Comunitaria 2002 - il disegno di legge alla Camera - arriva una definizione più chiara di velocipede e di veicolo a pedalata assistita - !?!? - ma il progetto di legge di revisione del nuovo C.d.S. non prevedeva l’abrogazione dell’articolo 50?
Di notevole interesse invece - per la categoria dei cosidetti "rottamai", la previsione di una sezione speciale dell’albo gestori rifiuti e della previsione per la quale " Fermo restando quanto disposto dall’articolo 14 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono sottoposti al regime delle materie prime e non a quello dei rifiuti, se rispondenti alla definizione di materia prima secondaria per attività siderurgiche e metallurgiche di cui al comma 1, lettera q-bis), dell’articolo 6 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, introdotta dal comma 5 del presente articolo, i rottami di cui al comma 1 dei quali il detentore non si disfi, non abbia deciso o non abbia l’obbligo di disfarsi e che quindi non conferisca a sistemi di raccolta o trasporto di rifiuti ai fini del recupero o dello smaltimento, ma siano destinati in modo oggettivo ed effettivo all’impiego nei cicli produttivi siderurgici e metallurgici."
Il provvedimento, approvato dalla Camera dei deputati il 2 ottobre 2002 come AC 1798, è ora in discussione al Senato come S 1753.
Disegno di legge n. 1753
Delega al Governo in materia ambientale
Delega al Governo per l’emanazione di decreti legislativi e di Testi Unici in materia ambientale 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, uno o più decreti legislativi di riordino, coordinamento e integrazione delle disposizioni legislative nei seguenti settori e materie, anche mediante la redazione di Testi Unici: a) gestione dei rifiuti e bonifica dei siti contaminati; b) tutela delle acque dall’inquinamento e gestione delle risorse idriche; c) difesa del suolo e lotta alla desertificazione; d) gestione delle aree protette, conservazione e utilizzo sostenibile degli esemplari di specie protette di flora e di fauna; e) tutela risarcitoria contro i danni all’ambiente; f) procedure per la valutazione di impatto ambientale (VIA), per la valutazione ambientale strategica (VAS) e per l’autorizzazione ambientale integrata (IPPC); g) tutela dell’aria e riduzione delle emissioni in atmosfera. 2. I decreti legislativi di cui al comma 1, nel disciplinare i settori e le materie di cui al medesimo comma 1, definiscono altresì i criteri direttivi da seguire al fine di adottare, nel termine di due anni dalla data di entrata in vigore dei medesimi decreti legislativi, i necessari provvedimenti per la modifica e l’integrazione dei regolamenti di attuazione ed esecuzione e dei decreti ministeriali per la definizione delle norme tecniche, individuando altresì gli ambiti nei quali la potestà regolamentare è attribuita alle Regioni, ai sensi del sesto comma dell’articolo 117 della Costituzione. 3. I decreti legislativi di cui al comma 1 recano l’indicazione espressa delle disposizioni abrogate a seguito della loro entrata in vigore. 4. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, d’intesa con il Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri interessati, sentito il parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo trasmette alle Camere gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, accompagnati dall’analisi tecnico-normativa e dall’analisi dell’impatto della regolamentazione, ai fini dell’espressione del parere da parte di una Commissione parlamentare composta da venti deputati e da venti senatori designati, rispettivamente, dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica, in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari, assicurando altresì la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo costituito in almeno un ramo del Parlamento. La Commissione elegge tra i propri componenti il presidente, due vicepresidenti e due segretari che, insieme con il presidente, formano l’ufficio di presidenza. Alle spese necessarie per il funzionamento della Commissione si provvede, in parti uguali, a carico dei bilanci interni di ciascuna delle due Camere. 6. La Commissione di cui al comma 5 esprime il proprio parere entro quarantacinque giorni dalla data di assegnazione degli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti ai princìpi e criteri direttivi di cui agli articoli 2 e 3, nonché i propri rilievi e le relative proposte di modifica. Sino alla costituzione della Commissione di cui al comma 5, il parere sugli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, eventualmente trasmessi dal Governo alle Camere, è espresso dalle competenti Commissioni parlamentari. 7. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi stabiliti dalla presente legge, il Governo può emanare, ai sensi dei commi 4, 5 e 6, disposizioni integrative o correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, sulla base di una relazione motivata presentata alle Camere dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, che individua le disposizioni dei decreti legislativi su cui si intende intervenire e le ragioni dell’intervento normativo proposto.
