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Convertito il decreto con le misure urgenti per l’amministrazione della giustizia Nuove procedure per le nomine dei giudici di pace (Legge 259/2002)

 

Convertito il decreto con le misure urgenti per l’amministrazione della giustizia
Nuove procedure per le nomine dei giudici di pace
(Legge 259/2002)


Le nuove procedure per la nomina dei giudici di pace e il numero di contratti all’interno del CSM sono due delle novità più importanti della legge 14 novembre 2002, n.259 che converte, con alcune modifiche, il decreto-legge 11 settembre 2002, n.201, sulle misure urgenti per razionalizzare l’amministrazione della giustizia. Le aree su cui il decreto interviene sono, inoltre, l’equa riparazione del danno derivante dalla violazione della durata ragionevole del processo ex articolo 111 della Costituzione; il potenziamento delle strutture dell’amministrazione penitenziaria; una modifica all’ordinamento giudiziario, con specifico riferimento alla presidenza delle sezioni della Corte di Cassazione; l’utilizzazione del corpo di polizia penitenziaria anche per alcuni servizi di scorta. L’articolo 4 del decreto-legge, rivede la procedura di nomina dei giudici di pace, disciplinata dall’articolo 1 della legge n. 374 del 21 novembre 1991, cercando di eliminare le carenze e i ritardi nella nomina stessa, sottraendo ai sindaci l’onere di dare la notizia dei posti vacanti degli uffici dei giudici di pace del distretto, mediante affissione nell’albo pretorio su richiesta del Presidente della Corte d’appello. Questo compito, infatti, viene ora conferito allo stesso Presidente della Corte d’appello del distretto, che procede alla pubblicazione sul sito Internet del Ministero della giustizia e sulla Gazzetta Ufficiale. L’articolo 5, invece, contiene modifiche che incidono sul funzionamento del CSM elevando a 26 il numero dei contratti di collaborazione, rispetto ai precedenti 10. Destinatario del provvedimento è il personale amministrativo con particolari specializzazioni per l’assistenza al vice presidente e ai consiglieri. L’articolo 6 stabilisce che il Ministro della giustizia predisponga un piano straordinario di interventi per l’acquisizione e l’adeguamento di edifici ed impianti, facendo ricorso anche ai nuovi strumenti della finanza di progetto, della locazione finanziaria e della permuta. Pubblicato sulla GU del 16.11.2002, n.269. (25 novembre 2002) Ý

LEGGE 14 novembre 2002, n.259. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
11 settembre 2002, n. 201, recante misure urgenti per razionalizzare l’Amministrazione della giustizia.
Ý

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

Articolo 1

1. Il decreto-legge 11 settembre 2002, n. 201, recante misure urgenti per razionalizzare l’amministrazione della giustizia, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addÏ 14 novembre 2002

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio

dei Ministri
Castelli, Ministro della giustizia

Visto, il Guardasigilli: Castelli

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 11 settembre 2002, n.201. Testo del decreto-legge 11 settembre 2002, n. 201 (in Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18 settembre 2002), coordinato con la legge di conversione 14 novembre 2002, n. 259

Capo I

(Soppresso).

Avvertenza:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell’art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana.

Le modifiche sul terminale sono tra i segni (( ... ))

Capo II

Misure urgenti per la nomina dei giudici di pace e per il supporto dell’attività di governo della magistratura

Articolo 4

1. All’articolo 4 della legge 21 novembre 1991, n. 374 [1], e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il presidente della Corte d’appello, almeno sei mesi prima che si verifichino le previste vacanze nella pianta organica degli uffici del giudice di pace del distretto, ovvero al verificarsi della vacanza, provvede alla pubblicazione dei posti vacanti nel distretto mediante inserzione nel sito Internet del Ministero della giustizia, nonchè nella (( Gazzetta Ufficiale. Ne dà altresÏ comunicazione ai presidenti dei Consigli dell’Ordine degli avvocati del distretto. Dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale )) decorre il termine di sessanta giorni per la presentazione delle domande, nelle quali sono indicati i requisiti posseduti ed è contenuta la dichiarazione attestante l’insussistenza delle cause di incompatibilità previste dalla legge. Il presidente della Corte d’appello richiede, inoltre, ai sindaci dei comuni interessati, l’affissione nell’albo pretorio dell’elenco delle vacanze e dei termini per la presentazione delle domande da parte degli interessati.";

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Gli interessati non possono presentare domanda di

ammissione al tirocinio in più di tre distretti diversi nello stesso anno e non possono indicare più di sei sedi per ciascun distretto.".

