SENT.R.G. 41/2002REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANOIL GIUDICE DI PACE IN GEMONA DEL FRIULI Nella persona dell’Avv. Vincenzo Zappalà, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa con ricorso depositato in Cancelleria il 26.04.2002 da DE G. O, residente a Buja (UD), Via omissis... con proc. e dom. l’Avv. S. M.,Via T... n. 75/A, San Daniele del Friuli OPPONENTE Contro: PREFETTURA DI UDINEAMMINISTRAZIONE OPPOSTA NON COMPARSA
Avente ad oggetto: opposizione avverso verbale di contestazione n. 855640 R emesso il 21.04.2002 dalla Sezione di Polizia Stradale di Udine, Distaccamento di Tolmezzo (Ud)
decisa con dispositivo letto all’udienza di discussione del 12 novembre 2002
sulle seguenti conclusioni delle parti:
OPPONENTE: In via preliminare d’urgenza: disporsi la sospensione della sanzione accessoria. Nel merito: dichiararsi l’illegittimità, la nullità o comunque l’inefficacia del provvedimento emesso, per i motivi esposti, con revoca e/o annullamento della contravvenzione e di ogni altro conseguente. Danni riservati. Spese rifuse. In via subordinata: accertata la diversa infrazione commessa annullarsi il precedente provvedimento e disporsi la cancellazione dell’annotazione in calce alla patente con conseguente applicazione della diversa minore sanzione. Spese rifuse.
OPPOSTA: “Adversis reiectis”, respingersi il ricorso, con spese compensate.
FATTO E DIRITTO
Il Signor O. De G. ha proposto opposizione avverso il suddetto verbale, elevato il giorno 21.04.2002, alle ore 23,26 dagli Agenti A.C. R.C. ed A.S. A.C., con il quale gli veniva contestata la violazione dell’art. 142, 9° comma, C.d.S. Il verbale riporta le seguenti indicazioni: “Alla guida del veicolo Audi 100, targato UD 000000, sulla strada S.S. 512 in località Alesso del Comune di Trasaghis (Ud), al Km. 14+400, circolava ad una velocità di 96 Km/h. Concessa la tolleranza del 5%, pari a Km. 5, eccede di 41 Km/h. il limite di velocità stabilito dall’ente proprietario della strada, di 50 Km/h. Violazione accertata a mezzo apparecchiatura TELELASER LTI 20-20 matricola 012612, preventivamente verificata per il perfetto funzionamento. Il veicolo veniva tenuto costantemente sotto controllo sino all’esatto rilevamento del tipo e della targa. L’utente ha preso visione della velocità accertata mediante visione del display o dello scontrino allegato al verbale. La patente di guida viene ritirata ai sensi del comma 9° ed inoltrata alla Prefettura di Udine per le determinazioni del caso. Ai sensi dell’art. 399 del Regolamento, al contravventore è consentito il proseguo del viaggio sino al luogo di residenza. Il trasgressore dichiara: nulla. Si rifiuta di firmare ma riceve copia.” Sanzione amministrativa applicata in misura ridotta, pari a €. 327,00. Sanzioni accessorie: ritiro della patente di guida (B UD 2189222X rilasciata il 06.09.90 dalla Prefettura di Udine). Al verbale era allegato lo scontrino rilasciato dalla stampante del Telelaser, da cui si rileva che il rilevamento è stato effettuato alle ore 23,25, alla distanza di m. 282,6.