8. Dopo l’emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 1,
eventuali modifiche e integrazioni devono essere apportate nella forma di modifiche
testuali ai medesimi decreti legislativi. Princìpi e criteri direttivi generali 1. I decreti legislativi di cui all’articolo 1 si conformano, nel rispetto dei princìpi e delle norme comunitarie e delle competenze per materia delle amministrazioni statali, nonché delle attribuzioni delle Regioni e degli Enti locali, come definite ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, e fatte salve le prerogative riconosciute alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, e del principio di sussidiarietà, ai seguenti princìpi e criteri direttivi generali: a) garanzia della salvaguardia, della tutela e del miglioramento della qualità dell’ambiente, della protezione della salute umana, dell’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, della promozione sul piano internazionale delle norme destinate a risolvere i problemi dell’ambiente a livello locale, regionale, nazionale, comunitario e mondiale come indicato dall’articolo 174 del trattato istitutivo della Comunità europea, e successive modificazioni; b) invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica; c) sviluppo e coordinamento, con l’invarianza del gettito, delle misure e degli interventi che prevedono incentivi e disincentivi, finanziari o fiscali, volti a sostenere, ai fini della compatibilità ambientale, l’introduzione e l’adozione delle migliori tecnologie disponibili, come definite dalla direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, nonché a rendere più efficienti le azioni di tutela dell’ambiente; d) piena e coerente attuazione delle direttive comunitarie, al fine di garantire elevati livelli di tutela dell’ambiente e di contribuire in tale modo alla stessa competitività dei sistemi territoriali e delle imprese, evitando fenomeni di distorsione della concorrenza; e) princìpi comunitari di prevenzione, di precauzione, di correzione e riduzione degli inquinamenti e dei danni ambientali e principio "chi inquina paga"; f) previsione di misure che assicurino la tempestività e l’efficacia dei piani e dei programmi di tutela ambientale, estendendo, ove possibile, le procedure previste dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni; g) previsione di misure che assicurino l’efficacia dei controlli e dei monitoraggi ambientali, incentivando in particolare i programmi di controllo sui singoli impianti produttivi, anche attraverso il potenziamento e il miglioramento dell’efficienza delle autorità competenti; h) garanzia di una più efficace tutela in materia ambientale anche mediante il coordinamento e l’integrazione della disciplina del sistema sanzionatorio, amministrativo e penale, fermi restando i limiti di pena e l’entità delle sanzioni amministrative già stabiliti dalla legge; i) semplificazione, anche mediante l’emanazione di regolamenti, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, delle procedure relative agli obblighi di dichiarazione, di comunicazione, di denuncia o di notificazione in materia ambientale. Resta fermo quanto previsto per le opere di interesse strategico individuate ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni; l) riaffermazione del ruolo delle Regioni, sia in termini legislativi che amministrativi, nell’attuazione dei princìpi e criteri direttivi ispirati anche alla interconnessione delle normative di settore in un quadro, anche procedurale, unitario, alla valorizzazione del controllo preventivo del sistema agenziale rispetto al quadro sanzionatorio amministrativo e penale, nonché alla promozione delle componenti ambientali nella formazione e nella ricerca;
m) adozione di strumenti economici volti ad incentivare le piccole
e medie imprese ad aderire ai sistemi di certificazione ambientale secondo le
norme EMAS o in base al regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 19 marzo 2001; introduzione di agevolazioni amministrative
negli iter autorizzativi e di controllo per le imprese certificate secondo le
predette norme EMAS o in base al citato regolamento (CE) n. 761/2001, prevedendo,
