Le nuove
procedure per la nomina dei giudici di pace e il numero di contratti
all’interno del CSM sono due delle novità più importanti della legge
14 novembre 2002, n.259 che converte, con alcune modifiche, il decreto-legge
11 settembre 2002, n.201, sulle misure urgenti per razionalizzare l’amministrazione
della giustizia. Le aree su cui il decreto interviene sono, inoltre,
l’equa riparazione del danno derivante dalla violazione della durata
ragionevole del processo ex articolo 111 della Costituzione; il potenziamento
delle strutture dell’amministrazione penitenziaria; una modifica all’ordinamento
giudiziario, con specifico riferimento alla presidenza delle sezioni
della Corte di Cassazione; l’utilizzazione del corpo di polizia penitenziaria
anche per alcuni servizi di scorta. L’articolo 4 del decreto-legge,
rivede la procedura di nomina dei giudici di pace, disciplinata dall’articolo
1 della legge n. 374 del 21 novembre 1991, cercando di eliminare le
carenze e i ritardi nella nomina stessa, sottraendo ai sindaci l’onere
di dare la notizia dei posti vacanti degli uffici dei giudici di pace
del distretto, mediante affissione nell’albo pretorio su richiesta del
Presidente della Corte d’appello. Questo compito, infatti, viene ora
conferito allo stesso Presidente della Corte d’appello del distretto,
che procede alla pubblicazione sul sito Internet del Ministero della
giustizia e sulla Gazzetta Ufficiale. L’articolo 5, invece, contiene
modifiche che incidono sul funzionamento del CSM elevando a 26 il numero
dei contratti di collaborazione, rispetto ai precedenti 10. Destinatario
del provvedimento è il personale amministrativo con particolari specializzazioni
per l’assistenza al vice presidente e ai consiglieri. L’articolo 6 stabilisce
che il Ministro della giustizia predisponga un piano straordinario di
interventi per l’acquisizione e l’adeguamento di edifici ed impianti,
facendo ricorso anche ai nuovi strumenti della finanza di progetto,
della locazione finanziaria e della permuta. Pubblicato sulla GU del
16.11.2002, n.269. (25 novembre 2002) Ý
LEGGE 14 novembre 2002, n.259. Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge
11 settembre 2002, n. 201, recante misure urgenti per razionalizzare
l’Amministrazione della giustizia. Ý
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Articolo 1
1. Il decreto-legge 11 settembre 2002, n. 201, recante misure urgenti
per razionalizzare l’amministrazione della giustizia, è convertito in
legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come
legge dello Stato.
Data a Roma, addÏ 14 novembre 2002
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Castelli, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Castelli
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 11 settembre 2002, n.201. Testo
del decreto-legge 11 settembre 2002, n. 201 (in Gazzetta Ufficiale n.
219 del 18 settembre 2002), coordinato con la legge di conversione 14
novembre 2002, n. 259
Capo I
(Soppresso).
Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della
giustizia ai sensi dell’art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente
della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana.
Le modifiche sul terminale sono tra i segni (( ... ))
Capo II
Misure urgenti per la nomina dei giudici di pace e per il supporto dell’attività
di governo della magistratura
Articolo 4
1. All’articolo 4 della legge 21 novembre 1991, n. 374 [1], e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Il presidente della Corte d’appello, almeno sei mesi prima che si
verifichino le previste vacanze nella pianta organica degli uffici del
giudice di pace del distretto, ovvero al verificarsi della vacanza,
provvede alla pubblicazione dei posti vacanti nel distretto mediante
inserzione nel sito Internet del Ministero della giustizia, nonchè nella
(( Gazzetta Ufficiale. Ne dà altresÏ comunicazione ai presidenti dei
Consigli dell’Ordine degli avvocati del distretto. Dalla pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale )) decorre il termine di sessanta giorni per
la presentazione delle domande, nelle quali sono indicati i requisiti
posseduti ed è contenuta la dichiarazione attestante l’insussistenza
delle cause di incompatibilità previste dalla legge. Il presidente della
Corte d’appello richiede, inoltre, ai sindaci dei comuni interessati,
l’affissione nell’albo pretorio dell’elenco delle vacanze e dei termini
per la presentazione delle domande da parte degli interessati.";
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. Gli interessati non possono presentare domanda di
ammissione al tirocinio in più di tre distretti diversi nello stesso
anno e non possono indicare più di sei sedi per ciascun distretto.".
Riferimenti normativi:
Articolo 5
1. All’articolo 3 del decreto legislativo 14 febbraio 2000, n. 37 [2],
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "il C.S.M., nei limiti dei fondi stanziati
per il suo funzionamento, può stipulare" sono sostituite dalle seguenti:
"Il Comitato di Presidenza, nel limite dei fondi stanziati per il funzionamento
del C.S.M., può autorizzare la stipula di";
b) al comma 1, dopo la parola: "vicepresidente", sono inserite le seguenti:
"e di assistenza ai consiglieri";
c) al comma 2, la parola: "dieci" è sostituita dalla seguente: "ventisei";
c-bis) al comma 4, dopo le parole: "fuori ruolo" sono inserite le seguenti:
"nel limite massimo di dieci unità".
d) è aggiunto, in fine, il seguente comma: "4-bis. Agli adempimenti
di quanto previsto dal presente articolo provvede il Segretario generale.".
