Telelaser:
illegittimità della sanzione per mancata erogazione dello scontrino REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI BORGOMANERO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
promossa da A.
E. CONTRO PREFETTURA
DI NOVARA, Avente per oggetto - ricorso avverso sanzione amministrativa CONCLUSIONI
per parte Ricorrente: CONCLUSIONI
per parte resistente:
La Prefettura di Novara si costituiva in giudizio per contestare quanto chiesto da parte attrice in ricorso. Assegnata la causa al Giudice di Pace Avv. C. Bellini, la causa era chiamata all’udienza del 26.3.2001 successivamente rinviata al 28.1.2002 nella quale veniva svolta attività istruttoria ed infine rinviata all’udienza 1.3.2002 nella quale avveniva la discussione della causa.
A giudizio di questo giudicante non vi sono sufficienti ragioni per addirittura aderire alla tesi della assoluta inutilizzabilità dello strumento telelaser, anche se non ignora l’impostazione di un certo apprezzabile filone giurisprudenziale (peraltro non maggioritario!) che sostanzialmente fa capo alla sentenza 27.4.2000 del Tribunale di Padova. Pur condividendo molte delle critiche sollevate al "sistema di accertamento con telelaser" che troppo affida alla precisione, abilità, attenzione e prontezza di riflessi degli accertatori ed auspicando l’introduzione di nuovi e più avanzati metodi di accertamento che eliminino anche a livello teorico le critiche e le perplessità da più parti segnalate non ritiene sia compito dell’autorità giudicante quella di disattendere di volta in volta l’omologa che alle apparecchiatura telelaser è stata conferita dagli organi a ciò preposti. Tuttavia nel caso di specie va in particolare considerato che sostanzialmente, vi è un motivo di opposizione che non consiste nel contestare genericamente la attendibilità dei rilevamenti del telelaser utilizzato, perché sarebbe la stessa “metodologia di utilizzo a determinare la probabile fallibilità", ma si tratta di una lamentela relativa ad un malfunzionamento ben preciso che prende le mosse dalla mancata emissione del c.d. "scontrino" sul quale vengono meccanicamente annotate cioè "indelebilmente fissati" i dati dell’accertamento effettuato e che dovrebbe essere consegnato al trasgressore unitamente al verbale di contestazione. Trattasi dunque non di una obiezione utilizzabile per tutti indistintamente i casi di contestazione di eccesso di velocità rilevati con telelaser bensì di una questione che riguarda questo singolo caso. La mancata emissione dello scontrino non è stata minimamente giustificata dagli organi amministrativi cui competeva di farlo e ciò induce il giudicante a propendere per un malfunzionamento dell’apparecchiatura o quantomeno per un difetto della sua messa a punto, e pertanto considerato quanto sopra unicamente alle dichiarazioni della teste B. R. non può dirsi raggiunta la prova che l’opponente abbia commesso la violazione contestata. Cosi stando le cose, sussistono sufficienti motivi per compensare interamente le spese del giudizio
visto l’art. 23 della legge 24.11.1981 n. 689 cosi provvede: Accoglie il ricorso ed annulla il verbale di contestazione n’ 152471-P del 21.1.2001 della Polizia Stradale di Romagnano. Spese compensare Il presente dispositivo è letto all’udienza di discussione tenutasi in Borgomanero il 1.3.2002. Il
Giudice di Pace
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