ove possibile, il ricorso all’autocertificazione. Princìpi e criteri specifici per l’esercizio della delega nei settori e nelle materie di intervento 1. I decreti legislativi di cui all’articolo 1 devono essere informati agli obiettivi di massima economicità e razionalità, anche utilizzando tecniche di raccolta, gestione ed elaborazione elettronica di dati e, se necessario, mediante ricorso ad interventi sostitutivi, sulla base dei seguenti princìpi e criteri specifici: a) assicurare un’efficace azione per l’ottimizzazione quantitativa e qualitativa della produzione dei rifiuti, finalizzata, comunque, a ridurne la quantità e la pericolosità; semplificare, anche mediante l’emanazione di regolamenti, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e razionalizzare le procedure di gestione dei rifiuti speciali, anche al fine di renderne più efficace il controllo durante l’intero ciclo di vita e di contrastare l’elusione e la violazione degli obblighi di smaltimento; promuovere il riciclo e il riuso dei rifiuti, anche utilizzando le migliori tecniche di differenziazione e di selezione degli stessi, nonché il recupero di energia, ed anche innovando le norme previste dal decreto del Ministro dell’ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, e successive modificazioni, con particolare riguardo agli scarti delle produzioni agricole; prevedere i necessari interventi per garantire la piena operatività delle attività di riciclaggio; prevedere a tale fine la transizione dal regime di obbligatorietà al regime di volontarietà per l’adesione a tutti i consorzi costituiti ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22; razionalizzare il sistema di raccolta e di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, mediante la definizione di ambiti territoriali di adeguate dimensioni all’interno dei quali siano garantiti la costituzione del soggetto amministrativo competente, il graduale passaggio allo smaltimento secondo forme diverse dalla discarica e la gestione affidata tramite procedure di evidenza pubblica; prevedere l’attribuzione al presidente della giunta regionale di poteri sostitutivi nei confronti del soggetto competente che non abbia provveduto ad espletare le gare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all’articolo 1, tramite la nomina di commissari ad acta; prevedere possibili deroghe, rispetto al modello di definizione degli ambiti ottimali, laddove la Regione predisponga un piano regionale dei rifiuti che dimostri l’adeguatezza di un differente modello per il raggiungimento degli obiettivi strategici previsti; assicurare tempi certi per il ricorso a procedure concorrenziali come previste dalle normative comunitarie e nazionali e definire termini certi per la durata dei contratti di affidamento dei servizi di gestione dei rifiuti urbani; assicurare una maggiore certezza della riscossione della tariffa sui rifiuti urbani, anche mediante aggiustamenti correttivi dell’istituto; promuovere la specializzazione tecnologica delle operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti speciali, al fine di assicurare la complessiva autosufficienza a livello nazionale; garantire adeguati incentivi e forme di sostegno ai soggetti riciclatori dei rifiuti e per l’utilizzo di prodotti costituiti da materiali riciclati, con particolare riferimento al potenziamento degli interventi di riutilizzo e riciclo del legno e dei prodotti da esso derivati; incentivare il ricorso a risorse finanziarie private per la bonifica ed il riuso anche a fini produttivi dei siti contaminati; definire le norme tecniche da adottare per l’utilizzo obbligatorio di contenitori di rifiuti urbani adeguati, che consentano di non recare alcun pregiudizio all’ambiente nell’esercizio delle operazioni di raccolta e recupero dei rifiuti nelle aree urbane; promuovere gli interventi di messa in sicurezza e bonifica dei siti contaminati da amianto; introdurre differenti previsioni a seconda che le contaminazioni riguardino siti con attività produttive in esercizio ovvero siti dismessi; prevedere che gli obiettivi di qualità ambientale dei suoli, dei sottosuoli e delle acque sotterranee dei siti inquinati, che devono essere conseguiti con la bonifica, vengano definiti attraverso la valutazione dei rischi sanitari e ambientali connessi agli usi previsti dei siti stessi, in alternativa all’approccio tabellare; favorire la conclusione di accordi di programma tra i soggetti privati e le amministrazioni interessate per la gestione degli interventi di bonifica e messa in sicurezza; b) dare piena attuazione alla gestione del ciclo idrico integrato, semplificando i procedimenti, anche mediante l’emanazione di regolamenti, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di renderli rispondenti alle finalità e agli obiettivi fondamentali definiti dalla legge 5 gennaio 1994, n. 36; promuovere il risparmio idrico favorendo l’introduzione e la diffusione delle migliori tecnologie per l’uso e il riutilizzo della risorsa; pianificare, programmare e attuare interventi diretti a garantire la tutela e il risanamento dei corpi idrici superficiali e sotterranei, previa ricognizione degli stessi; accelerare la piena attuazione della gestione del ciclo idrico integrato a livello di ambito territoriale ottimale, nel rispetto dei princìpi di regolazione e vigilanza definiti a livello statale e regionale, come previsto dalla citata legge n. 36 del 1994, semplificando i procedimenti e precisando i poteri sostitutivi; prevedere, nella