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Giudice di Pace Cesena - il conducente non identificato non è legittimato a proporre opposizione - ordinanza R.G.N.1095/A/02 - Cron.3474/02 del 28 ottobre 2002

 

Giudice di Pace Cesena - il conducente non identificato non è legittimato a proporre opposizione - ordinanza R.G.N.1095/A/02 - Cron.3474/02 del 28 ottobre 2002


Una mattina piovosa d’autunno: l’operatore di polizia municipale posizionato di viabilità al centro dell’intersezione per viabilità nei pressi delle scuole. Passano varie auto: è l’ora di punta, potrebbe corrispondere all’ingresso oppure all’uscita... Quel che conta è che si ha sempre fretta, ed a volte - troppo spesso - si dimenticano le cinture di sicurezza; oppure il conducente le mette ma, per evitare manovre laboriose per togliere lo zainetto, il bambino resta non protetto all’interno del veicolo. Magari con la faccia appoggiata al finestrino per guardare cosa c’è fuori. In fondo il vetro dell’auto non è come la televisione? Come il video del personal computer? Come internet? Fissi a guardare oltre un vetro il mondo che scorre. Il vigile vede il bambino senza cinture, senza adattatore: è successo troppe volte nelle ultime settimane, nonostante la campagna stampa, la distribuzione di volantini, le prime contestazioni di infrazioni. Forse il conducente inconsciamente pensa che il vigile ha altro a cui pensare, bagnato come un pulcino a far viabilità e passa sotto il naso dell’agente con i bambini non assicurati con i sistemi di ritenuta che saltano all’interno del veicolo salutando. Ma il conducente ha fatto male i conti con “l’occhio vigile” dell’operatore. E’ vero, l’articolo 200/1 C.d.S. prevede che “la violazione quando è possibile, deve essere immediatamente contestata”. Ma è altrettanto vero che l’art.384 del regolamento - elenca in modo esemplificativo - le fattispecie nelle quali è ammessa la contestazione non immediata. E “quando l’impossibilità dell’immediata contestazione dell’infrazione sia giustifica, nel verbale, con una motivazione ragionevole, implicita o esplicita, incombe al trasgressore, nel giudizio di opposizione, l’onere di provare il contrario”- Cassazione Sezione Civile I - 4 aprile 1996 n.3148. Ma torniamo ai fatti: presa la “targa al volo”, il solerte operatore redige verbale d’ufficio motivando la mancata contestazione in ragione dell’impossibilità ad intimare l’alt al veicolo in quanto impegnato in viabilità nei pressi dell’intersezione delle scuole e del vicino attraversamento pedonale proprio mentre vi era intenso traffico di scolari. Il ricorso ex articolo 22 lex 689/81 veniva presentato da persona diversa dal proprietario del veicolo. In pratica per il verbale notificato a Tizio, Caio - dichiarandosi conducente - proponeva ricorso al Giudice di Pace adducendo a suo favore la mancata contestazione diretta dell’infrazione. Il Giudice di Pace di Cesena (con ordinanza R.G.N.1095/A/02 - Cron.3474/02 del 28 ottobre 2002) rigettava il ricorso in quanto inammissibile per carenza di legittimazione, non essendo la ricorrente destinataria di alcun provvedimento sanzionatorio. Bene faceva il Giudice di Pace di Cesena, ritenendo non non far rientrare fra gli interessati di cui all’articolo 22 della legge 689/81 coloro ai quali non è stata mossa alcuna contestazione e che - quindi - non hanno alcun diritto da tutelare, non avendo l’amministrazione alcuna pretesa nei loro confronti. Resta solamente un dubbio: cosa sarebbe successo se il ricorso fosse stato dichiarato ammissibile? La giustificazione alla mancata contestazione sarebbe stata ritenuta valida? Il resto alla prossima puntataÖ o meglioÖ alla prossima sentenza.

Dottor Maurizio Marchi
Comandante Polizia Municipale Gambettola

Mercoledì, 20 Novembre 2002
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