Giudice di Pace Penale - Ricorso immediato al GdP: compiuta identificazione della parte citata spetta al PM - Giudice di Pace di RHO, Ordinanza 27.09.2002 - la mancata indicazione della data di nascita della persona citata a giudizio non è causa di inammissibilità del ricorso
GIUDICE DI PACE DI RHO
ORDINANZA DI FORMULAZIONE DELL’IMPUTAZIONE
(art. 17 d. lgs. N. 274 del 28 agosto 2000)
- letti gli atti del procedimento a carico della *****, per il reato di cui
agli artt.li 61 comma 1 lettera 1 e 594 c.p.;
- visto il parere contrario alla citazione espresso dal P.M. in data 16-9-2002;
ritenuto
- che il ricorso ex art. 21 d. lgs. N. 274/00 contiene l’indicazione del
nome, cognome, luogo di nascita ed indirizzo della ****;
- che il parere del P.M., in ordine all’inammissibilità del medesimo,
per mancanza della data di nascita della persona citata a giudizio, non appare
condivisibile per i seguenti
MOTIVI
Atteso che l’art. 21 del d. lgs. N. 274/00 parla di indicazione delle “generalità
della persona citata a giudizio”, ritiene questo giudice, al riguardo,
come onere della parte – al fine di soddisfare un tale requisito –
sia unicamente quello di indicare il solo nome, cognome ed esatto indirizzo
della persona citata a giudizio e non anche il luogo e la data di nascita della
stessa (sempre ove non altrimenti conosciuti).
La compiuta identificazione della persona contro cui si intende procedere, infatti,
non rientra certo nei poteri e nei doveri della parte offesa o del suo difensore
ai sensi degli artt.li 391 bis e seguenti c.p.p., bensì in quelli del
P.M. e della Polizia Giudiziaria.
Sul punto, si ricorda come – essendo equiparato il ricorso immediato alla
proposizione di querela – in seguito al deposito dello stesso, presso la
Cancelleria del Pubblico Ministero, sorgano – comunque - in capo a quest’ultimo
tutti i doveri e gli oneri di cui a gli artt.li 358 e seguenti c.p.p. e di cui
all’art. 11 del d. lgs. N. 274/00, non eseguibili a cura della parte offesa.
In particolare, onere del P.M. – quale organo inquirente – è
quello di “sopperire” ai limiti che la stessa legge pone a carico
delle parti (o dei propri difensori), in ordine alla possibilità di ottenere
tutti i dati anagrafici della persona contro cui si intende procedere penalmente.
Non si comprenderebbe, altrimenti, per quali ragioni il P.M., ovvero la P.G.
- che pure provvedono alla identificazione dell’indagato ex art. 349 c.p.p.,
nel caso di presentazione di querela – non dovrebbero operare nella medesima
maniera - attesa l’equiparazione di cui sopra si è scritto - qualora
la parte offesa decida di optare per il ricorso immediato al giudice.
A quanto sopra si potrebbe obbiettare che nel ricorso immediato la parte deve,
però, anche indicare le fonti di prova a sostegno della richiesta avanzata,
ponendo così – di fatto – in essere un’attività
spettante al P.M..
Una tale “indagine”, tuttavia, rientra nel potere della stessa e del
proprio difensore ex artt.li 391 bis e seguenti c.p.p. e – quindi –
tale possibile eccezione non rileva ai fini di cui qui si discute.
In altre parole, se anche il ricorso immediato fosse da considerarsi quale un
atto di parte, in cui vanno indicati tutti gli elementi necessari ed utili per
procedere giudizialmente, appare – tuttavia – evidente come alla parte
offesa e/o al proprio difensore non si possano certo attribuire poteri che agli
stessi non competono, quale quello di identificare – mediante richiesta
di un documento d’identità – l’indagato, spettando il
medesimo unicamente all’organo inquirente ed alla Polizia Giudiziaria.
Accogliendo le motivazioni della Procura si dovrebbe, pertanto, pensare
- che la possibilità di ricorrere immediatamente al giudice sia –
di fatto – svuotata di ogni contenuto ed effetto pratico, nei casi in cui
la parte – per le più svariate ragioni - non conosca data e luogo
di nascita dell’indagato (e ciò apparirebbe in evidente contrasto
con la finalità della sopra citata normativa), ovvero
- che la stessa debba presupporre l’esecuzione di una attività (l’identificazione),
non consentita da alcuna norma di legge – né tanto meno dalla normativa
in materia di “investigazioni difensive” - a soggetti diversi dal
P.M. o dalla P.G. .
Alla luce di quanto sopra, pertanto, si reputa come – in presenza di ricorso
immediato, in cui siano esposti nome, cognome e residenza della persona contro
cui si procede – siano, in ogni caso, soddisfatti i requisiti di cui all’art.
21 lett. e) del d. lgs. N. 274/00 e come – in presenza di tali elementi
– la più compiuta identificazione della stessa rimanga sempre e
comunque onere e potere del P.M.
Atteso quanto sopra
- ritenuto che – previa acquisizione, a cura del P.M., del luogo di nascita
della Sig.ra *****– occorre, quindi, formulare l’imputazione,
- ritenuto che, tale ultimo onere, spetta unicamente all’organo inquirente,
attesa anche la possibilità per lo stesso di modificare l’addebito
indicato nel ricorso, ex art. 25 comma 2 d. lgs. n. 274/00,
- letto l’art. 17 del d. lgs. N. 274/00
dispone
che il P.M. – previa acquisizione, anche per il tramite della P.G., della
data di nascita della Sig.ra **** – formuli entro 10 giorni il capo di
imputazione.
Rho, lì 27.9.02
Il Giudice di Pace di Rho
(Dr. Marco Cavalleri)
Depositata in Cancelleria il 27-9-02