costruzione o sostituzione di nuovi impianti di trasporto e distribuzione dell’acqua, l’obbligo di utilizzo di sistemi anticorrosivi di protezione delle condotte, sia interni che esterni; favorire il ricorso alla finanza di progetto per le costruzioni di nuovi impianti; prevedere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le modalità per la definizione di meccanismi premiali in favore dei comuni compresi nelle aree ad elevata presenza di impianti di energia idroelettrica; c) rimuovere i vincoli non necessari che ostacolino il conseguimento della piena operatività degli organi amministrativi e tecnici preposti alla tutela e al risanamento del suolo e del sottosuolo, superando la sovrapposizione tra i diversi piani settoriali di rilievo ambientale e coordinandoli con i piani urbanistici; valorizzare il ruolo e le competenze svolti dagli organismi a composizione mista statale e regionale; adeguare la disciplina sostanziale e procedurale dell’attività di pianificazione, programmazione e attuazione di interventi di risanamento idrogeologico del territorio e della messa in sicurezza delle situazioni a rischio; prevedere meccanismi premiali a favore dei proprietari delle zone agricole e dei boschi che investono per prevenire fenomeni di dissesto idrogeologico, nel rispetto delle linee direttrici del piano di bacino; adeguare la disciplina sostanziale e procedurale della normativa e delle iniziative finalizzate a combattere la desertificazione, anche mediante l’individuazione di programmi utili a garantire maggiore disponibilità della risorsa idrica e il riuso della stessa; semplificare il procedimento di adozione e approvazione degli strumenti di pianificazione con la garanzia della partecipazione di tutti i soggetti istituzionali coinvolti e la certezza dei tempi di conclusione dell’iter procedimentale; d) estendere, nel rispetto dell’autonomia degli Enti locali e della volontà delle popolazioni residenti e direttamente interessate, la percentuale di territorio sottoposto a salvaguardia e valorizzazione ambientale, mediante inserimento di ulteriori aree, terrestri e marine, di particolare pregio; articolare, con adeguata motivazione, e differenziare le misure di salvaguardia in relazione alle specifiche situazioni territoriali; favorire lo sviluppo di forme di autofinanziamento tenendo in considerazione le diverse situazioni geografiche, territoriali e ambientali delle aree protette; favorire l’uso efficiente ed efficace delle risorse assegnate alle aree protette dallo Stato, dalle Regioni e dagli Enti locali; favorire la conclusione di accordi di programma con le organizzazioni più rappresentative dei settori dell’industria, dell’artigianato, dell’agricoltura e del commercio, finalizzati allo sviluppo economico-sociale e alla conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale delle aree; prevedere che, nei territori compresi nei parchi nazionali e nei parchi naturali regionali, i vincoli disposti dalla pianificazione paesistica e quelli previsti dall’articolo 1-quinquies del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, decadano con l’approvazione del piano del parco o delle misure di salvaguardia ovvero delle misure di salvaguardia disposte in attuazione di leggi regionali; nei territori residuali dei Comuni parzialmente compresi nei parchi nazionali e nei parchi naturali regionali, provvedere ad una nuova individuazione delle aree e dei beni soggetti alla disciplina di cui all’articolo 1-quinquies del citato decreto-legge n. 312 del 1985, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 431 del 1985; e) conseguire l’effettività delle sanzioni amministrative per danno ambientale mediante l’adeguamento delle procedure di irrogazione e delle sanzioni medesime; rivedere le procedure relative agli obblighi di ripristino, al fine di garantire l’efficacia delle prescrizioni delle autorità competenti e il risarcimento del danno; prevedere, oltre a sanzioni a carico dei soggetti che danneggiano l’ambiente, anche meccanismi premiali per coloro che assumono comportamenti ed effettuano investimenti per il miglioramento della qualità dell’ambiente sul territorio nazionale; f) fatto salvo quanto previsto dall’articolo 1, comma 2, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, semplificare, anche mediante l’emanazione di regolamenti, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le procedure di VIA che dovranno tenere conto del rapporto costi-benefìci del progetto dal punto di vista ambientale, economico e sociale; anticipare le procedure di VIA alla prima presentazione del progetto dell’intervento da valutare; introdurre un sistema di controlli idoneo ad accertare l’effettivo rispetto delle prescrizioni impartite in sede di valutazione; garantire il completamento delle procedure in tempi certi; introdurre meccanismi