MOTIVI DEL RICORSO: In fatto il ricorrente assume che nel frangente viaggiava alla velocità di circa 82/83 Km./h, in compagnia dei Sigg. V.A. e B.G. e che, dopo essere stato sorpassato da una utilitaria, veniva fermato dalla Polizia Stradale In diritto assume che il Telelaser in questione non memorizza il modello dell’autovettura oggetto del rilevamento, ma soltanto la velocità, che rimane sul display fino alla successiva misurazione, mentre il veicolo può essere visivamente rilevato solo dall’agente che si trova a fianco e collabora con quello che impugna il Telelaser. L’abbinamento della velocità misurata dal Telelaser con il veicolo fermato è affidato all’abilità soggettiva dell’agente e tale operazione è resa ardua dalla distanza e, nella fattispecie, dal buio e dal fatto che nel frangente un’autovettura utilitaria che seguiva il veicolo del ricorrente si poneva in sorpasso dello stesso. Pertanto risulta verosimile l’errore di identificazione dell’autoveicolo del trasgressore. Inoltre lo strumento, in violazione dell’art. 345 del Reg. di Att. ed Es. del C.d.S., non rilascia prova scientificamente obbiettiva, chiara ed accertabile in ordine all’asserita infrazione, come ad esempio una fotografia. Aggiunge che, ai fini dell’attendibilità dell’accertamento, occorre che la verifica del corretto funzionamento dell’apparecchio, l’individuazione della vettura, la rilevazione della velocità sul display e la sua imputabilità siano documentate in apposito verbale. Infine il verbale di contestazione deve richiamare il verbale di accertamento, circostanza non avvenuta nel caso in oggetto. Conclude pertanto come in epigrafe, adducendo gravi motivi a sostegno della richiesta sospensione del verbale opposto, poiché sussiste il “fumus boni iuris” ed il “periculum in mora”, essendogli necessaria la patente per svolgere la sua professione. In via istruttoria chiede ammettersi prova per testi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza del 30.04.02 il Giudicante fissa l’udienza di comparizione del 19.09.02, senza concedere la richiesta sospensione dell’esecuzione del verbale opposto. La Prefettura si costituisce in data 23.08.02 mediante il deposito della comparsa di risposta del verbale opposto e del decreto prefettizio n. 51503/90232/1° Sett., che ha disposto la sospensione della patente del ricorrente per un mese a decorrere dal 21.04.02. Successivamente dimette note difensive in cui sostiene la fede privilegiata della verbalizzazione dei pubblici ufficiali, la correttezza dell’accertamento e l’affidabilità del Telelaser quale fonte di prova ed assume che l’onere della prova ex adverso ricade sul ricorrente. Alla prima udienza è presente l’avvocato del ricorrente, nessuno per la Prefettura. Il Giudicante ammette le testimonianze di parte ricorrente, ordina l’audizione degli agenti e l’esibizione del verbale di verifica del perfetto funzionamento del Telelaser, quindi procede all’interrogatorio formale del ricorrente. La Prefettura dimette il verbale di verifica del funzionamento del Telelaser. Successivamente vengono sentiti i testimoni e gli agenti. Quindi l’avvocato del ricorrente deposita comparsa conclusionale e precisa ulteriormente le conclusioni. La sentenza viene pronunciata mediante lettura del dispositivo nell’ultima udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONEIl ricorso è infondato in fatto ed in diritto e pertanto va respinto con la conferma del verbale e delle sanzioni con esso disposte, salva l’applicazione del 1° comma dell’art. 204 C.d.S., che prescrive che in caso di rigetto del ricorso la sanzione pecuniaria sia stabilita nella metà del massimo. Preliminarmente il Giudicante osserva che non sussistevano nella fattispecie i “gravi motivi” in base ai quali poteva essere concessa la sospensione del provvedimento opposto, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 22, L. 689/81. In particolare non vi era nemmeno il “fumus boni juris” sulla possibilità di annullamento dell’atto impugnato, desunto da eventuali difetti che lo rendessero annullabile. Nella