Riferimenti normativi:

Articolo 5

1. All’articolo 3 del decreto legislativo 14 febbraio 2000, n. 37 [2], sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "il C.S.M., nei limiti dei fondi stanziati per il suo funzionamento, può stipulare" sono sostituite dalle seguenti: "Il Comitato di Presidenza, nel limite dei fondi stanziati per il funzionamento del C.S.M., può autorizzare la stipula di";

b) al comma 1, dopo la parola: "vicepresidente", sono inserite le seguenti: "e di assistenza ai consiglieri";

c) al comma 2, la parola: "dieci" è sostituita dalla seguente: "ventisei";

c-bis) al comma 4, dopo le parole: "fuori ruolo" sono inserite le seguenti: "nel limite massimo di dieci unità".

d) è aggiunto, in fine, il seguente comma: "4-bis. Agli adempimenti di quanto previsto dal presente articolo provvede il Segretario generale.".

2. All’articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 14 febbraio 2000, n. 37 [3], sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la parola: "un anno" è sostituita dalla seguente: "diciotto mesi";

b) la parola: "C.S.M." è sostituita dalle seguenti: "Il Comitato di Presidenza con proprio provvedimento".

Capo III

Interventi urgenti per il potenziamento delle strutture dell’amministrazione penitenziaria

Articolo 6

(( 1. Il Ministro della giustizia predispone, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un piano straordinario pluriennale di interventi per l’acquisizione e per l’adeguamento strutturale di edifici, opere, infrastrutture ed impianti indispensabili al potenziamento del settore penitenziario, utilizzando prioritariamente gli strumenti previsti dall’articolo 145, comma 34, lettera c), della legge 23 dicembre 2000, n. 388 [4], per un onere complessivo pari a euro 93.326.896. Il piano straordinario viene sottoposto alle competenti Commissioni parlamentari che esprimono parere entro trenta giorni. Il Ministro riferisce con relazione semestrale alle Camere sullo stato di attuazione del piano straordinario e sui rapporti con l’attuazione del programma ordinario.

1-bis. Ai fini dell’applicazione del comma 1, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della giustizia predispone l’elenco degli istituti penitenziari la cui dismissione può avvenire mediante il ricorso allo strumento della permuta.

1-ter. Al piano di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni. ))

Capo IV

(Soppresso).

Articolo 7

(Soppresso).

Capo V

Modifiche al decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza personale ed ulteriori misure per assicurare la funzionalità degli uffici dell’Amministrazione dell’interno. [5]

Articolo 8

1. Al decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 2, comma 5, secondo periodo, dopo le parole: "del Corpo della guardia di finanza," sono inserite le seguenti: "del Corpo di polizia penitenziaria,";

b) all’articolo 2, comma 6, dopo le parole: "del Corpo della guardia di finanza" sono inserite le seguenti: "e, limitatamente (( alle persone appartenenti all’Amministrazione centrale della giustizia, del Corpo di polizia penitenziaria". ))

Articolo 9

1. Per l’attuazione del programma di cui all’articolo 6, è autorizzata la spesa di euro 10.694.896 per l’anno 2002 e di euro (( 20.658.000 per ciascuno degli anni dal 2003 al 2006. )) Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, all’uopo utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 10

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 11 SETTEMBRE 2002, N. 201

Il Capo 1 è soppresso.

All’articolo 4, comma 1, lettera a), capoverso 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Ne dà altresÏ comunicazione ai presidenti dei Consigli dell’Ordine degli avvocati del distretto" e le parole: "Da tale ultima pubblicazione" sono sostituite dalle seguenti: "Dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale". All’articolo 5, comma 1. dopo la lettera c) è inserita la seguente:

"c-bis) al comma 4, dopo le parole: "fuori ruolo" sono inserite le seguenti: "nel limite massimo di dieci unità".

All’articolo 6:

il comma 1 è sostituito dal seguente: "

1. Il Ministro della giustizia predispone, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un piano straordinario pluriennale di interventi per l’acquisizione e per l’adeguamento strutturale di edifici, opere, infrastrutture ed impianti indispensabili al potenziamento del settore penitenziario utilizzando prioritariamente gli strumenti previsti dall’articolo 115, comma 34, lettera c), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per un onere complessivo pari a euro 93.326.896.

Il piano straordinario viene sottoposto alle competenti Commissioni parlamentari che esprimono parere entro trenta giorni. Il Ministro riferisce con relazione semestrale alle Camere sullo stato di attuazione del piano straordinaria e sai rapporti con l’attuazione del programma ordinario"; dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

"1-bis. Ai fini dell’applicazione del comma 1, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della giustizia predispone l’elenco degli istituti penitenziari la cui dismissione può avvenire mediante il ricorso allo strumento della permuta.

1-ter. Al piano di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni".

Il Capo IV è soppresso.

All’articolo 8, comma 1, lettera b), le parole da: "ai servizi di Protezione" fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: "alle persone appartenenti all’Amministrazione centrale della giustizia, del Corpo di polizia penitenziaria".

All’articolo 9, comma 1, al primo periodo, le parole da:

"20.658.276" fino a: "2006" sono sostituite dalle seguenti: "20.658.000 per ciascuno degli anni dal 2003 al 2006" e al secondo periodo, le parole: ", per gli anni 2002, 2003 e 2004," sono soppresse.

Mercoledì, 27 Novembre 2002
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