di coordinamento tra la procedura di VIA e quella di VAS e promuovere l’utilizzo della VAS nella stesura dei piani e dei programmi statali, regionali e sovracomunali; prevedere l’estensione della procedura di IPPC ai nuovi impianti, individuando le autorità competenti per il rilascio dell’autorizzazione unica e identificando i provvedimenti autorizzatori assorbiti da detta autorizzazione; adottare misure di coordinamento tra le procedure di VIA e quelle di IPPC nel caso di impianti sottoposti ad entrambe le procedure, al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni; accorpare in un unico provvedimento di autorizzazione le diverse autorizzazioni ambientali, nel caso di impianti non rientranti nel campo di applicazione della direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, ma sottoposti a più di un’autorizzazione ambientale settoriale; g) riordinare la normativa in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera, mediante una revisione della disciplina per le emissioni dei gas inquinanti degli inceneritori dei rifiuti urbani, dei rifiuti speciali non pericolosi, dei rifiuti sanitari e dei rifiuti industriali, nel rispetto delle norme comunitarie e in particolare della direttiva 2001/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, e degli accordi internazionali sottoscritti in materia, prevedendo: 1) l’integrazione della disciplina relativa alle emissioni provenienti dagli impianti di riscaldamento per uso civile; 2) l’incentivazione della produzione di energia da fonti rinnovabili o alternative mediante la disciplina della vendita dell’energia prodotta in eccedenza agli operatori del mercato elettrico nazionale; 3) una disciplina in materia di controllo delle emissioni derivanti dalle attività agricole e zootecniche; 4) strumenti economici volti ad incentivare l’uso di veicoli, combustibili e carburanti che possono contribuire significativamente alla riduzione delle emissioni e al miglioramento della qualità dell’aria; 5) strumenti di promozione dell’informazione ai consumatori sull’impatto ambientale del ciclo di vita dei prodotti che in ragione della loro composizione possono causare inquinamento atmosferico; 6) una disciplina in materia di accordi ambientali come strumenti alternativi di applicazione della normativa comunitaria nei casi contemplati; 7) la predisposizione del piano nazionale di riduzione di cui all’articolo 4, paragrafo 6, della direttiva 2001/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, che stabilisca prescrizioni per i grandi impianti di combustione esistenti.
2. Per l’emanazione dei regolamenti ai sensi dell’articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nei casi previsti dalle lettere
a), b) ed f) del comma 1 del presente articolo, si intendono norme generali
regolatrici della materia i princìpi previsti dalle medesime lettere
per le deleghe legislative. Commissione per la redazione di Testi Unici in materia ambientale 1. Ai fini degli adempimenti di cui all’articolo 1 e, in particolare, del coordinamento complessivo delle attività, è istituita per la durata di un anno, presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, una commissione presieduta dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio o da un suo delegato, composta da ventiquattro membri particolarmente qualificati nei settori e nelle materie oggetto di delega, scelti anche tra persone estranee all’amministrazione. 2. La commissione di cui al comma 1 è assistita da una segreteria tecnica, coordinata dal Capo dell’ufficio legislativo del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio o da un suo delegato, e composta da venti unità, di cui dieci scelte anche tra persone estranee all’amministrazione e dieci scelte tra personale in servizio presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, con funzioni di supporto. 3. La nomina dei componenti della commissione e della segreteria tecnica è disposta con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, con il quale ne sono anche stabiliti l’organizzazione e il funzionamento. Nei limiti dell’autorizzazione di spesa di cui al comma 6, con successivo decreto dello stesso Ministro, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabiliti i compensi spettanti ai predetti componenti. 4. Con atto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio sono individuate forme di consultazione delle organizzazioni produttive e delle categorie, comprese le associazioni nazionali riconosciute per la protezione ambientale e per la tutela dei consumatori, interessate dalla disciplina di cui all’articolo 1. 5. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio ogni quattro mesi dalla data di istituzione della commissione di cui al comma 1, riferisce al Parlamento sullo stato dei lavori della medesima commissione ministeriale. 6. Per l’attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di 250.000 euro per l’anno 2002 e di 1.050.000 euro per l’anno 2003. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando, per l’anno 2002, l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e, per l’anno 2003, l’accantonamento relativo al Ministero dell’economia e delle finanze. 7. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Misure di diretta applicazione