fattispecie il Giudicante non ha riscontrato difetti tali da dover sospendere l’atto impugnato. In fatto il Giudicante osserva che le stesse dichiarazioni del ricorrente e dei testi (terzi trasportati) provano che il momento in cui essi hanno istintivamente verificato la velocità del veicolo tramite lettura del cronotachimetro non è stato quello in cui il Telelaser ha effettuato misurazione della velocità, ma è stato il momento successivo, allorquando si sono accorti dell’Agente C. D. che, come dichiarato, si trovava in posizione adatta per fermare il veicolo, con la paletta di servizio. Infatti dichiara il ricorrente: “Mi sono accorto della pattuglia nel momento in cui un agente mi ha fermato con la paletta. In quel momento ho preso visione della mia velocità, che era circa di 82/83 Km/h”. La teste di parte ricorrente, B. G. dichiara: “Ho guardato il cronotachimetro quando ho visto l’agente con la paletta alzata”. L’altro teste di parte ricorrente, V. A. dichiara: “Nel momento in cui l’agente ci ha fermato ed il Sig. De G. ha rallentato, la velocità non era superiore a 90 Km/h ed ho potuto rilevarlo direttamente dal cronotachimetro”. Quest’ultima testimonianza si riferisce addirittura al momento in cui il De G. aveva già rallentato alla vista dell’agente e quindi è verosimile che al momento della misurazione (avvenuta alla distanza di m. 282,6) la velocità fosse stata quella effettivamente misurata e cioè 96 Km/h. Per quanto riguarda la presenza di altro veicolo in sorpasso, il ricorrente avrebbe dovuto segnalare immediatamente il suo dubbio circa l’asserito errore di individuazione dell’autovettura, facendo inserire apposita dichiarazione a verbale, comunque ha dichiarato in udienza: ”Prima di essere fermato ho percorso una curva, dopo la curva, nel rettilineo sono stato superato da un’utilitaria”. La teste B. G. ha dichiarato:”Mentre il Sig. De G. stava rallentando ho visto un’auto che ci sorpassava”. Il teste V. A. ha dichiarato:”L’autovettura ci ha sorpassato nel momento in cui vedevo l’agente con la paletta alzata”. Tutte queste dichiarazioni non provano che il sorpasso avveniva nello stesso istante in cui veniva effettuato il puntamento del Telelaser perché, come abbiamo visto, tutti e tre si sono accorti della pattuglia nel momento in cui l’Agente C. D. fermò l’Audi con la paletta. Pertanto è certo che nel momento in cui l’Agente C. R. ha puntato l’Audi ed ha rilevato istantaneamente la velocità, questa si presentava da sola sul rettilineo in fondo al quale, alla distanza di m. 282,6, c’era la pattuglia. Subito dopo, in fase di rallentamento, l’Audi fu verosimilmente sorpassata da altra vettura, ma ciò non inficia la misurazione già effettuata. Per quanto riguarda la possibilità di errori nell’individuazione dell’auto gli Agenti hanno confermato di aver seguito le istruzioni dettate dalla stessa casa costruttrice del Telelaser e cioè hanno puntato un’auto che in quel momento si presentava da sola e, accertato istantaneamente che aveva una velocità vietata, l’hanno seguita entrambi con lo sguardo fino al suo arresto. Per far ciò, dato che era buio, hanno seguito i fari dell’Audi e nessuna prova in contrario è stata prodotta per dimostrare che gli Agenti non sappiano seguire un’auto anche in presenza di altra auto che (dopo la misurazione) sopraggiunga in sorpasso. Per quanto riguarda le modalità dell’accertamento eseguito con Telelaser LTI 20-20, è risultato che gli Agenti hanno seguito le procedure previste, a partire dalla verifica preventiva di misurazione su bersaglio fisso a distanza nota (vedasi relazione di verifica del funzionamento eseguita il 21.04.02 alle ore 21,00, prima della rilevazione oggetto della presente causa, dimessa dalla Prefettura il 20.09.2002). In diritto si osserva che le misurazioni effettuate con il Telelaser regolarmente omologato ed autorizzato costituiscono fonti di prova ai sensi dell’art. 142, 6° comma, C.d.S. Inoltre le verbalizzazioni dei pubblici ufficiali sono dotate della particolare efficacia conferita loro dagli artt. 2699 e 2700 c.c., essendo valide