesse
1. Le autorimesse di cui al precedente art. 1 sono conformi al decreto
ministeriale 1 febbraio 1986 [9] . Nel caso di autorimesse soggette
ai controlli di prevenzione incendi è richiesto il rispetto delle procedure
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n.
37 [10] .
2. All’ingresso dell’autorimessa è installata cartellonistica idonea
a segnalare gli eventuali divieti derivanti dalle limitazioni al parcamento
di autoveicoli alimentati a gas di petrolio liquefatto
di cui al precedente art. 1.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo
a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 22 novembre 2002
Il Ministro: Pisanu