2. All’articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 14 febbraio 2000,
n. 37 [3], sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la parola: "un anno" è sostituita dalla seguente: "diciotto mesi";
b) la parola: "C.S.M." è sostituita dalle seguenti: "Il Comitato di
Presidenza con proprio provvedimento".
Capo III
Interventi urgenti per il potenziamento delle strutture dell’amministrazione
penitenziaria
Articolo 6
(( 1. Il Ministro della giustizia predispone, sentito il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un
piano straordinario pluriennale di interventi per l’acquisizione e per
l’adeguamento strutturale di edifici, opere, infrastrutture ed impianti
indispensabili al potenziamento del settore penitenziario, utilizzando
prioritariamente gli strumenti previsti dall’articolo 145, comma 34,
lettera c), della legge 23 dicembre 2000, n. 388 [4], per un onere complessivo
pari a euro 93.326.896. Il piano straordinario viene sottoposto alle
competenti Commissioni parlamentari che esprimono parere entro trenta
giorni. Il Ministro riferisce con relazione semestrale alle Camere sullo
stato di attuazione del piano straordinario e sui rapporti con l’attuazione
del programma ordinario.
1-bis. Ai fini dell’applicazione del comma 1, entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, il Ministro della giustizia predispone l’elenco degli istituti
penitenziari la cui dismissione può avvenire mediante il ricorso allo
strumento della permuta.
1-ter. Al piano di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di
cui all’articolo 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni. ))
Capo IV
(Soppresso).
Articolo 7
(Soppresso).
Capo V
Modifiche al decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, recante disposizioni urgenti in materia
di sicurezza personale ed ulteriori misure per assicurare la funzionalità
degli uffici dell’Amministrazione dell’interno. [5]
Articolo 8
1. Al decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 2, comma 5, secondo periodo, dopo le parole: "del Corpo
della guardia di finanza," sono inserite le seguenti: "del Corpo di
polizia penitenziaria,";
b) all’articolo 2, comma 6, dopo le parole: "del Corpo della guardia
di finanza" sono inserite le seguenti: "e, limitatamente (( alle persone
appartenenti all’Amministrazione centrale della giustizia, del Corpo
di polizia penitenziaria". ))
Articolo 9
1. Per l’attuazione del programma di cui all’articolo 6, è autorizzata
la spesa di euro 10.694.896 per l’anno 2002 e di euro (( 20.658.000
per ciascuno degli anni dal 2003 al 2006. )) Al relativo onere si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale
di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione
del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, all’uopo
utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Articolo 10
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
ALLEGATO
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 11 SETTEMBRE
2002, N. 201
Il Capo 1 è soppresso.
All’articolo 4, comma 1, lettera a), capoverso 1, dopo il primo periodo
è inserito il seguente: "Ne dà altresÏ comunicazione ai presidenti dei
Consigli dell’Ordine degli avvocati del distretto" e le parole: "Da
tale ultima pubblicazione" sono sostituite dalle seguenti: "Dalla pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale". All’articolo 5, comma 1. dopo la lettera
c) è inserita la seguente:
"c-bis) al comma 4, dopo le parole: "fuori ruolo" sono inserite le seguenti:
"nel limite massimo di dieci unità".
All’articolo 6:
il comma 1 è sostituito dal seguente: "
1. Il Ministro della giustizia predispone, sentito il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un
piano straordinario pluriennale di interventi per l’acquisizione e per
l’adeguamento strutturale di edifici, opere, infrastrutture ed impianti
indispensabili al potenziamento del settore penitenziario utilizzando
prioritariamente gli strumenti previsti dall’articolo 115, comma 34,
lettera c), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per un onere complessivo
pari a euro 93.326.896.
Il piano straordinario viene sottoposto alle competenti Commissioni
parlamentari che esprimono parere entro trenta giorni. Il Ministro riferisce
con relazione semestrale alle Camere sullo stato di attuazione del piano
straordinaria e sai rapporti con l’attuazione del programma ordinario";
dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
"1-bis. Ai fini dell’applicazione del comma 1, entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, il Ministro della giustizia predispone l’elenco degli istituti
penitenziari la cui dismissione può avvenire mediante il ricorso allo
strumento della permuta.
1-ter. Al piano di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di
cui all’articolo 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni".
Il Capo IV è soppresso.
All’articolo 8, comma 1, lettera b), le parole da: "ai servizi di Protezione"
fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: "alle persone
appartenenti all’Amministrazione centrale della giustizia, del Corpo
di polizia penitenziaria".
All’articolo 9, comma 1, al primo periodo, le parole da:
"20.658.276" fino a: "2006" sono sostituite dalle seguenti: "20.658.000
per ciascuno degli anni dal 2003 al 2006" e al secondo periodo, le parole:
", per gli anni 2002, 2003 e 2004," sono soppresse.