fino a querela di falso. Infine i particolari controlli automatici di cui è dotato il Telelaser impediscono misurazioni errate e la particolare professionalità degli agenti addetti al suo uso riduce al minimo la possibilità teorica di errore nel riconoscimento del veicolo inquadrato. In ogni caso spetta al trasgressore fornire la prova dell’eventuale errore degli agenti, prova che nella fattispecie non è stata fornita. Per quanto riguarda la precisione e l’affidabilità del Telelaser LTI 20-20, si osserva che il raggio laser emesso dall’apparecchio è un “fascio di luce coordinata e coerente” (L.A.S.E.R. è la sigla di “LIGHT AMPLIFICATION TROUGH STIMULATED EMISSION OF RADIATION”) che viaggia alla velocità di circa 300.000 Km. al secondo. Questa tecnologia consente una misurazione estremamente rapida e precisa. Infatti nell’arco di 30/100 di secondo l’apparecchio esegue circa 30-40 misurazioni di velocità e relative distanze e le mette a confronto, verificandone l’omogeneità, in modo da impedire che una qualsiasi causa di errore possa alterare il risultato. Se durante questo brevissimo lasso di tempo (che è il tempo minimo di misurazione) si verificasse una qualsiasi causa di disturbo (interferenza ottica, puntamento instabile, bersaglio non acquisito, bersaglio perduto, etc.) l’apparecchio emetterebbe un segnale acustico, la rilevazione verrebbe interrotta ed annullata e sul display dell’apparecchio apparirebbe il tipo di errore commesso, contraddistinto da apposita sigla (vedasi libretto di istruzioni della ditta ELTRAFF costruttrice del Telelaser). Tale modalità di funzionamento è stata confermata dalla C.T.U. eseguita il 12.11.2001 dall’Ing. Rodolfo Malacrea vice-Preside dell’Istituto Tecnico “Arturo Malignani” di Udine nell’ambito (vedasi sentenza di questo stesso Giudice n. 120/01 depositata il 29.11.2001). E’ di tutta evidenza che eventuali movimenti dell’apparecchio in fase di rilevazione, che siano tali da provocare una sola misurazione non in linea con le altre misurazioni (che, si ripete, sono almeno 30-40 nell’arco di 0,30 secondi), provocherebbero l’annullamento dei dati con la conseguente necessità di ripetere il puntamento e la rilevazione. Quindi non è indispensabile il supporto fisso, ma basta la pratica acquisita dagli agenti nel puntamento di oggetti in movimento. Non è neppure pensabile che il telelaser possa essere usato appoggiato sul cofano dell’auto di servizio perché tale modalità impedirebbe il corretto puntamento e quindi annullerebbe qualsiasi tentativo di misurazione. E’ inoltre assurda e ridicola l’affermazione di parte ricorrente che il telelaser era appoggiato sul cofano dell’auto di servizio, addirittura legato con delle cinghie: ciò non è materialmente possibile data la sua morfologia, che è simile a quella di una pistola e cioè una scatola a forma di parallellepipedo rettangolare con una impugnatura sul lato inferiore. E’ invece verosimile che l’apparecchio che il De G. ed i suoi trasportati affermano di aver visto sul cofano della macchina di servizio fosse nient’altro che la stampante che viene collegata al Telelaser per stampare lo scontrino con i dati di velocità e distanza di rilevamento. Infine il Giudicante osserva che il Codice della Strada non prevede un verbale di accertamento ed uno di contestazione, bensì prevede un verbale di contestazione conforme al Mod. VI.1 allegato al Regolamento del C.d.S. (art. 383, 4° comma, Reg. C.d.S., che richiama l’art. 200 C.d.S.), nel quale viene inserito l’accertamento.
P. Q. M. Il Giudice di Pace di Gemona del Friuli, definitivamente decidendo, così provvede: - Respinge l’opposizione avverso il verbale di contestazione n. 855640 R, emesso il 21 aprile 2002 dalla Sezione di Polizia Stradale di Udine, Distaccamento di Tolmezzo. - Spese compensate. - Sentenza provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c. Così deciso in Gemona del Friuli il 12 novembre 2002.
IL CANCELLIERE B3 IL GIUDICE DI PACE COORDINATORE Avv. Vincenzo Zappalà
Depositata in Cancelleria il _____________. IL CANCELLIERE B3 _______________ |