Modifica all’articolo 36 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 1. All’articolo 36 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
"1-bis. Nei processi di elaborazione degli atti di programmazione
del Governo aventi rilevanza ambientale è garantita la partecipazione
del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio". Compensazioni 1. I Comuni possono prevedere idonee misure compensative, in favore dei soggetti titolari di concessione o autorizzazione edilizia, che subiscono limitazioni al diritto di edificazione, riconosciuto nel titolo abilitativo rilasciato, in conseguenza dell’apposizione di vincoli sopravvenuti, diversi da quelli di natura urbanistica. Tali misure potranno eventualmente consistere nel trasferimento su aree diverse del diritto di edificare, con contestuale cessione al Comune a titolo gratuito dell’area sottoposta a vincolo.
2. I Consigli comunali, con apposita delibera, approvano, secondo
le procedure di legge, gli atti relativi alle modifiche urbanistiche ai sensi
del comma 1, anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti. Modifiche al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e interventi in materia di trattamento dei rifiuti 1. In attesa di una revisione complessiva della normativa sui rifiuti che disciplini in modo organico la materia, alla lettera a) del comma 5 sono individuate le caratteristiche e le tipologie dei rottami che, derivanti come scarti di lavorazione oppure originati da cicli produttivi o di consumo, sono definibili come materie prime secondarie per le attività siderurgiche e metallurgiche, nonché le modalità affinché gli stessi siano sottoposti al regime delle materie prime e non a quello dei rifiuti. 2. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 14 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono sottoposti al regime delle materie prime e non a quello dei rifiuti, se rispondenti alla definizione di materia prima secondaria per attività siderurgiche e metallurgiche di cui al comma 1, lettera q-bis), dell’articolo 6 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, introdotta dal comma 5 del presente articolo, i rottami di cui al comma 1 dei quali il detentore non si disfi, non abbia deciso o non abbia l’obbligo di disfarsi e che quindi non conferisca a sistemi di raccolta o trasporto di rifiuti ai fini del recupero o dello smaltimento, ma siano destinati in modo oggettivo ed effettivo all’impiego nei cicli produttivi siderurgici e metallurgici. 3. I rottami ferrosi e non ferrosi provenienti dall’estero sono riconosciuti a tutti gli effetti come materie prime secondarie derivanti da operazioni di recupero se dichiarati come tali da fornitori o produttori di Paesi esteri che si iscrivono all’Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti con le modalità specificate al comma 4. 4. È istituita una sezione speciale dell’Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, alla quale sono iscritte le imprese di Paesi europei ed extraeuropei che effettuano operazioni di recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, elencate nell’allegato C annesso al medesimo decreto legislativo, per la produzione di materie prime secondarie per l’industria siderurgica e metallurgica, nel rispetto delle condizioni e delle norme tecniche riportate nell’allegato 1 al decreto del Ministro dell’ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998. L’iscrizione è effettuata a seguito di comunicazione all’Albo da parte dell’azienda estera interessata, accompagnata dall’attestazione di conformità a tali condizioni e norme tecniche rilasciata dall’autorità pubblica competente nel Paese di appartenenza. Le modalità di funzionamento della sezione speciale sono stabilite dal Comitato nazionale dell’Albo; nelle more di tale definizione l’iscrizione è sostituita a tutti gli effetti dalla comunicazione corredata dall’attestazione di conformità dell’autorità competente. 5. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 6, comma 1, dopo la lettera q) sono aggiunte le seguenti: "q-bis) materia prima secondaria per attività siderurgiche e metallurgiche: rottami ferrosi e non ferrosi derivanti da operazioni di recupero e rispondenti a specifiche CECA, AISI, CAEF, UNI, EURO o ad altre specifiche nazionali e internazionali, nonché i rottami scarti di lavorazioni industriali o artigianali o provenienti da cicli produttivi o di consumo, esclusa la raccolta differenziata, che possiedono in origine le medesime caratteristiche riportate nelle specifiche sopra menzionate; q-ter) organizzatore del servizio di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti: l’impresa che effettua il servizio di gestione dei rifiuti, prodotti anche da terzi, e di bonifica dei siti inquinati ricorrendo e coordinando anche altre imprese, in possesso dei requisiti di legge, per lo svolgimento di singole parti del servizio medesimo. L’impresa che intende svolgere l’attività di organizzazione della gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti deve essere iscritta nelle categorie di intermediazione dei rifiuti e bonifica dei siti dell’Albo previsto dall’articolo 30, nonché nella categoria delle opere generali di bonifica e protezione ambientale stabilite dall’allegato A annesso al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34"; b) all’articolo 8, comma 1, dopo la lettera f-quater) è aggiunta la seguente: "f-quinquies) il combustibile ottenuto dai rifiuti urbani e speciali non pericolosi, come descritto dalle norme tecniche UNI 9903-1 (RDF di qualità elevata), utilizzato in co-combustione, come definita dall’articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 11 novembre 1999, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 202 del 14 dicembre 1999, come sostituita dall’articolo 1 del decreto del Ministro delle attività produttive 18 marzo 2002, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 71 del 25 marzo 2002, in impianti di produzione di energia elettrica e in cementifici, come specificato nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2002, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 60 del 12 marzo 2002"; c) all’articolo 10, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: "3-bis. Nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati alle operazioni di raggruppamento, ricondizionamento e deposito preliminare di rifiuti, indicate rispettivamente ai punti D13, D14, D15 dell’allegato B, la responsabilità dei produttori dei rifiuti per il corretto smaltimento è esclusa a condizione che questi ultimi, oltre al formulario di trasporto, di cui al comma 3, lettera b), abbiano ricevuto il certificato di avvenuto smaltimento rilasciato dal titolare dell’impianto che effettua le operazioni di cui ai punti da D1 a D12 del citato allegato B. Le relative modalità di attuazione sono definite con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio"; d) all’articolo 40, comma 5, le parole: "31 marzo di ogni anno" sono sostituite dalle seguenti: "31 maggio di ogni anno". 6. Il Governo è autorizzato ad apportare le modifiche e integrazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2002, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 60 del 12 marzo 2002, conseguenti a quanto previsto al comma 5, lettera b). 7. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio è autorizzato ad apportare le modifiche e integrazioni al decreto del Ministro dell’ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, e successive modificazioni, finalizzate a consentire il riutilizzo della lolla di riso, affinché non sia considerata come rifiuto derivante dalla produzione dell’industria agroalimentare, nonché dirette a prevedere, oltre ai cementifici, le seguenti attività di recupero della polvere di allumina, in una percentuale dall’1 al 5 per cento nella miscela complessiva: a) produzione di laterizi e refrattari; b) produzione di industrie ceramiche;
c) produzione di argille espanse. Modifiche al Testo Unico di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 1. Al Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 163, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "2-bis. Il rilascio in sanatoria delle autorizzazioni paesaggistiche e ambientali comporta l’estinzione dei reati relativi a beni paesaggistici e ambientali. Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato al previo pagamento, ove sia accertato il danno arrecato, della sanzione pecuniaria di cui all’articolo 164, comma 1"; b) all’articolo 164, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
"3-bis. Il procedimento penale, il corso della prescrizione,
ai sensi dell’articolo 159 del Codice penale, e gli atti esecutivi relativi
alle violazioni di cui al comma 1 rimangono sospesi finché non siano
esauriti i procedimenti amministrativi di autorizzazione in sanatoria. La sospensione
del procedimento penale non impedisce il compimento degli atti urgenti". Modifica all’articolo 34 del Codice della navigazione
1. All’articolo 34 del Codice della navigazione, le parole: "dell’amministrazione
interessata" sono sostituite dalle seguenti: "dell’amministrazione
statale, regionale o dell’Ente locale competente".
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