Giudice di Pace Cesena - il conducente non identificato non è legittimato a proporre opposizione - ordinanza R.G.N.1095/A/02 - Cron.3474/02 del 28 ottobre 2002 Una mattina
piovosa d’autunno: l’operatore di polizia municipale posizionato di
viabilità al centro dell’intersezione per viabilità nei pressi delle
scuole. Passano varie auto: è l’ora di punta, potrebbe corrispondere
all’ingresso oppure all’uscita... Quel che conta è che si ha sempre fretta,
ed a volte - troppo spesso - si dimenticano le cinture di sicurezza;
oppure il conducente le mette ma, per evitare manovre laboriose per
togliere lo zainetto, il bambino resta non protetto all’interno del
veicolo. Magari con la faccia appoggiata al finestrino per guardare
cosa c’è fuori. In fondo il vetro dell’auto non è come la televisione?
Come il video del personal computer? Come internet? Fissi a guardare
oltre un vetro il mondo che scorre. Il vigile vede il bambino senza
cinture, senza adattatore: è successo troppe volte nelle ultime settimane,
nonostante la campagna stampa, la distribuzione di volantini, le prime
contestazioni di infrazioni. Forse il conducente inconsciamente pensa
che il vigile ha altro a cui pensare, bagnato come un pulcino a far
viabilità e passa sotto il naso dell’agente con i bambini non assicurati
con i sistemi di ritenuta che saltano all’interno del veicolo salutando.
Ma il conducente ha fatto male i conti con “l’occhio vigile” dell’operatore.
E’ vero, l’articolo 200/1 C.d.S. prevede che “la violazione quando è
possibile, deve essere immediatamente contestata”. Ma è altrettanto
vero che l’art.384 del regolamento - elenca in modo esemplificativo
- le fattispecie nelle quali è ammessa la contestazione non immediata.
E “quando l’impossibilità dell’immediata contestazione dell’infrazione
sia giustifica, nel verbale, con una motivazione ragionevole, implicita
o esplicita, incombe al trasgressore, nel giudizio di opposizione, l’onere
di provare il contrario”- Cassazione Sezione Civile I - 4 aprile 1996
n.3148. Ma torniamo ai fatti: presa la “targa al volo”, il solerte operatore
redige verbale d’ufficio motivando la mancata contestazione in ragione
dell’impossibilità ad intimare l’alt al veicolo in quanto impegnato
in viabilità nei pressi dell’intersezione delle scuole e del vicino
attraversamento pedonale proprio mentre vi era intenso traffico di scolari.
Il ricorso ex articolo 22 lex 689/81 veniva presentato da persona diversa
dal proprietario del veicolo. In pratica per il verbale notificato a
Tizio, Caio - dichiarandosi conducente - proponeva ricorso al Giudice
di Pace adducendo a suo favore la mancata contestazione diretta dell’infrazione.
Il Giudice di Pace di Cesena (con ordinanza R.G.N.1095/A/02 - Cron.3474/02
del 28 ottobre 2002) rigettava il ricorso in quanto inammissibile per
carenza di legittimazione, non essendo la ricorrente destinataria di
alcun provvedimento sanzionatorio. Bene faceva il Giudice di Pace di
Cesena, ritenendo non non far rientrare fra gli interessati di cui all’articolo
22 della legge 689/81 coloro ai quali non è stata mossa alcuna contestazione
e che - quindi - non hanno alcun diritto da tutelare, non avendo l’amministrazione
alcuna pretesa nei loro confronti. Resta solamente un dubbio: cosa sarebbe
successo se il ricorso fosse stato dichiarato ammissibile? La giustificazione
alla mancata contestazione sarebbe stata ritenuta valida? Il resto alla
prossima puntataÖ o meglioÖ alla prossima sentenza. |